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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03165/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p- e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena irrogata al predetto, confermandone, tuttavia la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta, sotto i pro- fili di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto affidato a doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure già ade- guatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C nsigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p- e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena irrogata al predetto, confermandone, tuttavia la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta, sotto i pro- fili di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto affidato a doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure già ade- guatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C nsigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 03165/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris