CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 07965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12783-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via S [OSCURATO:PERSONA]Aquino 116, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].AUT.DELLE STRADE 80208450587, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege; - controricorrente - avverso la sentenza n. 74/2017 della Corte d'appello di Trento, depositata il 15/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12783/2017 Numero sezionale 2223/2021 rilevato che: Numero di raccolta generale 7965/2022Data pubblicazione 11/03/2022 -l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Trento che, rigettandone il gravame, ha disatteso la domanda di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 114.595,34 quali compensi professionali per l’attività di progettazione volta all’eliminazione di incrocio semaforico con nuova regolamentazione della viabilità lungo la strada statale 12 in località “[OSCURATO:PERSONA]” e così quantificato nella parcella del 26/11/2012 vidimata dall’ordine di appartenenza del professionista; -l’importo era stato richiesto dal Cattani con decreto ingiuntivo cui [OSCURATO:PERSONA] si era opposta deducendo l’infondatezza della pretesa per essere già stato riconosciuto l’intero compenso contrattualmente stabilito; -si costituiva l’opposto Cattani che deduceva l’infondatezza dell’opposizione per essere stata la sua prestazione caratterizzata da diversi incarichi verbali solo successivamente formalizzati rispetto ai quali l’importo liquidato di euro 40.000,00 costituiva solo un acconto; -all’esito dell’istruttoria, articolata nella produzione di documenti e di ctu, l’adito tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo; -proposto appello da parte del Cattani, la corte territoriale ha escluso con specifico riferimento alle singole allegazioni dell’appellante l’esistenza del necessario contratto scritto, imprescindibile per consolidata interpretazione giurisprudenziale della normativa statale in materia (artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923); -la corte ha inoltre evidenziato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall’opposto sulla base della parcella del 26/2/2010, in quanto priva di collegamento con il ricorso monitorio fondato su incarico conferito nel 2003 mentre la parcella in esame riguardava un incarico conferito nel 2008 e non dipendente F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12783/2017 Numero sezionale 2223/2021 dall’eccezione di infondatezza della pretesa creditoria del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 7965/2022Data pubblicazione 11/03/2022 sollevata dall’opponente; -la cassazione della sentenza d’appello pubblicata il 15/3/2017 e notificata il 23/3/2017 è chiesta dal Cattani con ricorso notificato il 19/5/2017 ed affidato a due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n,.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 r.d. 2440/1923 nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un punto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti per avere la corte territoriale erroneamente valutato le circostanze emergenti dalla documentazione prodotta dall’appellante e non contestata dall’appellata; -la doglianza è infondata; -la corte d’appello (cfr. pag. 4 della sentenza) ha considerato dirimente la constatazione già svolta dal primo giudice che nel contratto stipulato dall’[OSCURATO:PERSONA] con l’ing.Cattani il 9 novembre 2006 ed avente forma scritta, necessaria ad substantiam in ragione della natura pubblica del soggetto conferente, c’era una clausola del seguente tenore: ” l’ammontare complessivo delle prestazioni di cui all’art. 1 rappresenta l’importo massimo delle medesime e non dovrà essere comunque superato.”; ad essa seguiva la previsione del mancato riconoscimento da parte dell’Amministrazione di prestazioni eccedenti il limite prefissato; -ebbene, tale statuizione conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale sulla necessità della forma scritta del conferimento degli incarichi da parte della P.A. (cfr. Cass. 24679/2013; id.15645/2018; id.27919/2018; id.11465/2020) non viene efficacemente attinta dalla censura del ricorrente che non offre elementi argomentativi per discostarsi da esso essendosi limitato a F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12783/2017 Numero sezionale 2223/2021 riportare la ctu ricognitiva delle attività compiute e ad invocare lodi Numero di raccolta generale 7965/2022Data pubblicazione 11/03/2022 arbitrali di cui non si sa neppure se siano stati impugnati e annullati; -neppure la memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale fornisce elementi utili di rivalutazione dell’orientamento consolidato, giacché il precedente ivi richiamato riguarda, come pure riconosciuto dal ricorrente, rapporti fra soggetti privati; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 17 r.d. 2440/1923 nonché, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un punto decisivo e controverso ed oggetto di discussione fra le parti per avere la corte d’appello negato il riconoscimento dell’ulteriore compenso esposto dall’ing. Cattani nella parcella del 26/2/2010 pari ad euro 39.486,76 ed avente ad oggetto lo svolgimento di prestazioni aggiuntive richieste da [OSCURATO:PERSONA] per effetto di sopravvenuta normativa rispetto alla data di consegna del progetto definitivo; -la censura è infondata perché la domanda riconvenzionale dell’opposto è stata correttamente ritenuta inammissibile (cfr. Cass.5415/2019; id.16564/2018; id.22754/2013) in mancanza di domanda od eccezione riconvenzionale dell’opponente, atteso che l’[OSCURATO:PERSONA], come rilevato dalla corte territoriale si era limitata a contestare la fondatezza della pretesa creditoria azionata dal Cattani e a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, senza introdurre nuove pretese od ampliare quelle oggetto di causa; -il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 12783/2017 Numero sezionale 2223/2021 P.Q.M. Numero di raccolta generale 7965/2022Data pubblicazione 11/03/2022 La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile il 19 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a :