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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45295/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 7 cod. strada, accertAn Aversa il 6.06.2015 Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla mancata applicazione dell'art.131 bis basata sostanzialmente sul titolo di reato e alla omessa motivazione in relazione alla richiesta riduzione di pena e alla non menzione.

Il primo motivo non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. (Sez. 4 - , n. 58261 del 29/11/2018 Ud. (dep. 27/12/2018 ) Rv. 274910 - 01 Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Infatti sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen.

Va dichiarato pertanto annullamento senza rinvio in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il PresiSjlente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 7 cod. strada, accertAn Aversa il 6.06.2015 Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla mancata applicazione dell'art.131 bis basata sostanzialmente sul titolo di reato e alla omessa motivazione in relazione alla richiesta riduzione di pena e alla non menzione. Il primo motivo non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. (Sez. 4 - , n. 58261 del 29/11/2018 Ud. (dep. 27/12/2018 ) Rv. 274910 - 01 Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Infatti sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 157 e 161 cod.pen. Va dichiarato pertanto annullamento senza rinvio in quanto il reato è estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il PresiSjlente [OSCURATO:PERSONA]