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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27966/2026

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di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoletta la memoria del difensoreRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 4 febbraio 2026 la Corte di assise di Milano, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata dal difensore di IlirPaja avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell’ordine di esecuzione emessodalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 10 ottobre2025.L’istanza invocava la disciplina di cui all’art. 669 cod. proc. pen. (sotto ilprofilo del ne bis in idem internazionale) la cui applicazione è stata esclusa, incoerenza con quanto già deciso con altra ordinanza emessa dallo stesso giudicedell’esecuzione il 10 settembre 2025, non avendo rilievo, peraltro, il fatto che ilprocedimento penale subito dal ricorrente in [OSCURATO:PERSONA] sia originato dalla richiestadell’Autorità giudiziaria italiana, trattandosi, anche in questo caso, di aspetto giàsottoposto al vaglio giurisdizionale in sede di cognizione.A ciò è stato aggiunto il rilievo che il Tribunale di Tirana, nel pronunciarecondanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha segnalato la diversità dei reati per i quali èstata riportata la condanna in Italia rispetto a quelli giudicati in [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel proprio difensore fiduciario articolando due motivi.2.1.

Con il primo ha eccepito plurimi vizi della motivazione.Piuttosto che indugiare nella motivazione in punto di sussistenza del ne bisin idem internazionale, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto porre attenzioneal profilo relativo al proseguimento dell’azione penale da parte dell’Autoritàgiudiziaria albanese a seguito di richiesta proveniente dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Milano del 31 marzo 2008 ritualmente inoltrataa seguito di interlocuzione formale con il Ministero della Giustizia.Per effetto di tale nota, integrante, secondo la tesi difensiva, una sorta diapplicazione anticipata (ante d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149) dell’art. 746-quatercod. proc. pen., il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], originariamente iscrittoin Italia, avendo ad oggetto reati ivi commessi nel 2006, è stato sostanzialmentetrasferito presso l’Autorità albanese.Ciò in ragione del fatto che, tratto in arresto l’imputato in data 6 marzo2008 in [OSCURATO:PERSONA], ne sarebbe stata impossibile l’estradizione verso l’Italia, inassenza, all’epoca, di un accordo bilaterale tra i due Stati.Secondo la ricostruzione del ricorrente, il trasferimento del procedimento inAlbania su richiesta dell’Autorità italiana ha comportato l’esercizio dell’azionepenale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano allaquale sarebbe stata preclusa la ulteriore prosecuzione dello stesso.In tal senso, peraltro, si era espresso lo stesso pubblico ministero all’udienzadel 5 dicembre 2012 davanti alla Corte milanese che, tuttavia, aveva rigettato larichiesta avanzata in punto di bis in idem.Si è dunque verificato che, a procedimento penale albanese concluso e apena espiata, si sia illegittimamente riattivato il procedimento penale italianoconclusosi con sentenza definitiva oggetto del provvedimento esecutivoimpugnato.La situazione verificatasi è del tutto speculare, dunque, a quella disciplinatanell’art. 746-quater cod. proc. pen. che, tuttavia, non può trovare direttaapplicazione essendo entrata in vigore il 3 ottobre 2017.Risulta, anche nella fattispecie in esame, emesso il nulla osta da parte delMinistero della Giustizia e da ciò il ricorrente desume, ulteriormente, lacircostanza che l’azione penale avrebbe dovuto ritenersi esercitata e consumatacon il trasferimento del procedimento in [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Con il secondo motivo, ha sollevato questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 11 cod. pen. nella parte in cui esclude qualsiasi effettopreclusivo al giudicato formatosi all’estero per fatti commessi in Italia, anche nelcaso in cui il procedimento sia stato svolto fuori dallo Stato a seguito del suotrasferimento per effetto di iniziativa dell’Autorità giudiziaria italiana in periodoprecedente all’entrata in vigore dell’art. 746-quater cod. proc. pen.La perdurante non operatività del divieto di ne bis in idem in tali fattispeciesarebbe foriera di una ingiustificata disparità di trattamento in quantodeterminata esclusivamente da un dato meramente cronologico.La norma codicistica, peraltro, si colloca in termini del tutto distonici con ilsistema pattizio internazionale ed eurounitario che, in linea con i principiintrodotti anche nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 149 del 2017, tende apromuovere la cooperazione giudiziaria e ad impedire la duplicazione dei giudizi,con particolare riferimento, in relazione al caso in esame, alla reiterazionedell’esercizio dell’azione penale.3.

Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso.Il difensore ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

La complessa vicenda che giunge alla cognizione di questo giudice dilegittimità in sese di incidente di esecuzione ha avuto inizio con la commissione,da parte di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, di un omicidio in Italia nell’anno 2006;delitto per il quale il ricorrente veniva tratto in arresto in [OSCURATO:PERSONA] nel 2008.Il 31 marzo 2008, stante l’impossibilità di ottenere l’estradizione dallo Statoestero, il pubblico ministero di Milano esprimeva parere favorevole alperseguimento penale di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], disponendo la trasmissione di copia ditutti gli atti all’Autorità giudiziaria straniera.Pur proseguendo il processo penale in Italia, lo stesso subiva continui rinviistante l’impedimento dell’imputato.In data 5 dicembre 2012 il pubblico ministero chiedeva la pronuncia di nebis in idem che veniva respinta dalla Corte di assise di Milano.Nel frattempo, proseguiva il procedimento penale in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riportavala condanna a quindici anni e quattro mesi di reclusione scontati per intero confine pena al 6 luglio 2019.A partire da tale data, venuto meno il legittimo impedimento, riprendeva ilprocedimento penale presso la Corte di assise di Milano che si concludeva consentenza di condanna alla pena di venticinque anni e quattro mesi di reclusionedivenuta irrevocabile il 24 giugno 2022 per effetto della sentenza n. 32932 diquesta stessa Sezione.L’estradizione dall’[OSCURATO:PERSONA] veniva bloccata dalla Corte costituzionalealbanese che rilevava una violazione del divieto di ne bis in idem.All’esito di un precedente giudizio di esecuzione, ai sensi dell’art. 138 cod.pen., veniva detratto, dall’ordine di esecuzione, il periodo di reclusione scontatoin [OSCURATO:PERSONA], con la formazione di un titolo avente ad oggetto un residuo di diecianni di reclusione, come da ordine di esecuzione oggetto di impugnazione conl’incidente di esecuzione in decisione.La Corte di assise di Milano, richiamata una precedente ordinanza del 10settembre 2025, sostiene che, in parte, si sia formato il giudicato sulla questionedell’art. 669 cod. proc. pen. (già decisa nella fase di merito e trattata anche insede di legittimità), in parte che i fatti per i quali si è proceduto in [OSCURATO:PERSONA] e inItalia non siano del tutto identici.3.

La tesi unitaria che ispira il ricorso è che, in definitiva, essendosi verificatauna situazione analoga a quella oggi disciplinata dall’art. 746-quater cod. pen.(inapplicabile ratione temporis) si è avuta una sorta di cessione dell’eserciziodell’azione penale all’Autorità albanese.Si afferma che si verte in un caso di indebita duplicazione dell’eserciziodell’azione penale per il medesimo fatto; sul punto si sofferma anche percensurare un passaggio della motivazione – quello finale sulla non pienacoincidenza dei fatti oggetto dei procedimenti penali italiano ed albanese –dell’ordinanza impugnata.Pone una questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 cod. pen. sottoun aspetto che riguarda, in pratica, la disciplina intertemporale del titolo IV-biscod. proc. pen., nel senso che attiene alla individuazione del tempo diapplicazione della disciplina del trasferimento dei procedimenti penali.Assumendo che si verta in una ipotesi sovrapponibile a quella descritta dalladisciplina di cui agli artt. 746-bis e 746-quater cpp, si afferma che l’art. 11 cod.pen. dovrebbe trovare applicazione nel caso in cui il procedimento conclusoall’estero sia stato celebrato per effetto dell’esercizio dell’azione penale cedutadallo Stato italiano.In tal caso, la preclusione risalirebbe addirittura all’esercizio dell’azionepenale.4.

Pur tenendo conto del tema circoscritto posto dal ricorrente nel presenteprocedimento, considerato che il giudice dell’esecuzione si è soffermato sulpunto, giova affermare e ribadire quanto sostenuto nel giudizio di cognizione intema di ne bis in idem internazionale.4.1.

Sez. 1, n. 32932 del 24/06/2022, richiamando altre conformi decisionidi questa Corte, ha smentito la fondatezza degli assunti del ricorrente in punto diapplicabilità, nel caso di specie, di divieto di bis in idem (par. 3 della sentenza).In particolare, rileva il passaggio in cui è stato affermato quanto segue.«Deve quindi affermarsi che il principio del ne bis in idem, che vieta lacelebrazione di un secondo giudizio per fatti identici (ossia corrispondenti neglielementi costitutivi essenziali di condotta, volontà ed evento), presenta,interno, esso trova la sua disciplina negli art. 649 (per il giudizio di cognizione),669 (per il giudizio di esecuzione) e 28 cod. proc. pen. (in relazione ai conflittipositivi di competenza): pur non essendo espressamente contemplato dallaCostituzione, viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e111 Cost. (Corte cost., sent. n. 501 del 2000 e sent. n. 129 del 2008) e vienericonosciuto da questa Corte di legittimità quale principio generaledell'ordinamento, adeguato alle esigenze di razionalità e funzionalità delsistema, principio dal quale il giudice, a norma dell'art. 12, comma 2, dellepreleggi, non può prescindere nell'attività interpretativa (Sez.

U, n. 34655 del28/6/2005, Donati, Rv. 231800 - 01). 2) nell'ambito del diritto internazionalegenerale, anche nell'attuale momento storico - in cui permangono "variazionimolteplici e spesso profonde da Stato a Stato" nella "valutazione sociale epolitica dei fatti umani" (ancora valido è l'insegnamento di Corte Cost. n. 48 del1967) - esso assume, al più, valore di "principio tendenziale", ma non (ancora)valore di principio generale, applicabile, come tale, nell'ordinamento interno exart. 10 Cost., sicché un processo celebrato nei confronti di un imputato straniero,in uno Stato in cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11cod, pen., non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti; 3)nell'ambito del diritto europeo convenzionale (dalla Convenzione EDU), l'art. 4del Protocollo n. 7 si occupa del principio solo in una prospettiva interna ai singoliStati; 4) nell'ambito del diritto dell'Unione europea, infine, il ne bis in idemassume, ad oggi, in un'ottica i cooperazione giudiziaria sovranazionale fra Stati,valore di principio generale e, come tale, deve trovare pieno riconoscimentonell'ordinamento interno, atteso che, nella cornice dello "spazio giuridicoeuropeo", «ogni sentenza emessa da uno Stato membro deve valere qualesentenza di ogni singolo Stato, sul presupposto che si tratta di ordinamentifondati sul rispetto dei diritti umani e delle garanzie difensive che costituiscono ilnucleo del giusto processo» (ancora Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resnely,Rv. 268931 - 01).

La distinzione esposta trova un'efficace sintesi nellacondivisibile affermazione, suggerita da autorevole dottrina, secondo la quale«Se manca la reciproca fiducia fra gli Stati ovvero una comunanza minima divalori (come è quella su cui si fonda l'art. 2 TUE, dedicato ai "valori della dignitàumana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto edel rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti aminoranze") o di norme penali simili o armonizzate che contribuirebbeall'eliminazione dei conflitti di giurisdizione e al riconoscimento dell'operatività,sul piano internazionale, del ne bis in idem, il bilanciamento fra interesse delloStato e tutela del singolo risulterà a favore del primo».

3.7. Alla evocata"comunanza di valori" che connota lo "spazio giuridico europeo" è ancoraestranea, come noto, la Repubblica d'[OSCURATO:PERSONA], di cui è cittadino l'odiernoricorrente e, pertanto, appare corretta la decisione della Corte di assise diappello di Milano che ha respinto l'istanza dell'imputato poiché: 1) l'istante ècittadino albanese; 2) la Repubblica d'[OSCURATO:PERSONA] non ha, ancora oggi, completato ilprocesso di adesione all'Unione europea, sicché i suoi cittadini non possonoinvocare in loro favore, in casi come quello di specie, l'applicazione del principiodel ne bis in idem europeo, che assume valore di principio generale giuridico nelcircoscritto ambito eurounitario; 3) fra i due Stati di Italia ed [OSCURATO:PERSONA] nonrisultano conclusi accordi bilaterali che disciplinino l'applicazione reciproca delprincipio del ne bis in idem, sicché, in un caso come quello di specie, non èconsentito derogare alla previsione dell'art. 11, comma 1, cod. pen., secondo laquale, nelle ipotesi contemplate dall'art. 6 cod. pen., la sentenza pronunciata neiconfronti di un cittadino straniero in uno Stato estero non impedisce lacelebrazione di altro giudizio per gli stessi fatti da parte dell'Autorità giudiziarianazionale.

Né risulta possibile giungere a differenti conclusioni sulla base dellarilevanza che assumerebbe, nella materia in discussione, l'art. 9 ("Ne bis inidem") della Convenzione europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il13.12.1957 e ratificata sia dall'Italia (il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed entrata in vigore il4.11.1963) che dall'[OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed entrata in vigore il 17.8.1998).Infatti tale disposizione prevede che : «L'estradizione non sarà consentitaquando l'individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autoritàcompetenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda.

Essa potràessere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso dinon aprire un perseguimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessifatti».

Il punto è stato adeguatamente affrontato dalla Corte distrettuale, che insintonia con quanto affermato in plurime occasioni da questa Corte (si vedano legià citate Sez. 1, n. 33564/2019, Tavanxhiu; Sez. 4, n. 3315/2017, Shabani;Sez. 1, n. 20464/2013, N.), ha correttamente osservato - diversamente daquanto adombrato in ricorso - che l'invocata Convenzione fa riferimento afattispecie concrete diverse da quella in esame, disciplinando solamentemetodiche e procedure estradizionali e, pertanto, non può reputarsi idonea adessere letta in una prospettiva derogatoria dell'ordinamento interno».Peraltro, sempre a proposito dei rapporti con l’[OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 33564 del2019 cit. ha precisato che «deve negarsi che il divieto di celebrazione di unnuovo giudizio possa considerarsi, rispetto alle sentenze straniere, un principiogenerale di diritto riconducibile alla categoria delle norme del dirittointernazionale generalmente riconosciute, oggetto di ricezione automatica aisensi dell'art. 10 Cost., dovendo piuttosto essere oggetto di regolamentazione dinatura pattizia tra gli Stati.

Pertanto, in difetto di accordi idonei a derogare alladisciplina di cui all'art. 11, comma 1, cod. pen., - secondo il quale nei casiprevisti dall'art. 6 cod. pen., ossia quando l'azione o l'omissione che costituiscereato sia stata commessa in tutto o in parte nel territorio dello Stato, il giudiziova rinnovato -, norma giudicata conforme ai precetti costituzionali (Corte cost. n.48 del 18/4/1967; n. 1 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; n. 289 del 25/05/1989), la sentenzapronunciata nei confronti di un cittadino straniero in uno Stato, col quale non siastato stipulato un accordo di tale natura, non impedisce la celebrazione di altrogiudizio per gli stessi fatti da parte dell'autorità giudiziaria italiana.

Ed è quantosi verifica nei rapporti tra Italia ed [OSCURATO:PERSONA], paesi che, pur aderendo entrambiall'ordinamento convenzionale CEDU, non hanno mai concluso un accordobilaterale che disciplini l'applicazione reciproca del divieto di bis in idem».Va segnalato come Sez. 1, n. 31857 del 24/06/2021, Shehu abbia dichiaratoinfondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 669, comma 1, cod.proc. pen. per violazione degli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, Cost.La disposizione era stata sospettata di illegittimità nella parte in cui nonprevede, in caso di pluralità di sentenze irrevocabili, emesse contro la medesimapersona e per il medesimo fatto, la revoca della sentenza più grave anchequalora le sentenze siano pronunciate da giudici appartenenti a diversiordinamenti nazionali.In particolare, veniva dedotta l’illegittimità della mancata equiparazionedell’[OSCURATO:PERSONA] agli Stati membri dell’Unione europea ai quali il principio del ne dis inidem si applica alla luce dell’art. 54 della Convenzione di applicazionedell’Accordo di Shengen del 19 giugno 1990.Il mancato completamento del processo di adesione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’Unioneeuropea è stato posto a fondamento della negazione di qualsiasi violazionedell’art. 3 Cost., mentre il tema è stato ritenuto estraneo alla funzionerieducativa della pena di cui all’ìart. 27, terzo comma, Cost.4.2.

Né il profilo del bis in idem può trovare ingresso nel procedimento pereffetto delle deduzioni basate sulla disciplina di cui all’art. 746-quater cod. proc,pen.La tesi prospettata dalla difesa è che, in sostanza, attraversol’autorizzazione al promovimento in [OSCURATO:PERSONA] del processo penale a carico delcondannato sin dal 2008 (anche a seguito di formale nulla osta del Ministerodella Giustizia) si sia determinata una sorta di cessione della potestà punitiva daparte dell’Autorità giudiziaria italiana in favore di quella albanese.Il ricorrente, pur ammettendo che l’art. 746-quater cod. proc. pen. non èapplicabile al caso di specie ne predica una sostanziale estensione ritenendo che,di fatto, pur nel lontano 2008, si sia verificata una situazione sostanzialmenteidentica a quella disciplinata dalla norma introdotta dall’art. 10, comma 1, lett.a), d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149.Trascura di considerare, tuttavia, che la norma di cui si sta dicendo prevedeuna procedura (consultazione del pubblico ministero con l’Autorità straniera,decisione finale del Ministro della Giustizia, formale sospensione delprocedimento ed altro) che, nel caso di specie, non risulta, in alcun modo,osservata.In disparte la considerazione che la disciplina di cui all’art. 746-quater cod.proc. pen. si applica tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero tra quelliper i quali sono state concluse apposite convenzioni (che non risultano esistenticon l’[OSCURATO:PERSONA]).Non è in contestazione, peraltro, che l’introduzione del Titolo IV-bis del LibroXI del codice di procedura penale per effetto del d.lgs. n. 149 del 2017 cit. nonha comportato l’abrogazione degli artt. 11 e 138 cod. pen.Pertanto, allo scopo di supportare la tesi difensiva, si sostiene che il pubblicoministero di Milano, nel 2008, nel rendere il parere favorevole al perseguimentopenale del ricorrente in [OSCURATO:PERSONA], ha, in pratica, anticipato, il medesimomeccanismo previsto oggi dalla normativa che consente il trasferimento delprocedimento penale all’estero.Ed allora, si sostiene, sarebbe ancor più irragionevole l’inapplicabilità delnuovo sistema laddove lo stesso sia stato, di fatto, già attuato con untrasferimento dell’azione penale.Senonché le disposizioni di più recente introduzione non hanno previsto untrasferimento del procedimento penale per il quale sia stata già esercitatal’azione penale, vendo previsto espressamente, l’art. 746-bis, comma 2, cod.proc. pen. che il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzionesiano disposti fino a quando non sia esercitata l’azione penale.Ciò che viene infondatamente assunto dal ricorrente è che, conl’autorizzazione al perseguimento all’estero si sia determinata una sorta dirinuncia all’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero di Milano.Di conseguenza difetta ogni presupposto per potersi pretendere, come puresembra fare il ricorrente con il primo motivo di ricorso, un’applicazioneretroattiva della disciplina di più recente introduzione, siccome dovrebbe ritenersiirragionevole, nella situazione data, il discrimen temporale relativo all’entrata invigore della novella legislativa, posto che essa non riguarda una fattispecieassimilabile a quella rilevante nel presente procedimento.5.

E’ dunque manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 11 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 dellaCostituzione sollevata con il secondo motivo di ricorso.Da un lato, la questione viene posta assumendo, quale argomento decisivoper sostenere la frizione con i principi costituzionali, proprio la normativa di cui ald.lgs. n. 149 del 2017 quale parametro alla luce del quale «l’esercizio dell’azionepenale si consuma nel momento in cui l’Autorità requirente decide di attivare lagiurisdizione di un altro Stato, trasferendo il fascicolo e sollecitando lapersecuzione penale all’estero».In prima approssimazione non può non rilevarsi che, come già segnalato, lafattispecie in esame è affatto diversa da quella testè descritta atteso che ilperseguimento all’estero è avvenuto quando l’azione penale in Italia era già stataesercitata.Difetta, quindi, lo stesso presupposto che il ricorrente ha descritto propriocome fondamento della propria eccezione.Né possono rilevarsi profili di criticità costituzionale dell’art. 11 cod. pen.nella parte in cui non prevede una preclusione alla celebrazione di un nuovoprocesso per fatti identici rispetto a quelli che hanno portato già ad altracondanna in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, contrariamente aquanto avviene per cittadini di uno Stato membro.La distinzione, invero, non collide con i principi costituzionali richiamati dalricorrente.E’ stato chiaramente affermato, alla luce di copiosa giurisprudenzadella Corte costituzionale, che «in caso di reato commesso nel territorionazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato con cui non vigono accordiidonei a derogare alla disciplina di cui all'art. 11 cod. pen., il processo celebratoin quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimifatti, non essendo quello del "ne bis in idem" principio generale del dirittointernazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno. (Fattispecierelativa ad imputato cittadino albanese, in cui la Corte ha confermato la sentenzache aveva escluso l'applicabilità del principio del "ne bis in idem", non avendo lalegge 4 giugno 2011, n. 97, di ratifica dell'Accordo fra l'Italia e l'[OSCURATO:PERSONA] inmateria di assistenza giudiziaria, codificato il principio del "ne bis in idem"sostanziale)» (Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269222- 01).In motivazione è stata richiamata, fra le altre, la sentenza n. 69 del 1976della Corte costituzionale con la quale è stato precisato che «l'ordinamentoitaliano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principidella territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale, secondo i criteristabiliti dell'art. 6 c.p. e segg., prevedendo, in particolare, la punibilità anche deidelitti comuni commessi all'estero, sia da cittadini sia da stranieri, quando il reosia presente nel territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9 e10.

In dette ipotesi è infatti prevista dal diritto interno la possibilità dirinnovamento del giudizio, indipendentemente dall'esito del processo già svoltosiall'estero, la cui sentenza, anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusivaall'applicazione della legge penale italiana.

Questi principi, a cui si informano ledisposizioni dell'art. 11 commi 1 e 2 c.p., hanno una obiettiva giustificazionenella difforme realtà della disciplina, penale e processuale penale, nei diversiordinamenti giuridici positivi.

Sta di fatto che - pur essendo in atto una tendenzalegislativa volta a riconoscere efficacia preclusiva ad una sentenza straniera cheabbia irrevocabilmente giudicato di un reato commesso in Italia da un cittadinostraniero - il principio del ne bis in idem rappresenta ancor oggi "un principiotendenziale cui si ispira oggi l'ordinamento internazionale" (in termini Corte Cost.sentenza n. 58 del 1997), ma che non può ancora considerarsi, rispetto allesentenze straniere, come principio generale di diritto riconducibile alla categoriadelle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto, oggetto diricezione automatica ai sensi dell'art. 10 Cost.

Ne consegue che ancor oggi ildivieto del doppio giudizio per il medesimo fatto in Stati diversi non ha naturaconsuetudinaria, ma va rintracciato in sede convenzionale.

D'altronde,diversamente opinando, non si spiegherebbe la ragione per la quale i vari Paesidella comunità internazionale sentano l'esigenza di far del principio in esameoggetto di specifiche regolamentazioni di natura pattizia: circostanza questa cheè invece pienamente giustificata proprio dalla considerazione che, attraversol'applicazione di tale principio in una dimensione sovranazionale, si determinauna incisiva limitazione della sovranità nazionale ogni qual volta un delittocommesso in un singolo Paese non venga giudicato dalla relativa autoritàgiudiziaria, ma dall'autorità giudiziaria di un altro Paese, sulla base di principigiuridici e valutazioni di rilevanza penale diversi da quelli nazionali».Le censure di illegittimità costituzionale dell’art. 11 cod. pen sono statereiteratamente respinte dalla Corte costituzionale che, sul punto, ha avuto mododi pronunciarsi in diverse occasioni.Con sentenza n. 48 del 1967 ha respinto una questione di legittimitàcostituzionale sollevata con riferimento all’art. 10 della Costituzione precisando,in motivazione, come «la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecienel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde daStato a Stato.

E ciò in conformità dei diversi interessi e dei variabili effetti riflessidella condotta degli uomini in ciascuno di essi, con la conseguente tendenza amantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio dellaterritorialità».Altre questioni sono state respinte con le sentenze nn. 1 del 1973 e 289 del1989.Il quadro non muta, oggi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,per effetto della novità costituita dalla riforma introdotta con d.lgs. n. 149 del2017 poiché, lungi dall’introdurre un meccanismo derogatorio a quello delineatodall’art. 11 cod. pen., si limita a disciplinare ipotesi tipizzate di collaborazione traAutorità giudiziarie di Stati diversi che, da un lato, non comportano deroghe alprincipio della irretrattabilità dell’azione penale, dall’altra non collidono, in alcunmodo, con la disciplina di cui all’art. 11 cod. pen. che conserva le solide basi dilegittimità costituzionale che sono state reiteratamente descritte, sotto il profilodella mancanza di qualsiasi trattamento discriminatorio.Manifestamente infondato, inoltre, l’eccepito contrasto con l’art. 24 Cost.,tenuto conto che la mancata previsione del ne bis in idem, nella situazione data,non comporta alcuna compromissione del diritto di difesa.Nella sentenza n. 69 del 1976 sopra menzionata, è stato precisato, inmotivazione, a proposito della prospettata violazione del principio costituzionaledel diritto di difesa, che «è infatti necessario tener presente, di là dalfondamento sostanziale del principio, per cui non è giusto che uno stesso fattopossa essere punito due volte, il suo valore processuale, in funzione di esigenzenon solo di giustizia ma anche di certezza giuridica: il ne bis in idem si ricollegainfatti essenzialmente all'efficacia preclusiva del giudicato in senso formale oprocessuale.

Le disposizioni dell'articolo 11, primo e secondo comma, del codicepenale contengono solo una circoscritta deroga al principio processuale neiriguardi delle sentenze straniere concernenti determinate ipotesi di reati piùrilevanti e, per i reati commessi all'estero, con l'ulteriore garanzia della richiestadi procedimento da parte del Ministro per la giustizia; mentre l'art. 138 dellostesso codice limita opportunamente gli effetti sostanziali di tale deroga,prescrivendo il computo della eventuale carcerazione preventiva o della pena giàscontata all'estero».6.

Alla luce di quanto si qui esposto, previo assorbimento di qualsiasi altroargomento posto a fondamento del provvedimento impugnato e, parimenti,contestato dal ricorrente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoletta la memoria del difensoreRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 4 febbraio 2026 la Corte di assise di Milano, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata dal difensore di IlirPaja avente ad oggetto la declaratoria di nullità dell’ordine di esecuzione emessodalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 10 ottobre2025.L’istanza invocava la disciplina di cui all’art. 669 cod. proc. pen. (sotto ilprofilo del ne bis in idem internazionale) la cui applicazione è stata esclusa, incoerenza con quanto già deciso con altra ordinanza emessa dallo stesso giudicedell’esecuzione il 10 settembre 2025, non avendo rilievo, peraltro, il fatto che ilprocedimento penale subito dal ricorrente in [OSCURATO:PERSONA] sia originato dalla richiestadell’Autorità giudiziaria italiana, trattandosi, anche in questo caso, di aspetto giàsottoposto al vaglio giurisdizionale in sede di cognizione.A ciò è stato aggiunto il rilievo che il Tribunale di Tirana, nel pronunciarecondanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha segnalato la diversità dei reati per i quali èstata riportata la condanna in Italia rispetto a quelli giudicati in [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel proprio difensore fiduciario articolando due motivi.2.1. Con il primo ha eccepito plurimi vizi della motivazione.Piuttosto che indugiare nella motivazione in punto di sussistenza del ne bisin idem internazionale, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto porre attenzioneal profilo relativo al proseguimento dell’azione penale da parte dell’Autoritàgiudiziaria albanese a seguito di richiesta proveniente dalla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Milano del 31 marzo 2008 ritualmente inoltrataa seguito di interlocuzione formale con il Ministero della Giustizia.Per effetto di tale nota, integrante, secondo la tesi difensiva, una sorta diapplicazione anticipata (ante d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149) dell’art. 746-quatercod. proc. pen., il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], originariamente iscrittoin Italia, avendo ad oggetto reati ivi commessi nel 2006, è stato sostanzialmentetrasferito presso l’Autorità albanese.Ciò in ragione del fatto che, tratto in arresto l’imputato in data 6 marzo2008 in [OSCURATO:PERSONA], ne sarebbe stata impossibile l’estradizione verso l’Italia, inassenza, all’epoca, di un accordo bilaterale tra i due Stati.Secondo la ricostruzione del ricorrente, il trasferimento del procedimento inAlbania su richiesta dell’Autorità italiana ha comportato l’esercizio dell’azionepenale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano allaquale sarebbe stata preclusa la ulteriore prosecuzione dello stesso.In tal senso, peraltro, si era espresso lo stesso pubblico ministero all’udienzadel 5 dicembre 2012 davanti alla Corte milanese che, tuttavia, aveva rigettato larichiesta avanzata in punto di bis in idem.Si è dunque verificato che, a procedimento penale albanese concluso e apena espiata, si sia illegittimamente riattivato il procedimento penale italianoconclusosi con sentenza definitiva oggetto del provvedimento esecutivoimpugnato.La situazione verificatasi è del tutto speculare, dunque, a quella disciplinatanell’art. 746-quater cod. proc. pen. che, tuttavia, non può trovare direttaapplicazione essendo entrata in vigore il 3 ottobre 2017.Risulta, anche nella fattispecie in esame, emesso il nulla osta da parte delMinistero della Giustizia e da ciò il ricorrente desume, ulteriormente, lacircostanza che l’azione penale avrebbe dovuto ritenersi esercitata e consumatacon il trasferimento del procedimento in [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, ha sollevato questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 11 cod. pen. nella parte in cui esclude qualsiasi effettopreclusivo al giudicato formatosi all’estero per fatti commessi in Italia, anche nelcaso in cui il procedimento sia stato svolto fuori dallo Stato a seguito del suotrasferimento per effetto di iniziativa dell’Autorità giudiziaria italiana in periodoprecedente all’entrata in vigore dell’art. 746-quater cod. proc. pen.La perdurante non operatività del divieto di ne bis in idem in tali fattispeciesarebbe foriera di una ingiustificata disparità di trattamento in quantodeterminata esclusivamente da un dato meramente cronologico.La norma codicistica, peraltro, si colloca in termini del tutto distonici con ilsistema pattizio internazionale ed eurounitario che, in linea con i principiintrodotti anche nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 149 del 2017, tende apromuovere la cooperazione giudiziaria e ad impedire la duplicazione dei giudizi,con particolare riferimento, in relazione al caso in esame, alla reiterazionedell’esercizio dell’azione penale.3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delricorso.Il difensore ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. La complessa vicenda che giunge alla cognizione di questo giudice dilegittimità in sese di incidente di esecuzione ha avuto inizio con la commissione,da parte di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, di un omicidio in Italia nell’anno 2006;delitto per il quale il ricorrente veniva tratto in arresto in [OSCURATO:PERSONA] nel 2008.Il 31 marzo 2008, stante l’impossibilità di ottenere l’estradizione dallo Statoestero, il pubblico ministero di Milano esprimeva parere favorevole alperseguimento penale di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], disponendo la trasmissione di copia ditutti gli atti all’Autorità giudiziaria straniera.Pur proseguendo il processo penale in Italia, lo stesso subiva continui rinviistante l’impedimento dell’imputato.In data 5 dicembre 2012 il pubblico ministero chiedeva la pronuncia di nebis in idem che veniva respinta dalla Corte di assise di Milano.Nel frattempo, proseguiva il procedimento penale in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riportavala condanna a quindici anni e quattro mesi di reclusione scontati per intero confine pena al 6 luglio 2019.A partire da tale data, venuto meno il legittimo impedimento, riprendeva ilprocedimento penale presso la Corte di assise di Milano che si concludeva consentenza di condanna alla pena di venticinque anni e quattro mesi di reclusionedivenuta irrevocabile il 24 giugno 2022 per effetto della sentenza n. 32932 diquesta stessa Sezione.L’estradizione dall’[OSCURATO:PERSONA] veniva bloccata dalla Corte costituzionalealbanese che rilevava una violazione del divieto di ne bis in idem.All’esito di un precedente giudizio di esecuzione, ai sensi dell’art. 138 cod.pen., veniva detratto, dall’ordine di esecuzione, il periodo di reclusione scontatoin [OSCURATO:PERSONA], con la formazione di un titolo avente ad oggetto un residuo di diecianni di reclusione, come da ordine di esecuzione oggetto di impugnazione conl’incidente di esecuzione in decisione.La Corte di assise di Milano, richiamata una precedente ordinanza del 10settembre 2025, sostiene che, in parte, si sia formato il giudicato sulla questionedell’art. 669 cod. proc. pen. (già decisa nella fase di merito e trattata anche insede di legittimità), in parte che i fatti per i quali si è proceduto in [OSCURATO:PERSONA] e inItalia non siano del tutto identici.3. La tesi unitaria che ispira il ricorso è che, in definitiva, essendosi verificatauna situazione analoga a quella oggi disciplinata dall’art. 746-quater cod. pen.(inapplicabile ratione temporis) si è avuta una sorta di cessione dell’eserciziodell’azione penale all’Autorità albanese.Si afferma che si verte in un caso di indebita duplicazione dell’eserciziodell’azione penale per il medesimo fatto; sul punto si sofferma anche percensurare un passaggio della motivazione – quello finale sulla non pienacoincidenza dei fatti oggetto dei procedimenti penali italiano ed albanese –dell’ordinanza impugnata.Pone una questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 cod. pen. sottoun aspetto che riguarda, in pratica, la disciplina intertemporale del titolo IV-biscod. proc. pen., nel senso che attiene alla individuazione del tempo diapplicazione della disciplina del trasferimento dei procedimenti penali.Assumendo che si verta in una ipotesi sovrapponibile a quella descritta dalladisciplina di cui agli artt. 746-bis e 746-quater cpp, si afferma che l’art. 11 cod.pen. dovrebbe trovare applicazione nel caso in cui il procedimento conclusoall’estero sia stato celebrato per effetto dell’esercizio dell’azione penale cedutadallo Stato italiano.In tal caso, la preclusione risalirebbe addirittura all’esercizio dell’azionepenale.4. Pur tenendo conto del tema circoscritto posto dal ricorrente nel presenteprocedimento, considerato che il giudice dell’esecuzione si è soffermato sulpunto, giova affermare e ribadire quanto sostenuto nel giudizio di cognizione intema di ne bis in idem internazionale.4.1. Sez. 1, n. 32932 del 24/06/2022, richiamando altre conformi decisionidi questa Corte, ha smentito la fondatezza degli assunti del ricorrente in punto diapplicabilità, nel caso di specie, di divieto di bis in idem (par. 3 della sentenza).In particolare, rileva il passaggio in cui è stato affermato quanto segue.«Deve quindi affermarsi che il principio del ne bis in idem, che vieta lacelebrazione di un secondo giudizio per fatti identici (ossia corrispondenti neglielementi costitutivi essenziali di condotta, volontà ed evento), presenta,interno, esso trova la sua disciplina negli art. 649 (per il giudizio di cognizione),669 (per il giudizio di esecuzione) e 28 cod. proc. pen. (in relazione ai conflittipositivi di competenza): pur non essendo espressamente contemplato dallaCostituzione, viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e111 Cost. (Corte cost., sent. n. 501 del 2000 e sent. n. 129 del 2008) e vienericonosciuto da questa Corte di legittimità quale principio generaledell'ordinamento, adeguato alle esigenze di razionalità e funzionalità delsistema, principio dal quale il giudice, a norma dell'art. 12, comma 2, dellepreleggi, non può prescindere nell'attività interpretativa (Sez. U, n. 34655 del28/6/2005, Donati, Rv. 231800 - 01). 2) nell'ambito del diritto internazionalegenerale, anche nell'attuale momento storico - in cui permangono "variazionimolteplici e spesso profonde da Stato a Stato" nella "valutazione sociale epolitica dei fatti umani" (ancora valido è l'insegnamento di Corte Cost. n. 48 del1967) - esso assume, al più, valore di "principio tendenziale", ma non (ancora)valore di principio generale, applicabile, come tale, nell'ordinamento interno exart. 10 Cost., sicché un processo celebrato nei confronti di un imputato straniero,in uno Stato in cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell'art. 11cod, pen., non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti; 3)nell'ambito del diritto europeo convenzionale (dalla Convenzione EDU), l'art. 4del Protocollo n. 7 si occupa del principio solo in una prospettiva interna ai singoliStati; 4) nell'ambito del diritto dell'Unione europea, infine, il ne bis in idemassume, ad oggi, in un'ottica i cooperazione giudiziaria sovranazionale fra Stati,valore di principio generale e, come tale, deve trovare pieno riconoscimentonell'ordinamento interno, atteso che, nella cornice dello "spazio giuridicoeuropeo", «ogni sentenza emessa da uno Stato membro deve valere qualesentenza di ogni singolo Stato, sul presupposto che si tratta di ordinamentifondati sul rispetto dei diritti umani e delle garanzie difensive che costituiscono ilnucleo del giusto processo» (ancora Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resnely,Rv. 268931 - 01). La distinzione esposta trova un'efficace sintesi nellacondivisibile affermazione, suggerita da autorevole dottrina, secondo la quale«Se manca la reciproca fiducia fra gli Stati ovvero una comunanza minima divalori (come è quella su cui si fonda l'art. 2 TUE, dedicato ai "valori della dignitàumana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto edel rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti aminoranze") o di norme penali simili o armonizzate che contribuirebbeall'eliminazione dei conflitti di giurisdizione e al riconoscimento dell'operatività,sul piano internazionale, del ne bis in idem, il bilanciamento fra interesse delloStato e tutela del singolo risulterà a favore del primo». 3.7. Alla evocata"comunanza di valori" che connota lo "spazio giuridico europeo" è ancoraestranea, come noto, la Repubblica d'[OSCURATO:PERSONA], di cui è cittadino l'odiernoricorrente e, pertanto, appare corretta la decisione della Corte di assise diappello di Milano che ha respinto l'istanza dell'imputato poiché: 1) l'istante ècittadino albanese; 2) la Repubblica d'[OSCURATO:PERSONA] non ha, ancora oggi, completato ilprocesso di adesione all'Unione europea, sicché i suoi cittadini non possonoinvocare in loro favore, in casi come quello di specie, l'applicazione del principiodel ne bis in idem europeo, che assume valore di principio generale giuridico nelcircoscritto ambito eurounitario; 3) fra i due Stati di Italia ed [OSCURATO:PERSONA] nonrisultano conclusi accordi bilaterali che disciplinino l'applicazione reciproca delprincipio del ne bis in idem, sicché, in un caso come quello di specie, non èconsentito derogare alla previsione dell'art. 11, comma 1, cod. pen., secondo laquale, nelle ipotesi contemplate dall'art. 6 cod. pen., la sentenza pronunciata neiconfronti di un cittadino straniero in uno Stato estero non impedisce lacelebrazione di altro giudizio per gli stessi fatti da parte dell'Autorità giudiziarianazionale. Né risulta possibile giungere a differenti conclusioni sulla base dellarilevanza che assumerebbe, nella materia in discussione, l'art. 9 ("Ne bis inidem") della Convenzione europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il13.12.1957 e ratificata sia dall'Italia (il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed entrata in vigore il4.11.1963) che dall'[OSCURATO:PERSONA] (il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed entrata in vigore il 17.8.1998).Infatti tale disposizione prevede che : «L'estradizione non sarà consentitaquando l'individuo reclamato è stato definitivamente giudicato dalle autoritàcompetenti della Parte richiesta per i fatti che motivano la domanda. Essa potràessere rifiutata se le autorità competenti della Parte richiesta hanno deciso dinon aprire un perseguimento penale o di chiuderne uno già avviato per gli stessifatti». Il punto è stato adeguatamente affrontato dalla Corte distrettuale, che insintonia con quanto affermato in plurime occasioni da questa Corte (si vedano legià citate Sez. 1, n. 33564/2019, Tavanxhiu; Sez. 4, n. 3315/2017, Shabani;Sez. 1, n. 20464/2013, N.), ha correttamente osservato - diversamente daquanto adombrato in ricorso - che l'invocata Convenzione fa riferimento afattispecie concrete diverse da quella in esame, disciplinando solamentemetodiche e procedure estradizionali e, pertanto, non può reputarsi idonea adessere letta in una prospettiva derogatoria dell'ordinamento interno».Peraltro, sempre a proposito dei rapporti con l’[OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 33564 del2019 cit. ha precisato che «deve negarsi che il divieto di celebrazione di unnuovo giudizio possa considerarsi, rispetto alle sentenze straniere, un principiogenerale di diritto riconducibile alla categoria delle norme del dirittointernazionale generalmente riconosciute, oggetto di ricezione automatica aisensi dell'art. 10 Cost., dovendo piuttosto essere oggetto di regolamentazione dinatura pattizia tra gli Stati. Pertanto, in difetto di accordi idonei a derogare alladisciplina di cui all'art. 11, comma 1, cod. pen., - secondo il quale nei casiprevisti dall'art. 6 cod. pen., ossia quando l'azione o l'omissione che costituiscereato sia stata commessa in tutto o in parte nel territorio dello Stato, il giudiziova rinnovato -, norma giudicata conforme ai precetti costituzionali (Corte cost. n.48 del 18/4/1967; n. 1 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; n. 289 del 25/05/1989), la sentenzapronunciata nei confronti di un cittadino straniero in uno Stato, col quale non siastato stipulato un accordo di tale natura, non impedisce la celebrazione di altrogiudizio per gli stessi fatti da parte dell'autorità giudiziaria italiana. Ed è quantosi verifica nei rapporti tra Italia ed [OSCURATO:PERSONA], paesi che, pur aderendo entrambiall'ordinamento convenzionale CEDU, non hanno mai concluso un accordobilaterale che disciplini l'applicazione reciproca del divieto di bis in idem».Va segnalato come Sez. 1, n. 31857 del 24/06/2021, Shehu abbia dichiaratoinfondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 669, comma 1, cod.proc. pen. per violazione degli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, Cost.La disposizione era stata sospettata di illegittimità nella parte in cui nonprevede, in caso di pluralità di sentenze irrevocabili, emesse contro la medesimapersona e per il medesimo fatto, la revoca della sentenza più grave anchequalora le sentenze siano pronunciate da giudici appartenenti a diversiordinamenti nazionali.In particolare, veniva dedotta l’illegittimità della mancata equiparazionedell’[OSCURATO:PERSONA] agli Stati membri dell’Unione europea ai quali il principio del ne dis inidem si applica alla luce dell’art. 54 della Convenzione di applicazionedell’Accordo di Shengen del 19 giugno 1990.Il mancato completamento del processo di adesione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’Unioneeuropea è stato posto a fondamento della negazione di qualsiasi violazionedell’art. 3 Cost., mentre il tema è stato ritenuto estraneo alla funzionerieducativa della pena di cui all’ìart. 27, terzo comma, Cost.4.2. Né il profilo del bis in idem può trovare ingresso nel procedimento pereffetto delle deduzioni basate sulla disciplina di cui all’art. 746-quater cod. proc,pen.La tesi prospettata dalla difesa è che, in sostanza, attraversol’autorizzazione al promovimento in [OSCURATO:PERSONA] del processo penale a carico delcondannato sin dal 2008 (anche a seguito di formale nulla osta del Ministerodella Giustizia) si sia determinata una sorta di cessione della potestà punitiva daparte dell’Autorità giudiziaria italiana in favore di quella albanese.Il ricorrente, pur ammettendo che l’art. 746-quater cod. proc. pen. non èapplicabile al caso di specie ne predica una sostanziale estensione ritenendo che,di fatto, pur nel lontano 2008, si sia verificata una situazione sostanzialmenteidentica a quella disciplinata dalla norma introdotta dall’art. 10, comma 1, lett.a), d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149.Trascura di considerare, tuttavia, che la norma di cui si sta dicendo prevedeuna procedura (consultazione del pubblico ministero con l’Autorità straniera,decisione finale del Ministro della Giustizia, formale sospensione delprocedimento ed altro) che, nel caso di specie, non risulta, in alcun modo,osservata.In disparte la considerazione che la disciplina di cui all’art. 746-quater cod.proc. pen. si applica tra gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero tra quelliper i quali sono state concluse apposite convenzioni (che non risultano esistenticon l’[OSCURATO:PERSONA]).Non è in contestazione, peraltro, che l’introduzione del Titolo IV-bis del LibroXI del codice di procedura penale per effetto del d.lgs. n. 149 del 2017 cit. nonha comportato l’abrogazione degli artt. 11 e 138 cod. pen.Pertanto, allo scopo di supportare la tesi difensiva, si sostiene che il pubblicoministero di Milano, nel 2008, nel rendere il parere favorevole al perseguimentopenale del ricorrente in [OSCURATO:PERSONA], ha, in pratica, anticipato, il medesimomeccanismo previsto oggi dalla normativa che consente il trasferimento delprocedimento penale all’estero.Ed allora, si sostiene, sarebbe ancor più irragionevole l’inapplicabilità delnuovo sistema laddove lo stesso sia stato, di fatto, già attuato con untrasferimento dell’azione penale.Senonché le disposizioni di più recente introduzione non hanno previsto untrasferimento del procedimento penale per il quale sia stata già esercitatal’azione penale, vendo previsto espressamente, l’art. 746-bis, comma 2, cod.proc. pen. che il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzionesiano disposti fino a quando non sia esercitata l’azione penale.Ciò che viene infondatamente assunto dal ricorrente è che, conl’autorizzazione al perseguimento all’estero si sia determinata una sorta dirinuncia all’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero di Milano.Di conseguenza difetta ogni presupposto per potersi pretendere, come puresembra fare il ricorrente con il primo motivo di ricorso, un’applicazioneretroattiva della disciplina di più recente introduzione, siccome dovrebbe ritenersiirragionevole, nella situazione data, il discrimen temporale relativo all’entrata invigore della novella legislativa, posto che essa non riguarda una fattispecieassimilabile a quella rilevante nel presente procedimento.5. E’ dunque manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 11 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 dellaCostituzione sollevata con il secondo motivo di ricorso.Da un lato, la questione viene posta assumendo, quale argomento decisivoper sostenere la frizione con i principi costituzionali, proprio la normativa di cui ald.lgs. n. 149 del 2017 quale parametro alla luce del quale «l’esercizio dell’azionepenale si consuma nel momento in cui l’Autorità requirente decide di attivare lagiurisdizione di un altro Stato, trasferendo il fascicolo e sollecitando lapersecuzione penale all’estero».In prima approssimazione non può non rilevarsi che, come già segnalato, lafattispecie in esame è affatto diversa da quella testè descritta atteso che ilperseguimento all’estero è avvenuto quando l’azione penale in Italia era già stataesercitata.Difetta, quindi, lo stesso presupposto che il ricorrente ha descritto propriocome fondamento della propria eccezione.Né possono rilevarsi profili di criticità costituzionale dell’art. 11 cod. pen.nella parte in cui non prevede una preclusione alla celebrazione di un nuovoprocesso per fatti identici rispetto a quelli che hanno portato già ad altracondanna in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, contrariamente aquanto avviene per cittadini di uno Stato membro.La distinzione, invero, non collide con i principi costituzionali richiamati dalricorrente.E’ stato chiaramente affermato, alla luce di copiosa giurisprudenzadella Corte costituzionale, che «in caso di reato commesso nel territorionazionale da un cittadino appartenente ad uno Stato con cui non vigono accordiidonei a derogare alla disciplina di cui all'art. 11 cod. pen., il processo celebratoin quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimifatti, non essendo quello del "ne bis in idem" principio generale del dirittointernazionale, come tale applicabile nell'ordinamento interno. (Fattispecierelativa ad imputato cittadino albanese, in cui la Corte ha confermato la sentenzache aveva escluso l'applicabilità del principio del "ne bis in idem", non avendo lalegge 4 giugno 2011, n. 97, di ratifica dell'Accordo fra l'Italia e l'[OSCURATO:PERSONA] inmateria di assistenza giudiziaria, codificato il principio del "ne bis in idem"sostanziale)» (Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269222- 01).In motivazione è stata richiamata, fra le altre, la sentenza n. 69 del 1976della Corte costituzionale con la quale è stato precisato che «l'ordinamentoitaliano, come quelli della maggior parte degli Stati moderni, si ispira ai principidella territorialità ed obbligatorietà generale della legge penale, secondo i criteristabiliti dell'art. 6 c.p. e segg., prevedendo, in particolare, la punibilità anche deidelitti comuni commessi all'estero, sia da cittadini sia da stranieri, quando il reosia presente nel territorio italiano, nei casi e alle condizioni indicate negli artt. 9 e10. In dette ipotesi è infatti prevista dal diritto interno la possibilità dirinnovamento del giudizio, indipendentemente dall'esito del processo già svoltosiall'estero, la cui sentenza, anche di proscioglimento, non ha efficacia preclusivaall'applicazione della legge penale italiana. Questi principi, a cui si informano ledisposizioni dell'art. 11 commi 1 e 2 c.p., hanno una obiettiva giustificazionenella difforme realtà della disciplina, penale e processuale penale, nei diversiordinamenti giuridici positivi. Sta di fatto che - pur essendo in atto una tendenzalegislativa volta a riconoscere efficacia preclusiva ad una sentenza straniera cheabbia irrevocabilmente giudicato di un reato commesso in Italia da un cittadinostraniero - il principio del ne bis in idem rappresenta ancor oggi "un principiotendenziale cui si ispira oggi l'ordinamento internazionale" (in termini Corte Cost.sentenza n. 58 del 1997), ma che non può ancora considerarsi, rispetto allesentenze straniere, come principio generale di diritto riconducibile alla categoriadelle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto, oggetto diricezione automatica ai sensi dell'art. 10 Cost. Ne consegue che ancor oggi ildivieto del doppio giudizio per il medesimo fatto in Stati diversi non ha naturaconsuetudinaria, ma va rintracciato in sede convenzionale. D'altronde,diversamente opinando, non si spiegherebbe la ragione per la quale i vari Paesidella comunità internazionale sentano l'esigenza di far del principio in esameoggetto di specifiche regolamentazioni di natura pattizia: circostanza questa cheè invece pienamente giustificata proprio dalla considerazione che, attraversol'applicazione di tale principio in una dimensione sovranazionale, si determinauna incisiva limitazione della sovranità nazionale ogni qual volta un delittocommesso in un singolo Paese non venga giudicato dalla relativa autoritàgiudiziaria, ma dall'autorità giudiziaria di un altro Paese, sulla base di principigiuridici e valutazioni di rilevanza penale diversi da quelli nazionali».Le censure di illegittimità costituzionale dell’art. 11 cod. pen sono statereiteratamente respinte dalla Corte costituzionale che, sul punto, ha avuto mododi pronunciarsi in diverse occasioni.Con sentenza n. 48 del 1967 ha respinto una questione di legittimitàcostituzionale sollevata con riferimento all’art. 10 della Costituzione precisando,in motivazione, come «la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in ispecienel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde daStato a Stato. E ciò in conformità dei diversi interessi e dei variabili effetti riflessidella condotta degli uomini in ciascuno di essi, con la conseguente tendenza amantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio dellaterritorialità».Altre questioni sono state respinte con le sentenze nn. 1 del 1973 e 289 del1989.Il quadro non muta, oggi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,per effetto della novità costituita dalla riforma introdotta con d.lgs. n. 149 del2017 poiché, lungi dall’introdurre un meccanismo derogatorio a quello delineatodall’art. 11 cod. pen., si limita a disciplinare ipotesi tipizzate di collaborazione traAutorità giudiziarie di Stati diversi che, da un lato, non comportano deroghe alprincipio della irretrattabilità dell’azione penale, dall’altra non collidono, in alcunmodo, con la disciplina di cui all’art. 11 cod. pen. che conserva le solide basi dilegittimità costituzionale che sono state reiteratamente descritte, sotto il profilodella mancanza di qualsiasi trattamento discriminatorio.Manifestamente infondato, inoltre, l’eccepito contrasto con l’art. 24 Cost.,tenuto conto che la mancata previsione del ne bis in idem, nella situazione data,non comporta alcuna compromissione del diritto di difesa.Nella sentenza n. 69 del 1976 sopra menzionata, è stato precisato, inmotivazione, a proposito della prospettata violazione del principio costituzionaledel diritto di difesa, che «è infatti necessario tener presente, di là dalfondamento sostanziale del principio, per cui non è giusto che uno stesso fattopossa essere punito due volte, il suo valore processuale, in funzione di esigenzenon solo di giustizia ma anche di certezza giuridica: il ne bis in idem si ricollegainfatti essenzialmente all'efficacia preclusiva del giudicato in senso formale oprocessuale. Le disposizioni dell'articolo 11, primo e secondo comma, del codicepenale contengono solo una circoscritta deroga al principio processuale neiriguardi delle sentenze straniere concernenti determinate ipotesi di reati piùrilevanti e, per i reati commessi all'estero, con l'ulteriore garanzia della richiestadi procedimento da parte del Ministro per la giustizia; mentre l'art. 138 dellostesso codice limita opportunamente gli effetti sostanziali di tale deroga,prescrivendo il computo della eventuale carcerazione preventiva o della pena giàscontata all'estero».6. Alla luce di quanto si qui esposto, previo assorbimento di qualsiasi altroargomento posto a fondamento del provvedimento impugnato e, parimenti,contestato dal ricorrente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]