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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11784/2026

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ppresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, VittorioPascoli; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché diSITA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;Numero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/2026-intimata-per la cassazione della sentenza n. 7766/2023 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, depositata il 30 novembre 2023;udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale cessionario del creditotrasferitogli da [OSCURATO:PERSONA] – premesso che il 20 dicembre 2016, alle19.30 circa, mentre era alla guida della vettura [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], era entrato in collisione con un pullman diproprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il quale, dopo averearrestato temporaneamente la marcia nell’apposito spazio di fermataposto sul margine destro della carreggiata, nei pressi di una piazzola,ne era ripartito senza azionare l’indicatore di direzione, tagliandoglitraversamente la strada nella sua corsia di marcia e rendendogliimpossibile evitare l’urto – convenne la società proprietaria del pullmane la sua compagnia assicurativa, [OSCURATO:SOCIETA]., dinanzi alTribunale di Roma, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimentodel danno.2.

Nella contumacia delle parti convenute, il Tribunale, consentenza del 5 aprile 2023, ha rigettato la domanda e la Corte d’appellodi Roma, con sentenza n.7766/2023, emessa e pubblicata il 30novembre successivo, ha respinto l’impugnazione proposta dall’attoresoccombente, sui rilievi:- che, conformemente a quanto già accertato dal Tribunale, nellafattispecie non ricorreva la dedotta ipotesi della invasione dicarreggiata, bensì la diversa ipotesi del tamponamento, sicché l’eventodannoso era imputabile esclusivamente alla condotta colposa deldanneggiato, per violazione dell’art.149 cod. strad., che impone alNumero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/2026conducente di un veicolo di essere in grado di garantirne in ogni casol’arresto, evitando collisioni con il veicolo che lo precede;che ciò era desumibile anzitutto dalle modalità della collisione,avvenuta tra la parte anteriore destra della autovettura e la parteposteriore sinistra del pullmann: tale dinamica dimostrava, infatti, chel’autobus aveva già impegnato la corsia di marcia di sua pertinenzaallorché era stata urtata, da tergo, dall’autovettura, la quale procedevanella medesima corsia e nello stesso senso di marcia; se così non fossestato, infatti (ovverosia, se il pullmann si fosse immesso sulla stradaproveniente dalla sosta nello spazio laterale destro, destinato alla suafermata), la macchina avrebbe urtato, non sulla parte posterioresinistra del pullmann, ma sulla parte laterale sinistra, «solo cosìpotendosi trarre evidenza oggettiva della manovra di immissione»(pag.5 della sentenza impugnata);che, inoltre, tale ricostruzione risultava avvalorata dalle deposizionitestimoniali, dalle quali si ricavava, tra l’altro, che il conducente delveicolo tamponante procedeva ad una andatura eccessiva rispetto aquella richiesta dalla comune prudenza nelle medesime circostanze ditempo e di luogo, essendo emerso che al momento del sinistro piovevae la visibilità non era buona;che, d’altra parte, dalla documentazione fotografica allegata dallostesso appellante emergeva chiaramente – ed era già stato evidenziatodal Tribunale – che «in corrispondenza del cartello di segnalazione dellafermata dell’autobus della SITA non è[ra] visibile nessuna piazzola orientranza della strada» (pag. 6 della sentenza impugnata);che, pertanto, era «pertinente e condivisibile» il richiamo del primogiudice al disposto dell’art. 149 cod. strad., dovendosi ritenereaccertata l’«esclusiva responsabilità dell’Orlandi nella causazione deldescritto incidente» (pag.6 della sentenza impugnata).Numero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/20263.

Avverso la decisione della Corte capitolina ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Ha risposto con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..Non ha svolto difese la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 nn. 4e 5 cod. proc. civ., «violazione degli artt. 115, 116 e 132 c. 2 n. 4 c.p.c.per aver la Corte di Appello capitolina commesso un evidentetravisamento della prova/“dati processuali”, ponendo qualefondamento cardine dell’intero ragionamento sotteso alla finaledecisione di rigetto una errata localizzazione dei danni subitidall’autovettura del ricorrente, statuiti quali “dato acclarato”, nelsinistro de quo, che ha comportato una ricostruzione della dinamicainfedele, nonché tecnicamente e logicamente non verificabile,nonostante il corredo fotografico, le dichiarazioni testimoniali ed i danni– “acclarati” – subiti dai due veicoli conducessero ad unaconclusione/ricostruzione cinematica opposta”.Il ricorrente osserva che al principio della parte motivazionale dellasentenza impugnata, la Corte di merito ha argomentato la suadecisione affermando, tra l’altro, che «l’impatto è avvenuto tra la parteanteriore sinistra della vettura condotta dall’appellante Orlandi e laparte posteriore sinistra dell’autobus antagonista»; ciò osservato, ilricorrente sostiene che tale affermazione si sarebbe tradotta nelNumero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/2026“travisamento” di un dato “oggettivo” e “non controverso” relativo aidanni riportati dai veicoli, ovverosia il «dato acclarato, incontrovertibilee non controverso» che il veicolo condotto dal danneggiato avesse«subito danni nella parte anteriore destra» (pag.7 del ricorso).1.1.

Il motivo è manifestamente infondato.Dall’esame della motivazione della sentenza – di cui si sonotracciati sopra gli aspetti essenziali – emerge, infatti, con evidenza,che, a fondamento del giudizio di merito della Corte d’appello, è statoposto proprio l’accertamento della circostanza che l’urto era avvenutotra la parte anteriore destra della vettura e la parte posteriore sinistradell’autobus.E’ vero poi che, all’ottavo rigo di pag.5, la sentenza impugnatacontiene un formale riferimento alla parte anteriore “sinistra”dell’autovettura danneggiata, ma non è dubbio che tale riferimento siail frutto di un evidente lapsus calami, risultando chiaro dal contestoargomentativo che il giudice del merito abbia inteso riferirsi alla parteanteriore “destra” del veicolo tamponante, il quale avevacolpevolmente attinto il veicolo tamponato nella parte posterioresinistra, anziché in quella laterale sinistra, come sarebbe accaduto sesi fosse trattato di una invasione di corsia.Il lapsus calami in cui è incorso il redattore della gravata pronuncianon solo risulta evidente alla luce del senso complessivodell’argomentazione posta a fondamento della decisione, ma devereputarsi superato, anche sotto il profilo strettamente testuale, dalsuccessivo passaggio motivazionale della sentenza, in cui si rivienel’affermazione, perfettamente in linea con la detta, precedenteargomentazione, che il ricorrente, non essendo riuscito a frenare acausa dell’eccessiva velocità, aveva tentato una manovra di sorpassoa destra per schivare il veicolo che lo precedeva; manovra che non gliNumero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/2026era riuscita, sicché egli aveva «urtato con la parte anteriore destra laparte posteriore sinistra del ridetto autobus» (pag.6, sesto e settimorigo, della decisione impugnata).Alla luce degli esposti rilievi, non solo non sussistono i vizidenunciati con il primo motivo di ricorso (dovendo escludersi sia chel’evidente e innocuo lapsus calami si sia tradotto in una fattispecie ditravisamento – specie nei rigorosi termini in cui tale vizio è statoricostruito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5792del 2024 –, sia che esso abbia minato l’esistenza, la perspicuità e lacoerenza della motivazione della decisione di merito), ma deveconvenirsi sul carattere manifestamente infondato delle censure,oggettivamente dirette a strumentalizzare indebitamente il predettoerrore.2.

Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.4cod. proc. civ., «violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c. 2 n. 4c.p.c., per aver la Corte di Appello capitolina concesso una motivazionetalmente illogica e contraddittoria da renderla nulla ed apparente,poiché esistente unicamente da un punto di vista grafico, ipotizzandouna dinamica alternativa del sinistro completamente estranea,tecnicamente e cinematicamente illogica ed inverificabile».Viene censurata, per vizio motivazionale costituzionalmenterilevante, l’argomentazione fondata sul rilievo che l’impattodell’autovettura tamponante era avvenuto con la parte posterioresinistra dell’autobus tamponato, all’esito del tentativo non riuscito diun sorpasso a destra operato dalla prima nei confronti del secondo.Sostiene il ricorrente che, infatti, in una simile ipotesi, i danni sisarebbero dovuti localizzare, non già nella sola parte posteriore sinistradel pullman, bensì, al contrario, nella «sola parte posteriore destra oveera diretta la Rover» (pag.14 del ricorso).Numero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/20263.

Il secondo motivo presenta elementi di stretta connessione col– e va pertanto esaminato congiuntamente al - terzo motivo, con cuiviene denunciata, ai sensi dell’art.360, nn.3 e 4, cod. proc. civ.,«violazione dell’art. 112, 116, 132 n. 4 c.p.c. e 154 C.d.s., per aver laCorte di appello capitolina nello statuire che “in corrispondenza delcartello di segnalazione della fermata dell’autobus della SITA non èvisibile nessuna piazzola o rientranza della strada” concesso unamotivazione generica, astratta ed apparente che non concedeall’interprete agio di avvenuto effettivo esame della documentazione incensura di gravame con la quale si rappresentava che il Tribunale diprimo grado “probabilmente per svista” non avesse rilevato la presenzadel-“la piazzola di fermata dell’autobus da dove quest’ultimo si sarebbeimmesso” nel “doc. n. 9 del fascicolo attoreo di primo grado, foto n. 9lettera A e la retrostante B del fascicolo di primo grado”, così dacomportare una violazione dell’art. 154 C.d.s. da parte del conducentedel pullman ed escludere l’applicazione dell’art. 149 C.d.s.».3.1.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.Con specifico riguardo al dedotto vizio motivazionale, vaevidenziato che la motivazione della sentenza impugnata,evidentemente non condivisa nel merito dal ricorrente, ma,nondimeno, basata – come si è sopra veduto – su un articolato,coerente e perspicuo apparato argomentativo, non presenta alcunadelle lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibilecontraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che soleconsentono, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc.civ., il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza dimerito (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass.Numero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/202612/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.03/03/2022, n. 7090).Più in generale, anche con riguardo al dedotto vizio di violazione dilegge, va poi osservato che le illustrate censure, ad onta della formaleintestazione, attingono il giudizio di fatto espresso dalla Corteterritoriale, omettendo di considerare che l’accertamento dellecircostanze rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamento deirisultati probatori funzionali a tale accertamento sono attività riservateal giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle provema anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelleritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi(ex plurimis, Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass. 23/05/2014, n.11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 4/07/2017, n. 16467;Cass.19/07/2021, n. 20553; Cass. 25/09/2023, n. 27266).Va, al riguardo, ribadito il principio per cui il ricorrente percassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone unadifforme, la valutazione in fatto dei giudici del merito, tratta dall’analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quellodi controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezzagiuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo,di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (in termini, Cass.7/04/2017, n. 9097; Cass.22/11/2023,n. 32505; Cass. 23/04/2024, n. 10927).Numero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/20264.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va pertantocomplessivamente rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo.A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare alla società controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00 percompensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 24 marzo 2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, VittorioPascoli; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-nonché diSITA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;Numero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/2026-intimata-per la cassazione della sentenza n. 7766/2023 della CORTE d’APPELLOdi ROMA, depositata il 30 novembre 2023;udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale cessionario del creditotrasferitogli da [OSCURATO:PERSONA] – premesso che il 20 dicembre 2016, alle19.30 circa, mentre era alla guida della vettura [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], era entrato in collisione con un pullman diproprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il quale, dopo averearrestato temporaneamente la marcia nell’apposito spazio di fermataposto sul margine destro della carreggiata, nei pressi di una piazzola,ne era ripartito senza azionare l’indicatore di direzione, tagliandoglitraversamente la strada nella sua corsia di marcia e rendendogliimpossibile evitare l’urto – convenne la società proprietaria del pullmane la sua compagnia assicurativa, [OSCURATO:SOCIETA]., dinanzi alTribunale di Roma, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimentodel danno.2. Nella contumacia delle parti convenute, il Tribunale, consentenza del 5 aprile 2023, ha rigettato la domanda e la Corte d’appellodi Roma, con sentenza n.7766/2023, emessa e pubblicata il 30novembre successivo, ha respinto l’impugnazione proposta dall’attoresoccombente, sui rilievi:- che, conformemente a quanto già accertato dal Tribunale, nellafattispecie non ricorreva la dedotta ipotesi della invasione dicarreggiata, bensì la diversa ipotesi del tamponamento, sicché l’eventodannoso era imputabile esclusivamente alla condotta colposa deldanneggiato, per violazione dell’art.149 cod. strad., che impone alNumero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/2026conducente di un veicolo di essere in grado di garantirne in ogni casol’arresto, evitando collisioni con il veicolo che lo precede;che ciò era desumibile anzitutto dalle modalità della collisione,avvenuta tra la parte anteriore destra della autovettura e la parteposteriore sinistra del pullmann: tale dinamica dimostrava, infatti, chel’autobus aveva già impegnato la corsia di marcia di sua pertinenzaallorché era stata urtata, da tergo, dall’autovettura, la quale procedevanella medesima corsia e nello stesso senso di marcia; se così non fossestato, infatti (ovverosia, se il pullmann si fosse immesso sulla stradaproveniente dalla sosta nello spazio laterale destro, destinato alla suafermata), la macchina avrebbe urtato, non sulla parte posterioresinistra del pullmann, ma sulla parte laterale sinistra, «solo cosìpotendosi trarre evidenza oggettiva della manovra di immissione»(pag.5 della sentenza impugnata);che, inoltre, tale ricostruzione risultava avvalorata dalle deposizionitestimoniali, dalle quali si ricavava, tra l’altro, che il conducente delveicolo tamponante procedeva ad una andatura eccessiva rispetto aquella richiesta dalla comune prudenza nelle medesime circostanze ditempo e di luogo, essendo emerso che al momento del sinistro piovevae la visibilità non era buona;che, d’altra parte, dalla documentazione fotografica allegata dallostesso appellante emergeva chiaramente – ed era già stato evidenziatodal Tribunale – che «in corrispondenza del cartello di segnalazione dellafermata dell’autobus della SITA non è[ra] visibile nessuna piazzola orientranza della strada» (pag. 6 della sentenza impugnata);che, pertanto, era «pertinente e condivisibile» il richiamo del primogiudice al disposto dell’art. 149 cod. strad., dovendosi ritenereaccertata l’«esclusiva responsabilità dell’Orlandi nella causazione deldescritto incidente» (pag.6 della sentenza impugnata).Numero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/20263. Avverso la decisione della Corte capitolina ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Ha risposto con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..Non ha svolto difese la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 nn. 4e 5 cod. proc. civ., «violazione degli artt. 115, 116 e 132 c. 2 n. 4 c.p.c.per aver la Corte di Appello capitolina commesso un evidentetravisamento della prova/“dati processuali”, ponendo qualefondamento cardine dell’intero ragionamento sotteso alla finaledecisione di rigetto una errata localizzazione dei danni subitidall’autovettura del ricorrente, statuiti quali “dato acclarato”, nelsinistro de quo, che ha comportato una ricostruzione della dinamicainfedele, nonché tecnicamente e logicamente non verificabile,nonostante il corredo fotografico, le dichiarazioni testimoniali ed i danni– “acclarati” – subiti dai due veicoli conducessero ad unaconclusione/ricostruzione cinematica opposta”.Il ricorrente osserva che al principio della parte motivazionale dellasentenza impugnata, la Corte di merito ha argomentato la suadecisione affermando, tra l’altro, che «l’impatto è avvenuto tra la parteanteriore sinistra della vettura condotta dall’appellante Orlandi e laparte posteriore sinistra dell’autobus antagonista»; ciò osservato, ilricorrente sostiene che tale affermazione si sarebbe tradotta nelNumero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/2026“travisamento” di un dato “oggettivo” e “non controverso” relativo aidanni riportati dai veicoli, ovverosia il «dato acclarato, incontrovertibilee non controverso» che il veicolo condotto dal danneggiato avesse«subito danni nella parte anteriore destra» (pag.7 del ricorso).1.1. Il motivo è manifestamente infondato.Dall’esame della motivazione della sentenza – di cui si sonotracciati sopra gli aspetti essenziali – emerge, infatti, con evidenza,che, a fondamento del giudizio di merito della Corte d’appello, è statoposto proprio l’accertamento della circostanza che l’urto era avvenutotra la parte anteriore destra della vettura e la parte posteriore sinistradell’autobus.E’ vero poi che, all’ottavo rigo di pag.5, la sentenza impugnatacontiene un formale riferimento alla parte anteriore “sinistra”dell’autovettura danneggiata, ma non è dubbio che tale riferimento siail frutto di un evidente lapsus calami, risultando chiaro dal contestoargomentativo che il giudice del merito abbia inteso riferirsi alla parteanteriore “destra” del veicolo tamponante, il quale avevacolpevolmente attinto il veicolo tamponato nella parte posterioresinistra, anziché in quella laterale sinistra, come sarebbe accaduto sesi fosse trattato di una invasione di corsia.Il lapsus calami in cui è incorso il redattore della gravata pronuncianon solo risulta evidente alla luce del senso complessivodell’argomentazione posta a fondamento della decisione, ma devereputarsi superato, anche sotto il profilo strettamente testuale, dalsuccessivo passaggio motivazionale della sentenza, in cui si rivienel’affermazione, perfettamente in linea con la detta, precedenteargomentazione, che il ricorrente, non essendo riuscito a frenare acausa dell’eccessiva velocità, aveva tentato una manovra di sorpassoa destra per schivare il veicolo che lo precedeva; manovra che non gliNumero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/2026era riuscita, sicché egli aveva «urtato con la parte anteriore destra laparte posteriore sinistra del ridetto autobus» (pag.6, sesto e settimorigo, della decisione impugnata).Alla luce degli esposti rilievi, non solo non sussistono i vizidenunciati con il primo motivo di ricorso (dovendo escludersi sia chel’evidente e innocuo lapsus calami si sia tradotto in una fattispecie ditravisamento – specie nei rigorosi termini in cui tale vizio è statoricostruito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5792del 2024 –, sia che esso abbia minato l’esistenza, la perspicuità e lacoerenza della motivazione della decisione di merito), ma deveconvenirsi sul carattere manifestamente infondato delle censure,oggettivamente dirette a strumentalizzare indebitamente il predettoerrore.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.4cod. proc. civ., «violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 c. 2 n. 4c.p.c., per aver la Corte di Appello capitolina concesso una motivazionetalmente illogica e contraddittoria da renderla nulla ed apparente,poiché esistente unicamente da un punto di vista grafico, ipotizzandouna dinamica alternativa del sinistro completamente estranea,tecnicamente e cinematicamente illogica ed inverificabile».Viene censurata, per vizio motivazionale costituzionalmenterilevante, l’argomentazione fondata sul rilievo che l’impattodell’autovettura tamponante era avvenuto con la parte posterioresinistra dell’autobus tamponato, all’esito del tentativo non riuscito diun sorpasso a destra operato dalla prima nei confronti del secondo.Sostiene il ricorrente che, infatti, in una simile ipotesi, i danni sisarebbero dovuti localizzare, non già nella sola parte posteriore sinistradel pullman, bensì, al contrario, nella «sola parte posteriore destra oveera diretta la Rover» (pag.14 del ricorso).Numero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/20263. Il secondo motivo presenta elementi di stretta connessione col– e va pertanto esaminato congiuntamente al - terzo motivo, con cuiviene denunciata, ai sensi dell’art.360, nn.3 e 4, cod. proc. civ.,«violazione dell’art. 112, 116, 132 n. 4 c.p.c. e 154 C.d.s., per aver laCorte di appello capitolina nello statuire che “in corrispondenza delcartello di segnalazione della fermata dell’autobus della SITA non èvisibile nessuna piazzola o rientranza della strada” concesso unamotivazione generica, astratta ed apparente che non concedeall’interprete agio di avvenuto effettivo esame della documentazione incensura di gravame con la quale si rappresentava che il Tribunale diprimo grado “probabilmente per svista” non avesse rilevato la presenzadel-“la piazzola di fermata dell’autobus da dove quest’ultimo si sarebbeimmesso” nel “doc. n. 9 del fascicolo attoreo di primo grado, foto n. 9lettera A e la retrostante B del fascicolo di primo grado”, così dacomportare una violazione dell’art. 154 C.d.s. da parte del conducentedel pullman ed escludere l’applicazione dell’art. 149 C.d.s.».3.1. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.Con specifico riguardo al dedotto vizio motivazionale, vaevidenziato che la motivazione della sentenza impugnata,evidentemente non condivisa nel merito dal ricorrente, ma,nondimeno, basata – come si è sopra veduto – su un articolato,coerente e perspicuo apparato argomentativo, non presenta alcunadelle lacune (totale mancanza, mera apparenza, irriducibilecontraddittorietà, perplessità ed obiettiva incomprensibilità) che soleconsentono, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc.civ., il sindacato di legittimità della motivazione della sentenza dimerito (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass.Numero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/202612/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass.03/03/2022, n. 7090).Più in generale, anche con riguardo al dedotto vizio di violazione dilegge, va poi osservato che le illustrate censure, ad onta della formaleintestazione, attingono il giudizio di fatto espresso dalla Corteterritoriale, omettendo di considerare che l’accertamento dellecircostanze rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamento deirisultati probatori funzionali a tale accertamento sono attività riservateal giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle provema anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelleritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi(ex plurimis, Cass. 15/07/2009, n. 16499; Cass. 23/05/2014, n.11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 4/07/2017, n. 16467;Cass.19/07/2021, n. 20553; Cass. 25/09/2023, n. 27266).Va, al riguardo, ribadito il principio per cui il ricorrente percassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone unadifforme, la valutazione in fatto dei giudici del merito, tratta dall’analisidegli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quellodi controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezzagiuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo,di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (in termini, Cass.7/04/2017, n. 9097; Cass.22/11/2023,n. 32505; Cass. 23/04/2024, n. 10927).Numero registro generale 12708/2024Numero sezionale 1126/2026Numero di raccolta generale 11784/2026Data pubblicazione 29/04/20264. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va pertantocomplessivamente rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo.A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare alla società controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.100,00 percompensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 24 marzo 2026.Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 11784/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris