Risultati per «valutazione impatto ambientale»
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:508
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 18 giugno 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 395/25

[OSCURATO:PERSONA] AB

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt, Mark‑och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari e ambientali, Svezia)] « Rinvio pregiudiziale – Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele – Imballaggio con una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per gli alimenti – Carattere ingannevole per i consumatori – Imballaggio per detergenti liquidi per bucato – Imballaggi simili a quelli abitualmente utilizzati per bevande »

I. Introduzione

1. La presente causa verte sull’interpretazione di una disposizione del regolamento CLP ( 2 ), che stabilisce requisiti per gli imballaggi di sostanze o miscele classificate come pericolose.

Il giudice del rinvio si interroga, più precisamente, da un lato, sui requisiti volti a impedire l’immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose il cui imballaggio potrebbe indurre in errore i consumatori facendo a loro credere che si tratti di un prodotto alimentare e, dall’altro, su vari aspetti della valutazione che esso deve effettuare per stabilire se i prodotti in questione rispettino tali requisiti.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. R egolamento CLP

2. L’articolo 3, primo comma, del regolamento CLP prevede che «[u]na sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l’ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell’allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato».

3. L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio», così dispone ai paragrafi 4 e 10: «4.

Se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato. (…)

10. Le sostanze e le miscele sono immesse sul mercato solo se rispettano il presente regolamento».

4. L’articolo 35 di detto regolamento, intitolato «Imballaggio», prevede quanto segue: «1.

Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni: (…)

c) tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione; (…)

2. Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore. (…)».

2. Regolamento (UE) 2019/1020

5. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 ( 3 ) dispone quanto segue: «Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione che figura nell’allegato I (“normativa di armonizzazione dell’Unione”), se la normativa di armonizzazione dell’Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all’applicazione delle norme».

6. Il regolamento CLP è menzionato nell’allegato del regolamento 2019/1020.

7. L’articolo 11, paragrafi 1 e 9, di tale regolamento prevede quanto segue: «1.

Le autorità di vigilanza del mercato svolgono le loro attività al fine di garantire quanto segue:

a) l’efficace vigilanza del mercato nei rispettivi territori per i prodotti messi in vendita sia online che attraverso i canali tradizionali in relazione ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione; (…)

9. Fatta salva ogni procedura di salvaguardia unionale ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, i prodotti ritenuti non conformi in base a una decisione di un’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro sono considerati non conformi dalle autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, tranne qualora una pertinente autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro ritenga il contrario sulla base di un’indagine svolta di propria iniziativa tenendo conto dell’eventuale contributo fornito da un operatore economico».

B. Diritto svedese

8. L’Ispettorato delle sostanze chimiche (in prosieguo: l’«Ispettorato»), un’autorità amministrativa del Regno di Svezia, è l’autorità responsabile, ai sensi dell’articolo 43 del regolamento CLP, per l’attuazione degli obblighi previsti in tale regolamento, come risulta dall’articolo 32, paragrafo 5, del förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer [ordinanza sui prodotti chimici e gli organismi biotecnici (2008:245)].

9. Inoltre, ai sensi degli articoli 19 e 21 del capo 2 del miljötillsynsförordningen (2011:13) [ordinanza sulle ispezioni ambientali (2011:13)], l’Ispettorato è l’autorità di vigilanza sul mercato che, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 2019/1020, è competente a prendere le misure adeguate qualora un prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione dell’Unione europea, se usato in conformità all’uso che gli è proprio oppure in condizioni che possono essere ragionevolmente previste e se correttamente impiegato e mantenuto, possa compromettere la salute o la sicurezza dei suoi utilizzatori, oppure non sia conforme alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile.

In tal caso, l’Ispettorato deve esigere senza ritardo che l’operatore economico interessato adotti un’azione correttiva appropriata e proporzionata per porre termine alla non conformità o per eliminare il rischio entro un termine da esso stabilito.

10. Ai sensi dell’articolo 9 del capo 26 del miljöbalken (1998:808) [codice dell’ambiente (1998: 808)], l’Ispettorato può pronunciare ordini e divieti necessari per garantire la conformità al regolamento 2019/1020.

III. Fatti del procedimento principale, procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali

11. [OSCURATO:PERSONA] AB, una società di diritto svedese, commercializza prodotti chimici, in particolare detergenti liquidi per bucato.

L’imballaggio dei prodotti in questione è costituito da un cartone sotto forma di tetrapack allungato dotato di una parte superiore piegata con un tappo svitabile in cima da un lato.

12. L’Ispettorato, dopo aver ricevuto informazioni da parte dei consumatori secondo cui gli imballaggi dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] presentavano somiglianze con quelli dei prodotti alimentari e che tali prodotti potevano essere confusi con questi ultimi, ha invitato tale società a presentare le sue osservazioni al riguardo, nonché sulla conformità degli imballaggi di detti prodotti a quanto prescritto dall’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP.

13. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’esistenza di somiglianze tra gli imballaggi dei propri prodotti e quelli dei prodotti alimentari e ha sostenuto che i primi erano conformi ai requisiti derivanti da tale disposizione.

Essa ha fatto valere, al riguardo, che i) tali imballaggi non rappresentano immagini di elementi che potrebbero essere confusi con prodotti alimentari, bensì immagini di tessuti; ii) un sigillo dev’essere svitato prima che il prodotto possa essere utilizzato e che le informazioni riportate sull’imballaggio indicanti che il contenuto non dev’essere ingerito presentano garanzie sufficienti; iii) i prodotti di cui trattasi sono solo irritanti per gli occhi, senza presentare pericoli se ingeriti, e iv) la scelta del cartone era motivata da considerazioni di natura ecologica.

14. L’Ispettorato ha considerato che, vista la presentazione degli imballaggi in questione sotto forma di tetrapack a base quadrata dotata di una parte superiore piegata con un tappo svitabile in cima da un lato, combinata alla colorazione dell’imballaggio e con un’etichetta in cui si dichiara che il prodotto è vegano, sia la forma sia il disegno di tali imballaggi potevano indurre in errore i consumatori e portarli a confondere tali prodotti con alimenti Esso ha pertanto ritenuto che detti imballaggi non soddisfacessero i requisiti previsti all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP.

Di conseguenza, esso ha deciso di vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di collocare i prodotti di cui trattasi in imballaggi che rispecchino la presentazione e il disegno in questione.

15. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso dinanzi al Mark- och miljödomstolen i Nacka (Tribunale per le questioni immobiliari e ambientali di Nacka, Svezia).

Tale giudice ha parzialmente riformato la decisione dell’Ispettorato, limitandosi a dichiarare che il divieto avrebbe preso effetto entro tre mesi dalla data di passaggio in giudicato della sua sentenza, e l’ha confermata per il resto.

Esso ha infatti statuito che, tenuto conto del disegno, delle dimensioni e del meccanismo di chiusura degli imballaggi di cui trattasi, in combinazione con il colore e la presentazione, questi potevano essere confusi con imballaggi per alimenti utilizzati, ad esempio, per latte, yogurt, succhi di frutta ed altri alimenti liquidi, e in tal modo attirare e sollecitare la curiosità dei bambini.

Esso ha inoltre dichiarato che il divieto dell’Ispettorato era proporzionato e non eccedeva quanto necessario.

Inoltre, esso non ha accolto la richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.

16. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza dinanzi allo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari e ambientali, Svezia), giudice del rinvio.

Tale giudice nutre dubbi sulla questione se gli imballaggi dei prodotti in questione, che contengono miscele classificate come pericolose ai sensi del regolamento CLP, soddisfino i requisiti relativi agli imballaggi esposti all’articolo 35, paragrafo 2, di tale regolamento.

17. È in tale contesto che lo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari e ambientali), con decisione dell’11 giugno 2025, pervenuta alla Corte il 13 giugno 2025, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) In base a quali criteri dettagliati debba essere effettuata una valutazione ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP, riguardo alla circostanza se un imballaggio abbia una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati, ad esempio, per i prodotti alimentari.

Se le misure adottate per distinguere gli imballaggi dagli imballaggi ad esempio degli alimenti, debbano persistere per tutto il ciclo di vita dell’imballaggio o se essi possano essere destinati ad essere soppressi. 2) Se la valutazione se l’imballaggio abbia una presentazione o un disegno simile, ad esempio, a quelli dei prodotti alimentari, debba essere effettuata sulla base dell’imballaggio per alimenti sul mercato su cui il prodotto è collocato o sul mercato in cui esso è offerto al pubblico, e se tale valutazione debba essere effettuata soltanto sulla base del mercato nazionale, dell’intero mercato dell’Unione europea, o di parti di esso. 3) Come debba essere interpretato e applicato il termine “consumatore” di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP.

Se esso si riferisca al consumatore medio o se anche gruppi di consumatori vulnerabili e svantaggiati, quali gli ipovedenti, le persone che recano altre disabilità e i bambini debbano essere inclusi nella nozione di consumatore.

In tal caso, in che modo occorra tenere [conto] delle loro specifiche esigenze. 4) Quale debba essere il livello di probabilità che il consumatore sia indotto erroneamente a credere che l’imballaggio contenga un alimento.

Se sia sufficiente che vi sia una probabilità teorica o insignificante o se tale probabilità debba essere effettiva.

Se in tale valutazione sia rilevante considerare se la confusione con un alimento si sia già verificata, ove tale informazione sia disponibile. 5) Se la categoria di pericolo e il rischio specifico di una sostanza o di una miscela debbano essere presi in considerazione nell’applicazione dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP.

Se tale articolo debba essere interpretato nel senso che esso si applica a imballaggi che contengono una sostanza o una miscela pericolosa e che hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per gli alimenti, ove, come nel presente caso, il contenuto dell’imballaggio non sia pericoloso da ingerire ma soltanto nel caso di altri tipi di esposizione, quali la capacità della miscela di cagionare un’irritazione oculare reversibile».

18. Sono state presentate osservazioni scritte dalla [OSCURATO:PERSONA], dai governi tedesco e francese, nonché dalla Commissione europea.

Non è stata tenuta alcuna udienza.

IV. Analisi A. Osservazioni preliminari

1. Sulle questioni pregiudiziali

19. Il giudice del rinvio sottopone alla Corte cinque questioni pregiudiziali relative all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP.

Tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 3, primo comma, di tale regolamento, prevede alcune prescrizioni a cui è soggetto un imballaggio contenente una sostanza o una miscela classificata in una delle classi di pericolo previste all’allegato I di detto regolamento e fornito al pubblico.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, dello stessoregolamento, spetta ai fornitori assicurare che una sostanza o una miscela classificata come pericolosa sia, prima della sua immissione sul mercato, etichettata e imballata conformemente alle disposizioni dei titoli III e IV, tra cui l’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP.

20. Il giudice del rinvio parte dalla premessa che gli imballaggi di cui trattasi contengono una miscela che risponde ai criteri di pericolo per la salute, enunciati nell’allegato I di tale regolamento, e, più concretamente, a quelli enunciati al punto 3.3 di tale allegato, vale a dire «gravi lesioni oculari/irritazione oculare», e che tale miscela è classificata nella categoria di pericolo 2 «Irritazione oculare».

21. L’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento distingue due ipotesi: quella in cui la forma o il disegno di un imballaggio sia tale da attirare o risvegliare la curiosità attiva dei bambini o da indurre i consumatori in errore e quella in cui la presentazione o il disegno di un imballaggio sia simile a quello di altri prodotti, in particolare di prodotti alimentari, e in cui tale somiglianza sia atta ad indurre in errore i consumatori.

Nella misura in cui la formulazione delle questioni pregiudiziali lascia intendere che il giudice del rinvio si riferisca a questa seconda ipotesi, la mia analisi si concentrerà su di essa.

2. Sul regolamento CLP

22. Prima di iniziare l’analisi delle questioni pregiudiziali, desidero formulare un’osservazione sulla collocazione del regolamento CLP nell’ambito più ampio degli strumenti in materia di sicurezza dei prodotti e sugli obiettivi di quest’ultimo.

23. Sebbene tale regolamento utilizzi il termine «consumatore», in particolare all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, detto regolamento non rientra nell’ambito più ampio del diritto dei consumatori, che mira principalmente a ristabilire un equilibrio tra due parti contraenti, il professionista e la parte che si trova in una situazione di inferiorità contrattuale.

Per contro, lo stesso regolamento persegue due obiettivi principali: da un lato, la protezione della salute umana e dell’ambiente e, dall’altro, la facilitazione del commercio delle sostanze chimiche, delle miscele e di taluni articoli specifici nel mercato interno e oltre ( 4 ).

24. Di conseguenza, gli obblighi che incombono ai fornitori a norma del regolamento CLP sono introdotti non solo nell’interesse degli acquirenti di sostanze o miscele pericolose, ma anche nell’interesse pubblico nel suo complesso.

L’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento non può quindi essere interpretato alla luce del corpus delle direttive in materia di tutela dei consumatori nel senso stretto di tale termine.

Rilevo invece che tale disposizione mira a tutelare l’insieme delle persone che potrebbero utilizzare una determinata sostanza o miscela, o chiunque possa avervi accesso.

B. Sulla prima questione pregiudiziale – i criteri di valutazione

25. La prima questione pregiudiziale si articola in due parti.

Con la prima parte di tale questione, il giudice del rinvio mira a stabilire i criteri per valutare la somiglianza tra la presentazione o il disegno di un imballaggio contenente una sostanza o una miscela pericolosa fornito al pubblico e la presentazione o il disegno di un imballaggio contenente un alimento, previsti dal legislatore dell’Unione all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP.

Con la seconda parte di detta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’ambito di tale valutazione, occorra tenere conto di un dispositivo di sicurezza apposto sul primo imballaggio, volto a distinguerlo da un imballaggio contenente un prodotto alimentare, qualora tale dispositivo non rimanga intatto per tutta la durata di vita dell’imballaggio.

1. Sulla prima parte – i criteri di valutazione della somiglianza degli imballaggi

26. Sebbene l’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP non precisi i criteri per valutare la somiglianza tra gli imballaggi, essi possono essere dedotti dall’impianto sistematico e dagli obiettivi di tale regolamento.

27. Per quanto riguarda gli obiettivi di detto regolamento, quest’ultimo mira, in particolare, a garantire il funzionamento efficace del mercato interno delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione ( 5 ).

Alla luce di tale obiettivo, da un lato, non è possibile interpretare l’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento come diretto a vietare la commercializzazione di un’ampia gamma di prodotti.

Occorre invece ritenere che tale disposizione miri a impedire l’immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose i cui imballaggi non soddisfino i requisiti da essa previsti.

Di conseguenza, la valutazione della questione se un determinato imballaggio soddisfi tali requisiti deve essere effettuata caso per caso.

28. Dall’altro lato, i criteri di valutazione della somiglianza degli imballaggi devono essere uniformi su tutto il territorio dell’Unione.

Essi non devono quindi essere definiti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma vanno ricercati nel regolamento CLP.

29. A tal riguardo, in primo luogo, l’articolo 2, punto 36, di tale regolamento definisce il termine «imballaggio» come «uno o più contenitori e qualsiasi altro componente o materiale necessario affinché i contenitori possano svolgere la loro funzione di contenimento e altre funzioni di sicurezza».

Un imballaggio, ai sensi di detto regolamento, sembra quindi designare qualsiasi elemento di un prodotto necessario alla sua distribuzione al pubblico, in conformità con le norme ad esso applicabili e tenuto conto delle esigenze pratiche della logistica e del commercio.

30. In secondo luogo, l’utilizzo, nella seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, dello stessoregolamento, delle nozioni di «presentazione» e di «disegno», unite dalla congiunzione «o», implica che il legislatore dell’Unione abbia previsto la presa in considerazione, in sede di valutazione effettuata ai sensi di tale disposizione, di tutte le caratteristiche percettibili dell’imballaggio di un prodotto interessato.

Infatti, per quanto riguarda la presentazione e il disegno dell’imballaggio di un prodotto potenzialmente simile a quello di un alimento, costituiscono caratteristiche dell’imballaggio elementi quali la forma, le dimensioni, il volume del prodotto, i materiali utilizzati, il disegno, l’etichettatura, il colore nonché l’odore.

Sono infatti queste le caratteristiche che consentono al pubblico di identificare i prodotti alimentari e che possono creare una somiglianza indesiderata tra gli imballaggi di tali prodotti e quelli contenenti sostanze o miscele pericolose.

31. In terzo luogo, tale interpretazione è corroborata dall’analisi di altri strumenti del diritto dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti.

32. Il regolamento (UE) 2023/988 ( 6 ) stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato ( 7 ).

Benché tale regolamento non sia applicabile nel caso di specie ( 8 ), esso costituisce il quadro generale in materia di sicurezza dei prodotti che ha sostituito ( 9 ) la direttiva 87/357/CEE ( 10 ), la quale si applicava ai prodotti di consumo somiglianti ad alimenti.

Detto regolamento fornisce quindi indicazioni pertinenti sugli elementi che, secondo il legislatore dell’Unione, possono indurre in errore i consumatori circa la natura alimentare di un determinato prodotto.

Pertanto, nell’interesse della coerenza del diritto dell’Unione, ci si potrebbe ispirare a tali elementi per confermare la mia interpretazione del regolamento CLP esposta al paragrafo 30 delle presenti conclusioni.

33. A tal riguardo, i criteri di valutazione pertinenti secondo il legislatore dell’Unione sono previsti all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2023/988.

Ai sensi di tale disposizione, nel valutare se un prodotto sia sicuro, vale a dire se non presenti alcun rischio o solo rischi minimi in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili d’uso, si prendono in considerazione, in particolare, l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare se un prodotto, pur non essendolo, assomiglia a un prodotto alimentare e può essere confuso con un prodotto alimentare per la sua forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli.

34. Peraltro, la direttiva 87/357, abrogata e sostituita dal regolamento 2023/988, conteneva un elenco di criteri quasi identico al suo articolo 1, paragrafo 2 ( 11 ).

Tale elenco è richiamato al considerando 10 del regolamento (CE) n. 1223/2009 ( 12 ), che fa riferimento alla stessa preoccupazione per quanto riguarda il rischio di confusione con gli alimenti e che enuncia che «[l]a presentazione di un prodotto cosmetico e, in particolare, la forma, l’odore, il colore, l’aspetto, l’imballaggio, l’etichettatura, il volume o le dimensioni dello stesso non dovrebbero mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori creando confusione con i prodotti alimentari, a norma della [direttiva 87/357]».

35. Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima parte della prima questione pregiudiziale nel senso che, nel valutare la somiglianza degli imballaggi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP, devono essere prese in considerazione le caratteristiche di un imballaggio quali la forma, le dimensioni, il volume, i materiali utilizzati, il disegno, l’etichettatura, il colore, nonché l’odore.

2. Sulla seconda parte – i criteri di valutazione e il ciclo di vita dell ’ imballaggio

36. Tale parte riguarda anche i criteri di valutazione della somiglianza degli imballaggi di cui all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP.

Per contro, tale seconda parte, a differenza della prima, che affronta tali criteri in modo astratto, verte su un aspetto specifico della causa di cui al procedimento principale.

37. Infatti, dalla formulazione della questione pregiudiziale emerge che gli imballaggi in questione sono muniti di un dispositivo di sicurezza volto a distinguerli da quelli contenenti un prodotto alimentare, che è strappato al momento del primo utilizzo del prodotto.

Tale descrizione corrisponde alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha indicato, dinanzi alle autorità nazionali e nelle sue osservazioni scritte, che gli imballaggi in questione recano un sigillo che ricopre il tappo e che dev’essere rimosso prima dell’utilizzo del prodotto.

38. Intendo quindi questa seconda parte nel senso che il giudice del rinvio cerca di stabilire se, nell’ambito della valutazione della somiglianza degli imballaggi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP, occorra prendere in considerazione anche un elemento della presentazione e del disegno di un imballaggio volto a distinguerlo dagli imballaggi per alimenti, qualora tale elemento non rimanga intatto durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

39. A tale riguardo, da un lato, un imballaggio contenente una sostanza o una miscela pericolosa può essere dotato di elementi che ne neutralizzano la somiglianza con gli imballaggi per prodotti alimentari.

La questione se l’aggiunta di dispositivi di sicurezza, al fine di evitare qualsiasi rischio di confusione per i consumatori, modifichi la presentazione e il disegno di un imballaggio o l’impressione globale che ne deriva dev’essere valutata caso per caso ( 13 ).

40. Dall’altro lato, la presentazione di un imballaggio può cambiare nel corso del ciclo di vita del prodotto in questione.

Alcuni elementi dell’imballaggio possono sparire dopo il primo utilizzo del prodotto, come nel caso dei diversi tipi di sigilli o di dispositivi di sicurezza per il trasporto di merci.

Siffatti dispositivi costituiscono elementi della presentazione di un imballaggio, tenuto conto dell’ampia definizione della nozione di «imballaggio» di cui all’articolo 2, punto 36, del regolamento CLP, che comprende «uno o più contenitori e qualsiasi altro componente o materiale necessario affinché i contenitori possano svolgere la loro funzione di contenimento e altre funzioni di sicurezza» ( 14 ).

Sebbene la formulazione dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento non fornisca indicazioni utili al riguardo, ritengo che gli elementi dell’imballaggio che non sono destinati a rimanere intatti per tutta la durata di vita del prodotto non dovrebbero, in linea di principio, essere presi in considerazione nell’ambito della valutazione della somiglianza degli imballaggi ai sensi di tale disposizione.

41. Infatti, in primo luogo, l’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento dev’essere letto alla luce delle considerazioni generali relative al ruolo di tale regolamento nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Come ho spiegato al paragrafo 24 delle presenti conclusioni, il regolamento CLP mira a tutelare non solo l’acquirente di una sostanza o di una miscela al momento della decisione di acquisto o al momento dell’acquisto, ma anche ogni potenziale utilizzatore di una siffatta sostanza o miscela, e ciò per tutto il ciclo di vita del prodotto.

42. In secondo luogo, l’articolo 35, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento dispone che gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti, in particolare, alla prescrizione che le parti dell’imballaggio e della chiusura siano solide e robuste, «in modo da escludere qualsiasi allentamento» e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione.

L’interpretazione dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento deve seguire la medesima logica.

43. In terzo luogo, un altro elemento contestuale che può essere preso in considerazione è quello risultante dal punto 3.3.2 dell’allegato II dello stesso regolamento ( 15 ), relativo all’imballaggio esterno, anche se tale punto riguarda detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso.

Infatti, ne risulta che un imballaggio esterno deve mantenere la sua funzionalità in condizioni di apertura e di chiusura ripetute «per l’intera durata di vita dell’imballaggio esterno».

Lo stesso requisito deve applicarsi ai detergenti liquidi, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, contenuti in imballaggi che non sono monouso.

44. Propongo pertanto di rispondere alla seconda parte della prima questione pregiudiziale dichiarando che, nell’ambito della valutazione della somiglianza degli imballaggi, un elemento dell’imballaggio di una sostanza o di una miscela pericolosa volto a distinguerlo dagli imballaggi per alimenti non dovrebbe, in linea di principio, essere preso in considerazione quando non rimane intatto per l’intero ciclo di vita del prodotto.

45. Alla luce delle considerazioni esposte ai paragrafi 35 e 44 delle presenti conclusioni, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che, nel valutare la somiglianza degli imballaggi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP, devono essere prese in considerazione le caratteristiche di un imballaggio quali la forma, le dimensioni, il volume del prodotto, i materiali utilizzati, il disegno, l’etichettatura, il colore, nonché l’odore.

Per contro, un elemento dell’imballaggio volto a distinguerlo dagli imballaggi per alimenti non dovrebbe, in linea di principio, essere preso in considerazione in tale valutazione qualora non rimanga intatto per l’intero ciclo di vita del prodotto.

C. Sulla seconda questione pregiudiziale – il mercato di riferimento

46. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP debba essere interpretato nel senso che la somiglianza tra l’imballaggio di una sostanza o di una miscela pericolosa e quello di un alimento debba essere valutata soltanto rispetto al mercato nazionale, all’intero mercato dell’Unione o a parti di esso.

47. Il giudice del rinvio sottolinea che l’Ispettorato è competente a garantire la vigilanza del mercato solo per quanto riguarda gli imballaggi immessi sul mercato svedese.

Secondo tale giudice, la portata di tale competenza può suggerire che la somiglianza degli imballaggi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento debba essere valutata con riferimento alla collettività dei consumatori svedesi e rispetto agli imballaggi dei prodotti immessi sul mercato svedese.

Ebbene, detto regolamento non fornirebbe alcuna precisazione in merito al mercato di riferimento.

48. A tal riguardo, nulla nella formulazione dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento consente di risolvere il problema giuridico sollevato dalla seconda questione pregiudiziale.

La risposta a tale questione deve quindi essere ricercata mediante un’interpretazione sistematica e teleologica del regolamento CLP e tenendo conto dei principi su cui si fonda l’architettura dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

49. Nella logica tradizionale del diritto pubblico – e più esattamente in quella del diritto internazionale pubblico – le prerogative di un’autorità nazionale di vigilanza si limitano, in forza del principio di sovranità territoriale, al territorio dello Stato membro che ha istituito tale autorità e le ha attribuito competenze.

Invero, come ho osservato in un altro contesto, il diritto dell’Unione non deve necessariamente seguire la medesima soluzione ( 16 ).

Tuttavia, nulla lascia intendere che il legislatore dell’Unione abbia deciso di abbandonare tale soluzione di base nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento da parte delle autorità nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

50. Infatti, ai sensi dell’articolo 43, primo comma, di detto regolamento, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri designano l’autorità o le autorità competenti cui spetta presentare proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate e le autorità cui spetta far rispettare gli obblighi prescritti dal presente regolamento».

Ai sensi dell’articolo 46 del medesimo regolamento, agli [OSCURATO:PERSONA] membri spetta anche adottare ogni misura necessaria affinché non siano immesse sul mercato sostanze e miscele che non siano state classificate, etichettate, notificate e imballate in conformità del regolamento CLP.

Ai sensi dell’articolo 43, secondo comma, di tale regolamento, le autorità nazionali «cooperano nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento e a tal fine prestano ogni sostegno necessario e utile alle autorità corrispondenti degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri».

51. Il fatto che ogni Stato membro debba quindi designare almeno un’autorità responsabile dell’attuazione di detto regolamento, anche al fine di vietare l’immissione sul mercato dei prodotti il cui imballaggio non rispetta le prescrizioni stabilite dallo stesso regolamento, e che tutte le autorità nazionali siano tenute a cooperare nell’esercizio delle loro funzioni costituisce un indizio del fatto che un’autorità responsabile di uno Stato membro debba innanzitutto garantire il rispetto del regolamento CLP sul territorio di tale Stato membro.

52. La circostanza che il mercato di uno Stato membro costituisca il mercato di riferimento non mette in discussione l’interpretazione e l’applicazione uniformi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento.

Infatti, come risulta dalla mia analisi della prima questione pregiudiziale, i criteri di valutazione della somiglianza degli imballaggi sono identici per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

53. Tuttavia, le specificità nazionali e le abitudini di consumo possono variare da uno Stato membro all’altro.

A titolo di esempio, in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Europa centrale e dell’Est ( 17 ), il latte o la panna sono ancora contenuti in sacchetti di plastica.

Tale pratica ha avuto origine dalla volontà di ottimizzare i costi di produzione dei prodotti alimentari.

Oggi sembra piuttosto una questione di abitudine dei consumatori.

Per un consumatore proveniente da uno di questi [OSCURATO:PERSONA] membri, detta pratica accresce tuttavia la somiglianza tra i prodotti alimentari e i prodotti non alimentari venduti in sacchetti di plastica.

Per contro, l’utilizzo di un siffatto imballaggio è meno diffuso in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, il che riduce la somiglianza tra questi due gruppi di prodotti per i consumatori interessati di tali [OSCURATO:PERSONA] membri e la probabilità che essi possano essere portati a confondere un prodotto non alimentare con un prodotto alimentare.

54. Peraltro, la soluzione adottata dal legislatore dell’Unione prende in considerazione le specificità nazionali e le abitudini di consumo per quanto riguarda gli effetti giuridici delle decisioni adottate dalle autorità nazionali in sede di attuazione dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP.

55. Infatti, il regolamento 2019/1020 istituisce un regime di base («se la normativa di armonizzazione dell’Unione non contiene», per riprendere i termini del suo articolo 2, paragrafo 1) affinché le autorità di vigilanza del mercato svolgano le loro attività.

Tale regolamento si applica in particolare ai prodotti disciplinati dal regolamento CLP ( 18 ).

56. Dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento 2019/1020 risulta che, in assenza di una legislazione speciale in materia, «i prodotti ritenuti non conformi in base a una decisione di un’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro sono considerati non conformi dalle autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, tranne qualora una pertinente autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro ritenga il contrario sulla base di un’indagine svolta di propria iniziativa tenendo conto dell’eventuale contributo fornito da un operatore economico».

Tenuto conto del fatto che il regolamento CLP non contiene norme relative a tale problematica, la soluzione prevista all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento 2019/1020 sembra applicarsi alle decisioni delle autorità nazionali adottate in caso di inosservanza dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP.

57. Tale soluzione non costituisce un meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni emesse dalle autorità nazionali.

Essa sembra invece basarsi sulla logica secondo cui la decisione di un’autorità nazionale di uno Stato membro costituisce un precedente per le autorità nazionali negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri.

Tuttavia, la presunzione di non conformità relativa a tale decisione può essere respinta da tali altre autorità nazionali, nell’ambito dei procedimenti da esse avviati.

58. Si può quindi dedurre dal funzionamento di detta soluzione che le decisioni delle autorità nazionali di vigilanza hanno innanzitutto una portata nazionale.

Infatti, la presunzione di non conformità agevola l’esercizio dei compiti delle autorità nazionali e contribuisce all’armonizzazione delle decisioni all’interno dell’Unione, senza tuttavia esigere una coerenza assoluta quanto ai risultati della valutazione della somiglianza degli imballaggi alla luce dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP.

59. La lettura di tale disposizione secondo cui il mercato nazionale costituisce il mercato di riferimento non è in contrasto con l’obiettivo di tale regolamento di agevolare il commercio delle sostanze chimiche, delle miscele e di taluni articoli specifici nel mercato interno.

60. A tal riguardo, la direttiva 87/357 mirava a vietare, in particolare, la commercializzazione dei prodotti che, potendo essere confusi con prodotti alimentari, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori.

Essa perseguiva un duplice obiettivo: garantire una protezione adeguata ed equivalente dei consumatori in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri ed eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno.

Ebbene, la Corte ha considerato che tale direttiva si applicava a un numero indefinito di prodotti aventi determinate caratteristiche e per i quali occorre determinare, caso per caso e «in funzione di ciascuno Stato membro», se essi possano comportare i rischi previsti dalla suddetta direttiva ( 19 ).

Poiché tale regolamento persegue obiettivi simili a quelli della stessa direttiva, l’interpretazione del suo articolo 35, paragrafo 2, primo comma, deve seguire la stessa logica.

61. Per concludere, tenuto conto del fatto che, sul piano testuale, l’articolo 35, paragrafo 2, dello stessoregolamento non precisa un mercato di riferimento per la valutazione che dev’essere effettuata al fine di constatare il mancato rispetto dei requisiti enunciati in tale disposizione e tenuto conto della portata territoriale delle attività svolte da un’autorità responsabile dell’attuazione del regolamento CLP, ritengo che le decisioni di tale autorità producano i loro effetti principalmente nello Stato membro dell’autorità responsabile interessata.

Di conseguenza, tali decisioni devono fondarsi su elementi di fatto che riguardano il mercato di tale Stato membro.

62. Propongo quindi di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento dev’essere interpretato nel senso che la somiglianza tra l’imballaggio di una sostanza o di una miscela pericolosa e quello di un alimento dev’essere valutata solo alla luce del mercato dello Stato membro che ha designato l’autorità nazionale interessata come responsabile dell’attuazione di tale disposizione.

D. Sulla terza questione pregiudiziale – il consumatore medio

63. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP riguardi unicamente il consumatore medio o se essa comprenda anche gruppi di consumatori vulnerabili quali gli ipovedenti, le persone che recano altre disabilità nonché i bambini e, in caso affermativo, in che modo occorra tenere conto delle specifiche esigenze di tali gruppi.

La mia analisi di tale questione si svilupperà in quattro fasi.

64. In primo luogo, esaminerò la nozione di «consumatore», ai sensi della seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, al fine di stabilire se essa comprenda non solo il consumatore medio ma anche altre persone.

In secondo luogo, affronterò i dubbi del giudice del rinvio sul fatto che la prima ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento faccia riferimento tanto ai consumatori quanto ai bambini, il che, a suo avviso, suggerirebbe che le esigenze di questi ultimi non sono prese in considerazione nell’ambito della seconda ipotesi, che menziona solo i consumatori.

In terzo luogo, mi soffermerò sull’incidenza di altre disposizioni del diritto dell’Unione e della giurisprudenza citata dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla mia interpretazione della nozione di «consumatore».

In quarto luogo, spiegherò come tenere conto delle specifiche esigenze delle persone vulnerabili.

1. La nozione di « consumatore»

65. Sebbene il regolamento CLP non definisca la nozione di «consumatore» di cui al suo articolo 35, paragrafo 2, esso fornisce tuttavia diverse indicazioni al riguardo.

66. In primo luogo, come ho già indicato al paragrafo 24 delle presenti conclusioni, tale disposizione mira a tutelare l’insieme delle persone che potrebbero utilizzare i prodotti di cui trattasi, o chiunque possa avervi accesso.

Le persone vulnerabili non possono essere escluse da tale protezione, in quanto il ruolo di una società civile è quello di prendersi cura, tramite le sue azioni e le sue leggi, dei più vulnerabili.

67. In secondo luogo, la formulazione dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP fa riferimento agli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa forniti «al pubblico».

Sebbene tale regolamento non precisi tali termini, dalla guida dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che fornisce orientamenti sui requisiti in materia di etichettatura e di imballaggio definiti in detto regolamento ( 20 ) (in prosieguo: la «guida dell’ECHA») risulta che i prodotti sono destinati al «pubblico» quando sono, ad esempio, in vendita o in promozione presso un rivenditore al dettaglio o un punto vendita direttamente accessibili al pubblico o quando sono venduti online.

Benché priva di carattere giuridicamente vincolante, tale guida può fornire elementi utili all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione pertinenti e contribuire in tal modo ad assicurare un’applicazione uniforme di queste ultime ( 21 ).

Inoltre, è significativo che la definizione di tali termini figuri nella parte di detta guida dedicata in particolare ai prodotti che possono essere accessibili ai bambini.

In ogni caso, i prodotti interessati sono le sostanze e le miscele pericolose commercializzate – vale a dire «fornite al pubblico» – in circostanze in cui persone possono essere esposte a sostanze o miscele che non sono loro destinate.

68. In quest’ottica, in terzo luogo, si possono trarre utili insegnamenti dalle prescrizioni previste da detto regolamento per quanto riguarda gli obblighi a carico dei fornitori di detergenti liquidi per bucato contenuti in imballaggi solubili monouso.

Infatti, la stessa guida ( 22 ) indica che, «oltre [ alle prescrizioni specifiche applicabili a siffatti detergenti ], in base all’articolo 35, paragrafo 2, [ del regolamento CLP ], il fornitore deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare che l’aspetto dell’imballaggio non attiri l’attenzione dei bambini, in modo che, ad esempio, non possa essere scambiato per un alimento o per un giocattolo».

69. In quarto luogo, l’interpretazione secondo cui la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, comprende anche le persone vulnerabili è corroborata da elementi tratti da altri strumenti giuridici del diritto dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti.

70. A tal riguardo, per quanto riguarda la direttiva 87/357, la Corte ha già precisato che la valutazione da parte delle autorità competenti della confusione per i consumatori risultante dalla somiglianza tra un prodotto non alimentare e un prodotto alimentare «deve (…) prendere in considerazione la vulnerabilità associata alle categorie di persone e di consumatori che possono entrare in contatto con i prodotti aventi l’aspetto di prodotti alimentari, tra cui, in particolare, i bambini» ( 23 ).

71. Inoltre, il legislatore dell’Unione è stato più esplicito nello strumento successivo a tale direttiva.

Secondo il considerando 5 del regolamento 2023/988, tutti i consumatori, compresi i più vulnerabili, quali «i bambini, gli anziani e le persone con disabilità», hanno diritto a prodotti sicuri.

Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento prevede che, per valutare se un prodotto sia un prodotto sicuro, occorre tenere conto in particolare della categoria di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per «i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità», l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza.

72. Nella misura in cui i riferimenti a questi due strumenti del diritto dell’Unione si sono rivelati pertinenti nel contesto dell’analisi della prima questione ( 24 ), occorre ritenere che questi siano pertinenti anche nel contesto della terza questione.

73. Dalle considerazioni che precedono risulta che la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP, riguarda l’insieme delle persone che potrebbero utilizzare le sostanze o le miscele pericolose di cui trattasi, o chiunque possa avervi accesso, comprese le persone vulnerabili.

2. I bambini sono consumatori?

74. Il giudice del rinvio si chiede se anche i bambini debbano essere considerati consumatori, ai sensi della seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP, nella misura in cui tale disposizione prevede, in particolare, che gli imballaggi non devono attirare o risvegliare la curiosità attiva dei bambini.

75. A tal riguardo, è vero che la prima ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, di tale regolamento, relativa alla forma o al disegno di un imballaggio, menziona non solo i consumatori, ma anche i bambini.

Non se ne può tuttavia dedurre che i bambini non siano consumatori, ai sensi di tale disposizione.

Interpreto detto specifico riferimento ai bambini come l’espressione della volontà del legislatore dell’Unione di sottolineare l’importanza degli interessi dei bambini e non di privarli della protezione accordata ai consumatori in quanto tali.

76. Molti degli elementi che ho già esposto depongono a favore di tale interpretazione.

Come ho indicato ( 25 ), la guida dell’ECHA fa riferimento all’articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento e alla confusione in capo a un bambino relativamente a una sostanza o a una miscela rispetto a un alimento.

Inoltre, i bambini sono menzionati tra i consumatori protetti nella direttiva 87/357 e nel regolamento 2023/988 ( 26 ), e non vi è motivo di ritenere che il legislatore dell’Unione non abbia voluto tutelarli nell’ambito del regolamento CLP.

77. In conclusione, da quanto precede risulta che, ancorché i bambini siano menzionati a fianco dei consumatori nella prima ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, di tale regolamento, essi non sono tuttavia esclusi dalla nozione di «consumatore» nell’ambito della seconda ipotesi.

Resta da verificare se la mia interpretazione di tale nozione non sia messa in discussione dal fatto che taluni strumenti giuridici del diritto dell’Unione fanno riferimento al «consumatore medio».

3. La nozione di « consumatore medio» in altri strumenti giuridici del diritto dell ’ Unione

78. Nell’interpretare la nozione di «consumatore», ai sensi della seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP, non si può ignorare la scelta del legislatore dell’Unione di non limitare la portata di tale nozione al consumatore medio.

Tale scelta riguarda la natura dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione, vale a dire le sostanze e le miscele classificate come pericolose.

79. D’altra parte, la nozione di «consumatore medio» è utilizzata nel diritto dell’Unione dalle direttive che mirano a ristabilire l’equilibrio contrattuale tra le parti contraenti.

Tuttavia, alla luce delle precisazioni fornite al paragrafo 24 delle presenti conclusioni, tali direttive non sono pertinenti nel caso di specie.

80. Inoltre, è vero che la Corte ha utilizzato la nozione di «consumatore medio» nelle sue sentenze relative ad altri strumenti giuridici del diritto dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA] cita al riguardo le sentenze relative ai regolamenti (CE) nn. 110/2008 ( 27 ) e 1223/2009 nonché alla direttiva 2000/13/CE ( 28 ).

Tali sentenze non sono tuttavia pertinenti nel caso di specie.

81. Infatti, in primo luogo, per quanto concerne il regolamento n. 110/2008, esso riguarda la protezione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose.

Esso mira a promuovere la trasparenza del mercato ed eque condizioni di concorrenza, al fine di evitare che l’origine geografica di un prodotto sia «accaparrata» da operatori economici, in quanto tale origine può influenzare la decisione di un consumatore di acquistare un prodotto ( 29 ).

Si tratta quindi non solo della tutela della salute delle persone che consumano i prodotti di cui trattasi, ma soprattutto dell’influenza dell’indicazione geografica sulla percezione dei prodotti da parte dei consumatori.

Per tale motivo, la sentenza Viiniverla ( 30 ), in cui la problematica centrale riguardava il regolamento n. 110/2008, non è pertinente nel caso di specie.

82. In secondo luogo, per quanto riguarda il regolamento n. 1223/2009, esso riguarda, come risulta dal suo articolo 1, i prodotti cosmetici e mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana.

Tuttavia, tale regolamento pone l’accento sulla sicurezza delle persone alle quali i prodotti in questione sono destinati.

Infatti, il suo articolo 3 verte sulla sicurezza dei prodotti cosmetici utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili ( 31 ).

83. In tale ordine di idee, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 32 ), citata dalla [OSCURATO:PERSONA], riguarda lo strumento che ha preceduto il regolamento n. 1223/2009, vale a dire la direttiva 76/768/CEE ( 33 ), e verte sulle disposizioni relative alla pubblicità dei prodotti cosmetici, in quanto quest’ultima può influire sulle pratiche dei consumatori per quanto riguarda l’acquisto dei prodotti.

84. Peraltro, per quanto riguarda la sentenza A.M. (Etichettatura dei prodotti cosmetici) ( 34 ), anch’essa citata dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha invero considerato che l’informazione relativa alla funzione di prodotto cosmetico, richiesta dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1223/2009, deve «informare chiaramente il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, della funzione del prodotto interessato, affinché non sia indotto in errore quanto al suo uso e alle sue modalità di impiego, e che ne faccia un uso che non nuoccia alla sua salute».

Tuttavia, anche tali precisazioni fornite dalla Corte sono guidate dalla volontà di proteggere non la salute del pubblico in generale ma la salute delle persone alle quali è destinato il prodotto.

85. In terzo luogo, per quanto riguarda la direttiva 2000/13, essa riguardava l’etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari.

Le sentenze citate dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo si riferiscono alle informazioni sulla composizione, sull’origine o sulla provenienza di tali alimenti, o sulle loro proprietà terapeutiche ( 35 ), atte ad indurre i consumatori ad acquistare e a consumare un determinato prodotto o dissuaderli dal farlo ( 36 ).

86. Nel complesso, la giurisprudenza citata dalla [OSCURATO:PERSONA] riguarda la nozione di «consumatore medio» non nel contesto della protezione del pubblico dall’errore e dal consumo inconsapevole di una sostanza o di una miscela pericolosa, bensì in quello della prevenzione di un errore circa le proprietà di un prodotto e il suo acquisto e consumo.

Tale giurisprudenza non può quindi mettere in discussione la mia interpretazione della nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP.

4. La presa in considerazione delle specifiche esigenze

87. La terza questione pregiudiziale verte, inoltre, sul modo in cui tenere conto delle specifiche esigenze delle persone vulnerabili che potrebbero entrare in contatto con una sostanza o una miscela pericolosa.

88. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, a tal riguardo, che, qualora si ritenesse che le persone ipovedenti rientrino nella nozione di «consumatore» ai sensi della seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP, occorrerebbe tener conto del fatto che, nella pratica, tali persone dispongono di metodi per distinguere il contenuto degli imballaggi, nell’ambito dei quali si fanno assistere in caso di necessità.

89. A mio avviso, la presa in considerazione del fatto che la nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, comprende l’insieme delle persone che potrebbero utilizzare le sostanze o le miscele pericolose di cui trattasi, o chiunque possa avervi accesso, comprese le persone vulnerabili, deve tradursi in un approccio specifico quanto alla valutazione della somiglianza tra gli imballaggi di tali prodotti e quelli dei prodotti alimentari.

90. Infatti, nell’ambito di tale valutazione, occorre tenere conto delle capacità cognitive delle persone le cui capacità sensoriali o di associazione non corrispondono a quelle di un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Non si tratta quindi della possibilità che una persona che desideri acquistare un prodotto alimentare commetta un errore a causa della somiglianza tra l’imballaggio di una sostanza o di una miscela pericolosa e quello di un prodotto alimentare, ma della possibilità che una persona ipovedente o un bambino confonda questi due imballaggi.

Gli imballaggi di sostanze o miscele pericolose non devono quindi fare allusioni che possano prestarsi a fraintendimenti rispetto ad alimenti, in quanto potrebbero essere confusi con gli imballaggi di questi ultimi.

91. Sono consapevole del fatto che tale interpretazione dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP limita la possibilità per gli operatori economici di scegliere liberamente la progettazione dell’imballaggio dei loro prodotti.

Tuttavia, le considerazioni relative alla conquista di mercati e all’acquisizione di clienti grazie a una differenziazione dei prodotti rispetto a quelli dei concorrenti devono – tenuto conto delle scelte operate dal legislatore dell’Unione – cedere il passo alla tutela del pubblico dai rischi connessi al consumo di sostanze e miscele classificate come pericolose.

92. Alla luce delle considerazioni esposte ai paragrafi 73, 77, 85 e 90 delle presenti conclusioni, occorre quindi rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, riguarda l’insieme delle persone che potrebbero utilizzare le sostanze o le miscele pericolose di cui trattasi, o chiunque possa avervi accesso, comprese le persone vulnerabili, e in particolare i bambini.

Nella valutazione della somiglianza tra gli imballaggi di tali prodotti e quelli dei prodotti alimentari, occorre tenere conto delle capacità cognitive delle persone vulnerabili le cui capacità sensoriali o di associazione non corrispondono a quelle di un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

E. Sulla quarta questione pregiudiziale – il livello di probabilità di confusione

93. Con la sua quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP debba essere interpretato nel senso che la probabilità che il consumatore sia indotto in errore, ai sensi di tale disposizione, debba essere elevata o se sia sufficiente una probabilità teorica o bassa.

Esso si chiede inoltre se sia rilevante il fatto che una confusione si sia effettivamente verificata.

94. Tali dubbi sembrano derivare dall’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] che – facendo riferimento a talune versioni linguistiche dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento ( 37 )– sostiene che il requisito relativo alla confusione previsto dalla prima ipotesi di tale disposizione è meno cogente rispetto a quello previsto dalla seconda ipotesi.

95. In tale prospettiva, il giudice del rinvio evidenzia le disparità, per quanto riguarda il livello di probabilità richiesto, tra talune versioni linguistiche dell’articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento.

Infatti, a suo avviso, alcune versioni di tale disposizione lasciano intendere che la prima ipotesi si verifichi quando sussiste un rischio potenziale di indurre in errore i consumatori (un determinato imballaggio è tale da indurre in errore), mentre la seconda ipotesi è formulata in modo più categorico e richiede l’esistenza di un rischio più elevato.

96. Tuttavia, da un lato, non sono convinto che, per quanto riguarda l’articolo 35, paragrafo 2, dello stesso regolamento, tutte le versioni linguistiche menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] lascino intendere che la seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP richieda un rischio più elevato rispetto a quello richiesto dalla prima ipotesi ( 38 ).

Dall’altro lato, contrariamente al giudice del rinvio, non ravviso alcuna differenza tra la prima e la seconda ipotesi di tale disposizione in tutte le versioni linguistiche ( 39 ).

Di conseguenza, tenuto conto di tale disparità tra le sue diverse versioni linguistiche, detta disposizione dev’essere interpretata tenendo conto dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui essa fa parte.

97. Al riguardo, tale regolamento mira a garantire un livello elevato di protezione della salute umana ( 40 ).

98. In base alla seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento, come formulata almeno nella maggior parte delle versioni linguistiche dello stesso regolamento, l’induzione in errore di un consumatore non costituisce una conseguenza inevitabile di una caratteristica intrinseca degli imballaggi, bensì una conseguenza potenziale, vale a dire un rischio.

99. Infatti, tale ipotesi si concentra sulla somiglianza tra le presentazioni e i disegni degli imballaggi atta ad indurre in errore i consumatori.

Qualora una tale somiglianza sia dimostrata, e in assenza di elementi che possano neutralizzarla, un rischio non trascurabile di errore, che va al di là di un rischio teorico, è sufficiente per ritenere che i requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP non siano stati rispettati.

100. Di conseguenza, per quanto riguarda gli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio in merito alla rilevanza, nell’ambito della valutazione del rischio di confusione con i prodotti alimentari, del fatto che una tale confusione si sia effettivamente verificata, ritengo che non possa essere richiesta la prova di un errore effettivo.

La Corte ha già dichiarato, per quanto riguarda la direttiva 87/357, che le autorità nazionali competenti non sono tenute a dimostrare, con dati oggettivi e comprovati, che i consumatori confonderanno i prodotti con prodotti alimentari e che i rischi di confusione siano comprovati ( 41 ).

Detta interpretazione è applicabile a tale regolamento.

Aggiungo che, al fine di escludere il carattere teorico del rischio, un’autorità nazionale responsabile dell’attuazione dell’articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento può prendere in considerazione l’informazione secondo cui si è verificata una siffatta confusione, se disponibile.

101. Propongo quindi di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di un rischio di errore non trascurabile, che va al di là di un rischio teorico, è sufficiente per ritenere che i requisiti previsti da tale disposizione non siano stati rispettati.

L’informazione secondo cui si è effettivamente verificata una confusione rispetto a prodotti alimentari può costituire un indizio dell’esistenza di un tale rischio.

F. Sulla quinta questione pregiudiziale – la presa in considerazione del pericolo o del rischio specifico 1.

Questione pregiudiziale ed esposizione del problema

102. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP debba essere interpretato nel senso che sono determinanti, ai fini della valutazione della conformità dell’imballaggio di una sostanza o di una miscela pericolosa con tale disposizione, la categoria di pericolo e il rischio specifico di tale sostanza o miscela e se detta disposizione sia applicabile agli imballaggi che contengono una sostanza o una miscela pericolosa e hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per gli alimenti, qualora tale contenuto non sia pericoloso da ingerire.

103. Tale questione trae origine dall’argomento dell’appello introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e riprodotto nelle sue osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte.

Secondo tale società, in primo luogo, nel caso in cui il pericolo per la salute derivante da una sostanza o da una miscela sia poco elevato, il rischio di indurre in errore deve essere più alto affinché si applichi tale disposizione, e viceversa.

104. In secondo luogo, un’induzione in errore dovrebbe riguardare esclusivamente i casi di confusione che aumentano il rischio di danno per il consumatore, dato che gli imballaggi idonei ad indurre in errore il cui contenuto non è pericoloso sono soggetti ad altre norme a tutela dei consumatori.

Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’esistenza di un rischio di confusione non significa necessariamente che il consumatore sia esposto al pericolo associato a una determinata sostanza.

Nel caso di specie, il pericolo consisterebbe in un’irritazione oculare transitoria.

Poiché gli imballaggi in questione non assomigliano in alcun modo a quelli di un prodotto destinato a venire a contatto con gli occhi, un’eventuale confusione con prodotti alimentari sarebbe irrilevante al fine di stabilire se il consumatore rischi di essere esposto a un’irritazione oculare transitoria.

2. Valutazione

105. Per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP alle sostanze e alle miscele pericolose che non presentano pericoli in caso di ingestione, osservo che le prescrizioni previste da tale disposizione sono applicabili a qualsiasi sostanza o miscela fornita al pubblico e classificata come pericolosa ( 42 ).

Tali prescrizioni si applicano pertanto anche alle sostanze e alle miscele che presentano un rischio che si limita ad irritazioni oculari.

106. Peraltro, la presa in considerazione, nel valutare se un determinato imballaggio soddisfi i requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, della classe e della categoria di pericolo in cui la sostanza o la miscela pericolosa di cui trattasi sono classificati, nonché del rischio specifico connesso a tale sostanza o miscela pericolosa, non risulta dalla formulazione di tale disposizione.

107. Inoltre, i criteri di valutazione della somiglianza della presentazione e del disegno degli imballaggi e il criterio del rischio di errore, previsti all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento, sono gli stessi indipendentemente dal profilo di pericolo di una sostanza o di una miscela di cui trattasi.

Infatti, tale disposizione non riguarda solo i casi in cui si possa accertare un rischio concreto, in specifiche circostanze di utilizzazione, per la salute di una persona, ma mira a prevenire qualsiasi confusione dovuta alla somiglianza tra un imballaggio contenente una sostanza o una miscela pericolosa e quello di un prodotto alimentare.

In tale ottica, detta disposizione risponde ad una logica binaria: o una sostanza o una miscela è classificata come pericolosa e il suo imballaggio deve soddisfare i requisiti previsti in detta disposizione, oppure non lo è e ad essa si applicano solo altre norme a tutela dei consumatori.

Tale scelta del legislatore dell’Unione riflette la volontà di garantire un livello elevato di protezione della salute ( 43 ).

108. Peraltro, come osservato dal governo tedesco, tale interpretazione concorda con il fatto che detto regolamento non si basa sulla valutazione dei rischi ( 44 ), bensì sulla valutazione dei pericoli.

109. Infatti, nella sua giurisprudenza relativa allo strumento precedente al regolamento CLP, vale a dire la direttiva 67/548/CEE ( 45 ), la Corte ha precisato che la valutazione dei pericoli costituisce la prima tappa del processo di valutazione dei rischi, che rappresenta una nozione più precisa.

Infatti, una valutazione dei pericoli inerenti alle proprietà intrinseche delle sostanze non deve essere limitata in considerazione di specifiche circostanze di utilizzazione, come nel caso di una valutazione dei rischi, e può essere validamente realizzata a prescindere dal luogo di utilizzo della sostanza, dalle modalità con cui si produce il contatto (per ingestione, inalazione o penetrazione cutanea) e dai livelli dell’eventuale esposizione alla sostanza ( 46 ).

110. La differenziazione tra la valutazione dei pericoli e quella dei rischi rimane pertinente nella vigenza di tale regolamento.

Infatti, il considerando 15 di detto regolamento precisa che questo dovrebbe mantenere l’attuale grado generale di protezione della salute umana e dell’ambiente assicurato dalla direttiva 67/548.

Inoltre, come rilevato dalla Corte, la differenziazione tra pericoli e rischi è stata confermata nello stesso regolamento così come nel regolamento n. 1907/2006 ( 47 ).

111. Ebbene, nella vigenza del regolamento CLP, la classe e la categoria di pericolo incidono sugli elementi di etichettatura richiesti dall’articolo 17 di tale regolamento, letto in combinato disposto, in particolare, con il punto 3.3.4 («Comunicazione del pericolo») dell’allegato I di quest’ultimo.

Il principio di proporzionalità è quindi preso in considerazione nel meccanismo istituito da detto regolamento, in quanto le prescrizioni in materia di comunicazione dei pericoli variano in funzione della classe e della categoria di pericolo.

112. Propongo pertanto di rispondere alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che, nel valutare se un determinato imballaggio soddisfi i requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento, non sono presi in considerazione né la classe e la categoria di pericolo in cui la sostanza o miscela pericolosa di cui trattasi è classificata, né il rischio specifico connesso a tale sostanza o miscela pericolosa.

V. Conclusione

113. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dallo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari e ambientali, Svezia): 1) Nel valutare la somiglianza degli imballaggi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, devono essere prese in considerazione le caratteristiche di un imballaggio quali la forma, le dimensioni, il volume del prodotto, i materiali utilizzati, il disegno, l’etichettatura, il colore, nonché l’odore.

Per contro, un elemento dell’imballaggio volto a distinguerlo dagli imballaggi per alimenti non dovrebbe, in linea di principio, essere preso in considerazione in tale valutazione qualora non rimanga intatto per l’intero ciclo di vita del prodotto. 2) L’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1272/2008 dev’essere interpretato nel senso che: la somiglianza tra l’imballaggio di una sostanza o di una miscela pericolosa e quello di un alimento dev’essere valutata solo alla luce del mercato dello Stato membro che ha designato l’autorità nazionale interessata come responsabile dell’attuazione di tale disposizione. 3) La nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1272/2008, riguarda l’insieme delle persone che potrebbero utilizzare le sostanze o le miscele pericolose di cui trattasi, o chiunque possa avervi accesso, comprese le persone vulnerabili, e in particolare i bambini.

Nella valutazione della somiglianza tra gli imballaggi di tali prodotti e quelli dei prodotti alimentari, occorre tenere conto delle capacità cognitive delle persone vulnerabili le cui capacità sensoriali o di associazione non corrispondono a quelle di un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. 4) L’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento n. 1272/2008 dev’essere interpretato nel senso che: l’esistenza di un rischio di errore non trascurabile, che va al di là di un rischio teorico, è sufficiente per ritenere che i requisiti previsti da tale disposizione non siano stati rispettati.

L’informazione secondo cui si è effettivamente verificata una confusione rispetto a prodotti alimentari può costituire un indizio dell’esistenza di un tale rischio. 5) Nel valutare se un determinato imballaggio soddisfi i requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1272/2008, non sono presi in considerazione né la classe e la categoria di pericolo in cui la sostanza o miscela pericolosa di cui trattasi è classificata, né il rischio specifico connesso a tale sostanza o miscela pericolosa. 1 Lingua originale: il francese. 2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (JO 2008, L 353, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento CLP») 3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU 2019, L 169, pag. 1). 4 V., rispettivamente, considerando da 1 a 3 e considerando 4 e 5 del regolamento CLP, che precisano che il commercio delle sostanze e delle miscele non riguarda solo il mercato interno, ma anche il mercato mondiale.

Tale regolamento tiene conto di siffatta realtà al fine di facilitare gli scambi mondiali. 5

V. considerando 1 e 2 del regolamento CLP. 6 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU 2023, L 135, pag. 1). 7

V. articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2023/988. 8 Infatti, il regolamento 2023/988 dispone, al suo articolo 2, paragrafo 1, che esso si applica nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione.

L’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP costituisce una siffatta disposizione specifica. 9

V. considerando 104 del regolamento 2023/988. 10 Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU 1987, L 192, pag. 49). 11 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 87/357 riguardava i prodotti aventi un aspetto diverso da quello che sono in realtà, quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente. 12 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59). 13

V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni. 14

V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni. 15 Nella sua versione modificata dal regolamento n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2014, L 350, pag. 1). 16

V. mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑570/19, EU:C:2021:177, paragrafo 194). 17 A titolo illustrativo, v. «[OSCURATO:PERSONA] in Slovakia», https://www.esmmagazine.com/packaging-design/bagged-milk-still-popular-in-slovakia-7589. 18

V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni. 19

V. sentenza del 2 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑122/21, EU:C:2022:421, punto 39). 20 Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [ Guida all’etichettatura e all’imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008] del 2 marzo 2021, https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65, punto 3.4.1, pag

18. 21

V. pag. 2 della guida dell’ECHA.V. anche, in tal senso, per quanto riguarda un altro documento simile, sentenza del 13 marzo 2025, Cassella‑med e MCM Klosterfrau (C‑589/23, EU:C:2025:173, punto 40). 22 Guida dell’ECHA, punto 3.4.2, pag. 21. Corsivo mio. 23

V. sentenza del 2 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑122/21, EU:C:2022:421, punto 43). 24

V. paragrafi 33 e 34 delle presenti conclusioni. 25

V. paragrafo 68 delle presenti conclusioni. 26

V. paragrafi 33 e 34 delle presenti conclusioni. 27 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16). 28 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29). 29

V. considerando 2 e da 7 a 9 del regolamento n. 110/2008. 30 Sentenza del 21 gennaio 2016 (C‑75/15, EU:C:2016:35, punto 25). 31 Per evitare qualsiasi confusione e a titolo di completezza, tengo a precisare che i riferimenti al regolamento n. 1223/2009, al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, sono stati effettuati non per ispirarsi alle soluzioni adottate da quest’ultimo, ma per invocare quelle adottate dalla direttiva 87/357 – richiamata da tale regolamento – relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori. 32 Sentenza del 13 gennaio 2000 (C‑220/98, EU:C:2000:8, punto 30). 33 Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] relative ai prodotti cosmetici (GU 1976, L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva 88/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU 1988, L 382, pag. 46). 34 Sentenza del 17 dicembre 2020 (C‑667/19, EU:C:2020:1039, punto 36). 35

V. sentenze del 15 luglio 2004, [OSCURATO:PERSONA] (C‑239/02, EU:C:2004:445, punto 46); del 10 settembre 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530, punto 61), e del 4 giugno 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361, punto 36). 36 Sentenza del 15 luglio 2004, [OSCURATO:PERSONA] (C‑239/02, EU:C:2004:445, punto 45). 37 A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] menziona le versioni in lingua inglese [« likely (…) to mislead consumers, or have a similar presentation or a design used for foodstuff (…), which would mislead consumers»], francese [« susceptible (…) d’induire les consommateurs en erreur , ni une présentation ou une esthétique similaire à celles qui sont utilisées pour les denrées alimentaires, (…) qui tromperait les consommateurs»] e svedese [«[f]örpackningar (…) får varken ha en form eller formgivning som kan (…) vilseleda konsumenterna eller ha ett utförande eller en formgivning (…) som skulle vilseleda konsumenterna»].

Corsivo mio. 38 Nella versione in lingua inglese, l’espressione «likely (…) to mislead» (prima ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP) può riferirsi a una caratteristica oggettiva ed intrinseca di un determinato imballaggio, mentre l’espressione «which would mislead» (seconda ipotesi di tale disposizione) può essere interpretata nel senso che debba rispondere a una causalità ipotetica, se non potenziale. 39 A titolo illustrativo, la differenza in questione non sembra essere facilmente percettibile, in particolare, nelle versioni in lingua danese [«eller vildlede forbrugerne , eller have en lignende fremtoning eller et design, (…) som vil vildlede forbrugerne »] e italiana [«o sia tale da indurre i consumatori in errore , né hanno una presentazione o un disegno (…), atti a indurre i consumatori in errore »], che utilizzano, per quanto riguarda le due ipotesi, la medesima espressione.

Corsivo mio. 40

V. articolo 1, paragrafo 1, e considerando 1, 3 e 54 del regolamento CLP. 41

V. sentenza del 2 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑122/21, EU:C:2022:421, punto 44). 42

V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni. 43

V. paragrafo 97 delle presenti conclusioni. 44 Per contro, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica GU 2007, L 136, pag. 3) riguarda tale tipo di valutazione. 45 Direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, 196, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001 (GU 2001, L 225, pag. 1), e dalla direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008 (GU 2008, L 246, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 67/548»). 46 V., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] (C‑14/10, EU:C:2011:503, punti 81 e 82), nonché Etimine (C‑15/10, EU:C:2011:504, punti 74 e 75). 47 V., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] (C‑14/10, EU:C:2011:503, punto 81), nonché Etimine (C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 74).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 18 giugno 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 395/25 [OSCURATO:PERSONA] AB contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt, Mark‑och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari e ambientali, Svezia)] « Rinvio pregiudiziale – Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele – Imballaggio con una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per gli alimenti – Carattere ingannevole per i consumatori – Imballaggio per detergenti liquidi per bucato – Imballaggi simili a quelli abitualmente utilizzati per bevande » I. Introduzione 1. La presente causa verte sull’interpretazione di una disposizione del regolamento CLP ( 2 ), che stabilisce requisiti per gli imballaggi di sostanze o miscele classificate come pericolose. Il giudice del rinvio si interroga, più precisamente, da un lato, sui requisiti volti a impedire l’immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose il cui imballaggio potrebbe indurre in errore i consumatori facendo a loro credere che si tratti di un prodotto alimentare e, dall’altro, su vari aspetti della valutazione che esso deve effettuare per stabilire se i prodotti in questione rispettino tali requisiti. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. R egolamento CLP 2. L’articolo 3, primo comma, del regolamento CLP prevede che «[u]na sostanza o miscela che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l’ambiente definiti nelle parti da 2 a 5 dell’allegato I è considerata pericolosa ed è classificata nelle rispettive classi di pericolo contemplate in detto allegato». 3. L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio», così dispone ai paragrafi 4 e 10: «4.      Se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato. (…) 10.      Le sostanze e le miscele sono immesse sul mercato solo se rispettano il presente regolamento». 4. L’articolo 35 di detto regolamento, intitolato «Imballaggio», prevede quanto segue: «1.      Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni: (…) c)      tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione; (…) 2.      Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore. (…)». 2. Regolamento (UE) 2019/1020 5. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 ( 3 ) dispone quanto segue: «Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione che figura nell’allegato I (“normativa di armonizzazione dell’Unione”), se la normativa di armonizzazione dell’Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all’applicazione delle norme». 6. Il regolamento CLP è menzionato nell’allegato del regolamento 2019/1020. 7. L’articolo 11, paragrafi 1 e 9, di tale regolamento prevede quanto segue: «1.      Le autorità di vigilanza del mercato svolgono le loro attività al fine di garantire quanto segue: a)      l’efficace vigilanza del mercato nei rispettivi territori per i prodotti messi in vendita sia online che attraverso i canali tradizionali in relazione ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione; (…) 9.      Fatta salva ogni procedura di salvaguardia unionale ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, i prodotti ritenuti non conformi in base a una decisione di un’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro sono considerati non conformi dalle autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, tranne qualora una pertinente autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro ritenga il contrario sulla base di un’indagine svolta di propria iniziativa tenendo conto dell’eventuale contributo fornito da un operatore economico». B. Diritto svedese 8. L’Ispettorato delle sostanze chimiche (in prosieguo: l’«Ispettorato»), un’autorità amministrativa del Regno di Svezia, è l’autorità responsabile, ai sensi dell’articolo 43 del regolamento CLP, per l’attuazione degli obblighi previsti in tale regolamento, come risulta dall’articolo 32, paragrafo 5, del förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer [ordinanza sui prodotti chimici e gli organismi biotecnici (2008:245)]. 9. Inoltre, ai sensi degli articoli 19 e 21 del capo 2 del miljötillsynsförordningen (2011:13) [ordinanza sulle ispezioni ambientali (2011:13)], l’Ispettorato è l’autorità di vigilanza sul mercato che, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 2019/1020, è competente a prendere le misure adeguate qualora un prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione dell’Unione europea, se usato in conformità all’uso che gli è proprio oppure in condizioni che possono essere ragionevolmente previste e se correttamente impiegato e mantenuto, possa compromettere la salute o la sicurezza dei suoi utilizzatori, oppure non sia conforme alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile. In tal caso, l’Ispettorato deve esigere senza ritardo che l’operatore economico interessato adotti un’azione correttiva appropriata e proporzionata per porre termine alla non conformità o per eliminare il rischio entro un termine da esso stabilito. 10. Ai sensi dell’articolo 9 del capo 26 del miljöbalken (1998:808) [codice dell’ambiente (1998: 808)], l’Ispettorato può pronunciare ordini e divieti necessari per garantire la conformità al regolamento 2019/1020. III. Fatti del procedimento principale, procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali 11. [OSCURATO:PERSONA] AB, una società di diritto svedese, commercializza prodotti chimici, in particolare detergenti liquidi per bucato. L’imballaggio dei prodotti in questione è costituito da un cartone sotto forma di tetrapack allungato dotato di una parte superiore piegata con un tappo svitabile in cima da un lato. 12. L’Ispettorato, dopo aver ricevuto informazioni da parte dei consumatori secondo cui gli imballaggi dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] presentavano somiglianze con quelli dei prodotti alimentari e che tali prodotti potevano essere confusi con questi ultimi, ha invitato tale società a presentare le sue osservazioni al riguardo, nonché sulla conformità degli imballaggi di detti prodotti a quanto prescritto dall’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP. 13. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’esistenza di somiglianze tra gli imballaggi dei propri prodotti e quelli dei prodotti alimentari e ha sostenuto che i primi erano conformi ai requisiti derivanti da tale disposizione. Essa ha fatto valere, al riguardo, che i) tali imballaggi non rappresentano immagini di elementi che potrebbero essere confusi con prodotti alimentari, bensì immagini di tessuti; ii) un sigillo dev’essere svitato prima che il prodotto possa essere utilizzato e che le informazioni riportate sull’imballaggio indicanti che il contenuto non dev’essere ingerito presentano garanzie sufficienti; iii) i prodotti di cui trattasi sono solo irritanti per gli occhi, senza presentare pericoli se ingeriti, e iv) la scelta del cartone era motivata da considerazioni di natura ecologica. 14. L’Ispettorato ha considerato che, vista la presentazione degli imballaggi in questione sotto forma di tetrapack a base quadrata dotata di una parte superiore piegata con un tappo svitabile in cima da un lato, combinata alla colorazione dell’imballaggio e con un’etichetta in cui si dichiara che il prodotto è vegano, sia la forma sia il disegno di tali imballaggi potevano indurre in errore i consumatori e portarli a confondere tali prodotti con alimenti Esso ha pertanto ritenuto che detti imballaggi non soddisfacessero i requisiti previsti all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP. Di conseguenza, esso ha deciso di vietare alla [OSCURATO:PERSONA] di collocare i prodotti di cui trattasi in imballaggi che rispecchino la presentazione e il disegno in questione. 15. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso dinanzi al Mark- och miljödomstolen i Nacka (Tribunale per le questioni immobiliari e ambientali di Nacka, Svezia). Tale giudice ha parzialmente riformato la decisione dell’Ispettorato, limitandosi a dichiarare che il divieto avrebbe preso effetto entro tre mesi dalla data di passaggio in giudicato della sua sentenza, e l’ha confermata per il resto. Esso ha infatti statuito che, tenuto conto del disegno, delle dimensioni e del meccanismo di chiusura degli imballaggi di cui trattasi, in combinazione con il colore e la presentazione, questi potevano essere confusi con imballaggi per alimenti utilizzati, ad esempio, per latte, yogurt, succhi di frutta ed altri alimenti liquidi, e in tal modo attirare e sollecitare la curiosità dei bambini. Esso ha inoltre dichiarato che il divieto dell’Ispettorato era proporzionato e non eccedeva quanto necessario. Inoltre, esso non ha accolto la richiesta dell’[OSCURATO:PERSONA] di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte. 16. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato tale sentenza dinanzi allo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari e ambientali, Svezia), giudice del rinvio. Tale giudice nutre dubbi sulla questione se gli imballaggi dei prodotti in questione, che contengono miscele classificate come pericolose ai sensi del regolamento CLP, soddisfino i requisiti relativi agli imballaggi esposti all’articolo 35, paragrafo 2, di tale regolamento. 17. È in tale contesto che lo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari e ambientali), con decisione dell’11 giugno 2025, pervenuta alla Corte il 13 giugno 2025, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      In base a quali criteri dettagliati debba essere effettuata una valutazione ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP, riguardo alla circostanza se un imballaggio abbia una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati, ad esempio, per i prodotti alimentari. Se le misure adottate per distinguere gli imballaggi dagli imballaggi ad esempio degli alimenti, debbano persistere per tutto il ciclo di vita dell’imballaggio o se essi possano essere destinati ad essere soppressi. 2)      Se la valutazione se l’imballaggio abbia una presentazione o un disegno simile, ad esempio, a quelli dei prodotti alimentari, debba essere effettuata sulla base dell’imballaggio per alimenti sul mercato su cui il prodotto è collocato o sul mercato in cui esso è offerto al pubblico, e se tale valutazione debba essere effettuata soltanto sulla base del mercato nazionale, dell’intero mercato dell’Unione europea, o di parti di esso. 3)      Come debba essere interpretato e applicato il termine “consumatore” di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP. Se esso si riferisca al consumatore medio o se anche gruppi di consumatori vulnerabili e svantaggiati, quali gli ipovedenti, le persone che recano altre disabilità e i bambini debbano essere inclusi nella nozione di consumatore. In tal caso, in che modo occorra tenere [conto] delle loro specifiche esigenze. 4)      Quale debba essere il livello di probabilità che il consumatore sia indotto erroneamente a credere che l’imballaggio contenga un alimento. Se sia sufficiente che vi sia una probabilità teorica o insignificante o se tale probabilità debba essere effettiva. Se in tale valutazione sia rilevante considerare se la confusione con un alimento si sia già verificata, ove tale informazione sia disponibile. 5)      Se la categoria di pericolo e il rischio specifico di una sostanza o di una miscela debbano essere presi in considerazione nell’applicazione dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP. Se tale articolo debba essere interpretato nel senso che esso si applica a imballaggi che contengono una sostanza o una miscela pericolosa e che hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per gli alimenti, ove, come nel presente caso, il contenuto dell’imballaggio non sia pericoloso da ingerire ma soltanto nel caso di altri tipi di esposizione, quali la capacità della miscela di cagionare un’irritazione oculare reversibile». 18. Sono state presentate osservazioni scritte dalla [OSCURATO:PERSONA], dai governi tedesco e francese, nonché dalla Commissione europea. Non è stata tenuta alcuna udienza. IV. Analisi A. Osservazioni preliminari 1. Sulle questioni pregiudiziali 19. Il giudice del rinvio sottopone alla Corte cinque questioni pregiudiziali relative all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP. Tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 3, primo comma, di tale regolamento, prevede alcune prescrizioni a cui è soggetto un imballaggio contenente una sostanza o una miscela classificata in una delle classi di pericolo previste all’allegato I di detto regolamento e fornito al pubblico. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, dello stessoregolamento, spetta ai fornitori assicurare che una sostanza o una miscela classificata come pericolosa sia, prima della sua immissione sul mercato, etichettata e imballata conformemente alle disposizioni dei titoli III e IV, tra cui l’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP. 20. Il giudice del rinvio parte dalla premessa che gli imballaggi di cui trattasi contengono una miscela che risponde ai criteri di pericolo per la salute, enunciati nell’allegato I di tale regolamento, e, più concretamente, a quelli enunciati al punto 3.3 di tale allegato, vale a dire «gravi lesioni oculari/irritazione oculare», e che tale miscela è classificata nella categoria di pericolo 2 «Irritazione oculare». 21. L’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento distingue due ipotesi: quella in cui la forma o il disegno di un imballaggio sia tale da attirare o risvegliare la curiosità attiva dei bambini o da indurre i consumatori in errore e quella in cui la presentazione o il disegno di un imballaggio sia simile a quello di altri prodotti, in particolare di prodotti alimentari, e in cui tale somiglianza sia atta ad indurre in errore i consumatori. Nella misura in cui la formulazione delle questioni pregiudiziali lascia intendere che il giudice del rinvio si riferisca a questa seconda ipotesi, la mia analisi si concentrerà su di essa. 2. Sul regolamento CLP 22. Prima di iniziare l’analisi delle questioni pregiudiziali, desidero formulare un’osservazione sulla collocazione del regolamento CLP nell’ambito più ampio degli strumenti in materia di sicurezza dei prodotti e sugli obiettivi di quest’ultimo. 23. Sebbene tale regolamento utilizzi il termine «consumatore», in particolare all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, detto regolamento non rientra nell’ambito più ampio del diritto dei consumatori, che mira principalmente a ristabilire un equilibrio tra due parti contraenti, il professionista e la parte che si trova in una situazione di inferiorità contrattuale. Per contro, lo stesso regolamento persegue due obiettivi principali: da un lato, la protezione della salute umana e dell’ambiente e, dall’altro, la facilitazione del commercio delle sostanze chimiche, delle miscele e di taluni articoli specifici nel mercato interno e oltre ( 4 ). 24. Di conseguenza, gli obblighi che incombono ai fornitori a norma del regolamento CLP sono introdotti non solo nell’interesse degli acquirenti di sostanze o miscele pericolose, ma anche nell’interesse pubblico nel suo complesso. L’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento non può quindi essere interpretato alla luce del corpus delle direttive in materia di tutela dei consumatori nel senso stretto di tale termine. Rilevo invece che tale disposizione mira a tutelare l’insieme delle persone che potrebbero utilizzare una determinata sostanza o miscela, o chiunque possa avervi accesso. B. Sulla prima questione pregiudiziale – i criteri di valutazione 25. La prima questione pregiudiziale si articola in due parti. Con la prima parte di tale questione, il giudice del rinvio mira a stabilire i criteri per valutare la somiglianza tra la presentazione o il disegno di un imballaggio contenente una sostanza o una miscela pericolosa fornito al pubblico e la presentazione o il disegno di un imballaggio contenente un alimento, previsti dal legislatore dell’Unione all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP. Con la seconda parte di detta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’ambito di tale valutazione, occorra tenere conto di un dispositivo di sicurezza apposto sul primo imballaggio, volto a distinguerlo da un imballaggio contenente un prodotto alimentare, qualora tale dispositivo non rimanga intatto per tutta la durata di vita dell’imballaggio. 1. Sulla prima parte – i criteri di valutazione della somiglianza degli imballaggi 26. Sebbene l’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP non precisi i criteri per valutare la somiglianza tra gli imballaggi, essi possono essere dedotti dall’impianto sistematico e dagli obiettivi di tale regolamento. 27. Per quanto riguarda gli obiettivi di detto regolamento, quest’ultimo mira, in particolare, a garantire il funzionamento efficace del mercato interno delle sostanze, delle miscele e di taluni articoli specifici, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione ( 5 ). Alla luce di tale obiettivo, da un lato, non è possibile interpretare l’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento come diretto a vietare la commercializzazione di un’ampia gamma di prodotti. Occorre invece ritenere che tale disposizione miri a impedire l’immissione sul mercato di sostanze e miscele pericolose i cui imballaggi non soddisfino i requisiti da essa previsti. Di conseguenza, la valutazione della questione se un determinato imballaggio soddisfi tali requisiti deve essere effettuata caso per caso. 28. Dall’altro lato, i criteri di valutazione della somiglianza degli imballaggi devono essere uniformi su tutto il territorio dell’Unione. Essi non devono quindi essere definiti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, ma vanno ricercati nel regolamento CLP. 29. A tal riguardo, in primo luogo, l’articolo 2, punto 36, di tale regolamento definisce il termine «imballaggio» come «uno o più contenitori e qualsiasi altro componente o materiale necessario affinché i contenitori possano svolgere la loro funzione di contenimento e altre funzioni di sicurezza». Un imballaggio, ai sensi di detto regolamento, sembra quindi designare qualsiasi elemento di un prodotto necessario alla sua distribuzione al pubblico, in conformità con le norme ad esso applicabili e tenuto conto delle esigenze pratiche della logistica e del commercio. 30. In secondo luogo, l’utilizzo, nella seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, dello stessoregolamento, delle nozioni di «presentazione» e di «disegno», unite dalla congiunzione «o», implica che il legislatore dell’Unione abbia previsto la presa in considerazione, in sede di valutazione effettuata ai sensi di tale disposizione, di tutte le caratteristiche percettibili dell’imballaggio di un prodotto interessato. Infatti, per quanto riguarda la presentazione e il disegno dell’imballaggio di un prodotto potenzialmente simile a quello di un alimento, costituiscono caratteristiche dell’imballaggio elementi quali la forma, le dimensioni, il volume del prodotto, i materiali utilizzati, il disegno, l’etichettatura, il colore nonché l’odore. Sono infatti queste le caratteristiche che consentono al pubblico di identificare i prodotti alimentari e che possono creare una somiglianza indesiderata tra gli imballaggi di tali prodotti e quelli contenenti sostanze o miscele pericolose. 31. In terzo luogo, tale interpretazione è corroborata dall’analisi di altri strumenti del diritto dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti. 32. Il regolamento (UE) 2023/988 ( 6 ) stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato ( 7 ). Benché tale regolamento non sia applicabile nel caso di specie ( 8 ), esso costituisce il quadro generale in materia di sicurezza dei prodotti che ha sostituito ( 9 ) la direttiva 87/357/CEE ( 10 ), la quale si applicava ai prodotti di consumo somiglianti ad alimenti. Detto regolamento fornisce quindi indicazioni pertinenti sugli elementi che, secondo il legislatore dell’Unione, possono indurre in errore i consumatori circa la natura alimentare di un determinato prodotto. Pertanto, nell’interesse della coerenza del diritto dell’Unione, ci si potrebbe ispirare a tali elementi per confermare la mia interpretazione del regolamento CLP esposta al paragrafo 30 delle presenti conclusioni. 33. A tal riguardo, i criteri di valutazione pertinenti secondo il legislatore dell’Unione sono previsti all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2023/988. Ai sensi di tale disposizione, nel valutare se un prodotto sia sicuro, vale a dire se non presenti alcun rischio o solo rischi minimi in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili d’uso, si prendono in considerazione, in particolare, l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare se un prodotto, pur non essendolo, assomiglia a un prodotto alimentare e può essere confuso con un prodotto alimentare per la sua forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli. 34. Peraltro, la direttiva 87/357, abrogata e sostituita dal regolamento 2023/988, conteneva un elenco di criteri quasi identico al suo articolo 1, paragrafo 2 ( 11 ). Tale elenco è richiamato al considerando 10 del regolamento (CE) n. 1223/2009 ( 12 ), che fa riferimento alla stessa preoccupazione per quanto riguarda il rischio di confusione con gli alimenti e che enuncia che «[l]a presentazione di un prodotto cosmetico e, in particolare, la forma, l’odore, il colore, l’aspetto, l’imballaggio, l’etichettatura, il volume o le dimensioni dello stesso non dovrebbero mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori creando confusione con i prodotti alimentari, a norma della [direttiva 87/357]». 35. Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima parte della prima questione pregiudiziale nel senso che, nel valutare la somiglianza degli imballaggi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP, devono essere prese in considerazione le caratteristiche di un imballaggio quali la forma, le dimensioni, il volume, i materiali utilizzati, il disegno, l’etichettatura, il colore, nonché l’odore. 2. Sulla seconda parte – i criteri di valutazione e il ciclo di vita dell ’ imballaggio 36. Tale parte riguarda anche i criteri di valutazione della somiglianza degli imballaggi di cui all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP. Per contro, tale seconda parte, a differenza della prima, che affronta tali criteri in modo astratto, verte su un aspetto specifico della causa di cui al procedimento principale. 37. Infatti, dalla formulazione della questione pregiudiziale emerge che gli imballaggi in questione sono muniti di un dispositivo di sicurezza volto a distinguerli da quelli contenenti un prodotto alimentare, che è strappato al momento del primo utilizzo del prodotto. Tale descrizione corrisponde alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha indicato, dinanzi alle autorità nazionali e nelle sue osservazioni scritte, che gli imballaggi in questione recano un sigillo che ricopre il tappo e che dev’essere rimosso prima dell’utilizzo del prodotto. 38. Intendo quindi questa seconda parte nel senso che il giudice del rinvio cerca di stabilire se, nell’ambito della valutazione della somiglianza degli imballaggi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP, occorra prendere in considerazione anche un elemento della presentazione e del disegno di un imballaggio volto a distinguerlo dagli imballaggi per alimenti, qualora tale elemento non rimanga intatto durante tutto il ciclo di vita del prodotto. 39. A tale riguardo, da un lato, un imballaggio contenente una sostanza o una miscela pericolosa può essere dotato di elementi che ne neutralizzano la somiglianza con gli imballaggi per prodotti alimentari. La questione se l’aggiunta di dispositivi di sicurezza, al fine di evitare qualsiasi rischio di confusione per i consumatori, modifichi la presentazione e il disegno di un imballaggio o l’impressione globale che ne deriva dev’essere valutata caso per caso ( 13 ). 40. Dall’altro lato, la presentazione di un imballaggio può cambiare nel corso del ciclo di vita del prodotto in questione. Alcuni elementi dell’imballaggio possono sparire dopo il primo utilizzo del prodotto, come nel caso dei diversi tipi di sigilli o di dispositivi di sicurezza per il trasporto di merci. Siffatti dispositivi costituiscono elementi della presentazione di un imballaggio, tenuto conto dell’ampia definizione della nozione di «imballaggio» di cui all’articolo 2, punto 36, del regolamento CLP, che comprende «uno o più contenitori e qualsiasi altro componente o materiale necessario affinché i contenitori possano svolgere la loro funzione di contenimento e altre funzioni di sicurezza» ( 14 ). Sebbene la formulazione dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento non fornisca indicazioni utili al riguardo, ritengo che gli elementi dell’imballaggio che non sono destinati a rimanere intatti per tutta la durata di vita del prodotto non dovrebbero, in linea di principio, essere presi in considerazione nell’ambito della valutazione della somiglianza degli imballaggi ai sensi di tale disposizione. 41. Infatti, in primo luogo, l’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento dev’essere letto alla luce delle considerazioni generali relative al ruolo di tale regolamento nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Come ho spiegato al paragrafo 24 delle presenti conclusioni, il regolamento CLP mira a tutelare non solo l’acquirente di una sostanza o di una miscela al momento della decisione di acquisto o al momento dell’acquisto, ma anche ogni potenziale utilizzatore di una siffatta sostanza o miscela, e ciò per tutto il ciclo di vita del prodotto. 42. In secondo luogo, l’articolo 35, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento dispone che gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti, in particolare, alla prescrizione che le parti dell’imballaggio e della chiusura siano solide e robuste, «in modo da escludere qualsiasi allentamento» e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione. L’interpretazione dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento deve seguire la medesima logica. 43. In terzo luogo, un altro elemento contestuale che può essere preso in considerazione è quello risultante dal punto 3.3.2 dell’allegato II dello stesso regolamento ( 15 ), relativo all’imballaggio esterno, anche se tale punto riguarda detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso. Infatti, ne risulta che un imballaggio esterno deve mantenere la sua funzionalità in condizioni di apertura e di chiusura ripetute «per l’intera durata di vita dell’imballaggio esterno». Lo stesso requisito deve applicarsi ai detergenti liquidi, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, contenuti in imballaggi che non sono monouso. 44. Propongo pertanto di rispondere alla seconda parte della prima questione pregiudiziale dichiarando che, nell’ambito della valutazione della somiglianza degli imballaggi, un elemento dell’imballaggio di una sostanza o di una miscela pericolosa volto a distinguerlo dagli imballaggi per alimenti non dovrebbe, in linea di principio, essere preso in considerazione quando non rimane intatto per l’intero ciclo di vita del prodotto. 45. Alla luce delle considerazioni esposte ai paragrafi 35 e 44 delle presenti conclusioni, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che, nel valutare la somiglianza degli imballaggi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP, devono essere prese in considerazione le caratteristiche di un imballaggio quali la forma, le dimensioni, il volume del prodotto, i materiali utilizzati, il disegno, l’etichettatura, il colore, nonché l’odore. Per contro, un elemento dell’imballaggio volto a distinguerlo dagli imballaggi per alimenti non dovrebbe, in linea di principio, essere preso in considerazione in tale valutazione qualora non rimanga intatto per l’intero ciclo di vita del prodotto. C. Sulla seconda questione pregiudiziale – il mercato di riferimento 46. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP debba essere interpretato nel senso che la somiglianza tra l’imballaggio di una sostanza o di una miscela pericolosa e quello di un alimento debba essere valutata soltanto rispetto al mercato nazionale, all’intero mercato dell’Unione o a parti di esso. 47. Il giudice del rinvio sottolinea che l’Ispettorato è competente a garantire la vigilanza del mercato solo per quanto riguarda gli imballaggi immessi sul mercato svedese. Secondo tale giudice, la portata di tale competenza può suggerire che la somiglianza degli imballaggi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento debba essere valutata con riferimento alla collettività dei consumatori svedesi e rispetto agli imballaggi dei prodotti immessi sul mercato svedese. Ebbene, detto regolamento non fornirebbe alcuna precisazione in merito al mercato di riferimento. 48. A tal riguardo, nulla nella formulazione dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento consente di risolvere il problema giuridico sollevato dalla seconda questione pregiudiziale. La risposta a tale questione deve quindi essere ricercata mediante un’interpretazione sistematica e teleologica del regolamento CLP e tenendo conto dei principi su cui si fonda l’architettura dell’ordinamento giuridico dell’Unione. 49. Nella logica tradizionale del diritto pubblico – e più esattamente in quella del diritto internazionale pubblico – le prerogative di un’autorità nazionale di vigilanza si limitano, in forza del principio di sovranità territoriale, al territorio dello Stato membro che ha istituito tale autorità e le ha attribuito competenze. Invero, come ho osservato in un altro contesto, il diritto dell’Unione non deve necessariamente seguire la medesima soluzione ( 16 ). Tuttavia, nulla lascia intendere che il legislatore dell’Unione abbia deciso di abbandonare tale soluzione di base nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento da parte delle autorità nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 50. Infatti, ai sensi dell’articolo 43, primo comma, di detto regolamento, «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri designano l’autorità o le autorità competenti cui spetta presentare proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate e le autorità cui spetta far rispettare gli obblighi prescritti dal presente regolamento». Ai sensi dell’articolo 46 del medesimo regolamento, agli [OSCURATO:PERSONA] membri spetta anche adottare ogni misura necessaria affinché non siano immesse sul mercato sostanze e miscele che non siano state classificate, etichettate, notificate e imballate in conformità del regolamento CLP. Ai sensi dell’articolo 43, secondo comma, di tale regolamento, le autorità nazionali «cooperano nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento e a tal fine prestano ogni sostegno necessario e utile alle autorità corrispondenti degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri». 51. Il fatto che ogni Stato membro debba quindi designare almeno un’autorità responsabile dell’attuazione di detto regolamento, anche al fine di vietare l’immissione sul mercato dei prodotti il cui imballaggio non rispetta le prescrizioni stabilite dallo stesso regolamento, e che tutte le autorità nazionali siano tenute a cooperare nell’esercizio delle loro funzioni costituisce un indizio del fatto che un’autorità responsabile di uno Stato membro debba innanzitutto garantire il rispetto del regolamento CLP sul territorio di tale Stato membro. 52. La circostanza che il mercato di uno Stato membro costituisca il mercato di riferimento non mette in discussione l’interpretazione e l’applicazione uniformi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento. Infatti, come risulta dalla mia analisi della prima questione pregiudiziale, i criteri di valutazione della somiglianza degli imballaggi sono identici per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 53. Tuttavia, le specificità nazionali e le abitudini di consumo possono variare da uno Stato membro all’altro. A titolo di esempio, in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Europa centrale e dell’Est ( 17 ), il latte o la panna sono ancora contenuti in sacchetti di plastica. Tale pratica ha avuto origine dalla volontà di ottimizzare i costi di produzione dei prodotti alimentari. Oggi sembra piuttosto una questione di abitudine dei consumatori. Per un consumatore proveniente da uno di questi [OSCURATO:PERSONA] membri, detta pratica accresce tuttavia la somiglianza tra i prodotti alimentari e i prodotti non alimentari venduti in sacchetti di plastica. Per contro, l’utilizzo di un siffatto imballaggio è meno diffuso in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, il che riduce la somiglianza tra questi due gruppi di prodotti per i consumatori interessati di tali [OSCURATO:PERSONA] membri e la probabilità che essi possano essere portati a confondere un prodotto non alimentare con un prodotto alimentare. 54. Peraltro, la soluzione adottata dal legislatore dell’Unione prende in considerazione le specificità nazionali e le abitudini di consumo per quanto riguarda gli effetti giuridici delle decisioni adottate dalle autorità nazionali in sede di attuazione dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP. 55. Infatti, il regolamento 2019/1020 istituisce un regime di base («se la normativa di armonizzazione dell’Unione non contiene», per riprendere i termini del suo articolo 2, paragrafo 1) affinché le autorità di vigilanza del mercato svolgano le loro attività. Tale regolamento si applica in particolare ai prodotti disciplinati dal regolamento CLP ( 18 ). 56. Dall’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento 2019/1020 risulta che, in assenza di una legislazione speciale in materia, «i prodotti ritenuti non conformi in base a una decisione di un’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro sono considerati non conformi dalle autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro, tranne qualora una pertinente autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato membro ritenga il contrario sulla base di un’indagine svolta di propria iniziativa tenendo conto dell’eventuale contributo fornito da un operatore economico». Tenuto conto del fatto che il regolamento CLP non contiene norme relative a tale problematica, la soluzione prevista all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento 2019/1020 sembra applicarsi alle decisioni delle autorità nazionali adottate in caso di inosservanza dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP. 57. Tale soluzione non costituisce un meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni emesse dalle autorità nazionali. Essa sembra invece basarsi sulla logica secondo cui la decisione di un’autorità nazionale di uno Stato membro costituisce un precedente per le autorità nazionali negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Tuttavia, la presunzione di non conformità relativa a tale decisione può essere respinta da tali altre autorità nazionali, nell’ambito dei procedimenti da esse avviati. 58. Si può quindi dedurre dal funzionamento di detta soluzione che le decisioni delle autorità nazionali di vigilanza hanno innanzitutto una portata nazionale. Infatti, la presunzione di non conformità agevola l’esercizio dei compiti delle autorità nazionali e contribuisce all’armonizzazione delle decisioni all’interno dell’Unione, senza tuttavia esigere una coerenza assoluta quanto ai risultati della valutazione della somiglianza degli imballaggi alla luce dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP. 59. La lettura di tale disposizione secondo cui il mercato nazionale costituisce il mercato di riferimento non è in contrasto con l’obiettivo di tale regolamento di agevolare il commercio delle sostanze chimiche, delle miscele e di taluni articoli specifici nel mercato interno. 60. A tal riguardo, la direttiva 87/357 mirava a vietare, in particolare, la commercializzazione dei prodotti che, potendo essere confusi con prodotti alimentari, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori. Essa perseguiva un duplice obiettivo: garantire una protezione adeguata ed equivalente dei consumatori in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri ed eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno. Ebbene, la Corte ha considerato che tale direttiva si applicava a un numero indefinito di prodotti aventi determinate caratteristiche e per i quali occorre determinare, caso per caso e «in funzione di ciascuno Stato membro», se essi possano comportare i rischi previsti dalla suddetta direttiva ( 19 ). Poiché tale regolamento persegue obiettivi simili a quelli della stessa direttiva, l’interpretazione del suo articolo 35, paragrafo 2, primo comma, deve seguire la stessa logica. 61. Per concludere, tenuto conto del fatto che, sul piano testuale, l’articolo 35, paragrafo 2, dello stessoregolamento non precisa un mercato di riferimento per la valutazione che dev’essere effettuata al fine di constatare il mancato rispetto dei requisiti enunciati in tale disposizione e tenuto conto della portata territoriale delle attività svolte da un’autorità responsabile dell’attuazione del regolamento CLP, ritengo che le decisioni di tale autorità producano i loro effetti principalmente nello Stato membro dell’autorità responsabile interessata. Di conseguenza, tali decisioni devono fondarsi su elementi di fatto che riguardano il mercato di tale Stato membro. 62. Propongo quindi di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento dev’essere interpretato nel senso che la somiglianza tra l’imballaggio di una sostanza o di una miscela pericolosa e quello di un alimento dev’essere valutata solo alla luce del mercato dello Stato membro che ha designato l’autorità nazionale interessata come responsabile dell’attuazione di tale disposizione. D. Sulla terza questione pregiudiziale – il consumatore medio 63. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP riguardi unicamente il consumatore medio o se essa comprenda anche gruppi di consumatori vulnerabili quali gli ipovedenti, le persone che recano altre disabilità nonché i bambini e, in caso affermativo, in che modo occorra tenere conto delle specifiche esigenze di tali gruppi. La mia analisi di tale questione si svilupperà in quattro fasi. 64. In primo luogo, esaminerò la nozione di «consumatore», ai sensi della seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, al fine di stabilire se essa comprenda non solo il consumatore medio ma anche altre persone. In secondo luogo, affronterò i dubbi del giudice del rinvio sul fatto che la prima ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento faccia riferimento tanto ai consumatori quanto ai bambini, il che, a suo avviso, suggerirebbe che le esigenze di questi ultimi non sono prese in considerazione nell’ambito della seconda ipotesi, che menziona solo i consumatori. In terzo luogo, mi soffermerò sull’incidenza di altre disposizioni del diritto dell’Unione e della giurisprudenza citata dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla mia interpretazione della nozione di «consumatore». In quarto luogo, spiegherò come tenere conto delle specifiche esigenze delle persone vulnerabili. 1. La nozione di « consumatore» 65. Sebbene il regolamento CLP non definisca la nozione di «consumatore» di cui al suo articolo 35, paragrafo 2, esso fornisce tuttavia diverse indicazioni al riguardo. 66. In primo luogo, come ho già indicato al paragrafo 24 delle presenti conclusioni, tale disposizione mira a tutelare l’insieme delle persone che potrebbero utilizzare i prodotti di cui trattasi, o chiunque possa avervi accesso. Le persone vulnerabili non possono essere escluse da tale protezione, in quanto il ruolo di una società civile è quello di prendersi cura, tramite le sue azioni e le sue leggi, dei più vulnerabili. 67. In secondo luogo, la formulazione dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP fa riferimento agli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa forniti «al pubblico». Sebbene tale regolamento non precisi tali termini, dalla guida dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che fornisce orientamenti sui requisiti in materia di etichettatura e di imballaggio definiti in detto regolamento ( 20 ) (in prosieguo: la «guida dell’ECHA») risulta che i prodotti sono destinati al «pubblico» quando sono, ad esempio, in vendita o in promozione presso un rivenditore al dettaglio o un punto vendita direttamente accessibili al pubblico o quando sono venduti online. Benché priva di carattere giuridicamente vincolante, tale guida può fornire elementi utili all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione pertinenti e contribuire in tal modo ad assicurare un’applicazione uniforme di queste ultime ( 21 ). Inoltre, è significativo che la definizione di tali termini figuri nella parte di detta guida dedicata in particolare ai prodotti che possono essere accessibili ai bambini. In ogni caso, i prodotti interessati sono le sostanze e le miscele pericolose commercializzate – vale a dire «fornite al pubblico» – in circostanze in cui persone possono essere esposte a sostanze o miscele che non sono loro destinate. 68. In quest’ottica, in terzo luogo, si possono trarre utili insegnamenti dalle prescrizioni previste da detto regolamento per quanto riguarda gli obblighi a carico dei fornitori di detergenti liquidi per bucato contenuti in imballaggi solubili monouso. Infatti, la stessa guida ( 22 ) indica che, «oltre [ alle prescrizioni specifiche applicabili a siffatti detergenti ], in base all’articolo 35, paragrafo 2, [ del regolamento CLP ], il fornitore deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare che l’aspetto dell’imballaggio non attiri l’attenzione dei bambini, in modo che, ad esempio, non possa essere scambiato per un alimento o per un giocattolo». 69. In quarto luogo, l’interpretazione secondo cui la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, comprende anche le persone vulnerabili è corroborata da elementi tratti da altri strumenti giuridici del diritto dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti. 70. A tal riguardo, per quanto riguarda la direttiva 87/357, la Corte ha già precisato che la valutazione da parte delle autorità competenti della confusione per i consumatori risultante dalla somiglianza tra un prodotto non alimentare e un prodotto alimentare «deve (…) prendere in considerazione la vulnerabilità associata alle categorie di persone e di consumatori che possono entrare in contatto con i prodotti aventi l’aspetto di prodotti alimentari, tra cui, in particolare, i bambini» ( 23 ). 71. Inoltre, il legislatore dell’Unione è stato più esplicito nello strumento successivo a tale direttiva. Secondo il considerando 5 del regolamento 2023/988, tutti i consumatori, compresi i più vulnerabili, quali «i bambini, gli anziani e le persone con disabilità», hanno diritto a prodotti sicuri. Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento prevede che, per valutare se un prodotto sia un prodotto sicuro, occorre tenere conto in particolare della categoria di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per «i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità», l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza. 72. Nella misura in cui i riferimenti a questi due strumenti del diritto dell’Unione si sono rivelati pertinenti nel contesto dell’analisi della prima questione ( 24 ), occorre ritenere che questi siano pertinenti anche nel contesto della terza questione. 73. Dalle considerazioni che precedono risulta che la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP, riguarda l’insieme delle persone che potrebbero utilizzare le sostanze o le miscele pericolose di cui trattasi, o chiunque possa avervi accesso, comprese le persone vulnerabili. 2. I bambini sono consumatori? 74. Il giudice del rinvio si chiede se anche i bambini debbano essere considerati consumatori, ai sensi della seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP, nella misura in cui tale disposizione prevede, in particolare, che gli imballaggi non devono attirare o risvegliare la curiosità attiva dei bambini. 75. A tal riguardo, è vero che la prima ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, di tale regolamento, relativa alla forma o al disegno di un imballaggio, menziona non solo i consumatori, ma anche i bambini. Non se ne può tuttavia dedurre che i bambini non siano consumatori, ai sensi di tale disposizione. Interpreto detto specifico riferimento ai bambini come l’espressione della volontà del legislatore dell’Unione di sottolineare l’importanza degli interessi dei bambini e non di privarli della protezione accordata ai consumatori in quanto tali. 76. Molti degli elementi che ho già esposto depongono a favore di tale interpretazione. Come ho indicato ( 25 ), la guida dell’ECHA fa riferimento all’articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento e alla confusione in capo a un bambino relativamente a una sostanza o a una miscela rispetto a un alimento. Inoltre, i bambini sono menzionati tra i consumatori protetti nella direttiva 87/357 e nel regolamento 2023/988 ( 26 ), e non vi è motivo di ritenere che il legislatore dell’Unione non abbia voluto tutelarli nell’ambito del regolamento CLP. 77. In conclusione, da quanto precede risulta che, ancorché i bambini siano menzionati a fianco dei consumatori nella prima ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, di tale regolamento, essi non sono tuttavia esclusi dalla nozione di «consumatore» nell’ambito della seconda ipotesi. Resta da verificare se la mia interpretazione di tale nozione non sia messa in discussione dal fatto che taluni strumenti giuridici del diritto dell’Unione fanno riferimento al «consumatore medio». 3. La nozione di « consumatore medio» in altri strumenti giuridici del diritto dell ’ Unione 78. Nell’interpretare la nozione di «consumatore», ai sensi della seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP, non si può ignorare la scelta del legislatore dell’Unione di non limitare la portata di tale nozione al consumatore medio. Tale scelta riguarda la natura dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione, vale a dire le sostanze e le miscele classificate come pericolose. 79. D’altra parte, la nozione di «consumatore medio» è utilizzata nel diritto dell’Unione dalle direttive che mirano a ristabilire l’equilibrio contrattuale tra le parti contraenti. Tuttavia, alla luce delle precisazioni fornite al paragrafo 24 delle presenti conclusioni, tali direttive non sono pertinenti nel caso di specie. 80. Inoltre, è vero che la Corte ha utilizzato la nozione di «consumatore medio» nelle sue sentenze relative ad altri strumenti giuridici del diritto dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti. [OSCURATO:PERSONA] cita al riguardo le sentenze relative ai regolamenti (CE) nn. 110/2008 ( 27 ) e 1223/2009 nonché alla direttiva 2000/13/CE ( 28 ). Tali sentenze non sono tuttavia pertinenti nel caso di specie. 81. Infatti, in primo luogo, per quanto concerne il regolamento n. 110/2008, esso riguarda la protezione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose. Esso mira a promuovere la trasparenza del mercato ed eque condizioni di concorrenza, al fine di evitare che l’origine geografica di un prodotto sia «accaparrata» da operatori economici, in quanto tale origine può influenzare la decisione di un consumatore di acquistare un prodotto ( 29 ). Si tratta quindi non solo della tutela della salute delle persone che consumano i prodotti di cui trattasi, ma soprattutto dell’influenza dell’indicazione geografica sulla percezione dei prodotti da parte dei consumatori. Per tale motivo, la sentenza Viiniverla ( 30 ), in cui la problematica centrale riguardava il regolamento n. 110/2008, non è pertinente nel caso di specie. 82. In secondo luogo, per quanto riguarda il regolamento n. 1223/2009, esso riguarda, come risulta dal suo articolo 1, i prodotti cosmetici e mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana. Tuttavia, tale regolamento pone l’accento sulla sicurezza delle persone alle quali i prodotti in questione sono destinati. Infatti, il suo articolo 3 verte sulla sicurezza dei prodotti cosmetici utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili ( 31 ). 83. In tale ordine di idee, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 32 ), citata dalla [OSCURATO:PERSONA], riguarda lo strumento che ha preceduto il regolamento n. 1223/2009, vale a dire la direttiva 76/768/CEE ( 33 ), e verte sulle disposizioni relative alla pubblicità dei prodotti cosmetici, in quanto quest’ultima può influire sulle pratiche dei consumatori per quanto riguarda l’acquisto dei prodotti. 84. Peraltro, per quanto riguarda la sentenza A.M. (Etichettatura dei prodotti cosmetici) ( 34 ), anch’essa citata dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha invero considerato che l’informazione relativa alla funzione di prodotto cosmetico, richiesta dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1223/2009, deve «informare chiaramente il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, della funzione del prodotto interessato, affinché non sia indotto in errore quanto al suo uso e alle sue modalità di impiego, e che ne faccia un uso che non nuoccia alla sua salute». Tuttavia, anche tali precisazioni fornite dalla Corte sono guidate dalla volontà di proteggere non la salute del pubblico in generale ma la salute delle persone alle quali è destinato il prodotto. 85. In terzo luogo, per quanto riguarda la direttiva 2000/13, essa riguardava l’etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari. Le sentenze citate dalla [OSCURATO:PERSONA] al riguardo si riferiscono alle informazioni sulla composizione, sull’origine o sulla provenienza di tali alimenti, o sulle loro proprietà terapeutiche ( 35 ), atte ad indurre i consumatori ad acquistare e a consumare un determinato prodotto o dissuaderli dal farlo ( 36 ). 86. Nel complesso, la giurisprudenza citata dalla [OSCURATO:PERSONA] riguarda la nozione di «consumatore medio» non nel contesto della protezione del pubblico dall’errore e dal consumo inconsapevole di una sostanza o di una miscela pericolosa, bensì in quello della prevenzione di un errore circa le proprietà di un prodotto e il suo acquisto e consumo. Tale giurisprudenza non può quindi mettere in discussione la mia interpretazione della nozione di «consumatore» ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP. 4. La presa in considerazione delle specifiche esigenze 87. La terza questione pregiudiziale verte, inoltre, sul modo in cui tenere conto delle specifiche esigenze delle persone vulnerabili che potrebbero entrare in contatto con una sostanza o una miscela pericolosa. 88. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, a tal riguardo, che, qualora si ritenesse che le persone ipovedenti rientrino nella nozione di «consumatore» ai sensi della seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP, occorrerebbe tener conto del fatto che, nella pratica, tali persone dispongono di metodi per distinguere il contenuto degli imballaggi, nell’ambito dei quali si fanno assistere in caso di necessità. 89. A mio avviso, la presa in considerazione del fatto che la nozione di «consumatore», ai sensi di tale disposizione, comprende l’insieme delle persone che potrebbero utilizzare le sostanze o le miscele pericolose di cui trattasi, o chiunque possa avervi accesso, comprese le persone vulnerabili, deve tradursi in un approccio specifico quanto alla valutazione della somiglianza tra gli imballaggi di tali prodotti e quelli dei prodotti alimentari. 90. Infatti, nell’ambito di tale valutazione, occorre tenere conto delle capacità cognitive delle persone le cui capacità sensoriali o di associazione non corrispondono a quelle di un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Non si tratta quindi della possibilità che una persona che desideri acquistare un prodotto alimentare commetta un errore a causa della somiglianza tra l’imballaggio di una sostanza o di una miscela pericolosa e quello di un prodotto alimentare, ma della possibilità che una persona ipovedente o un bambino confonda questi due imballaggi. Gli imballaggi di sostanze o miscele pericolose non devono quindi fare allusioni che possano prestarsi a fraintendimenti rispetto ad alimenti, in quanto potrebbero essere confusi con gli imballaggi di questi ultimi. 91. Sono consapevole del fatto che tale interpretazione dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP limita la possibilità per gli operatori economici di scegliere liberamente la progettazione dell’imballaggio dei loro prodotti. Tuttavia, le considerazioni relative alla conquista di mercati e all’acquisizione di clienti grazie a una differenziazione dei prodotti rispetto a quelli dei concorrenti devono – tenuto conto delle scelte operate dal legislatore dell’Unione – cedere il passo alla tutela del pubblico dai rischi connessi al consumo di sostanze e miscele classificate come pericolose. 92. Alla luce delle considerazioni esposte ai paragrafi 73, 77, 85 e 90 delle presenti conclusioni, occorre quindi rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, riguarda l’insieme delle persone che potrebbero utilizzare le sostanze o le miscele pericolose di cui trattasi, o chiunque possa avervi accesso, comprese le persone vulnerabili, e in particolare i bambini. Nella valutazione della somiglianza tra gli imballaggi di tali prodotti e quelli dei prodotti alimentari, occorre tenere conto delle capacità cognitive delle persone vulnerabili le cui capacità sensoriali o di associazione non corrispondono a quelle di un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. E. Sulla quarta questione pregiudiziale – il livello di probabilità di confusione 93. Con la sua quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP debba essere interpretato nel senso che la probabilità che il consumatore sia indotto in errore, ai sensi di tale disposizione, debba essere elevata o se sia sufficiente una probabilità teorica o bassa. Esso si chiede inoltre se sia rilevante il fatto che una confusione si sia effettivamente verificata. 94. Tali dubbi sembrano derivare dall’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] che – facendo riferimento a talune versioni linguistiche dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento ( 37 )– sostiene che il requisito relativo alla confusione previsto dalla prima ipotesi di tale disposizione è meno cogente rispetto a quello previsto dalla seconda ipotesi. 95. In tale prospettiva, il giudice del rinvio evidenzia le disparità, per quanto riguarda il livello di probabilità richiesto, tra talune versioni linguistiche dell’articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento. Infatti, a suo avviso, alcune versioni di tale disposizione lasciano intendere che la prima ipotesi si verifichi quando sussiste un rischio potenziale di indurre in errore i consumatori (un determinato imballaggio è tale da indurre in errore), mentre la seconda ipotesi è formulata in modo più categorico e richiede l’esistenza di un rischio più elevato. 96. Tuttavia, da un lato, non sono convinto che, per quanto riguarda l’articolo 35, paragrafo 2, dello stesso regolamento, tutte le versioni linguistiche menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] lascino intendere che la seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP richieda un rischio più elevato rispetto a quello richiesto dalla prima ipotesi ( 38 ). Dall’altro lato, contrariamente al giudice del rinvio, non ravviso alcuna differenza tra la prima e la seconda ipotesi di tale disposizione in tutte le versioni linguistiche ( 39 ). Di conseguenza, tenuto conto di tale disparità tra le sue diverse versioni linguistiche, detta disposizione dev’essere interpretata tenendo conto dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui essa fa parte. 97. Al riguardo, tale regolamento mira a garantire un livello elevato di protezione della salute umana ( 40 ). 98. In base alla seconda ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento, come formulata almeno nella maggior parte delle versioni linguistiche dello stesso regolamento, l’induzione in errore di un consumatore non costituisce una conseguenza inevitabile di una caratteristica intrinseca degli imballaggi, bensì una conseguenza potenziale, vale a dire un rischio. 99. Infatti, tale ipotesi si concentra sulla somiglianza tra le presentazioni e i disegni degli imballaggi atta ad indurre in errore i consumatori. Qualora una tale somiglianza sia dimostrata, e in assenza di elementi che possano neutralizzarla, un rischio non trascurabile di errore, che va al di là di un rischio teorico, è sufficiente per ritenere che i requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento CLP non siano stati rispettati. 100. Di conseguenza, per quanto riguarda gli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio in merito alla rilevanza, nell’ambito della valutazione del rischio di confusione con i prodotti alimentari, del fatto che una tale confusione si sia effettivamente verificata, ritengo che non possa essere richiesta la prova di un errore effettivo. La Corte ha già dichiarato, per quanto riguarda la direttiva 87/357, che le autorità nazionali competenti non sono tenute a dimostrare, con dati oggettivi e comprovati, che i consumatori confonderanno i prodotti con prodotti alimentari e che i rischi di confusione siano comprovati ( 41 ). Detta interpretazione è applicabile a tale regolamento. Aggiungo che, al fine di escludere il carattere teorico del rischio, un’autorità nazionale responsabile dell’attuazione dell’articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento può prendere in considerazione l’informazione secondo cui si è verificata una siffatta confusione, se disponibile. 101. Propongo quindi di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 35, paragrafo 2, di detto regolamento dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di un rischio di errore non trascurabile, che va al di là di un rischio teorico, è sufficiente per ritenere che i requisiti previsti da tale disposizione non siano stati rispettati. L’informazione secondo cui si è effettivamente verificata una confusione rispetto a prodotti alimentari può costituire un indizio dell’esistenza di un tale rischio. F. Sulla quinta questione pregiudiziale – la presa in considerazione del pericolo o del rischio specifico 1. Questione pregiudiziale ed esposizione del problema 102. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP debba essere interpretato nel senso che sono determinanti, ai fini della valutazione della conformità dell’imballaggio di una sostanza o di una miscela pericolosa con tale disposizione, la categoria di pericolo e il rischio specifico di tale sostanza o miscela e se detta disposizione sia applicabile agli imballaggi che contengono una sostanza o una miscela pericolosa e hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per gli alimenti, qualora tale contenuto non sia pericoloso da ingerire. 103. Tale questione trae origine dall’argomento dell’appello introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] e riprodotto nelle sue osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte. Secondo tale società, in primo luogo, nel caso in cui il pericolo per la salute derivante da una sostanza o da una miscela sia poco elevato, il rischio di indurre in errore deve essere più alto affinché si applichi tale disposizione, e viceversa. 104. In secondo luogo, un’induzione in errore dovrebbe riguardare esclusivamente i casi di confusione che aumentano il rischio di danno per il consumatore, dato che gli imballaggi idonei ad indurre in errore il cui contenuto non è pericoloso sono soggetti ad altre norme a tutela dei consumatori. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’esistenza di un rischio di confusione non significa necessariamente che il consumatore sia esposto al pericolo associato a una determinata sostanza. Nel caso di specie, il pericolo consisterebbe in un’irritazione oculare transitoria. Poiché gli imballaggi in questione non assomigliano in alcun modo a quelli di un prodotto destinato a venire a contatto con gli occhi, un’eventuale confusione con prodotti alimentari sarebbe irrilevante al fine di stabilire se il consumatore rischi di essere esposto a un’irritazione oculare transitoria. 2. Valutazione 105. Per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP alle sostanze e alle miscele pericolose che non presentano pericoli in caso di ingestione, osservo che le prescrizioni previste da tale disposizione sono applicabili a qualsiasi sostanza o miscela fornita al pubblico e classificata come pericolosa ( 42 ). Tali prescrizioni si applicano pertanto anche alle sostanze e alle miscele che presentano un rischio che si limita ad irritazioni oculari. 106. Peraltro, la presa in considerazione, nel valutare se un determinato imballaggio soddisfi i requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento, della classe e della categoria di pericolo in cui la sostanza o la miscela pericolosa di cui trattasi sono classificati, nonché del rischio specifico connesso a tale sostanza o miscela pericolosa, non risulta dalla formulazione di tale disposizione. 107. Inoltre, i criteri di valutazione della somiglianza della presentazione e del disegno degli imballaggi e il criterio del rischio di errore, previsti all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento, sono gli stessi indipendentemente dal profilo di pericolo di una sostanza o di una miscela di cui trattasi. Infatti, tale disposizione non riguarda solo i casi in cui si possa accertare un rischio concreto, in specifiche circostanze di utilizzazione, per la salute di una persona, ma mira a prevenire qualsiasi confusione dovuta alla somiglianza tra un imballaggio contenente una sostanza o una miscela pericolosa e quello di un prodotto alimentare. In tale ottica, detta disposizione risponde ad una logica binaria: o una sostanza o una miscela è classificata come pericolosa e il suo imballaggio deve soddisfare i requisiti previsti in detta disposizione, oppure non lo è e ad essa si applicano solo altre norme a tutela dei consumatori. Tale scelta del legislatore dell’Unione riflette la volontà di garantire un livello elevato di protezione della salute ( 43 ). 108. Peraltro, come osservato dal governo tedesco, tale interpretazione concorda con il fatto che detto regolamento non si basa sulla valutazione dei rischi ( 44 ), bensì sulla valutazione dei pericoli. 109. Infatti, nella sua giurisprudenza relativa allo strumento precedente al regolamento CLP, vale a dire la direttiva 67/548/CEE ( 45 ), la Corte ha precisato che la valutazione dei pericoli costituisce la prima tappa del processo di valutazione dei rischi, che rappresenta una nozione più precisa. Infatti, una valutazione dei pericoli inerenti alle proprietà intrinseche delle sostanze non deve essere limitata in considerazione di specifiche circostanze di utilizzazione, come nel caso di una valutazione dei rischi, e può essere validamente realizzata a prescindere dal luogo di utilizzo della sostanza, dalle modalità con cui si produce il contatto (per ingestione, inalazione o penetrazione cutanea) e dai livelli dell’eventuale esposizione alla sostanza ( 46 ). 110. La differenziazione tra la valutazione dei pericoli e quella dei rischi rimane pertinente nella vigenza di tale regolamento. Infatti, il considerando 15 di detto regolamento precisa che questo dovrebbe mantenere l’attuale grado generale di protezione della salute umana e dell’ambiente assicurato dalla direttiva 67/548. Inoltre, come rilevato dalla Corte, la differenziazione tra pericoli e rischi è stata confermata nello stesso regolamento così come nel regolamento n. 1907/2006 ( 47 ). 111. Ebbene, nella vigenza del regolamento CLP, la classe e la categoria di pericolo incidono sugli elementi di etichettatura richiesti dall’articolo 17 di tale regolamento, letto in combinato disposto, in particolare, con il punto 3.3.4 («Comunicazione del pericolo») dell’allegato I di quest’ultimo. Il principio di proporzionalità è quindi preso in considerazione nel meccanismo istituito da detto regolamento, in quanto le prescrizioni in materia di comunicazione dei pericoli variano in funzione della classe e della categoria di pericolo. 112. Propongo pertanto di rispondere alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che, nel valutare se un determinato imballaggio soddisfi i requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento, non sono presi in considerazione né la classe e la categoria di pericolo in cui la sostanza o miscela pericolosa di cui trattasi è classificata, né il rischio specifico connesso a tale sostanza o miscela pericolosa. V. Conclusione 113. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dallo Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per le questioni immobiliari e ambientali, Svezia): 1)      Nel valutare la somiglianza degli imballaggi ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, devono essere prese in considerazione le caratteristiche di un imballaggio quali la forma, le dimensioni, il volume del prodotto, i materiali utilizzati, il disegno, l’etichettatura, il colore, nonché l’odore. Per contro, un elemento dell’imballaggio volto a distinguerlo dagli imballaggi per alimenti non dovrebbe, in linea di principio, essere preso in considerazione in tale valutazione qualora non rimanga intatto per l’intero ciclo di vita del prodotto. 2)      L’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1272/2008 dev’essere interpretato nel senso che: la somiglianza tra l’imballaggio di una sostanza o di una miscela pericolosa e quello di un alimento dev’essere valutata solo alla luce del mercato dello Stato membro che ha designato l’autorità nazionale interessata come responsabile dell’attuazione di tale disposizione. 3)      La nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1272/2008, riguarda l’insieme delle persone che potrebbero utilizzare le sostanze o le miscele pericolose di cui trattasi, o chiunque possa avervi accesso, comprese le persone vulnerabili, e in particolare i bambini. Nella valutazione della somiglianza tra gli imballaggi di tali prodotti e quelli dei prodotti alimentari, occorre tenere conto delle capacità cognitive delle persone vulnerabili le cui capacità sensoriali o di associazione non corrispondono a quelle di un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. 4)      L’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento n. 1272/2008 dev’essere interpretato nel senso che: l’esistenza di un rischio di errore non trascurabile, che va al di là di un rischio teorico, è sufficiente per ritenere che i requisiti previsti da tale disposizione non siano stati rispettati. L’informazione secondo cui si è effettivamente verificata una confusione rispetto a prodotti alimentari può costituire un indizio dell’esistenza di un tale rischio. 5)      Nel valutare se un determinato imballaggio soddisfi i requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1272/2008, non sono presi in considerazione né la classe e la categoria di pericolo in cui la sostanza o miscela pericolosa di cui trattasi è classificata, né il rischio specifico connesso a tale sostanza o miscela pericolosa. 1 Lingua originale: il francese. 2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (JO 2008, L 353, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento CLP») 3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU 2019, L 169, pag. 1). 4 V., rispettivamente, considerando da 1 a 3 e considerando 4 e 5 del regolamento CLP, che precisano che il commercio delle sostanze e delle miscele non riguarda solo il mercato interno, ma anche il mercato mondiale. Tale regolamento tiene conto di siffatta realtà al fine di facilitare gli scambi mondiali. 5 V. considerando 1 e 2 del regolamento CLP. 6 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU 2023, L 135, pag. 1). 7 V. articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2023/988. 8 Infatti, il regolamento 2023/988 dispone, al suo articolo 2, paragrafo 1, che esso si applica nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. L’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP costituisce una siffatta disposizione specifica. 9 V. considerando 104 del regolamento 2023/988. 10 Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU 1987, L 192, pag. 49). 11 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 87/357 riguardava i prodotti aventi un aspetto diverso da quello che sono in realtà, quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possono confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente. 12 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59). 13 V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni. 14 V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni. 15 Nella sua versione modificata dal regolamento n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2014, L 350, pag. 1). 16 V. mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑570/19, EU:C:2021:177, paragrafo 194). 17 A titolo illustrativo, v. «[OSCURATO:PERSONA] in Slovakia», https://www.esmmagazine.com/packaging-design/bagged-milk-still-popular-in-slovakia-7589. 18 V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni. 19 V. sentenza del 2 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑122/21, EU:C:2022:421, punto 39). 20 Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008 [ Guida all’etichettatura e all’imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008] del 2 marzo 2021, https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65, punto 3.4.1, pag 18. 21 V. pag. 2 della guida dell’ECHA.V. anche, in tal senso, per quanto riguarda un altro documento simile, sentenza del 13 marzo 2025, Cassella‑med e MCM Klosterfrau (C‑589/23, EU:C:2025:173, punto 40). 22 Guida dell’ECHA, punto 3.4.2, pag. 21. Corsivo mio. 23 V. sentenza del 2 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑122/21, EU:C:2022:421, punto 43). 24 V. paragrafi 33 e 34 delle presenti conclusioni. 25 V. paragrafo 68 delle presenti conclusioni. 26 V. paragrafi 33 e 34 delle presenti conclusioni. 27 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU 2008, L 39, pag. 16). 28 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29). 29 V. considerando 2 e da 7 a 9 del regolamento n. 110/2008. 30 Sentenza del 21 gennaio 2016 (C‑75/15, EU:C:2016:35, punto 25). 31 Per evitare qualsiasi confusione e a titolo di completezza, tengo a precisare che i riferimenti al regolamento n. 1223/2009, al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, sono stati effettuati non per ispirarsi alle soluzioni adottate da quest’ultimo, ma per invocare quelle adottate dalla direttiva 87/357 – richiamata da tale regolamento – relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori. 32 Sentenza del 13 gennaio 2000 (C‑220/98, EU:C:2000:8, punto 30). 33 Direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] relative ai prodotti cosmetici (GU 1976, L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva 88/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988 (GU 1988, L 382, pag. 46). 34 Sentenza del 17 dicembre 2020 (C‑667/19, EU:C:2020:1039, punto 36). 35 V. sentenze del 15 luglio 2004, [OSCURATO:PERSONA] (C‑239/02, EU:C:2004:445, punto 46); del 10 settembre 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530, punto 61), e del 4 giugno 2015, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑195/14, EU:C:2015:361, punto 36). 36 Sentenza del 15 luglio 2004, [OSCURATO:PERSONA] (C‑239/02, EU:C:2004:445, punto 45). 37 A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] menziona le versioni in lingua inglese [« likely (…) to mislead consumers, or have a similar presentation or a design used for foodstuff (…), which would mislead consumers»], francese [« susceptible (…) d’induire les consommateurs en erreur , ni une présentation ou une esthétique similaire à celles qui sont utilisées pour les denrées alimentaires, (…) qui tromperait les consommateurs»] e svedese [«[f]örpackningar (…) får varken ha en form eller formgivning som kan (…) vilseleda konsumenterna eller ha ett utförande eller en formgivning (…) som skulle vilseleda konsumenterna»]. Corsivo mio. 38 Nella versione in lingua inglese, l’espressione «likely (…) to mislead» (prima ipotesi dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CLP) può riferirsi a una caratteristica oggettiva ed intrinseca di un determinato imballaggio, mentre l’espressione «which would mislead» (seconda ipotesi di tale disposizione) può essere interpretata nel senso che debba rispondere a una causalità ipotetica, se non potenziale. 39 A titolo illustrativo, la differenza in questione non sembra essere facilmente percettibile, in particolare, nelle versioni in lingua danese [«eller vildlede forbrugerne , eller have en lignende fremtoning eller et design, (…) som vil vildlede forbrugerne »] e italiana [«o sia tale da indurre i consumatori in errore , né hanno una presentazione o un disegno (…), atti a indurre i consumatori in errore »], che utilizzano, per quanto riguarda le due ipotesi, la medesima espressione. Corsivo mio. 40 V. articolo 1, paragrafo 1, e considerando 1, 3 e 54 del regolamento CLP. 41 V. sentenza del 2 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑122/21, EU:C:2022:421, punto 44). 42 V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni. 43 V. paragrafo 97 delle presenti conclusioni. 44 Per contro, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica GU 2007, L 136, pag. 3) riguarda tale tipo di valutazione. 45 Direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, 196, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione, del 6 agosto 2001 (GU 2001, L 225, pag. 1), e dalla direttiva 2008/58/CE della Commissione, del 21 agosto 2008 (GU 2008, L 246, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 67/548»). 46 V., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] (C‑14/10, EU:C:2011:503, punti 81 e 82), nonché Etimine (C‑15/10, EU:C:2011:504, punti 74 e 75). 47 V., in tal senso, sentenze del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] (C‑14/10, EU:C:2011:503, punto 81), nonché Etimine (C‑15/10, EU:C:2011:504, punto 74).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris