CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09324/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 luglio 2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati aggravati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e del tentativo della produzione, del traffico e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 74, 56, 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 190 n. 309, commessi dal mese di aprile 2011 alle 10 ottobre 2013 in [OSCURATO:PERSONA], Sudamerica e altrove, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione interna e giudicati dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 24 novembre 2017, definitiva il 15 ottobre 2019 (operazione c.d. Posto liberato); 2) al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 T.U. stup., commesso da giugno 2013 al 27 luglio 2014 in provincia di [OSCURATO:PERSONA], Liguria e altrove, giudicato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 12 luglio 2019, definitiva il 7 ottobre 2020 (operazione c.d. [OSCURATO:PERSONA]'). Il giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, ha rideterminato la pena finale in anni quattordici di reclusione, così quantificata: pena base di anni nove, mesi cinque, giorni dieci di reclusione per il reato ex art. 74 T.U. stup. sub 1, aumentata di mesi sei, giorni venti di reclusione per l'altro reato sub 1, ulteriormente aumentata di anni quattro di reclusione per il reato sub 2. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 125 e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe quantificato un aumento di pena di anni quattro di reclusione per il reato sub 2 in misura superiore a quella di anni uno di reclusione, che il giudice della cognizione aveva già disposto nei confronti dei coimputati di Campanella, i quali erano stati condannati per più reati nell'ambito di quel procedimento e senza distinguere tra i singoli reati di cui alla sopraddetta sentenza. Il ricorrente ha presentato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché Campanella nel processo [OSCURATO:PERSONA] rispondeva 012 del delitto di cui all'art. 74 T.U. stup., mentre i suoi coimputati rispondevano anche di altri reati, pertanto il ricorso appare generico e manifestamente infondatb; non spiegandosi in modo adeguato l'incidenza della valutazione fatta dai giudici di merito su altri imputati per fatti di reato distinti da quello ascritto al capo 2 a Campanella ? rpt+ I 01,4Q.10- '3,:iy“.nr) iger1.2.ru 1 l Coopugh,v(t-, lirrv.ik)aky. 4(V 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dalisi Enrico