CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 38867/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato calcolo separato per gli aumenti di pena per la continuazione operati dal Tribunale, è inammissibile, perché, come risulta dalla ricapitolazione dei motivi di appello (cfr. 2-3 della sentenza impugnata), che la difesa non ha contestato, la questione non era stata devoluta con l'appello, sicché essa non può essere introdotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della gpssa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della 6ssa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.