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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43049/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..

Egli deduce l'intervenuta prescrizione del reato già al momento della sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza e la genericità del motivo.

La sentenza spiega espressamente e correttamente, infatti, perché il termine massimo di prescrizione, per effetto delle proroghe conseguenti alla successive interruzioni, è pari a dieci anni dalla data di commissione del reato (9 dicembre 2014), non essendo perciò scaduto ancora alla data odierna.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce l'intervenuta prescrizione del reato già al momento della sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza e la genericità del motivo. La sentenza spiega espressamente e correttamente, infatti, perché il termine massimo di prescrizione, per effetto delle proroghe conseguenti alla successive interruzioni, è pari a dieci anni dalla data di commissione del reato (9 dicembre 2014), non essendo perciò scaduto ancora alla data odierna. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre
Sentenza Cassazione n. 43049/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris