CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 38983/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5241/2018 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in giudizio, come da procura in atti, oltre che dagli avv.ti Umberto ed [OSCURATO:PERSONA] la Rubaldo, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso il quale sono ivi el.dom.ti in P.le Ardigò 42; - parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria II [OSCURATO:PERSONA] n. 123/17 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 5241/2018 Numero sezionale 5946/2021 Numero di raccolta generale 38983/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Rilevato che: § 1. L’Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in riforma della prima decisione, ha dichiarato illegittimo l'avviso di liquidazione per imposta di successione da essa notificato a [OSCURATO:PERSONA], Enrico ed [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi in parti uguali (rispettivamente moglie e figli) di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 26 novembre 2013. Il recupero d’imposta derivava dal coacervo tra l'asse ereditario ed una donazione di quote societarie effettuata dal de cujus il 24 maggio 2005. La commissione tributaria regionale - all’esito della ricostruzione normativa che aveva visto, dapprima, la soppressione (l.383/01) e, poi, la reintroduzione (l.286/06) dell'imposta di successione con solo parziale ripristino della disciplina fondamentale di cui al d.lgs.346/90 - ha ritenuto che l'istituto del coacervo tra relictum e donatum fosse stato espunto dall'ordinamento; ciò in considerazione della sua originaria natura antielusiva, dalla legge testualmente riferita (art.8) ad un regime di aliquote progressive, superato dall'introduzione di aliquote fisse per grado di parentela (secondo quanto già stabilito da questa Corte di legittimità con le sentenze nn. 24940/16 e 26050/16). Resistono con controricorso e memoria i contribuenti. § 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt.2, co.47, d.l. 262/06, 8, co. 4^ e 57, co. 1^ d.lgs.346/90. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] considerato che, diversamente da quanto non condivisibilmente affermato nelle su citate sentenze di legittimità, l'istituto del coacervo ai fini dell'imposta di successione manteneva pur nel vigente ordinamento funzione antielusiva, riferibile alla franchigia, anche in considerazione della mancata espressa abrogazione dell'articolo 8 TUS. Su questa premessa doveva poi ritenersi che oggetto di coacervo fossero tutte indistintamente le donazioni F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 5241/2018 Numero sezionale 5946/2021 Numero di raccolta generale 38983/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 anteriori, e quindi anche quelle effettuate, come nel caso di specie, nel periodo (dal 25 ottobre 2001 al 29 novembre 2006) in cui l'imposta di successione e donazione era stata soppressa. § 2.2 Il motivo è infondato. La ricorrente Agenzia non fornisce elementi interpretativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già più volte considerati da questa Corte di legittimità, e ritenuti ostativi all’affermazione – ai fini dell’imposta di successione - della permanente vigenza dell’istituto del coacervo. Ciò anche in relazione all’argomento per cui tale istituto, sebbene non più confacente al nuovo sistema di aliquote proporzionali e non progressive, sarebbe purtuttavia di per sé ancora consono e strumentale al sistema (tuttora vigente) della franchigia. Argomento di per sé non esaustivo, posto che ad essere in discussione non è la residua funzionalità del coacervo all’operare anche della sola franchigia, quanto la legittimità di una interpretazione che, nella plurima e non armonizzata successione di leggi in materia, giunga a questa conclusione (avente effetti sostanzialmente impositivi) in forza di un mero ragionamento di pratica compatibilità, ma in assenza di certa base legale. Si rinvia dunque all’indirizzo rassegnato, confermato anche dopo gli arresti di legittimità richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza impugnata (v. Cass.n. 12779/18; 758/19; 727/21; 3989/21 ed altre). Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 5241/2018 Numero sezionale 5946/2021 Numero di raccolta generale 38983/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 17 novembre 2021. F.to [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .