CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 11323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.399/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] O PELLEGRINO -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di LECCEn. 567/2018 pubblicata il15/06/2018 RGN 1444/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1. con sentenza n. 567/2018 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], domanda fondata sull’intercorso rapporto di promozione finanziaria con [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (da ora BMPS), aveva condannato quest’ultima al pagamento in favore dell’agente del trattamento ex art. 12 AEC, dell’indennità di risoluzione, dell’indennità suppletiva di clientela, dell’indennità meritocratica della provvigione relativa al contratto di mutuo n. 741332492, e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della società, condannato l’agente alla restituzione dell’anticipo provvigionale sul collocamento dei rapporti assicurativi per un importo di € 49.657, 38, oltre accessori; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di nove motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1751, 2697 e 2712 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 210 e 232 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere escluso il diritto alla più favorevole (rispetto all’indennità prevista dall’AEC) indennità di risoluzione del rapportoprevista dall’art. 1751 cod. civ.; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt.1218 e 2697 cod. civ.,e omesso esame di un punto decisivo oggetto di discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di riconoscimentodel diritto alla indennità sostitutiva del preavviso; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ. e degli artt. 1363, 1366 e 1370 cod. civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo,oggetto di discussione fra le parti, censurando il rigetto della domanda di riconoscimento del diritto al compenso provvigionale aggiuntivo e premiale denominato “patto di fedeltà”; 4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 1362, 1363, 1370, 1375 e 2697 cod. civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, censurando il rigetto della domanda di riconoscimento del bonus provvigionale individuale di cui all’accordo integrativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero della domanda subordinata di risarcimento del danno per violazione dell’art. 1375 cod. civ.; denunzia inoltre errata applicazione dell’art. 1359 cod. civ.; 5. con il quinto motivo deduce omesso esame di un punto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, in riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. censurando il rigetto della domanda relativa al bonus provvisionale per violazione del principio di correttezza e buona fede; 6. con il sesto motivo di ricorso deduce violazione degliartt. 112 e 116 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1321, 1359, 1362, 1370 e 2697 cod. civ. censurando il rigetto della domanda di accertamento del diritto al premio “ B onus [OSCURATO:PERSONA]” , rigetto che assume frutto della errata interpretazione delle norme contrattuali di riferimento; sostiene che anche in questo caso il venir meno del diritto al bonus era condizionato all’esercizio del recesso da parte della preponente per fatti imputabili all’agente; 7. con il settimo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 112 e 416 cod.proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti , censurando il rigetto della eccezione di inammissibilità, per tardività, della domanda riconvenzionale formulata dalla società con la memoria integrativa al cui deposito era stata autorizzata; deduce inoltre violazione art.112cod. proc. civ. per avere la Corte distrettuale posto alla base della decisione circostanze processuali che asserisce inesistenti; 8. con l’ottavo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. censurando l’accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione dell’anticipo provvigionale; 9. con il nono motivo deduce violazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2712 cod. civ. nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, censurando , in sintesi, la sentenza impugnata per avere, sulla base di motivazione apodittica, ritenute confermate dalle risultanzeistruttorie le pretese avanzate dalla preponente; si duole, inoltre, del mancato esame della censura formulata in via subordinata con la quale aveva dedotto che la quasi totalità delle polizze rispetto alle quali BMPS aveva chiesto la restituzione dei corrispettivi provvigionali era stata stipulata in epoca antecedente rispetto al momento a partire dal quale il contratto di agenzia del maggio 2005 aveva avuto efficacia; rappresenta che la documentazione prodotta da BMPS a supporto della pretesa era stata contestata e disconosciuta e che pertanto la Corte di merito avrebbe dovuto considerare l’inconferenza ed irrilevanza della stessa al fine della decisione; evidenzia infine che la pretesa di controparte non aveva trovato riscontro nella prova orale; 10. preliminarmente si rileva la inammissibilità della denunzia del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., formulata in quasi tutti i motivi di ricorso, stante la preclusione ex art. 348 terultimo comma cod. proc. civ. alla deduzione del vizio motivazionale scaturente dalla esistenza di “doppia conforme”, non avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, come suo onere (Cass. n. 20994/2019, Cass. n. 26774/2016, Cass.n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014) ; 11. il primo motivo di ricorso deve essere respinto; 11.1. lasentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla carenza di prova degli elementi costitutivi del diritto alla indennità ex art. 1751 cod. civ., rappresentati dall’incremento di clientela e/o di affari e dal permanere di vantaggi significativi in capo alla preponente; rilevato che BMPS aveva contestato le allegazioni sul punto dell’originario ricorrente ha escluso che la mancata presentazione del legale rappresentante della società per rendere l’interrogatorio formale, implicasse una fictio confessio; ha quindi ritenuto giustificata dal carattere generico del relativo contenuto il rigetto della istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. formulata dal Roberto; 11.2. le censure articolate con il motivo in esame non risultano idonee ad incrinare il ragionamento decisorio della Corte di merito in ordine alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità ex art. 1751 cod. civ. in quanto pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norma di diritto risultano sostanzialmente intese a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento di fatto delle emergenze in atti, non consentito in sede di legittimità; il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare ilmerito dell'intera vicenda processua le, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice dimerito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. ( cfr., tra le altre, Cass. n. 331/2020, Cass. n. 7921/2011, Cass. n. 15693/2004); 11.3. le conseguenze tratte sul piano giuridico dalla mancata presentazione del legale rappresentante di BMPS a rendere l’interrogatorio formale non integrano alcuna violazione di norme di diritto in quanto l’art. 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio i mponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova ( ex plurimis Cass. n. 41643/2021, Cass. n. 9436/2021); infine , il mancato accoglimento della istanza di esibizione non è censurabile in sede di legittimità neppure per vizio di motivazione (Cass. n. 27412/2021, Cass. n. 24188/2013); 12. il secondo motivo di ricorso è infondato; 12.1. la sentenza impugnata ha respinto la domanda relativa alla indennità sostitutiva del preavviso, fondata sull’assunto che la preponente aveva in sostanza impedito all’agente di operare sulla piattaforma informatica e che questo aveva indotto il Roberto a rinunziare al residuo periodo di preavviso, pari a due mesi; la Corte di merito ha, infatti, in sostanza escluso il nesso fra la rinunzia dell’agente al rimanente periodo di preavviso ed il disguido che aveva comportato la temporanea inutilizzabilità della piattaforma evidenziando che la data in cui si era verificato tale disguido era rimasta sostanzialmente incerta e che, comunque, la rinunzia al preavviso da parte dell’agente, effettuata, secondo la prospettazione attorea, a poche ore dal preteso disguido, senza alcuna verifica tecnica in merito allo stesso, non appariva giustificata; ha ulteriormente rimarcato che, comunque, la inutilizzabilità della piattaforma informatica non impediva l’espletamento dell’attività dell’agente, possibile anche con mezzi alternativi; alla luce di tale accertamento di fatto le censure articolate si rivelano inammissibili in quanto: a) costituiva onere dell’agente dimostrare il fatto costitutivo del diritto all’indennità sostitutiva del preavviso in relazione al residuo periodo oggetto di rinunzia, rappresentato dal nesso causale tra la eventuale condotta inadempiente della società e la determinazione dell’agente a rinunziare al preavviso, onere non assolto secondo quanto accertato dalla Corte di merito; b) in ogni caso, la decisione non è frutto dell’applicazione dell’art. 2697 cod. civ. quale regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, avendo il giudice di merito ritenuto nel complesso poco plausibile, anche alla luce delle espletata istruttoria, che l’inconveniente tecnico avesse indotto il Roberto a rinunziare ai residui due mesi di preavviso; c) non risulta validamente contrastata l’affermazionedel giudice di appello circa la possibilità di operare con uno strumento diverso rispetto alla piattaforma informatica temporaneamente inutilizzabile; 13. il terzo motivo di ricorso è inammissibile; 13.1. la Corte distrettuale ha respinto la domanda di riconoscimento del diritto al compenso provvigionale aggiuntivo e premiale denominato “patto di fedeltà” osservando, in sintesi, che in base all’allegato B) al contratto di agenzia tale emolumento era condizionato al persistere del rapporto di agenzia alla data del previsto riconoscimento, coincidente con la liquidazione delle competenze del dodicesimo mese successivo alla scadenza rispettivamente del quinquennio e del decennio; ha osservato che tale condizione, configurante condizione potestativa semplice o impropria, non si era nello specifico avverata ed ha negato la necessità a tal fine di una specifica eccezione della parte convenuta ulteriormente evidenziando che il Roberto non aveva svolto alcuna censura alla configurazione di tale clausola come di natura potestativa da parte del giudice di prime cure; 13.2. tanto premesso, richiamato quanto osservato al paragrafo 10 in ordine alla preclusione alla denunzia di vizio di motivazione, in relazione alle ulteriori censure articolate con il motivo in esame, si rileva che: a) la denunzia di violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., fondata sul difetto di specifica eccezione di BMPS in ordine al mancato avverarsi della condizione potestativa non si confronta specificamente con l’affermazione del giudice di appello che ha escluso la necessità di siffatta eccezione, affermazione che non viene investita da alcuna argomentata censura; b) in ogni caso, il mancatoavveramento della condizione sospensiva concreta non un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, che deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte ( Cass. 15375/2010, Cass. n. 2214/2002); c) non è stata investita da censura la affermazione della Corte di merito secondo la quale in sede di appello il Roberto non aveva svolto alcuna critica all’interpretazione della clausola in oggetto come configurante una condizione di natura potestativa; 14. il quarto motivo di ricorso è inammissibile; 14.1. la sentenza impugnata ha escluso il diritto al riconoscimento del bonus provvigionale di cui all’accordo integrativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] osservando che anche per il riconoscimento del detto emolumento era richiesta dall’art. 6.8 del contratto di agenziae del sistema premiale del 2006 la vigenza del rapporto contrattuale alla data di relativa esigibilità, configurandosi la previsione di una condizione anche in tal caso di natura meramente potestativa; ha respinto la diversa interpretazione propugnata dall’agente secondo la quale occorreva tenere distinto il momento di maturazione del diritto al bonus da quello della sua materiale erogazione in quanto ha ritenuto che la volontà delle parti fosse quella di subordinare il pagamento del bonus al mantenimento del contratto e che solo a fronte del contratto ancora in essere la Banca sarebbe stata tenuta al relativo pagamento; 14.2. le censure articolate sono inidonee ad inficiare la interpretazione del giudice di merito; preclusa dalla esistenza di “doppia conforme”la denunzia di omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. paragrafo 10) , la deduzione di violazione dei criteri ermeneutici non risulta conforme alle indicazioni di questa Corte, secondo la quale l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. E’ stato in particolare chiarito che ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 19044 /2010 , Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178 /2007 ) dovendosi escludere che la semplice contra pposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass.n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010); 14.3. le censure articolate dal ricorrente non sono coerenti con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sopra evocate in quanto si limitano ad una lettura meramente contrappositiva a quella fatta propria dal giudice di merito delle pattuizioni tra le parti; tale lettura inoltre, non risulta sorretta dalla indicazione dello specifico criterio legale del quale, in tesi, si denunzia violazione e falsa applicazione; infine, quale concorrente profilo di inammissibilità si rileva la violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ. per la mancata trascrizione nel ricorso per cassazione del documento alla base delle censure e per la mancata indicazione della sede di relativa reperibilità nell’ambito degli atti e documenti del giudizio di merito, come prescritto(Cass. n. 29093/2018, Cass. n. 195/2016, Cass. n. 16900/2015, Cass. n. 26174/ 2014, Cass. n. 22607/2014, Cass. Sez. Un. n. 7161/2010); 14.4. inammissibile è anche la denunzia di mancato rilievo della non contestazione con riferimento alle circostanze che si indicano allegate nell’atto di appello del Roberto, per la dirimente considerazione che la censura non è formulata nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il quale impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la circostanza non contestata, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica(Cass. n. 24062/2017, Cass. n. 16655/2016); parte ricorrente infatti non dimostra mediante trascrizione o esposizione per riassunto deipertinenti brani degli atti difensivi della società che vi era stata non contestazione degli elementi fattuali esposti nel ricorso in appello; 15. il quinto motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che il rigetto della domanda risarcitoria – per violazione dei criteri di correttezza e buona fede - risulta implicito nella interpretazione delle pattuizioni collettive relative al diritto al bonus alla quale la Corte ha dichiarato di prestare adesione; in ogni caso, il motivo non risulta sorretto dalla adeguata esposizione del fatto processuale, come prescritto dall’art. 366, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non chiarisce se ed in che termini la domanda di risarcimento del danno per violazione dei criteri di correttezza e buonafede contrattuali, domanda non evincibile dal riferimento alle conclusioni spiegate con il ricorso di primo grado ( v. ricorso per cassazione, pagg. 2 e sgg.) -era stata formulata nel ricorso di primo grado, onde dar modo a questa Corte di verificarne la ritualità e tempestività in relazione ai motivi di gravame spiegati dal Roberto con il ricorso in appello; 16. il sesto motivo di ricorso è inammissibile; 16.1. la sentenza impugnata ha escluso il diritto al premio “[OSCURATO:PERSONA] raccolta gestita” alla luce della previsione contenuta nella circolare n. 1528/2006 di BMPS a mente della quale la maturazione del bonus si intendeva perfezionata alla data del 30.4.2007, per cui la effettiva erogazione non sarebbe avvenuta in epoca anteriore a tale data ed era comunque condizionata alla circostanza che a tale data il promotore finanziario fosse in struttura e non versasse in periodo di preavviso; ha disatteso la tesi dell’appellante secondo la quale era precluso a BMPS derogare in via unilaterale alle previsionidel contratto inter partes in considerazione del fatto che nel contratto individuale le parti medesime avevano espressamente previsto di demandare ad una circolare emessa periodicamente dalla Banca i criteri e le modalità di calcolo del premio , onde la legittimità dell’operato della Banca e la sua conformità agli accordi sottoscritti fra le parti; 16.2. tanto premesso si osserva che la deduzione di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è inammissibile perché non individua alcuna autonoma domanda od eccezione rispetto alla quale il giudice di appello ha omesso di pronunziare (Cass. n. 28072/2021, Cass. n. 15367/2914, Cass. n. 6361/2007); la deduzione di violazione dei canoni ermeneutici riferita al contratto tra le parti è parimenti inammissibile sia per la mancata trascrizio ne nel ricorso per cassazione del documento alla base delle censure con indicazione della sede di relativa reperibilità nell’ambito degli atti e documenti del giudizio di merito(v. paragrafo 14.2.), sia perché si risolve nella prospettazione di un risultato ermeneutico opposto a quello raggiunto dalla Corte di merito, prospettazione non veicolata attraverso una corretta modalità di deduzione della violazione delle regole legali di interpretazione per cui si richiama quanto osservato in precedenza (v. paragrafi 14.1. e 14.2.); 17. il settimo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile; 17.1. la sentenza impugnata ha escluso che la domanda riconvenzionale formulata dalla società preponente con la memoria integrativa fosse tardiva; la società convenuta era stata infatti rimessa in termini in conseguenza del rilievo di nullità della notificazione del ricorso di primo grado connesso al difetto di completezza della copia notificata; 17.2. le censure del ricorrente risultano inidonee alla valida censura della decisione sul punto; in primo luogo, in violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ., parte ricorrente non trascrive il contenuto del verbale della originaria udienza di discussione, che assume erroneamente ricostruito nel contenuto dalla Corte di merito; in secondo luogo, non si configura la denunziata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. alla luce delle medesime deduzioni di parte ricorrente che mostra di riferire tale violazione non alla omessa pronunzia su un’autonoma domanda o eccezione, come prescritto (v. paragrafo 16.2.) ma al fatto che la decisione avrebbe a base delle circostanze processuali mai verificatesi; 17.3. non sussiste, infine, violazione dell’art. 416 cod. proc. civ. in quanto la possibilità per la convenuta BMPS di spiegare domanda riconvenzionale doveva ritenersi implicitamente autorizzata dalla rimessione in termini della società convenuta per il deposito di memoria, rimessione implicante il ripristino di tutte le prerogative difensive comprese quelle relative alla proposizione di domanda riconvenzionale; 18. l’ottavo motivo di ricorso è inammissibile; 18.1. la Corte di merito ha premesso che il contratto di promozione finanziaria del 4/24.5.2005 in relazione “ai prodotti assicurativi e previdenziali “ indicati nella sezione “ clientela privata” prevedeva la corresponsione di anticipi provvigionali a favore del promotore per il collocamento di prodotti ad alta redditività per la Banca; nel contratto era inserita una condizione risolutiva retroattiva dell’anticipo, che operava nell’ipotesi in cui, a seguito del mancato pagamento dei premi da parte del cliente, ovvero ancora di riscatto della polizza o per qualunque altra causa indipendente dell’Istituto preponente, il contratto non avesse avuto regolare esecuzione o si fosse risolto nel triennio dalla sua conclusione; ha quindi osservato che la istruttoria aveva dimostrato la erogazione di anticipi provvigionali i quali dovevano essere restituiti in conformità della previsione del contratto del 26.10..2001, su richiesta dell’istituto; 18.2. ciò posto la denunzia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. risulta in primo luogo inammissibile, per difetto di autosufficienza nella esposizione della vicenda processuale e dello specifico contenuto della domanda di restituzione azionata da BMPS; in secondo luogo, è priva di pregio la censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato per avere –si asserisce- la Corte distrettuale sostituito il titolo in base al quale era stata formulata la richiesta di restituzione da parte dell’istituto di credito, vale a dire il contratto di promozione finanziaria del 4/24.5.2005, con il contratto del 26.10.2001. Invero, la Corte di merito fa espresso riferimento, quale titolo della pretesa restitutoria al contratto del 4/24.5.2005 di promozione finanziaria laddove il riferimento al contratto del 26.10.2001 assume una funzione meramente confermativa della esistenza di precedenti analoghe previsioni contrattuali, per come non contestato dall’originario ricorrente; 19. il nono motivo di ricorso è inammissibile; 19.1. il giudice di appello ha confermato l’accertamento di prime cure sulla fondatezza della pretesa restitutoria di BMPS in tal modo implicitamente rigettando le censure articolate di talché non è configurabile la prospettata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e la violazione dell’art. 2697 cod. civ., quale regola residuale di giudizio; la censura che deduce inopponibilità della produzione offerta d BMPS a supporto della spiegata riconvenzionale è priva di autosufficienza non avendo parte ricorrente chiarito se ed in che termini la questione relativa al carattere unilaterale di tale documentazione era stata prospettata nelle fasi di merito; la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ. non è configurabile in relazione all’apprezzamento di elementi istruttorii, avendo questa Corte chiarito che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione( Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 27.000/2016); 20. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e le spese di lite liquidate secondo soccombenza; 21. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 d