CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11047/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-controComune di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.6965/2023 depositata il 05/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] impugnava l'avviso di liquidazionedell'imposta/irrogazione delle sanzioni, recante l'importo di € 301.124,00,dovuto, in solido con la Coop. [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione CoattaAmministrativa, per la registrazione della sentenza della Corte d'Appello diRoma n. 2115/2016, pubblicata in data 04/04/2016, sostenendo, oltreall’erroneo calcolo degli interessi, l’applicabilità dell’art.37 del DPR 131/86Numero registro generale 5210/2024Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 11047/2026Data pubblicazione 24/04/2026alla conciliazione intervenuta tra le parti per l’importo di Euro2.999.908,22, inferiore rispetto a quello risultante dalla sentenza dellaCorte di Appello, in ragione dell’autorizzazione concessa alla cooperativa inL.C.A. dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] che, così facendo, sarebbediventato parte diretta della conciliazione, con conseguente realizzazionedella fattispecie legale di cui al citato art.37, ossia “transazionestragiudiziale in cui è parte un’amministrazione dello Stato”.2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente ilricorso solo in punto interessi, escludendo che la concessa autorizzazionedel MISE nell’ambito del procedimento di L.C.A. facesse assurgere lostesso quale parte dell’accordo transattivo tra la società cooperativa inL.C.A, e il Comune di [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente esclusione dell’art.37 cit. inriferimento all’intervenuta conciliazione.3. La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, adita in appellodal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo, da unlato, fondata la tesi propugnata dal Comune che qualificava laconciliazione come intervenuta con un’amministrazione dello Stato e,dall’altro, ordinando, previo annullamento dell’avviso di liquidazioneimpugnato, la rideterminazione dell’imposta dovuta in relazione al minorimporto della conciliazione rispetto a quello portato dalla sentenza dellaCorte di Appello.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidandosi a due motivi.5. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., assumendo che la C.G.T. di II Gradoha violato e falsamente applicato siffatta disposizione, ampliando edestendendo illegittimamente il significato giuridico e il perimetroNumero registro generale 5210/2024Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 11047/2026Data pubblicazione 24/04/2026semantico delle locuzioni “amministrazione dello Stato” e “transazionestragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato” anche allafattispecie concreta qui in esame di transazione stragiudiziale conclusa dasoggetto privato per il tramite del commissario liquidatore autorizzatodall’Autorità di vigilanza istituita presso il Ministero dello SviluppoEconomico.2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c., sostenendo che la motivazione sia affetta da illogicità econtraddittorietà, là dove annulla integralmente l’avviso di liquidazione eal contempo afferma come dovuta la minore imposta sostenuta dallacontribuente.2.1. Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento delsecondo per ragioni di incompatibilità logico-giuridica.2.2. La liquidazione coatta amministrativa (LCA) non muta la soggettivitàgiuridica della cooperativa che vi è sottoposta che resta un ente di dirittoprivato anche nel corso della LCA, in quanto l’apertura di siffattaprocedura concorsuale di matrice amministrativa determinaesclusivamente la cessazione delle funzioni degli organi sociali, conl’effetto che la “gestione dell’impresa”, intesa come amministrazione edisponibilità del patrimonio sociale a fini liquidatori, viene affidata, con glieventuali limiti stabiliti dall’autorità che vigila sulla liquidazione, ad uno opiù commissari liquidatori i quali, per il compimento di determinati atti,devono ottenere, nei casi previsti dalla legge, la previa autorizzazione ditale autorità che li ha nominati .2.3. Del resto, il procedimento di liquidazione coatta amministrativarisponde all’esigenza avvertita dall’ordinamento giuridico che in talunecircostanze la situazione di crisi di un’impresa sia disciplinata attraversol’applicazione di una procedura concorsuale diversa rispetto a quellaNumero registro generale 5210/2024Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 11047/2026Data pubblicazione 24/04/2026liquidativa di diritto comune (prima il fallimento ora la liquidazionegiudiziale) funzionale a regolare le situazioni di crisi della generalità delleimprese; ciò per la necessità di predisporre un’adeguata tutela non solodegli interessi dei creditori dell’impresa in crisi, ma anche degli interessi dinatura pubblicistica, principalmente individuati in finalità essenzialmenteestintive dell’impresa che non sia in grado di esercitare l’attivitàeconomica o che la eserciti in modo irregolare.2.4. Ne consegue che l’eventuale autorizzazione concessa dall’autorità divigilanza al commissario liquidatore di concludere un determinato atto digestione patrimoniale, come ad esempio una transazione, rimuove unlimite legale all’esercizio dei poteri gestori del commissario, facendo sì chein tal modo gli effetti dell’atto posto in essere dallo stesso si producanonella sfera giuridica dell’impresa soggetta alla procedura. Nessun effetto,quindi, si produce in capo all’autorità di vigilanza in relazione alcompimento dell’atto autorizzato che resta imputabile esclusivamenteall’impresa sottoposta a LCA, come del resto reso evidente dal fatto chel’eventuale somma introitata dalla procedura in dipendenza dell’attoautorizzato resta acquisita al patrimonio della società per ilsoddisfacimento dei creditori sociali ammessi al passivo e degli oneriprededucibili.2.5. In considerazione di quanto sin qui esposto (che trova riscontroanche in Cass. n. 27153/22, con ulteriori richiami, la quale, purpronunciandosi nella diversa ipotesi di transazione stragiudiziale stipulatadalla curatela fallimentare, ha tuttavia affermato principi, sullainterpretazione uniforme dell’espressione ‘amministrazione dello Stato’,valevoli anche nel presente caso) risulta evidente il mal governodell’art.37 del DPR 131/86 da parte del giudice di appello; posto chequesti ha sussunto falsamente la transazione intervenuta tra il comune diTivoli e la cooperativa soggetta al LCA previa autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] (MISE) nell’ipotesi normativa che equipara allaNumero registro generale 5210/2024Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 11047/2026Data pubblicazione 24/04/2026sentenza passata in giudicato l’atto di conciliazione giudiziale etransazione stragiudiziale di cui sia parte un’amministrazione dello Stato,considerato che il MISE, quale autorità di vigilanza, concedendol’autorizzazione alla conclusione di tale transazione, non è divenuta partedella stessa, ma ha semplicemente rimosso un limite legale all’eserciziodei poteri gestori del commissario liquidatore con l’effetto che l’attoprivatistico, così autorizzato, ha potuto produrre i proprie effettiesclusivamente nella sfera giuridica della cooperativa sottoposta a LCA edel Comune di [OSCURATO:SOCIETA].2.6. Né la partecipazione del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] alla transazione muta taleconclusione atteso che trattandosi di ente pubblico territoriale, esso non èequiparabile ad un’amministrazione dello Stato.3. In definitiva, va accolto il primo motivo con assorbimento delsecondo e la sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione almotivo accolto.4. Non necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va,quindi, decisa nel merito, con conferma di quanto statuito dalla sentenzadi primo grado il cui decisum è conforme ai principi sopra esposti.5. Le spese del giudizio di appello (già decurtate del 20 % per la difesatramite funzionario) e di quello di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, conferma quanto statuito con la sentenza di primogrado.Condanna il controricorrente al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese del giudizio di appello e di legittimità che liquida,quanto al 2° grado di merito, in Euro 10.000,00 per compenso, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito; quanto a quello di legittimità, inEuro 8.500,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate aNumero registro generale 5210/2024Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 11047/2026Data pubblicazione 24/04/2026debito.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 27/1/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]