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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02139/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo, con il quale la mancata declaratoria di estinzione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per prescrizione intervenuta in data antecedente alla sentenza di primo grado, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui la Corte di appello si è correttamente uniformata; che, invero, la recidiva reiterata, nella specie ritenuta in capo all'imputato e non contestata nell'atto di appello, è circostanza ad effetto speciale, che incide sia sul calcolo del termine prescrizionale ordinario del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 — 01 - Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01); che, conseguentemente, il termine di prescrizione del delitto di ricettazione decorrente, in favor rei, dal 20/03/2010 (giorno della denuncia di furto della vettura ricettata), è pari ad anni 22, mesi 2 e giorni 20 e maturerà il 10 giugno 2032; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 18 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo, con il quale la mancata declaratoria di estinzione del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. per prescrizione intervenuta in data antecedente alla sentenza di primo grado, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui la Corte di appello si è correttamente uniformata; che, invero, la recidiva reiterata, nella specie ritenuta in capo all'imputato e non contestata nell'atto di appello, è circostanza ad effetto speciale, che incide sia sul calcolo del termine prescrizionale ordinario del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 — 01 - Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01); che, conseguentemente, il termine di prescrizione del delitto di ricettazione decorrente, in favor rei, dal 20/03/2010 (giorno della denuncia di furto della vettura ricettata), è pari ad anni 22, mesi 2 e giorni 20 e maturerà il 10 giugno 2032; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 202
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