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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07002/2026

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ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diprocura speciale allegata, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano,che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studiodell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], al largo Somalia n. 67 in Roma;- ricorrente e controricorrente incidentale -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente e ricorrente incidentale -avversola sentenza n. 2592, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 17.6.2022;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

L’Amministrazione finanziaria, a seguito di indagini svolte dallaGuardia di Finanza e concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] regolarmente consegnato alla contribuente, notificava alla CSIMilano [OSCURATO:PERSONA], dedita all’attività di ‘altri servizi alle imprese’,gli avvisi di accertamento n.

T9B03FP03058/2019, n.T9B03FP03062/2019, n.

T9B03FP03067/2019 e n.

T9B03FP03070/2019,con i quali contestava la debenza di maggiori tributi Ires ed Iva conriferimento agli anni dal 2010 al 2013.I rilievi si risolvevano nella contestazione di aver preso parte la societàcooperativa ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti; di averannotato in contabilità come deducibili costi non inerenti o nondocumentati; nonché nel disconoscimento di reddito esente che sarebbeconseguito al carattere di impresa con mutualità prevalente invocato dallasocietà.

Il rilievo relativo alla ritenuta partecipazione della CSI adoperazioni commerciali oggettivamente inesistenti aveva ad oggettoaffermati contratti di prestito di manodopera che sarebbero stati stipulati,per ampia parte, con società esercenti la medesima attività e riconducibilia sorelle della legale rappresentante della CSI.In sostanza, pacificamente, una pluralità di società dirette da tresorelle svolgevano attività sostanzialmente analoghe, offrendomanodopera da destinare ad attività di operaio e facchinaggio.

Nella tesidella contribuente, quando una delle imprese otteneva unasovrabbondanza di commesse, richiedeva il ‘prestito’ della manodopera daparte di una diversa impresa del gruppo di fatto, mediante operazioniregolarmente fatturate.

Nei confronti della legale rappresentante dellaCSI, [OSCURATO:PERSONA], era pure tramessa notizia di reato in relazione allaviolazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000.2.

La società impugnava con unico ricorso gli avvisi di accertamentoinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, proponendoplurime censure di merito.

La CTP rigettava il ricorso.Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/20263.

La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, insistendo nei suoi argomenti.

LaCTR confermava la decisione di primo grado in materia di partecipazionedella società ad operazioni oggettivamente inesistenti, mentre lariformava, riconoscendo la fondatezza delle difese proposte dallaricorrente, in materia di benefici legati alla natura mutualistica dellasocietà e di calcolo delle sanzioni, ritenendo che dovesse applicarsi lacontinuazione tra quelle irrogate per la medesima violazione in annidiversi, e non una sanzione diversa per ciascun anno d’imposta accertato.4.

Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottatadal giudice dell’appello, la contribuente, affidandosi a tre strumentid’impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate,che ha pure proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, cui lasocietà ha reagito mediante controricorso incidentale.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., peravere la CTR erroneamente applicato le regole legali in materia dipresunzioni, esaminando soltanto la prova contraria fornita dalla società,ma senza aver prima accertato che l’Amministrazione finanziaria avessefornito la prova positiva relativa alla ricorrenza delle violazioni contestateche le competeva.1.1.

Il motivo d’impugnazione critica in termini la violazione delleregole legali in materia di regime probatorio, e si sottrae perciò alla criticadi inammissibilità proposta dall’Amministrazione finanziaria, la quale haaffermato che la censura sia volta a domandare una rivalutazione del fattoprocessuale.Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/20261.2.

Sembra quindi opportuno ricordare che alla contribuente ècontestato in primo luogo di essere stata partecipe di operazionicommerciali inesistenti ed apparentemente concluse, in prevalenza, consocietà con cui risultavano intensi collegamenti, essendo tutte riconducibilia persone legate da vincoli di parentela.Il giudice dell’appello invero, conferma le valutazioni espresse dalgiudice di primo grado, ma non manca di proporre sintetiche ma incisivevalutazioni circa gli elementi di prova offerti dall’Amministrazionefinanziaria e quelli di controprova offerti dalla società, esprimendo lapropria valutazione sul merito del fatto processuale che gli competeva.Rileva, tra l’altro, che “La riconciliazione tra le fatture ricevute da CSIe quelle emesse dalla stessa per lavorazioni a favore di terzi, appareessere solo un tentativo insoddisfacente di fornire una veste di realtà aprestazioni inesistenti.

Le fatture emesse dalle società CGS, COGEOS,COSMOSERVICE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appaiono generiche nella lorocausale, sicché né da esse né da documenti extracontabili che non sonostati comunque prodotti dal contribuente, non è dato stabilire con certezzaquali lavoratori delle società emittenti la fattura siano stati assegnati allaCSI e per quali lavorazioni specifiche che avrebbero richiesto un surplus dimanodopera.

Mancano, infine, i contratti che avrebbero dovuto regolare irapporti tra la società fornitrice la manodopera e la società ricevente.Nessun elemento documentale risulta presente in merito al potere diorganizzazione del lavoro dei dipendenti “somministrati”.

E ciò sebbeneesista una specifica regolamentazione volta a sanzionare lasomministrazione illecita di manodopera.

La circostanza che gli importi ditali fatture siano di gran lunga inferiori rispetto al fatturato della CSI nonappare dirimente ai fini del decidere se si tratti di fatture per operazioniinesistenti o meno, essendo pur sempre interesse della CSI ricevere eregistrare fatture passive false per abbattere i cospicui ricavi.

Né apparesignificativo l’avvenuto pagamento a mezzo banca, essendo ormai fattoNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026notorio che ciò non esclude eventuali retrocessioni, facilitate nel caso dispecie dalla presenza di rapporti infragruppo” (sent.

CTR, p.

III).1.3.

Il vizio denunciato, pertanto, non si rinviene, mentre la criticaproposta non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata,non ne contrasta efficacemente il fondamento.

La ricorrente principalelamenta un omesso esame della prova positiva offertadall’Amministrazione finanziaria che non si riscontra, e non illustrapiuttosto analiticamente in che cosa la valutazione espressa dal giudice delgravame risulti errata.Il primo motivo di ricorso risulta perciò infondato, e deve perciò essererigettato.2.

Mediante il secondo strumento di impugnazione principale,introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lacontribuente censura il vizio di motivazione della pronuncia del giudicedell’appello per aver omesso di esaminare le dichiarazioni rese in processopenale dal Funzionario della GdF [OSCURATO:PERSONA], nonché alcune fatture,asseritamente relative a prestazioni di manodopera inesistenti, ma inrealtà chiaramente riconducibili alla vendita di autovetture.3.

Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente critica ancora ilvizio di motivazione della pronuncia della CTR per aver omesso diesaminare le dichiarazioni rese in processo penale dal testimone MonicaPatorniti, nonché la circostanza che all’epoca dei controlli della GdF lasocietà [OSCURATO:PERSONA] era già estinta e cancellata dal registro delle imprese dal13.10.2016.Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale presentano elementidi connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni disintesi e di chiarezza espositiva.3.1.

L’Agenzia delle Entrate ha censurato l’inammissibilità di questimotivi di ricorso, ricorrendo l’ipotesi di una doppia decisione conforme deiNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026giudici di merito.

Nel suo ricorso la contribuente ha mostrato di essere benconsapevole della presenza di una decisione conforme negli esiti nei duegradi di merito del giudizio in materia di partecipazione della CSI adoperazioni commerciali oggettivamente inesistenti, ma ha insistentementesottolineato le differenze delle valutazioni operate nei due gradi delgiudizio di merito, sostenendo che “Nessuno degli elementi consideratidalla CTR e posti a fondamento della sentenza di II grado era statovalutato dal Giudice di primo grado.Per contro, gli elementi rilevati dalla Guardia di Finanza, richiamatidalla CTP nella sentenza di I grado, non sono stati neppure presi inconsiderazione dal Giudice d’appello” (ric., p. 23).3.2.

I descritti argomenti proposti dalla ricorrente principale nonappaiono fondati.

Gli elementi raccolti in sede investigativa, condivisi esviluppati dall’Amministrazione finanziaria nel suo avviso di accertamento,come l’assoluta genericità delle fatture che ha comportato la contestazionedi inesistenza delle operazioni commerciali riportate, l’assenza di contrattiche avrebbero potuto disciplinare lo ‘scambio’ di lavoratori’, etc., sonostati espressamente esaminati dal giudice di secondo grado.Neppure deve trascurarsi che si è già avuto modo di specificare chericorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esamedi fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimoiter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice, Cass. sez.

VI-II, 9.3.2022, n. 7724.Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il secondo ed il terzo motivo di ricorso non si sottraggono pertantoall’inammissibilità delle contestazioni dipendente dalla ricorrenza di unac.d. doppia conforme.A tanto può aggiungersi che, nella formulazione normativa applicabile,il vizio di motivazione della decisione impugnata può essere contestatoindicando un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, e nonappare riconducibile alla categoria la rilevanza attribuita dal giudice allevalutazioni espresse da testimoni della P.G. nell’ambito di unprocedimento penale.4.

Mediante il suo primo mezzo di ricorso incidentale, introdotto aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delleEntrate denuncia la violazione dell’art. 223 duodecies delle Disp. att. cod.civ., e dell’art. 2512 cod. civ., per avere il giudice del gravame annullato ilrilievo relativo al disconoscimento del reddito esente, perché il controllodella sussistenza del carattere di mutualità prevalente della società avevasortito esito negativo.4.1.

La CTR ha osservato solo che “deve … convenirsi con l’appellanteche l’Ufficio ha ignorato la documentazione relativa ai versamenti del 3%ai fondi di mutualità secondo la previsione dell’art. 2545 quater c.c.”(sent.

CTR, p.

IV).4.2.

La contestazione proposta dall’Agenzia delle Entrate attiene peròa profilo diverso da quello esaminato dal giudice dell’appello.

La CTR harilevato che la società ha documentato di aver provveduto ai versamentiprevisti per gli enti aventi scopo di mutualità prevalente, dimostrandol’integrazione di uno dei requisiti previsti per poter accedere al regimefiscale agevolato, mentre l’Agenzia delle Entrate censura che lacontribuente non possedeva anche altri requisiti di legge necessari peraccedere al regime beneficiale, di cui la società avrebbe dovuto provare laNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026ricorrenza, questione su cui la CTR non propone la valutazione che lecompeteva.4.2.1.

Il primo strumento di impugnazione incidentale risulta allorafondato, e deve perciò essere accolto.5.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazionefinanziaria lamenta la violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997,perché “l’istituto della continuazione di cui all’art. 12, comma 5, D.Lgs.472/1997 … non stabilisce affatto che dalla sanzione irrogata per l’annod’imposta successivo debba essere sottratta la sanzione irrogata perl’anno precedente, ma prevede la differente applicazione della ‘sanzionebase aumentata dalla metà al triplo’” (ric. inc. p. 19), con la conseguenzache il trattamento sanzionatorio applicato alla contribuente risulta quello alei più favorevole.5.1.

La CTR ha valutato, in proposito che “fondata appare la censurarelativa al calcolo delle sanzioni irrogate, avendo l’Ufficio applicatoun’unica sanzione per ogni avviso di accertamento, anziché la sanzioneper la violazione più grave aumentata fino al triplo” (sent.

CTR, p.

IV).5.2.

La pronuncia adottata dalla CTR appare allora frutto di un’analisiincompleta, perché il giudice dell’appello neppure esamina se lacontribuente abbia allegato e dimostrato che l’applicazione del cumulogiuridico avrebbe determinato in concreto un trattamento sanzionatoriopiù favorevole rispetto all’applicazione del cumulo materiale.Anche il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dall’Agenziadelle Entrate risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto.6.

In definitiva deve essere rigettato il ricorso principale proposto dallacontribuente e deve essere invece accolto il ricorso incidentale propostodall’Amministrazione finanziaria.

In conseguenza la sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte diNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda anuovo esame.6.1.

Deve ancora darsi atto che ricorrono le condizioni processuali perla condanna della ricorrente principale al versamento del c.d. doppiocontributo.La Corte di Cassazione,Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: Ires, Iva 2010/2013 -Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Gruppo societario di fatto -Operazioni inesistenti - Oneridott. [OSCURATO:PERSONA] - probato ri.dott. [OSCURATO:PERSONA] - R.G.N. 1215/2023dott. [OSCURATO:PERSONA] - Cron.dott. [OSCURATO:PERSONA].

C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]dott. [OSCURATO:PERSONA] -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diprocura speciale allegata, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano,che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studiodell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], al largo Somalia n. 67 in Roma;- ricorrente e controricorrente incidentale -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente e ricorrente incidentale -avversola sentenza n. 2592, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 17.6.2022;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

L’Amministrazione finanziaria, a seguito di indagini svolte dallaGuardia di Finanza e concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] regolarmente consegnato alla contribuente, notificava alla CSIMilano [OSCURATO:PERSONA], dedita all’attività di ‘altri servizi alle imprese’,gli avvisi di accertamento n.

T9B03FP03058/2019, n.T9B03FP03062/2019, n.

T9B03FP03067/2019 e n.

T9B03FP03070/2019,con i quali contestava la debenza di maggiori tributi Ires ed Iva conriferimento agli anni dal 2010 al 2013.I rilievi si risolvevano nella contestazione di aver preso parte la societàcooperativa ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti; di averannotato in contabilità come deducibili costi non inerenti o nondocumentati; nonché nel disconoscimento di reddito esente che sarebbeconseguito al carattere di impresa con mutualità prevalente invocato dallasocietà.

Il rilievo relativo alla ritenuta partecipazione della CSI adoperazioni commerciali oggettivamente inesistenti aveva ad oggettoaffermati contratti di prestito di manodopera che sarebbero stati stipulati,per ampia parte, con società esercenti la medesima attività e riconducibilia sorelle della legale rappresentante della CSI.In sostanza, pacificamente, una pluralità di società dirette da tresorelle svolgevano attività sostanzialmente analoghe, offrendomanodopera da destinare ad attività di operaio e facchinaggio.

Nella tesidella contribuente, quando una delle imprese otteneva unasovrabbondanza di commesse, richiedeva il ‘prestito’ della manodopera daparte di una diversa impresa del gruppo di fatto, mediante operazioniregolarmente fatturate.

Nei confronti della legale rappresentante dellaCSI, [OSCURATO:PERSONA], era pure tramessa notizia di reato in relazione allaviolazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000.2.

La società impugnava con unico ricorso gli avvisi di accertamentoinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, proponendoplurime censure di merito.

La CTP rigettava il ricorso.Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/20263.

La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, insistendo nei suoi argomenti.

LaCTR confermava la decisione di primo grado in materia di partecipazionedella società ad operazioni oggettivamente inesistenti, mentre lariformava, riconoscendo la fondatezza delle difese proposte dallaricorrente, in materia di benefici legati alla natura mutualistica dellasocietà e di calcolo delle sanzioni, ritenendo che dovesse applicarsi lacontinuazione tra quelle irrogate per la medesima violazione in annidiversi, e non una sanzione diversa per ciascun anno d’imposta accertato.4.

Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottatadal giudice dell’appello, la contribuente, affidandosi a tre strumentid’impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate,che ha pure proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, cui lasocietà ha reagito mediante controricorso incidentale.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., peravere la CTR erroneamente applicato le regole legali in materia dipresunzioni, esaminando soltanto la prova contraria fornita dalla società,ma senza aver prima accertato che l’Amministrazione finanziaria avessefornito la prova positiva relativa alla ricorrenza delle violazioni contestateche le competeva.1.1.

Il motivo d’impugnazione critica in termini la violazione delleregole legali in materia di regime probatorio, e si sottrae perciò alla criticadi inammissibilità proposta dall’Amministrazione finanziaria, la quale haaffermato che la censura sia volta a domandare una rivalutazione del fattoprocessuale.Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/20261.2.

Sembra quindi opportuno ricordare che alla contribuente ècontestato in primo luogo di essere stata partecipe di operazionicommerciali inesistenti ed apparentemente concluse, in prevalenza, consocietà con cui risultavano intensi collegamenti, essendo tutte riconducibilia persone legate da vincoli di parentela.Il giudice dell’appello invero, conferma le valutazioni espresse dalgiudice di primo grado, ma non manca di proporre sintetiche ma incisivevalutazioni circa gli elementi di prova offerti dall’Amministrazionefinanziaria e quelli di controprova offerti dalla società, esprimendo lapropria valutazione sul merito del fatto processuale che gli competeva.Rileva, tra l’altro, che “La riconciliazione tra le fatture ricevute da CSIe quelle emesse dalla stessa per lavorazioni a favore di terzi, appareessere solo un tentativo insoddisfacente di fornire una veste di realtà aprestazioni inesistenti.

Le fatture emesse dalle società CGS, COGEOS,COSMOSERVICE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appaiono generiche nella lorocausale, sicché né da esse né da documenti extracontabili che non sonostati comunque prodotti dal contribuente, non è dato stabilire con certezzaquali lavoratori delle società emittenti la fattura siano stati assegnati allaCSI e per quali lavorazioni specifiche che avrebbero richiesto un surplus dimanodopera.

Mancano, infine, i contratti che avrebbero dovuto regolare irapporti tra la società fornitrice la manodopera e la società ricevente.Nessun elemento documentale risulta presente in merito al potere diorganizzazione del lavoro dei dipendenti “somministrati”.

E ciò sebbeneesista una specifica regolamentazione volta a sanzionare lasomministrazione illecita di manodopera.

La circostanza che gli importi ditali fatture siano di gran lunga inferiori rispetto al fatturato della CSI nonappare dirimente ai fini del decidere se si tratti di fatture per operazioniinesistenti o meno, essendo pur sempre interesse della CSI ricevere eregistrare fatture passive false per abbattere i cospicui ricavi.

Né apparesignificativo l’avvenuto pagamento a mezzo banca, essendo ormai fattoNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026notorio che ciò non esclude eventuali retrocessioni, facilitate nel caso dispecie dalla presenza di rapporti infragruppo” (sent.

CTR, p.

III).1.3.

Il vizio denunciato, pertanto, non si rinviene, mentre la criticaproposta non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata,non ne contrasta efficacemente il fondamento.

La ricorrente principalelamenta un omesso esame della prova positiva offertadall’Amministrazione finanziaria che non si riscontra, e non illustrapiuttosto analiticamente in che cosa la valutazione espressa dal giudice delgravame risulti errata.Il primo motivo di ricorso risulta perciò infondato, e deve perciò essererigettato.2.

Mediante il secondo strumento di impugnazione principale,introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lacontribuente censura il vizio di motivazione della pronuncia del giudicedell’appello per aver omesso di esaminare le dichiarazioni rese in processopenale dal Funzionario della GdF [OSCURATO:PERSONA], nonché alcune fatture,asseritamente relative a prestazioni di manodopera inesistenti, ma inrealtà chiaramente riconducibili alla vendita di autovetture.3.

Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente critica ancora ilvizio di motivazione della pronuncia della CTR per aver omesso diesaminare le dichiarazioni rese in processo penale dal testimone MonicaPatorniti, nonché la circostanza che all’epoca dei controlli della GdF lasocietà [OSCURATO:PERSONA] era già estinta e cancellata dal registro delle imprese dal13.10.2016.Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale presentano elementidi connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni disintesi e di chiarezza espositiva.3.1.

L’Agenzia delle Entrate ha censurato l’inammissibilità di questimotivi di ricorso, ricorrendo l’ipotesi di una doppia decisione conforme deiNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026giudici di merito.

Nel suo ricorso la contribuente ha mostrato di essere benconsapevole della presenza di una decisione conforme negli esiti nei duegradi di merito del giudizio in materia di partecipazione della CSI adoperazioni commerciali oggettivamente inesistenti, ma ha insistentementesottolineato le differenze delle valutazioni operate nei due gradi delgiudizio di merito, sostenendo che “Nessuno degli elementi consideratidalla CTR e posti a fondamento della sentenza di II grado era statovalutato dal Giudice di primo grado.Per contro, gli elementi rilevati dalla Guardia di Finanza, richiamatidalla CTP nella sentenza di I grado, non sono stati neppure presi inconsiderazione dal Giudice d’appello” (ric., p. 23).3.2.

I descritti argomenti proposti dalla ricorrente principale nonappaiono fondati.

Gli elementi raccolti in sede investigativa, condivisi esviluppati dall’Amministrazione finanziaria nel suo avviso di accertamento,come l’assoluta genericità delle fatture che ha comportato la contestazionedi inesistenza delle operazioni commerciali riportate, l’assenza di contrattiche avrebbero potuto disciplinare lo ‘scambio’ di lavoratori’, etc., sonostati espressamente esaminati dal giudice di secondo grado.Neppure deve trascurarsi che si è già avuto modo di specificare chericorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esamedi fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimoiter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice, Cass. sez.

VI-II, 9.3.2022, n. 7724.Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il secondo ed il terzo motivo di ricorso non si sottraggono pertantoall’inammissibilità delle contestazioni dipendente dalla ricorrenza di unac.d. doppia conforme.A tanto può aggiungersi che, nella formulazione normativa applicabile,il vizio di motivazione della decisione impugnata può essere contestatoindicando un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, e nonappare riconducibile alla categoria la rilevanza attribuita dal giudice allevalutazioni espresse da testimoni della P.G. nell’ambito di unprocedimento penale.4.

Mediante il suo primo mezzo di ricorso incidentale, introdotto aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delleEntrate denuncia la violazione dell’art. 223 duodecies delle Disp. att. cod.civ., e dell’art. 2512 cod. civ., per avere il giudice del gravame annullato ilrilievo relativo al disconoscimento del reddito esente, perché il controllodella sussistenza del carattere di mutualità prevalente della società avevasortito esito negativo.4.1.

La CTR ha osservato solo che “deve … convenirsi con l’appellanteche l’Ufficio ha ignorato la documentazione relativa ai versamenti del 3%ai fondi di mutualità secondo la previsione dell’art. 2545 quater c.c.”(sent.

CTR, p.

IV).4.2.

La contestazione proposta dall’Agenzia delle Entrate attiene peròa profilo diverso da quello esaminato dal giudice dell’appello.

La CTR harilevato che la società ha documentato di aver provveduto ai versamentiprevisti per gli enti aventi scopo di mutualità prevalente, dimostrandol’integrazione di uno dei requisiti previsti per poter accedere al regimefiscale agevolato, mentre l’Agenzia delle Entrate censura che lacontribuente non possedeva anche altri requisiti di legge necessari peraccedere al regime beneficiale, di cui la società avrebbe dovuto provare laNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026ricorrenza, questione su cui la CTR non propone la valutazione che lecompeteva.4.2.1.

Il primo strumento di impugnazione incidentale risulta allorafondato, e deve perciò essere accolto.5.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazionefinanziaria lamenta la violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997,perché “l’istituto della continuazione di cui all’art. 12, comma 5, D.Lgs.472/1997 … non stabilisce affatto che dalla sanzione irrogata per l’annod’imposta successivo debba essere sottratta la sanzione irrogata perl’anno precedente, ma prevede la differente applicazione della ‘sanzionebase aumentata dalla metà al triplo’” (ric. inc. p. 19), con la conseguenzache il trattamento sanzionatorio applicato alla contribuente risulta quello alei più favorevole.5.1.

La CTR ha valutato, in proposito che “fondata appare la censurarelativa al calcolo delle sanzioni irrogate, avendo l’Ufficio applicatoun’unica sanzione per ogni avviso di accertamento, anziché la sanzioneper la violazione più grave aumentata fino al triplo” (sent.

CTR, p.

IV).5.2.

La pronuncia adottata dalla CTR appare allora frutto di un’analisiincompleta, perché il giudice dell’appello neppure esamina se lacontribuente abbia allegato e dimostrato che l’applicazione del cumulogiuridico avrebbe determinato in concreto un trattamento sanzionatoriopiù favorevole rispetto all’applicazione del cumulo materiale.Anche il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dall’Agenziadelle Entrate risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto.6.

In definitiva deve essere rigettato il ricorso principale proposto dallacontribuente e deve essere invece accolto il ricorso incidentale propostodall’Amministrazione finanziaria.

In conseguenza la sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte diNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda anuovo esame.6.1.

Deve ancora darsi atto che ricorrono le condizioni processuali perla condanna della ricorrente principale al versamento del c.d. doppiocontributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso principale proposto dalla CSI Milano SocietàCooperativa in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, ed accoglie il ricorso incidentale introdotto dall’Agenzia delleEntrate, cassa la decisione impugnata in relazione al ricorso incidentale erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiaperché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, procedaa nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art.13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteLucio NapolitanoP.Q.Mrigetta il ricorso principale proposto dalla CSI Milano SocietàCooperativa in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, ed accoglie il ricorso incidentale introdotto dall’Agenzia delleEntrate, cassa la decisione impugnata in relazione al ricorso incidentale erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiaperché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, procedaa nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art.13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diprocura speciale allegata, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano,che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studiodell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], al largo Somalia n. 67 in Roma;- ricorrente e controricorrente incidentale -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente e ricorrente incidentale -avversola sentenza n. 2592, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 17.6.2022;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/20261. L’Amministrazione finanziaria, a seguito di indagini svolte dallaGuardia di Finanza e concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] regolarmente consegnato alla contribuente, notificava alla CSIMilano [OSCURATO:PERSONA], dedita all’attività di ‘altri servizi alle imprese’,gli avvisi di accertamento n. T9B03FP03058/2019, n.T9B03FP03062/2019, n. T9B03FP03067/2019 e n. T9B03FP03070/2019,con i quali contestava la debenza di maggiori tributi Ires ed Iva conriferimento agli anni dal 2010 al 2013.I rilievi si risolvevano nella contestazione di aver preso parte la societàcooperativa ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti; di averannotato in contabilità come deducibili costi non inerenti o nondocumentati; nonché nel disconoscimento di reddito esente che sarebbeconseguito al carattere di impresa con mutualità prevalente invocato dallasocietà. Il rilievo relativo alla ritenuta partecipazione della CSI adoperazioni commerciali oggettivamente inesistenti aveva ad oggettoaffermati contratti di prestito di manodopera che sarebbero stati stipulati,per ampia parte, con società esercenti la medesima attività e riconducibilia sorelle della legale rappresentante della CSI.In sostanza, pacificamente, una pluralità di società dirette da tresorelle svolgevano attività sostanzialmente analoghe, offrendomanodopera da destinare ad attività di operaio e facchinaggio. Nella tesidella contribuente, quando una delle imprese otteneva unasovrabbondanza di commesse, richiedeva il ‘prestito’ della manodopera daparte di una diversa impresa del gruppo di fatto, mediante operazioniregolarmente fatturate. Nei confronti della legale rappresentante dellaCSI, [OSCURATO:PERSONA], era pure tramessa notizia di reato in relazione allaviolazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000.2. La società impugnava con unico ricorso gli avvisi di accertamentoinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, proponendoplurime censure di merito. La CTP rigettava il ricorso.Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/20263. La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, insistendo nei suoi argomenti. LaCTR confermava la decisione di primo grado in materia di partecipazionedella società ad operazioni oggettivamente inesistenti, mentre lariformava, riconoscendo la fondatezza delle difese proposte dallaricorrente, in materia di benefici legati alla natura mutualistica dellasocietà e di calcolo delle sanzioni, ritenendo che dovesse applicarsi lacontinuazione tra quelle irrogate per la medesima violazione in annidiversi, e non una sanzione diversa per ciascun anno d’imposta accertato.4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottatadal giudice dell’appello, la contribuente, affidandosi a tre strumentid’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate,che ha pure proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, cui lasocietà ha reagito mediante controricorso incidentale.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., peravere la CTR erroneamente applicato le regole legali in materia dipresunzioni, esaminando soltanto la prova contraria fornita dalla società,ma senza aver prima accertato che l’Amministrazione finanziaria avessefornito la prova positiva relativa alla ricorrenza delle violazioni contestateche le competeva.1.1. Il motivo d’impugnazione critica in termini la violazione delleregole legali in materia di regime probatorio, e si sottrae perciò alla criticadi inammissibilità proposta dall’Amministrazione finanziaria, la quale haaffermato che la censura sia volta a domandare una rivalutazione del fattoprocessuale.Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/20261.2. Sembra quindi opportuno ricordare che alla contribuente ècontestato in primo luogo di essere stata partecipe di operazionicommerciali inesistenti ed apparentemente concluse, in prevalenza, consocietà con cui risultavano intensi collegamenti, essendo tutte riconducibilia persone legate da vincoli di parentela.Il giudice dell’appello invero, conferma le valutazioni espresse dalgiudice di primo grado, ma non manca di proporre sintetiche ma incisivevalutazioni circa gli elementi di prova offerti dall’Amministrazionefinanziaria e quelli di controprova offerti dalla società, esprimendo lapropria valutazione sul merito del fatto processuale che gli competeva.Rileva, tra l’altro, che “La riconciliazione tra le fatture ricevute da CSIe quelle emesse dalla stessa per lavorazioni a favore di terzi, appareessere solo un tentativo insoddisfacente di fornire una veste di realtà aprestazioni inesistenti. Le fatture emesse dalle società CGS, COGEOS,COSMOSERVICE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appaiono generiche nella lorocausale, sicché né da esse né da documenti extracontabili che non sonostati comunque prodotti dal contribuente, non è dato stabilire con certezzaquali lavoratori delle società emittenti la fattura siano stati assegnati allaCSI e per quali lavorazioni specifiche che avrebbero richiesto un surplus dimanodopera. Mancano, infine, i contratti che avrebbero dovuto regolare irapporti tra la società fornitrice la manodopera e la società ricevente.Nessun elemento documentale risulta presente in merito al potere diorganizzazione del lavoro dei dipendenti “somministrati”. E ciò sebbeneesista una specifica regolamentazione volta a sanzionare lasomministrazione illecita di manodopera. La circostanza che gli importi ditali fatture siano di gran lunga inferiori rispetto al fatturato della CSI nonappare dirimente ai fini del decidere se si tratti di fatture per operazioniinesistenti o meno, essendo pur sempre interesse della CSI ricevere eregistrare fatture passive false per abbattere i cospicui ricavi. Né apparesignificativo l’avvenuto pagamento a mezzo banca, essendo ormai fattoNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026notorio che ciò non esclude eventuali retrocessioni, facilitate nel caso dispecie dalla presenza di rapporti infragruppo” (sent. CTR, p. III).1.3. Il vizio denunciato, pertanto, non si rinviene, mentre la criticaproposta non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata,non ne contrasta efficacemente il fondamento. La ricorrente principalelamenta un omesso esame della prova positiva offertadall’Amministrazione finanziaria che non si riscontra, e non illustrapiuttosto analiticamente in che cosa la valutazione espressa dal giudice delgravame risulti errata.Il primo motivo di ricorso risulta perciò infondato, e deve perciò essererigettato.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione principale,introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lacontribuente censura il vizio di motivazione della pronuncia del giudicedell’appello per aver omesso di esaminare le dichiarazioni rese in processopenale dal Funzionario della GdF [OSCURATO:PERSONA], nonché alcune fatture,asseritamente relative a prestazioni di manodopera inesistenti, ma inrealtà chiaramente riconducibili alla vendita di autovetture.3. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente critica ancora ilvizio di motivazione della pronuncia della CTR per aver omesso diesaminare le dichiarazioni rese in processo penale dal testimone MonicaPatorniti, nonché la circostanza che all’epoca dei controlli della GdF lasocietà [OSCURATO:PERSONA] era già estinta e cancellata dal registro delle imprese dal13.10.2016.Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale presentano elementidi connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni disintesi e di chiarezza espositiva.3.1. L’Agenzia delle Entrate ha censurato l’inammissibilità di questimotivi di ricorso, ricorrendo l’ipotesi di una doppia decisione conforme deiNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026giudici di merito. Nel suo ricorso la contribuente ha mostrato di essere benconsapevole della presenza di una decisione conforme negli esiti nei duegradi di merito del giudizio in materia di partecipazione della CSI adoperazioni commerciali oggettivamente inesistenti, ma ha insistentementesottolineato le differenze delle valutazioni operate nei due gradi delgiudizio di merito, sostenendo che “Nessuno degli elementi consideratidalla CTR e posti a fondamento della sentenza di II grado era statovalutato dal Giudice di primo grado.Per contro, gli elementi rilevati dalla Guardia di Finanza, richiamatidalla CTP nella sentenza di I grado, non sono stati neppure presi inconsiderazione dal Giudice d’appello” (ric., p. 23).3.2. I descritti argomenti proposti dalla ricorrente principale nonappaiono fondati. Gli elementi raccolti in sede investigativa, condivisi esviluppati dall’Amministrazione finanziaria nel suo avviso di accertamento,come l’assoluta genericità delle fatture che ha comportato la contestazionedi inesistenza delle operazioni commerciali riportate, l’assenza di contrattiche avrebbero potuto disciplinare lo ‘scambio’ di lavoratori’, etc., sonostati espressamente esaminati dal giudice di secondo grado.Neppure deve trascurarsi che si è già avuto modo di specificare chericorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esamedi fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimoiter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice, Cass. sez. VI-II, 9.3.2022, n. 7724.Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il secondo ed il terzo motivo di ricorso non si sottraggono pertantoall’inammissibilità delle contestazioni dipendente dalla ricorrenza di unac.d. doppia conforme.A tanto può aggiungersi che, nella formulazione normativa applicabile,il vizio di motivazione della decisione impugnata può essere contestatoindicando un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, e nonappare riconducibile alla categoria la rilevanza attribuita dal giudice allevalutazioni espresse da testimoni della P.G. nell’ambito di unprocedimento penale.4. Mediante il suo primo mezzo di ricorso incidentale, introdotto aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delleEntrate denuncia la violazione dell’art. 223 duodecies delle Disp. att. cod.civ., e dell’art. 2512 cod. civ., per avere il giudice del gravame annullato ilrilievo relativo al disconoscimento del reddito esente, perché il controllodella sussistenza del carattere di mutualità prevalente della società avevasortito esito negativo.4.1. La CTR ha osservato solo che “deve … convenirsi con l’appellanteche l’Ufficio ha ignorato la documentazione relativa ai versamenti del 3%ai fondi di mutualità secondo la previsione dell’art. 2545 quater c.c.”(sent. CTR, p. IV).4.2. La contestazione proposta dall’Agenzia delle Entrate attiene peròa profilo diverso da quello esaminato dal giudice dell’appello. La CTR harilevato che la società ha documentato di aver provveduto ai versamentiprevisti per gli enti aventi scopo di mutualità prevalente, dimostrandol’integrazione di uno dei requisiti previsti per poter accedere al regimefiscale agevolato, mentre l’Agenzia delle Entrate censura che lacontribuente non possedeva anche altri requisiti di legge necessari peraccedere al regime beneficiale, di cui la società avrebbe dovuto provare laNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026ricorrenza, questione su cui la CTR non propone la valutazione che lecompeteva.4.2.1. Il primo strumento di impugnazione incidentale risulta allorafondato, e deve perciò essere accolto.5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazionefinanziaria lamenta la violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997,perché “l’istituto della continuazione di cui all’art. 12, comma 5, D.Lgs.472/1997 … non stabilisce affatto che dalla sanzione irrogata per l’annod’imposta successivo debba essere sottratta la sanzione irrogata perl’anno precedente, ma prevede la differente applicazione della ‘sanzionebase aumentata dalla metà al triplo’” (ric. inc. p. 19), con la conseguenzache il trattamento sanzionatorio applicato alla contribuente risulta quello alei più favorevole.5.1. La CTR ha valutato, in proposito che “fondata appare la censurarelativa al calcolo delle sanzioni irrogate, avendo l’Ufficio applicatoun’unica sanzione per ogni avviso di accertamento, anziché la sanzioneper la violazione più grave aumentata fino al triplo” (sent. CTR, p. IV).5.2. La pronuncia adottata dalla CTR appare allora frutto di un’analisiincompleta, perché il giudice dell’appello neppure esamina se lacontribuente abbia allegato e dimostrato che l’applicazione del cumulogiuridico avrebbe determinato in concreto un trattamento sanzionatoriopiù favorevole rispetto all’applicazione del cumulo materiale.Anche il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dall’Agenziadelle Entrate risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto.6. In definitiva deve essere rigettato il ricorso principale proposto dallacontribuente e deve essere invece accolto il ricorso incidentale propostodall’Amministrazione finanziaria. In conseguenza la sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte diNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda anuovo esame.6.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono le condizioni processuali perla condanna della ricorrente principale al versamento del c.d. doppiocontributo.La Corte di Cassazione,Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: Ires, Iva 2010/2013 -Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Gruppo societario di fatto -Operazioni inesistenti - Oneridott. [OSCURATO:PERSONA] -  probato ri.dott. [OSCURATO:PERSONA] -  R.G.N. 1215/2023dott. [OSCURATO:PERSONA] -  Cron.dott. [OSCURATO:PERSONA]. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]dott. [OSCURATO:PERSONA] -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diprocura speciale allegata, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano,che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studiodell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], al largo Somalia n. 67 in Roma;- ricorrente e controricorrente incidentale -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente e ricorrente incidentale -avversola sentenza n. 2592, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 17.6.2022;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/20261. L’Amministrazione finanziaria, a seguito di indagini svolte dallaGuardia di Finanza e concluse con [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] regolarmente consegnato alla contribuente, notificava alla CSIMilano [OSCURATO:PERSONA], dedita all’attività di ‘altri servizi alle imprese’,gli avvisi di accertamento n. T9B03FP03058/2019, n.T9B03FP03062/2019, n. T9B03FP03067/2019 e n. T9B03FP03070/2019,con i quali contestava la debenza di maggiori tributi Ires ed Iva conriferimento agli anni dal 2010 al 2013.I rilievi si risolvevano nella contestazione di aver preso parte la societàcooperativa ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti; di averannotato in contabilità come deducibili costi non inerenti o nondocumentati; nonché nel disconoscimento di reddito esente che sarebbeconseguito al carattere di impresa con mutualità prevalente invocato dallasocietà. Il rilievo relativo alla ritenuta partecipazione della CSI adoperazioni commerciali oggettivamente inesistenti aveva ad oggettoaffermati contratti di prestito di manodopera che sarebbero stati stipulati,per ampia parte, con società esercenti la medesima attività e riconducibilia sorelle della legale rappresentante della CSI.In sostanza, pacificamente, una pluralità di società dirette da tresorelle svolgevano attività sostanzialmente analoghe, offrendomanodopera da destinare ad attività di operaio e facchinaggio. Nella tesidella contribuente, quando una delle imprese otteneva unasovrabbondanza di commesse, richiedeva il ‘prestito’ della manodopera daparte di una diversa impresa del gruppo di fatto, mediante operazioniregolarmente fatturate. Nei confronti della legale rappresentante dellaCSI, [OSCURATO:PERSONA], era pure tramessa notizia di reato in relazione allaviolazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000.2. La società impugnava con unico ricorso gli avvisi di accertamentoinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, proponendoplurime censure di merito. La CTP rigettava il ricorso.Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/20263. La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, insistendo nei suoi argomenti. LaCTR confermava la decisione di primo grado in materia di partecipazionedella società ad operazioni oggettivamente inesistenti, mentre lariformava, riconoscendo la fondatezza delle difese proposte dallaricorrente, in materia di benefici legati alla natura mutualistica dellasocietà e di calcolo delle sanzioni, ritenendo che dovesse applicarsi lacontinuazione tra quelle irrogate per la medesima violazione in annidiversi, e non una sanzione diversa per ciascun anno d’imposta accertato.4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottatadal giudice dell’appello, la contribuente, affidandosi a tre strumentid’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate,che ha pure proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, cui lasocietà ha reagito mediante controricorso incidentale.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., peravere la CTR erroneamente applicato le regole legali in materia dipresunzioni, esaminando soltanto la prova contraria fornita dalla società,ma senza aver prima accertato che l’Amministrazione finanziaria avessefornito la prova positiva relativa alla ricorrenza delle violazioni contestateche le competeva.1.1. Il motivo d’impugnazione critica in termini la violazione delleregole legali in materia di regime probatorio, e si sottrae perciò alla criticadi inammissibilità proposta dall’Amministrazione finanziaria, la quale haaffermato che la censura sia volta a domandare una rivalutazione del fattoprocessuale.Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/20261.2. Sembra quindi opportuno ricordare che alla contribuente ècontestato in primo luogo di essere stata partecipe di operazionicommerciali inesistenti ed apparentemente concluse, in prevalenza, consocietà con cui risultavano intensi collegamenti, essendo tutte riconducibilia persone legate da vincoli di parentela.Il giudice dell’appello invero, conferma le valutazioni espresse dalgiudice di primo grado, ma non manca di proporre sintetiche ma incisivevalutazioni circa gli elementi di prova offerti dall’Amministrazionefinanziaria e quelli di controprova offerti dalla società, esprimendo lapropria valutazione sul merito del fatto processuale che gli competeva.Rileva, tra l’altro, che “La riconciliazione tra le fatture ricevute da CSIe quelle emesse dalla stessa per lavorazioni a favore di terzi, appareessere solo un tentativo insoddisfacente di fornire una veste di realtà aprestazioni inesistenti. Le fatture emesse dalle società CGS, COGEOS,COSMOSERVICE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appaiono generiche nella lorocausale, sicché né da esse né da documenti extracontabili che non sonostati comunque prodotti dal contribuente, non è dato stabilire con certezzaquali lavoratori delle società emittenti la fattura siano stati assegnati allaCSI e per quali lavorazioni specifiche che avrebbero richiesto un surplus dimanodopera. Mancano, infine, i contratti che avrebbero dovuto regolare irapporti tra la società fornitrice la manodopera e la società ricevente.Nessun elemento documentale risulta presente in merito al potere diorganizzazione del lavoro dei dipendenti “somministrati”. E ciò sebbeneesista una specifica regolamentazione volta a sanzionare lasomministrazione illecita di manodopera. La circostanza che gli importi ditali fatture siano di gran lunga inferiori rispetto al fatturato della CSI nonappare dirimente ai fini del decidere se si tratti di fatture per operazioniinesistenti o meno, essendo pur sempre interesse della CSI ricevere eregistrare fatture passive false per abbattere i cospicui ricavi. Né apparesignificativo l’avvenuto pagamento a mezzo banca, essendo ormai fattoNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026notorio che ciò non esclude eventuali retrocessioni, facilitate nel caso dispecie dalla presenza di rapporti infragruppo” (sent. CTR, p. III).1.3. Il vizio denunciato, pertanto, non si rinviene, mentre la criticaproposta non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata,non ne contrasta efficacemente il fondamento. La ricorrente principalelamenta un omesso esame della prova positiva offertadall’Amministrazione finanziaria che non si riscontra, e non illustrapiuttosto analiticamente in che cosa la valutazione espressa dal giudice delgravame risulti errata.Il primo motivo di ricorso risulta perciò infondato, e deve perciò essererigettato.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione principale,introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lacontribuente censura il vizio di motivazione della pronuncia del giudicedell’appello per aver omesso di esaminare le dichiarazioni rese in processopenale dal Funzionario della GdF [OSCURATO:PERSONA], nonché alcune fatture,asseritamente relative a prestazioni di manodopera inesistenti, ma inrealtà chiaramente riconducibili alla vendita di autovetture.3. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente critica ancora ilvizio di motivazione della pronuncia della CTR per aver omesso diesaminare le dichiarazioni rese in processo penale dal testimone MonicaPatorniti, nonché la circostanza che all’epoca dei controlli della GdF lasocietà [OSCURATO:PERSONA] era già estinta e cancellata dal registro delle imprese dal13.10.2016.Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale presentano elementidi connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni disintesi e di chiarezza espositiva.3.1. L’Agenzia delle Entrate ha censurato l’inammissibilità di questimotivi di ricorso, ricorrendo l’ipotesi di una doppia decisione conforme deiNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026giudici di merito. Nel suo ricorso la contribuente ha mostrato di essere benconsapevole della presenza di una decisione conforme negli esiti nei duegradi di merito del giudizio in materia di partecipazione della CSI adoperazioni commerciali oggettivamente inesistenti, ma ha insistentementesottolineato le differenze delle valutazioni operate nei due gradi delgiudizio di merito, sostenendo che “Nessuno degli elementi consideratidalla CTR e posti a fondamento della sentenza di II grado era statovalutato dal Giudice di primo grado.Per contro, gli elementi rilevati dalla Guardia di Finanza, richiamatidalla CTP nella sentenza di I grado, non sono stati neppure presi inconsiderazione dal Giudice d’appello” (ric., p. 23).3.2. I descritti argomenti proposti dalla ricorrente principale nonappaiono fondati. Gli elementi raccolti in sede investigativa, condivisi esviluppati dall’Amministrazione finanziaria nel suo avviso di accertamento,come l’assoluta genericità delle fatture che ha comportato la contestazionedi inesistenza delle operazioni commerciali riportate, l’assenza di contrattiche avrebbero potuto disciplinare lo ‘scambio’ di lavoratori’, etc., sonostati espressamente esaminati dal giudice di secondo grado.Neppure deve trascurarsi che si è già avuto modo di specificare chericorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esamedi fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimoiter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice, Cass. sez. VI-II, 9.3.2022, n. 7724.Numero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026Il secondo ed il terzo motivo di ricorso non si sottraggono pertantoall’inammissibilità delle contestazioni dipendente dalla ricorrenza di unac.d. doppia conforme.A tanto può aggiungersi che, nella formulazione normativa applicabile,il vizio di motivazione della decisione impugnata può essere contestatoindicando un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, e nonappare riconducibile alla categoria la rilevanza attribuita dal giudice allevalutazioni espresse da testimoni della P.G. nell’ambito di unprocedimento penale.4. Mediante il suo primo mezzo di ricorso incidentale, introdotto aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delleEntrate denuncia la violazione dell’art. 223 duodecies delle Disp. att. cod.civ., e dell’art. 2512 cod. civ., per avere il giudice del gravame annullato ilrilievo relativo al disconoscimento del reddito esente, perché il controllodella sussistenza del carattere di mutualità prevalente della società avevasortito esito negativo.4.1. La CTR ha osservato solo che “deve … convenirsi con l’appellanteche l’Ufficio ha ignorato la documentazione relativa ai versamenti del 3%ai fondi di mutualità secondo la previsione dell’art. 2545 quater c.c.”(sent. CTR, p. IV).4.2. La contestazione proposta dall’Agenzia delle Entrate attiene peròa profilo diverso da quello esaminato dal giudice dell’appello. La CTR harilevato che la società ha documentato di aver provveduto ai versamentiprevisti per gli enti aventi scopo di mutualità prevalente, dimostrandol’integrazione di uno dei requisiti previsti per poter accedere al regimefiscale agevolato, mentre l’Agenzia delle Entrate censura che lacontribuente non possedeva anche altri requisiti di legge necessari peraccedere al regime beneficiale, di cui la società avrebbe dovuto provare laNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026ricorrenza, questione su cui la CTR non propone la valutazione che lecompeteva.4.2.1. Il primo strumento di impugnazione incidentale risulta allorafondato, e deve perciò essere accolto.5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazionefinanziaria lamenta la violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997,perché “l’istituto della continuazione di cui all’art. 12, comma 5, D.Lgs.472/1997 … non stabilisce affatto che dalla sanzione irrogata per l’annod’imposta successivo debba essere sottratta la sanzione irrogata perl’anno precedente, ma prevede la differente applicazione della ‘sanzionebase aumentata dalla metà al triplo’” (ric. inc. p. 19), con la conseguenzache il trattamento sanzionatorio applicato alla contribuente risulta quello alei più favorevole.5.1. La CTR ha valutato, in proposito che “fondata appare la censurarelativa al calcolo delle sanzioni irrogate, avendo l’Ufficio applicatoun’unica sanzione per ogni avviso di accertamento, anziché la sanzioneper la violazione più grave aumentata fino al triplo” (sent. CTR, p. IV).5.2. La pronuncia adottata dalla CTR appare allora frutto di un’analisiincompleta, perché il giudice dell’appello neppure esamina se lacontribuente abbia allegato e dimostrato che l’applicazione del cumulogiuridico avrebbe determinato in concreto un trattamento sanzionatoriopiù favorevole rispetto all’applicazione del cumulo materiale.Anche il secondo motivo di ricorso incidentale proposto dall’Agenziadelle Entrate risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto.6. In definitiva deve essere rigettato il ricorso principale proposto dallacontribuente e deve essere invece accolto il ricorso incidentale propostodall’Amministrazione finanziaria. In conseguenza la sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte diNumero registro generale 1215/2023Numero sezionale 19/2026Numero di raccolta generale 7002/2026Data pubblicazione 24/03/2026giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda anuovo esame.6.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono le condizioni processuali perla condanna della ricorrente principale al versamento del c.d. doppiocontributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso principale proposto dalla CSI Milano SocietàCooperativa in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, ed accoglie il ricorso incidentale introdotto dall’Agenzia delleEntrate, cassa la decisione impugnata in relazione al ricorso incidentale erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiaperché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, procedaa nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art.13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteLucio NapolitanoP.Q.Mrigetta il ricorso principale proposto dalla CSI Milano SocietàCooperativa in liquidazione, in persona del legale rappresentante protempore, ed accoglie il ricorso incidentale introdotto dall’Agenzia delleEntrate, cassa la decisione impugnata in relazione al ricorso incidentale erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardiaperché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, procedaa nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese delgiudizio di legittimità.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art.13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteLucio Napolitano
Sentenza Cassazione n. 07002/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris