CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 42622/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 agosto 1965 avverso l'ordinanza del 18 marzo 2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso della Procura; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 16 aprile 2021 il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullando, in relazione ai reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio di cui ai capi C),D),E),F) nonché in riferimento alla contestata induzione indebita di cui al capo G), l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 febbraio 2021 che applicava nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere; misura di contro confermata in relazione alla partecipazione all'associazione contestata ai sensi dell'art. 416, primo e quinto comma, cod. pen. descritta al capo A), al concorso nella frode processuale descritta al capo B), al concorso nella corruzione propria prevista dal capo T) e all'ipotesi di autoriciclaggio di cui al capo W) dell'imputazione provvisoria. Si addebita, in particolare, al predetto indagato il ruolo di organizzatore di un sodalizio costituito da più persone inserite nell'ambito dell'istruzione paritaria, da figure istituzionali e da una vasta rete di intermediari e finalizzato alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, oltre a reati di falso ideologico in atti pubblici ed autoriciclaggio, funzionali alla compravendita di certificazioni e titoli utilizzati nel sistema scolastico sia ai fini della partecipazione al concorso abilitativo, sia ai fini dell'avanzamento all'interno delle graduatorie scolastiche. Più precisamente, [OSCURATO:PERSONA] sfruttando la propria posizione di ispettore presso il M.I.U.R.- Provveditorato agli studi per la Calabria, nonché di Provveditore agli studi per la provincia di Catanzaro e commissario per il Provveditorato agli studi di Cosenza e [OSCURATO:PERSONA], in attuazione degli accordi raggiunti con i componenti della famiglia Licata ( e in particolare con [OSCURATO:PERSONA]), che tramite l'[OSCURATO:PERSONA], da loro gestita, avevano un ruolo nevralgico all'interno del sistema criminale oggetto di scrutino, avrebbe assicurato una copertura istituzionale al consorzio criminale di riferimento, garantendone il funzionamento e l'operatività e percependone illecitamente gli utili. 2. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata ordinanza, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizi della motivazione diversamente declinati. Ad avviso della parte pubblica ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente fatto rientrare le condotte descritte a sostegno della imputazione provvisoria di cui ai reati fine descritti ai capi C), D), E), F), G) nell'ipotesi di reato associativo contestata sub A), ritenendo di non poter desumere dalle risultanze investigative la presenza dell'atto contrario ai doveri d'ufficio nel comportamento di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle contestate ipotesi di corruzione propria di cui ai capi da C) a F), né l'abuso della qualità descritta a sostegno della induzione indebita contestata al capo G) della rubrica. Per contro, richiamato il ruolo di organizzatore del sodalizio ascritto al Piscitelli, il ricorrente prospetta la configurabilità della contestata fattispecie corruttiva (art. 319 cod. pen.), ponendo in rilievo sia il dato relativo alle cointeressenze tra il Piscitelli e la famiglia Licata intorno alla quale ruotava primariamente l'azione del consorzio criminale contestato al capo A), sia il fatto che le funzioni da lui svolte erano stabilmente asservite agli interessi degli altri sodali, con i quali si trovava in rapporti d'affari attraverso lo schermo costituito da una società amministrata dal figlio ([OSCURATO:PERSONA]), ricevendone periodiche regalie nel quadro di un costante mercimonio della funzione pubblica, piegata agli interessi privati degli altri coindagati anche attraverso la commissione dei predetti reati fine. In particolare, nel ricorso, quanto al capo C), si rimarca che il Tribunale del riesame ha negato sia la correlazione temporale tra l'utilità indebita ottenuta e l'atto contrario ai doveri d'ufficio descritto dalla relativa imputazione; sia in radice l'estraneità di tale azione alle competenze proprie dell'indagato, che in quanto ispettore del MIUR, non avrebbe avuto ingerenze sul sistema di [OSCURATO:PERSONA] ( da qui, A.F.A.M.). Sostiene per contro la difesa che le due condotte erano invece coeve senza che fosse necessaria la loro contestualità; e che nella perizia di parte allegata agli atti del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, il Piscitelli non solo metteva in evidenza il suo ruolo di " esperto del sistema AFAM" ma anche l'avvenuta esecuzione di due diversi sopralluoghi operati presso l'accademia gestita dai Licata in epoca antecedente l'acquisizione della utilità indebita. Quanto, poi, all'ipotesi di reato, punita ai sensi dell'ad 319-quater cod. pen, descritta al capo G (per aver indotto, abusando delle sua qualità, [OSCURATO:PERSONA], a consegnargli un cellulare del valore di 800 euro), si contesta il provvedimento impugnato, che ha escluso la gravità indiziaria avuto riguardo al presupposto dell'abuso della qualità, rimarcando, sul piano logico, che altrimenti ragionando, la consegna del detto cellulare non avrebbe avuto alcuna giustificazione mentre la presenza dell'abuso trovava conferma nelle parole di disprezzo (latrina e ladro legalizzato) riferite dal Caratozzolo in direzione dell'indagato, ricavate da una intercettazione all'uopo evocata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni. 2. Avuto riguardo ai fatti di corruzione, contestati ai sensi dell'art 319 cod. pen., rispetto ai quali il Tribunale ha escluso la gravità indiziaria, occorre distinguere tra le doglianze prospettate in relazione ai capo C) della rubrica e quelle rivolte alle valutazioni rese per i capi B),D),E). 3. In relazione a queste ultime, il ricorso è all'evidenza affetto da una marcata genericità. Si sostanzia, infatti, in un richiamo generico al tenore della giurisprudenza dettata da questa Corte in tema di differenziazione tra le ipotesi di corruzione propria e corruzione impropria senza mai indicare, avuto riguardo al tenore della imputazione mossa, quale sia stato, per ciascuna delle suddette contestazioni provvisorie, l'atto posto in essere dal concorrente qualificato (il Piscitelli, per l'appunto) in termini di antidoverosità rispetto alla relativa funzione, trascurato nel ritenere del Tribunale. 4. La ricostruzione dogmatica operata nel ricorso finisce poi per rimanere fine a se stessa se, come nella specie, non correlata a una espressa sollecitazione diretta alla riqualificazione dei fatti in termini di corruzione impropria: operazione questa che, del resto, risulta nella specie comunque preclusa alla Corte, a fronte della assenza di critiche puntuali rivolte alle considerazioni in fatto e diritto svolte dal Tribunale nel ritenere che le condotte in contestazione, piuttosto che dare luogo ad autonome ipotesi di reato, sarebbero, in realtà, esclusiva espressione tipica della partecipazione associativa riferita ai singoli concorrenti di volta in volta coinvolti, finendo per rimanere assorbite nell'imputazione di cui al capo A) della rubrica, pure rivolta al Piscitelli. 5. Quanto al capo C), il ricorso si mostra più specifico in relazione alla individuazione dell'atto contrario ai doveri inerenti la funzione del Piscitelli posta al centro della relativa contestazione. Tanto, tuttavia, sulla base di deduzioni manifestamente inconferenti. Ad avviso della Corte assume rilievo dirimente la circostanza in forza della quale l'atto assertivamente contrario ai doveri - la consulenza di parte allegata al giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Licata avverso la revoca dell'autorizzazione A.F.A.M. - era all'evidenza estraneo alla funzione rivestita dal concorrente qualificato: a tutto voler concedere (la relazione prodotta in quel giudizio risulta sottoscritta da un soggetto terzo, rimasto non indagato), riferendo comunque la detta consulenza di parte anche al Piscitelli (perché in seno alla stessa vi sono riferimenti letterali immediatamente riferibili all'indagato), resta da dire che si trattava comunque di atto reso su incarico della parte privata impugnante, incontrovertibilmente estraneo alla qualifica soggettiva del Piscitelli e al munus oggetto dell'asserito merci mon io. Il ruolo del Piscitelli, dunque, poteva al più valorizzare il portato delle considerazioni di parte espresse in detta consulenza, rimanendo tuttavia del tutto estraneo alla ipotesi di reato prospettata che ne presupponeva , per contro, come ovvio, la centralità. 6. A conclusioni identiche si perviene in relazione alle censure prospettate in direzione delle valutazioni svolte dal Tribunale con riguardo al capo G) della rubrica in forza del quale, secondo la prospettazione accusatoria, il Piscitelli, abusando delle sua qualità, avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA] a consegnargli un cellulare del valore di 800 euro.Il ricorso, senza contestualizzare la doglianza attraverso una puntuale descrizione del tenore dell'imputazione e degli elementi che ne dovrebbero supportare il portato, riposa su una prospettazione che appare manifestamente inconferente nella sua laconica esposizione argomentativa: mira, infatti, a comprovare la presenza dell'abuso della qualità - utile alla configurabilità della induzione indebita in parte qua contestata al Piscitelli e escluso dal Tribunale con la decisione impugnata - facendo leva su aspetti in fatto (la consegna del citato telefono all'indagato e le espressioni di disprezzo, intercettate, proferite nei confronti dello stesso da parte del Caratozzolo) che, autonomamente considerate e non altrimenti argomentate, risultano senza incertezze prive di qualsivoglia evidenza indiziaria nell'ottica della logica sottesa alla imputazione mossa. Di qui l'inammissibilità anche di questa censura. P.Q.M. Dichiara inammissibil