Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03086/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 settembre 1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 gennaio 1979 Parti civili costituite nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 Marzo 1974 avverso la sentenza resa il 28 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili ricorrenti, che ha insistito nei motivi di ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato non ricorrente che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 18 novembre 2019 , con cui si dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di appropriazione indebita, poiché l'azione penale non poteva essere esercitata per tardività della querela.

La Corte di appello ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse l'atto di impugnazione proposto dalle parti civili avverso la detta sentenza, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la pronunzia di non doversi procedere per tardività della querela ha natura esclusivamente processuale e penale, non è modificabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non contiene alcuna statuizione sull'azione civile e non può spiegare effetti pregiudizievoli nell'ambito dell'eventuale giudizio civile.

Ciononostante, la corte ha ritenuto di precisare in motivazione che il reato per cui si procedeva all'epoca dei fatti era in realtà procedibile d'ufficio e quindi non si poneva un problema di tardività della querela e che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, qualora derivi la possibilità di ottenere l'accertamento nel giudizio penale con efficacia di giudicato della responsabilità per fatto illecito dell'imputato, richiamando tra le tante una pronunzia di questa Corte dell'aprile 2019.

Nel contempo ha osservato che il reato, commesso alla data del giugno 2011, nonostante le sospensioni intervenute, si era prescritto il 28 ottobre 2020 in epoca precedente al giudizio di secondo grado, e ha concluso che l'impugnazione non poteva essere esaminata per carenza di interesse. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso la parte civile costituita già appellante deducendo: 2.1 Illogicità e contraddittorietà della motivazione poiché il giudice d'appello riconosce che il tribunale ha errato nel dichiarare la tardività della querela, in quanto all'epoca dei fatti il reato risultava procedibile d'ufficio e l'intervenuta costituzione di parte civile prima della riforma del 2018, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, costituiva espressione della richiesta punitiva; osserva che il tribunale avrebbe dovuto procedere all'accertamento del fatto illecito da parte dell'imputato e pronunciarsi nel merito, e tuttavia dichiara la inammissibilità dell'appello, mentre avrebbe dovuto determinare la sussistenza o meno della responsabilità civile dell'imputato, anche se nelle more il 28 ottobre 2020 era maturata la prescrizione del reato, essendo la stessa intervenuta comunque dopo la sentenza di primo grado.

La doppia pronuncia di merito ha, invece, prodotto un'illegittima negazione del diritto della persona offesa costituita parte civile.

Il ricorrente chiede pertanto che questa Corte ribadisca il principio di diritto già espresso nella motivazione del provvedimento impugnato e imponga al collegio di appello di riconoscere e statuire in merito alla responsabilità dell'imputato, in forza delle risultanze processuali già acquisite nella fase di primo grado del giudizio penale, così da determinare l'an del diritto al risarcimento della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato poiché la corte di appello ha correttamente ritenuto inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dalle parti civili avverso un provvedimento che dichiarava la improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela.

Questa Corte nella sua più autorevole composizione ha affermato infatti che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica. (Sez.

U, Sentenza n. 35599 del 21/06/2012 Ud. (dep. 17/09/2012 ) Rv. 253242 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19738 del 21/03/2018 Ud. (dep. 07/05/2018 ) Rv. 272898 - 01) Nel caso in esame la corte di appello ha ritenuto di evidenziare che il reato era in effetti perseguibile d'ufficio e che la pronuncia del tribunale, con cui è stata rilevata la tardività della querela e la conseguente improcedibilità dell'azione penale, era errata.

Ma ciononostante, la mancanza di appello da parte del pubblico ministero impedisce alla corte di intervenire sulla errata dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale, in quanto la decisione oggetto di gravame, di carattere esclusivamente penale, non è modificabile senza l'impugnazione del pubblico ministero, nè contiene alcuna statuizione sull'azione civile.

Nel contempo deve osservarsi che la decisione processuale non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile, né pregiudizievole di alcun genere. 2.Si impone di conseguenza il rigetto dei ricorsi delle parti civili con la conseguente condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali del grado P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali .

Roma 20 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]&a [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 settembre 1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 gennaio 1979 Parti civili costituite nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 Marzo 1974 avverso la sentenza resa il 28 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per le parti civili ricorrenti, che ha insistito nei motivi di ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato non ricorrente che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 18 novembre 2019 , con cui si dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di appropriazione indebita, poiché l'azione penale non poteva essere esercitata per tardività della querela. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse l'atto di impugnazione proposto dalle parti civili avverso la detta sentenza, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la pronunzia di non doversi procedere per tardività della querela ha natura esclusivamente processuale e penale, non è modificabile in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non contiene alcuna statuizione sull'azione civile e non può spiegare effetti pregiudizievoli nell'ambito dell'eventuale giudizio civile. Ciononostante, la corte ha ritenuto di precisare in motivazione che il reato per cui si procedeva all'epoca dei fatti era in realtà procedibile d'ufficio e quindi non si poneva un problema di tardività della querela e che sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, qualora derivi la possibilità di ottenere l'accertamento nel giudizio penale con efficacia di giudicato della responsabilità per fatto illecito dell'imputato, richiamando tra le tante una pronunzia di questa Corte dell'aprile 2019. Nel contempo ha osservato che il reato, commesso alla data del giugno 2011, nonostante le sospensioni intervenute, si era prescritto il 28 ottobre 2020 in epoca precedente al giudizio di secondo grado, e ha concluso che l'impugnazione non poteva essere esaminata per carenza di interesse. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso la parte civile costituita già appellante deducendo: 2.1 Illogicità e contraddittorietà della motivazione poiché il giudice d'appello riconosce che il tribunale ha errato nel dichiarare la tardività della querela, in quanto all'epoca dei fatti il reato risultava procedibile d'ufficio e l'intervenuta costituzione di parte civile prima della riforma del 2018, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, costituiva espressione della richiesta punitiva; osserva che il tribunale avrebbe dovuto procedere all'accertamento del fatto illecito da parte dell'imputato e pronunciarsi nel merito, e tuttavia dichiara la inammissibilità dell'appello, mentre avrebbe dovuto determinare la sussistenza o meno della responsabilità civile dell'imputato, anche se nelle more il 28 ottobre 2020 era maturata la prescrizione del reato, essendo la stessa intervenuta comunque dopo la sentenza di primo grado. La doppia pronuncia di merito ha, invece, prodotto un'illegittima negazione del diritto della persona offesa costituita parte civile. Il ricorrente chiede pertanto che questa Corte ribadisca il principio di diritto già espresso nella motivazione del provvedimento impugnato e imponga al collegio di appello di riconoscere e statuire in merito alla responsabilità dell'imputato, in forza delle risultanze processuali già acquisite nella fase di primo grado del giudizio penale, così da determinare l'an del diritto al risarcimento della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato poiché la corte di appello ha correttamente ritenuto inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione proposta dalle parti civili avverso un provvedimento che dichiarava la improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela. Questa Corte nella sua più autorevole composizione ha affermato infatti che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica. (Sez. U, Sentenza n. 35599 del 21/06/2012 Ud. (dep. 17/09/2012 ) Rv. 253242 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 19738 del 21/03/2018 Ud. (dep. 07/05/2018 ) Rv. 272898 - 01) Nel caso in esame la corte di appello ha ritenuto di evidenziare che il reato era in effetti perseguibile d'ufficio e che la pronuncia del tribunale, con cui è stata rilevata la tardività della querela e la conseguente improcedibilità dell'azione penale, era errata. Ma ciononostante, la mancanza di appello da parte del pubblico ministero impedisce alla corte di intervenire sulla errata dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale, in quanto la decisione oggetto di gravame, di carattere esclusivamente penale, non è modificabile senza l'impugnazione del pubblico ministero, nè contiene alcuna statuizione sull'azione civile. Nel contempo deve osservarsi che la decisione processuale non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile, né pregiudizievole di alcun genere. 2.Si impone di conseguenza il rigetto dei ricorsi delle parti civili con la conseguente condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali del grado P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali . Roma 20 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]&a [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03086/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris