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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2017/2025

ECLI:EU:C:2025:125
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CC0059

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 27 febbraio 2025 ( 1 ) Causa C‑59/23 P Repubblica d’Austria contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Industria nucleare – Aiuto previsto dal governo ungherese per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso il sito di Paks – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a condizione che l’Ungheria rispetti determinati impegni»

I. Introduzione

1. Con la sua impugnazione, la Repubblica d’Austria chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 novembre 2022, Austria/[OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), con cui questo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (UE) 2017/2112 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 marzo 2017, concernente la misura/il regime di aiuti/l’aiuto di Stato SA.38454 – 2015/C (ex 2015/N) che l’Ungheria intende attuare a sostegno dello sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale nucleare di Paks II ( 3 ).

II. Fatti e decisione controversa

2. I fatti all’origine della controversia, quali illustrati ai punti da 2 a 9 della sentenza impugnata, possono essere così riassunti ai fini della presente causa.

3. Il 22 maggio 2015 l’Ungheria ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] europea una misura volta a fornire un contributo finanziario per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari sul sito della centrale nucleare di Paks, in Ungheria, dove sono già in funzione quattro reattori nucleari (in prosieguo: la «misura notificata»).

La beneficiaria di tale misura era MVM Paks II [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] by Shares (in prosieguo: la «società Paks II»), che era destinata a diventare la società proprietaria e la società operativa dei due nuovi reattori nucleari.

La società Paks II appartiene interamente allo Stato ungherese.

4. Il 23 novembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE ( 4 ), e, il 6 marzo 2017, ha adottato la decisione controversa.

La misura notificata, descritta nella sezione 2 di tale decisione, riguarda lo sviluppo di due reattori nucleari VVER‑1200 (V491) di tipo russo (in prosieguo: i «nuovi reattori»), la cui costruzione è interamente finanziata dallo Stato ungherese a beneficio della società Paks II, che ne sarà proprietaria e gestore.

I quattro reattori nucleari di tipo russo VVER‑440 (V213) già in funzione presso il sito della centrale nucleare di Paks, che appartengono a un rivenditore e produttore di energia detenuto dallo Stato ungherese, dovrebbero essere gradualmente dismessi entro il 2037, al fine di essere sostituiti dai nuovi reattori, che dovrebbero entrare in funzione nel 2025 e nel 2026.

5. Conformemente a un accordo intergovernativo in materia di cooperazione nell’uso pacifico dell’energia nucleare, concluso il 14 gennaio 2014 tra la [OSCURATO:PERSONA] russa e il governo ungherese (in prosieguo: l’«accordo intergovernativo»), i due paesi collaborano, nell’ambito di un programma nucleare, alla manutenzione e all’ulteriore sviluppo della centrale nucleare di Paks.

Secondo tale accordo, la [OSCURATO:PERSONA] russa e l’Ungheria designano entrambe un’organizzazione pubblica esperta e controllata dallo Stato, finanziariamente e tecnicamente responsabile dell’adempimento dei propri obblighi in qualità di contraente o proprietario per quanto concerne, in particolare, la progettazione, la costruzione e la messa in servizio dei nuovi reattori. [OSCURATO:PERSONA] russa ha incaricato la società di capitali [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») di realizzare la costruzione di tali reattori, e l’Ungheria ha designato la società Paks II quale proprietario e gestore di questi ultimi.

A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] e la società Paks II hanno sottoscritto, il 9 dicembre 2014, un accordo su un contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione avente ad oggetto i suddetti reattori.

6. Nell’accordo intergovernativo, la [OSCURATO:PERSONA] russa si è impegnata a erogare all’Ungheria un prestito statale per finanziare lo sviluppo dei nuovi reattori.

Tale prestito è disciplinato dall’accordo di finanziamento intergovernativo del 28 marzo 2014 e fornisce un meccanismo di credito rinnovabile di 10 miliardi di euro da destinarsi esclusivamente alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio di tali reattori.

L’Ungheria apporterà un importo supplementare di 2,5 miliardi di euro provenienti dal proprio bilancio per finanziare l’investimento nel sito della centrale Paks

II. L’Ungheria non trasferirà i fondi necessari per pagare il prezzo di acquisto dei due nuovi reattori sui conti della società Paks

II. La maggior parte di tali fondi sarà detenuta dalla Vnesheconombank (banca per lo sviluppo e gli affari esteri economici della Russia).

Per ogni fase ritenuta completata, la società Paks II presenterà a tale banca una richiesta di pagamento dell’80% dell’importo dovuto direttamente alla [OSCURATO:PERSONA].

Essa presenterà altresì una richiesta all’agenzia di gestione del debito pubblico dell’Ungheria per il pagamento del restante 20%.

7. Nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la misura notificata costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 3 di tale decisione, era compatibile con il mercato interno conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (in prosieguo: «l’aiuto in questione»).

L’articolo 3 della decisione controversa obbliga l’Ungheria ad adottare diverse misure, al fine di garantire che la società Paks II rispetti determinati obblighi e restrizioni concernenti, in particolare, la sua strategia di investimento o di reinvestimento, la gestione di una piattaforma d’asta e la sua autonomia giuridica e strutturale.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale, sentenza impugnata, procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

8. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2018, la Repubblica d’Austria ha proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa.

Sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale il Granducato di Lussemburgo, a sostegno della Repubblica d’Austria, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda del Nord, a sostegno della [OSCURATO:PERSONA].

La Repubblica d’Austria ha dedotto dieci motivi a sostegno del suo ricorso.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto l’insieme di tali motivi – ad eccezione del secondo e del terzo, ai quali la Repubblica d’Austria aveva rinunciato – e ha respinto il ricorso.

9. La Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Polonia, la Repubblica francese, l’Ungheria e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una comparsa di risposta nel presente procedimento di impugnazione.

Un’udienza di discussione si è tenuta il 12 novembre 2024.

La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo chiedono che la Corte voglia annullare integralmente la sentenza impugnata, accogliere la domanda presentata in primo grado e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. [OSCURATO:PERSONA] nonché la Repubblica ceca chiedono che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

La Repubblica francese e l’Ungheria chiedono che la Corte voglia respingere l’impugnazione.

La Repubblica di Polonia non formula conclusioni formali ma si limita a sostenere la posizione della [OSCURATO:PERSONA].

IV. Analisi

10. A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica d’Austria deduce quattro motivi.

Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni tratteranno unicamente il primo, il secondo e il quarto motivo, vertenti, rispettivamente, su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel concludere che la decisione controversa non era viziata da illegittimità per l’assenza di una procedura di appalto pubblico per la costruzione dei nuovi reattori, su un errore di diritto relativo al controllo della proporzionalità dell’aiuto in questione, e su un errore di diritto nel determinare gli elementi costitutivi dell’aiuto in questione.

A. Sul primo motivo

11. Il primo motivo è diretto contro il rigetto, da parte del Tribunale, del primo motivo di ricorso, con il quale la Repubblica d’Austria sosteneva che la decisione controversa era viziata da illegittimità per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era stata incaricata della costruzione dei nuovi reattori senza una gara d’appalto, in violazione di disposizioni fondamentali del diritto sugli appalti pubblici, la cui osservanza era, a suo avviso, inscindibile dall’oggetto dell’aiuto in questione.

12. Tale motivo comporta tre parti.

Innanzitutto, esaminerò le prime due parti congiuntamente e, in seguito, la terza parte.

1. Sulla prima e sulla seconda parte a) Sintesi delle censure sollevate dalla Repubblica d’Austria 1) Prima parte

13. La prima parte del primo motivo è diretta contro i punti da 27 a 34 della sentenza impugnata.

In tali punti, il Tribunale ha respinto la censura sollevata dalla Repubblica d’Austria, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 280 della decisione controversa, che l’obbligo ad essa incombente di valutare la compatibilità di un aiuto con disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle relative agli aiuti di Stato si impone unicamente per quanto riguarda modalità di tale aiuto così indissociabilmente connesse con l’oggetto dello stesso da far sì che sia impossibile valutarle isolatamente ( 5 ).

In tale contesto, il Tribunale ha innanzitutto respinto l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui, nella sentenza del 22 settembre 2020, Austria/[OSCURATO:PERSONA] ( 6 ), la Corte aveva inteso ampliare la portata di tale obbligo e abbandonare la propria giurisprudenza secondo cui occorreva distinguere tra le modalità che presentavano un nesso indissolubile con l’oggetto dell’aiuto e quelle che non lo avevano.

Esso ha inoltre dichiarato che un obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di adottare una posizione definitiva sull’esistenza o meno di una violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione distinte da quelle rientranti nel diritto in materia di aiuti, che non tenesse conto di una tale distinzione, sarebbe incompatibile, da un lato, con le norme e le garanzie procedurali che sono proprie dei procedimenti specificamente previsti per il controllo dell’applicazione di tali disposizioni e, dall’altro, con il principio dell’autonomia dei procedimenti e dei mezzi di ricorso e comporterebbe un rischio di contraddizione.

14. La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, fa valere che la misura notificata ha come solo e unico oggetto sostenere la costruzione dei due nuovi reattori sul sito della centrale Paks II e che il Tribunale ha erroneamente considerato che tale oggetto si limitava esclusivamente al solo atto di messa a disposizione di tali reattori.

A suo avviso, il sostegno accordato per la costruzione di detti reattori, che costituisce l’oggetto dell’aiuto in questione, viola di per sé il diritto dell’Unione e in particolare le norme sugli appalti pubblici.

La Repubblica d’Austria osserva inoltre che dall’interpretazione della sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA] data dal Tribunale ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata non si può dedurre che la [OSCURATO:PERSONA] possa ignorare le norme del diritto in materia di appalti pubblici nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE.

Se la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta a tenere conto di altre disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione in tale procedimento, il diritto degli aiuti di Stato diventerebbe una sorta di «regime autonomo» ( self-contained regime ).

Inoltre, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 33 della sentenza impugnata, non sarebbe mantenendo l’autonomia dei procedimenti amministrativi che si eviterebbe il rischio di risultati contraddittori o incoerenti.

Al contrario, quanto meno si tiene conto delle norme di diritto dell’Unione diverse da quelle in materia di aiuti di Stato nell’ambito del procedimento ex articolo 108 TFUE, tanto maggiore diventerebbe tale rischio.

Una distinzione rigida tra i procedimenti amministrativi comprometterebbe inoltre la certezza del diritto. 2) Seconda parte

15. La seconda parte del primo motivo è diretta contro i punti da 35 a 39 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente ritenuto, ai punti da 281 a 284 della decisione controversa, che l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori non costituisse una modalità dell’aiuto che presentava un nesso indissolubile con quest’ultimo ( 7 ).

In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato che, poiché l’aiuto in questione consisteva nel mettere gratuitamente a disposizione i nuovi reattori a favore della società Paks II ai fini del loro funzionamento, la questione di sapere se l’aggiudicazione dell’appalto per la loro costruzione avrebbe dovuto essere oggetto di una gara d’appalto si collocava a monte della misura di aiuto propriamente detta, e che lo svolgimento di una tale procedura e l’eventuale ricorso a un’altra impresa per la loro costruzione «non modificherebbero né l’oggetto dell’aiuto (…) né il relativo beneficiario».

Inoltre, una violazione delle norme sugli appalti pubblici avrebbe inciso unicamente sul mercato dei lavori di costruzione di centrali nucleari e non sull’appalto oggetto della misura di aiuto in questione (v. punti 36 e 37 della sentenza impugnata).

Per quanto riguarda l’incidenza dell’assenza di una gara d’appalto sull’importo dell’aiuto, il Tribunale ha dichiarato che non era stato dimostrato che altri offerenti avrebbero potuto fornire i nuovi reattori a condizioni migliori o a un prezzo inferiore e che, anche nell’ipotesi in cui il ricorso ad una gara d’appalto avesse potuto cambiare l’importo dell’aiuto, tale circostanza non avrebbe di per sé inciso sul vantaggio conferito da detto aiuto alla società Paks II, cosicché, «un aumento o una diminuzione dell’importo dell’aiuto non si traduce nel caso di specie in una modifica dell’aiuto propriamente detto né in una modifica del suo effetto anticoncorrenziale» (punto 38 della sentenza impugnata).

16. La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, fa osservare, in primo luogo, che le disposizioni in materia di appalti pubblici e quelle in materia di aiuti di Stato perseguono lo stesso obiettivo di garantire una concorrenza leale e non falsata nel mercato interno.

Ciò sarebbe sufficiente per concludere che esiste un nesso indissolubile tra l’aggiudicazione diretta dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori e la misura di aiuto in questione.

In secondo luogo, essa sostiene che una procedura di gara ai sensi delle disposizioni del diritto degli appalti pubblici avrebbe potuto comportare un aiuto completamente diverso sia per quanto riguarda il suo importo che la sua struttura.

In tale contesto, la circostanza che il beneficiario dell’aiuto non sia la società [OSCURATO:PERSONA] sarebbe irrilevante.

Analogamente, non sarebbe risolutivo l’argomento secondo cui un aumento o una diminuzione dell’importo dell’aiuto non si tradurrebbe, nel caso di specie, in una modifica dell’aiuto propriamente detto o del suo effetto anticoncorrenziale.

Infatti, la distinzione, su cui si basa tale argomento, tra la messa a disposizione a titolo gratuito dei nuovi reattori alla società Paks II e le risorse che l’Ungheria vi avrebbe destinato sarebbe errata.

In terzo luogo, la Repubblica d’Austria fa valere che l’esistenza di un nesso indissolubile tra l’aggiudicazione dell’appalto pubblico per la costruzione dei nuovi reattori e l’aiuto in questione deriva unicamente dall’accordo concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] russa e l’Ungheria, da cui risulta che l’aggiudicazione dell’appalto di costruzione e il prestito della [OSCURATO:PERSONA] russa costituiscono un unico processo. b) Valutazione

17. Come ho anticipato, la prima e la seconda parte del primo motivo devono, a mio avviso, essere analizzate congiuntamente.

Infatti, gli argomenti sollevati dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di tale prima parte mi sembrano mettere in discussione non tanto la dichiarazione, contenuta al punto 30 della sentenza impugnata, secondo cui, nella causa Austria/[OSCURATO:PERSONA], la Corte non ha inteso abbandonare la propria precedente giurisprudenza relativa al criterio giuridico fondato sulla distinzione tra modalità dissociabili e indissociabili dall’oggetto dell’aiuto (in prosieguo: il «criterio del “nesso indissolubile” o “indissociabile”»), quanto piuttosto il modo in cui il Tribunale ha interpretato e applicato tale criterio nel caso di specie.

Tale parte mi sembra quindi simile alla seconda parte del primo motivo.

18. Nel prosieguo della mia analisi, passerò in primo luogo in rassegna la giurisprudenza pertinente relativa alla portata dell’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare la conformità di una misura di aiuto con disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle in materia di aiuti di Stato.

In secondo luogo, procederò all’esame delle censure sollevate dalla Repubblica d’Austria alla luce dei principi che emergono da tale giurisprudenza. 1) Richiamo della giurisprudenza rilevante i) Il criterio del «nesso indissolubile»: la sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA]

19. Il criterio del «nesso indissolubile» è stato formulato per la prima volta nella sentenza del 22 marzo 1977, Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] ( 8 ).

La Corte era stata investita, inter alia, della questione se un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità di un regime di aiuti statali oppure su taluni aspetti di tale sistema, potesse tener conto di un’eventuale violazione dell’articolo 30 del Trattato CEE (attualmente articolo 34 TFUE), in materia di restrizioni quantitative all’importazione.

Nel rispondere a tale questione, dopo aver precisato, da un lato, che, nel sistema del Trattato CEE, l’accertamento dell’eventuale incompatibilità di un determinato aiuto con il mercato comune deve avvenire mediante un apposito procedimento, che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] avviare, e, dall’altro, che l’articolo 30 di tale trattato era provvisto di efficacia diretta ( 9 ), la Corte dichiara, al punto 14 di tale sentenza, che «[p]uò accadere che determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del trattato, diverse dagli articoli 92 e 93 (attualmente articoli 107 e 198 TFUE), siano cosi indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto, che risulti impossibile esaminarle in via autonoma, di guisa che la loro incidenza sulla compatibilità o sull’incompatibilità dell’aiuto nel suo complesso dev’essere in tal caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex articolo 93».

Essa precisa che diverso sarebbe il caso «qualora, nell’analisi di un sistema di aiuti, sia possibile isolare condizioni o elementi che, pur facendo parte del sistema stesso, possano essere considerati non necessari ai fini della realizzazione del suo oggetto o del suo funzionamento».

Infatti, in quest’ultima ipotesi, «non è possibile richiamarsi alla ripartizione delle competenze derivante dagli articoli 92 e 93 [del Trattato CEE] per concludere che, qualora siano violate altre norme del trattato, aventi efficacia diretta, queste non possano essere invocate dinanzi al giudice nazionale per il solo fatto che l’elemento considerato costituisce un aspetto di un aiuto».

20. Dalla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] emerge che, qualora ciò sia indispensabile per la valutazione di una misura nazionale nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] non solo ha la facoltà, ma è tenuta , a determinate condizioni, a prendere in considerazione altre disposizioni del diritto dell’Unione e, se del caso, a constatarne incidentalmente la violazione.

La ragion d’essere di tale obbligo e del criterio giuridico che ne definisce la portata, almeno da quanto si evince da tale sentenza, sembra consistere, da un lato, nel preservare la sfera di competenza della [OSCURATO:PERSONA] in materia di controllo degli aiuti di Stato auspicata dal Trattato e, dall’altro, nell’evitare che l’esercizio di tale competenza possa aprire una lacuna nel sistema di tutela dei diritti che i singoli traggono dall’effetto diretto del diritto dell’Unione. ii) L’obbligo di coerenza che si impone alla [OSCURATO:PERSONA]: le sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Matra

21. Qualche anno dopo, la Corte fu chiamata a precisare le conseguenze della sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] sul rapporto tra la procedura di controllo degli aiuti e la procedura d’infrazione.

Nella sentenza del 21 maggio 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( 10 ), la Repubblica italiana si era basata, in particolare, sulla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] per sostenere l’irricevibilità del ricorso per inadempimento presentato contro di essa per violazione dell’articolo 95 del Trattato CEE (attualmente articolo 110 TFUE).

Essa sosteneva che, poiché la misura fiscale contestata era destinata a finanziare un regime di aiuti e costituiva quindi una misura indissociabile dall’oggetto di tale regime, tale misura non poteva essere valutata nell’ambito di un ricorso per inadempimento, ma solo secondo la procedura di controllo degli aiuti di Stato.

Dopo aver constatato che le disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato e quelle in materia di imposizioni discriminatorie, pur mirando allo stesso obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato comune, si basavano su condizioni di applicazione diverse, la Corte ha dichiarato che un provvedimento attuato per il tramite di un’imposizione discriminatoria, che possa essere nello stesso tempo considerato come aiuto di Stato, poteva rientrare nella sfera d’applicazione di due ordini di disposizione e poteva quindi divenire l’oggetto di una distinta procedura di infrazione ( 11 ).

Al punto 11 di tale sentenza, la Corte ha proseguito precisando che dall’economia generale del Trattato si ricava che la procedura di controllo degli aiuti di Stato «non deve mai pervenire ad un risultato contrario alle norme specifiche del Trattato».

Pertanto, nel caso di specie, ancorché al termine del procedimento per inadempimento la Corte avesse dichiarato che l’imposta contestata era contraria alle disposizioni del Trattato in materia di imposizioni discriminatorie, il procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle disposizioni in materia di aiuti di Stato non avrebbe comunque potuto portare al suo mantenimento.

22. Nella sentenza del 15 giugno 1993, Matra/[OSCURATO:PERSONA] ( 12 ), pronunciata circa dieci anni dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, la Corte, investita di un ricorso di annullamento contro una decisione che autorizzava aiuti all’investimento a favore di una joint venture tra due produttori di autoveicoli, si pronuncia, in tale occasione, sul rapporto tra il procedimento di controllo degli aiuti di Stato e il procedimento di cui agli articoli 85 e 86 del Trattato CEE (attualmente articoli 101 e 102 TFUE), che erano stati avviati in parallelo dalla [OSCURATO:PERSONA].

Dopo aver ricordato i principi stabiliti nelle sentenze Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Italia, la Corte conclude che l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di rispettare la coerenza tra le disposizioni in materia di aiuti ed altre disposizioni del Trattato non può impedirle di adottare una decisione sulla compatibilità di un aiuto di Stato senza attendere l’esito di un parallelo procedimento avviato ai sensi dell’articolo 85 o dell’articolo 86 del Trattato CEE «qualora, sulla base dell’analisi economica della situazione (…), abbia acquisito la convinzione che il beneficiario dell’aiuto non si trova in una situazione tale da contravvenire [a tali articoli]» ( 13 ).

23. Nella sentenza Matra, la Corte ha preso posizione, per la prima volta, sul rapporto tra la sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, dichiarando sia l’autonomia del procedimento di controllo degli aiuti sia il requisito di coerenza delle decisioni adottate in esito a un tale procedimento con altre disposizioni del Trattato.

Essa ha inoltre precisato che un tale requisito di coerenza s’impone «in particolare qualora anche le altre norme riguardino (…) l’obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato comune» ( 14 ). iii) La giurisprudenza della Corte posteriore alle sentenze Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Matra, e le difficoltà di applicazione del criterio del «nesso indissolubile»

24. I principi stabiliti nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Matra sono stati confermati nel corso degli anni.

La Corte ha infatti ripetutamente ribadito: i) che il procedimento di controllo degli aiuti non deve mai condurre a un risultato contrario alle disposizioni specifiche del Trattato; ii) che, pertanto, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, violi altre disposizioni del Trattato, non può essere dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] compatibile con il mercato interno ( 15 ); iii) che, analogamente, non può essere dichiarato compatibile un aiuto di Stato che, per talune sue modalità, violi principi generali del diritto dell’Unione ( 16 ), e iv) che «in alcun caso» le disposizioni in materia di aiuti di Stato possono servire ad eludere altre norme del Trattato che condividono con tali disposizioni il «comune scopo» di garantire che gli interventi degli Stati membri non abbiano l’effetto di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato interno ( 17 ).

Tali principi sono stati riaffermati dalla Corte anche recentemente nelle sentenze Austria/[OSCURATO:PERSONA] ( 18 ) e Braesch e a. ( 19 ), nonché nelle sentenze relative agli aiuti concessi alle compagnie aeree durante la pandemia da COVID‑19 ( 20 ).

25. Il criterio del «nesso indissolubile» figurante nella sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] è stato recentemente riaffermato nella sentenza del 2 maggio 2019, A-Fonds ( 21 ) e da allora è stato applicato a più riprese, anche successivamente alla sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA] ( 22 ), in quanto criterio di ripartizione delle competenze tra i giudici nazionali e la [OSCURATO:PERSONA] ( 23 ), e per delimitare la portata dell’obbligo di quest’ultima di esaminare, nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti, la conformità della misura in questione alle disposizioni non rientranti nel diritto degli aiuti di Stato ( 24 ).

La portata di tale obbligo, che mira a evitare che possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno un aiuto che viola altre disposizioni o principi generali pertinenti del diritto dell’Unione ( 25 ), dipende quindi in ultima analisi dall’applicazione più o meno rigorosa di tale criterio.

26. La Corte ha inoltre cercato di precisare le condizioni di applicazione di detto criterio.

27. Da un lato, essa ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto delle violazioni di disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle in materia di aiuti che derivano non solo da elementi, condizioni o modalità indissociabili dall’aiuto o dal suo oggetto, ma anche di quelle che risultano dall’aiuto o dal suo oggetto in quanto tali o dall’«attività economica» che l’aiuto mira a finanziare ( 26 ).

In tal caso, il «nesso indissolubile» ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] è in re ipsa .

28. Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che le modalità di finanziamento di un aiuto, come un’imposta nazionale specificamente destinata a finanziare un regime di aiuti, non possono essere separate dall’«aiuto propriamente detto» ( 27 ) e che la sua valutazione, anche alla luce di disposizioni del Trattato diverse da quelle relative agli aiuti di Stato, rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] ( 28 ).

Analogamente, la Corte ha precisato che le modalità che determinano le condizioni di ammissibilità a un regime di aiuti sono indissociabili dall’aiuto in quanto tale e rientrano tra gli elementi che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a esaminare nel contesto del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE e, se del caso, ad approvare ( 29 ).

Per contro, la scelta del beneficiario di un aiuto individuale fa parte dell’«oggetto» stesso dell’aiuto ( 30 ).

Da parte sua, la sentenza Braesch e a. ha precisato che non costituiscono «modalità indissociabili» ai sensi della sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], misure, non sollecitate dalla [OSCURATO:PERSONA], che sono state adottate dallo Stato membro interessato al fine di ottenere da quest’ultima una decisione che autorizzi l’aiuto al termine della fase di esame preliminare ( 31 ), né, più in generale, le misure «connesse nei fatti» all’aiuto in quanto tale, «ma giuridicamente distinte» da esso, adottate dallo Stato membro che ha notificato l’aiuto ( 32 ).

29. Nonostante i chiarimenti forniti dalla Corte, la giurisprudenza rimane ampiamente casistica quando si tratta di attribuire un significato concreto al criterio del «nesso indissolubile».

Alcune delle nozioni che presiedono alla sua applicazione, quali l’«oggetto» o la «modalità» dell’aiuto, oppure la «modalità indissociabile» o «indissolubilmente legata» all’oggetto dell’aiuto, rimangono poco chiare.

30. Al fine di fornire una chiave di lettura di tali nozioni, nei limiti di quanto necessario ai fini della presente causa, occorre, a mio avviso, partire dalla definizione negativa della nozione di «modalità indissolubilmente legata all’oggetto dell’aiuto» contenuta nella sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA].

31. Secondo la Corte, non costituisce una tale modalità una condizione o un elemento che, «pur facendo parte [di un] sistema [di aiuti]», può essere considerato «non necessari[o] ai fini della realizzazione del suo oggetto o del suo funzionamento» e può, per tale ragione, essere isolato da tale regime ( 33 ).

Argomentando in merito alla nozione di «necessità», nella causa che ha dato origine alla sentenza A‑Fonds, l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ( 34 ) ha considerato che «una modalità è necessaria alla realizzazione dell’oggetto o al funzionamento di un aiuto se essa è un elemento costitutivo o essenziale dell’aiuto, cosicché la sua inapplicabilità comporta un mutamento della portata o delle caratteristiche principali dell’aiuto».

Condivido in linea di principio tale definizione, purché essa si riferisca alla misura concretamente prevista dallo Stato membro interessato, considerata nella sua interezza ( 35 ), e non isolando gli elementi di tale misura che soddisfano astrattamente gli elementi costitutivi della nozione giuridica di «aiuto».

32. Per quanto riguarda più specificamente la nozione di «oggetto» dell’aiuto, che riveste un ruolo centrale nell’applicazione del criterio del «nesso indissolubile», la giurisprudenza citata nei paragrafi da 19 a 28 delle presenti conclusioni fornisce indicazioni su ciò che tale nozione non comprende.

Infatti, essa si distingue sia dalla nozione di «attività finanziata» dall’aiuto sia da quella di «modalità», che si riferisce ai vari elementi della misura con cui lo Stato membro intende attuare concretamente l’aiuto.

La nozione di «oggetto dell’aiuto» non dev’essere nemmeno confusa con quello di «obiettivo», essendo il primo il mezzo con cui lo Stato interessato si propone di realizzare il secondo ( 36 ).

Ad esempio, «favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso» [articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE], «promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo» [articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE] o «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro» [articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE], o ancora «agevolare lo sviluppo di talune attività» [articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE], sono tutti obiettivi, riconosciuti dal Trattato, che gli Stati membri possono perseguire mediante interventi che variano per natura, per il settore o l’attività cui sono destinati, oppure per l’identità o il numero di beneficiari ( 37 ).

Ognuno di tali interventi ha un «oggetto» proprio, che è definito dallo scopo specifico perseguito dalla misura (ad esempio, favorire determinate aziende agricole o determinati settori industriali, sostenere le imprese situate in una regione specifica, aiutare gli investimenti in determinate attività) e dal modo in cui è prevista la sua attuazione (ad esempio, un’esenzione fiscale, l’apertura di un meccanismo di credito, una garanzia statale, un conferimento di capitale, ecc.).

Tale oggetto deve inoltre essere determinato tenendo conto di tutti gli elementi dell’intervento in questione, quale effettivamente previsto dallo Stato membro interessato.

33. In sintesi, nel valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prendere in considerazione l’eventuale violazione di disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle in materia di aiuti, qualora una tale violazione derivi dall’attività economica finanziata, dall’aiuto o dal suo oggetto in quanto tali, oppure dalle modalità inscindibilmente connesse all’oggetto dell’aiuto.

Un tale legame di inscindibilità sussiste nel caso di elementi o condizioni necessari alla realizzazione dell’oggetto dell’aiuto o al suo funzionamento, senza i quali l’intervento statale previsto non può raggiungere gli obiettivi che esso persegue.

34. Alla luce della giurisprudenza citata ai paragrafi da 19 a 28 delle presenti conclusioni e dell’insieme delle riflessioni fin qui sviluppate occorre esaminare le censure sollevate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito della prima e della seconda parte del suo primo motivo. 2) Sull’applicazione al caso di specie

35. Prima di procedere alla mia analisi, rilevo che, supponendo che gli argomenti sviluppati dalla ricorrente nella prima parte del suo primo motivo siano intesi – come li intendono la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri intervenuti a suo sostegno – nel senso di rimettere in discussione l’attualità del criterio del «nesso indissolubile» a seguito della sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza citata in particolare al paragrafo 25 delle presenti conclusioni emerge che tali argomenti sarebbero destinati ad essere respinti ( 38 ). i) Sull’oggetto della misura notificata

36. Nell’ambito della prima parte del suo primo motivo, la Repubblica d’Austria contesta al Tribunale di non aver ritenuto che l’«oggetto» dell’aiuto in questione fosse la costruzione di nuovi reattori nucleari.

Così facendo, il Tribunale si sarebbe discostato dalla qualificazione data a tale oggetto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa.

Tale censura viene, in sostanza, riproposta nell’ambito del secondo motivo di impugnazione.

La Repubblica ceca, la Repubblica francese e l’Ungheria sostengono che il Tribunale ha correttamente considerato, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, che l’oggetto dell’aiuto in questione era «la messa a disposizione a titolo gratuito [alla società Paks II] di due nuovi reattori ai fini del loro funzionamento» ( 39 ).

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], essa sostiene che, sebbene la misura notificata riguardasse lo sviluppo di due reattori nucleari in Ungheria, essa non riguardava la costruzione di tali reattori in quanto tale, ma la loro messa a disposizione in vista del loro utilizzo.

37. A tal proposito, occorre constatare che, nel titolo della decisione controversa, la misura notificata è identificata come una misura che l’Ungheria intende attuare «a sostegno dello sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale nucleare di Paks II».

Al punto 3 di tale decisione, tale misura è descritta come «destinata a fornire contributi finanziari per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale di Paks».

Al punto 9 di detta decisione, alla voce 2, intitolata «Descrizione dettagliata della misura» e alla sottovoce 2.1, intitolata «Descrizione del progetto», si indica che «[l]a misura consiste nello sviluppo di due nuovi reattori nucleari (…) in Ungheria, la cui costruzione è interamente finanziata dallo Stato ungherese a beneficio dell’entità Paks II (...) che sarà proprietaria e gestirà i nuovi reattori».

Al punto 15 della medesima decisione, che espone il sostegno finanziario previsto dall’Ungheria ( 40 ), si afferma che il prestito statale erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] russa all’Ungheria «per finanziare lo sviluppo di Paks II»«prevede un meccanismo di credito rinnovabile di 10 miliardi di [euro]» che l’Ungheria «utilizzerà (…) per finanziare direttamente gli investimenti a favore di Paks II necessari per la progettazione, la costruzione e la messa in servizio» dei nuovi reattori, a cui si aggiungerà «un importo supplementare fino a 2,5 miliardi di [euro] a partire» dal bilancio proprio dell’Ungheria.

Al punto 21 della decisione controversa si espone che «l’Ungheria e la Russia hanno sottoscritto [l’accordo intergovernativo] con l’obiettivo di sviluppare nuove capacità presso la centrale di Paks».

Più in generale, la misura notificata è definita ed esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] come un aiuto agli investimenti «concess[o] dallo Stato ungherese a Paks II per lo sviluppo del progetto» e che copre i costi di investimento per il suo completamento ( 41 ).

È pur vero che al punto 197 di tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la misura notificata «[potrebbe] comportare un vantaggio economico a favore di Paks II risultante dal fatto che l’impresa avrà il ruolo di proprietario e gestore di due nuove unità nucleari interamente finanziate dallo Stato ungherese».

Tuttavia, al punto 283 di detta decisione, che rientra tra i motivi dedicati all’esame della questione dell’esistenza di una modalità indissociabile, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che «l’oggetto dell’aiuto all’investimento a favore di Paks II è quello di consentirle di produrre energia elettrica senza sostenere i costi di investimento per la costruzione degli impianti nucleari», collegando inequivocabilmente gli investimenti consentiti dall’Ungheria alla costruzione dei nuovi reattori.

Ai punti da 324 a 328 della medesima decisione, la misura notificata è considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come uno «strumento adeguato per la costruzione dei (…) nuovi reattori», in quanto realizza l’«obiettivo di interesse comune della promozione dell’energia nucleare» ( 42 ) e, al punto 332, è indicato che tale misura «incentiva[va] la realizzazione dell’obiettivo di interesse comune mediante lo sviluppo della centrale nucleare».

Infine, al punto 330 della decisione controversa, si afferma chiaramente che la società Paks II «è stata costituita dallo Stato con l’unico obiettivo di sviluppare e gestire» detti reattori e che essa riceverebbe l’aiuto in questione al fine di realizzare tale obiettivo.

Analogamente, al punto 334 di tale decisione si indica che, in quanto beneficiario, Paks II «riceverebbe un contributo finanziario per la costruzione di impianti di produzione» ( 43 ).

38. Ne consegue, a mio avviso, che la ricorrente ha correttamente affermato che, nell’identificare l’oggetto dell’aiuto in questione come la «messa a disposizione a titolo gratuito» di nuovi reattori, il Tribunale non ha accolto la descrizione di tale oggetto quale risultante, al di là di alcune incongruenze, dalla decisione controversa, vale a dire un contributo finanziario dello Stato ungherese alla società Paks II per lo sviluppo – compresa la progettazione, la costruzione e la messa in servizio – di due nuovi reattori nucleari.

Così facendo, esso ha commesso un errore di interpretazione dell’atto impugnato dinanzi ad esso, il che costituisce un errore di diritto che può essere sollevato dinanzi alla Corte nell’ambito di un’impugnazione ( 44 ).

39. Nell’ambito della seconda parte del suo primo motivo, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, sostiene inoltre che, definendo l’oggetto della misura notificata come consistente nel «mettere gratuitamente a disposizione due nuovi reattori nucleari a favore della società Paks II», il Tribunale avrebbe artificiosamente distinto tra i diversi elementi di una sola ed unica misura.

La costruzione dei nuovi reattori e l’aggiudicazione diretta dell’appalto alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero infatti state parti integranti del progetto al centro dell’accordo concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] russa e l’Ungheria.

40. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità di tale censura la quale non sarebbe stata sollevata dinanzi al Tribunale.

A tal proposito, rilevo che, sebbene, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non possa modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale ( 45 ), un ricorrente è tuttavia legittimato a proporre un’impugnazione in cui fa valere, dinanzi alla Corte, motivi e argomenti derivanti dalla stessa sentenza impugnata e diretti a contestarne, in diritto, la fondatezza ( 46 ).

A mio avviso, è quanto avviene nel caso della censura sollevata dalla Repubblica d’Austria.

Aggiungo che, con tale censura, la ricorrente, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, mette in discussione non la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, ma la qualificazione giuridica che esso ha dato a tali fatti, che lo ha portato, a suo avviso, a definire in modo errato l’oggetto dell’aiuto in questione.

Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, un errore nella qualificazione giuridica dei fatti è un errore di diritto che può essere sollevato nell’ambito di un’impugnazione ( 47 ).

41. Nel merito, è pacifico che l’obiettivo perseguito dall’aiuto previsto dall’Ungheria fosse quello di sostenere la produzione di energia nucleare.

Tale obiettivo è stato perseguito attraverso un progetto di finanziamento della costruzione di due reattori nucleari destinati a entrare in funzione nel sito della centrale di Paks e a sostituire i reattori già esistenti.

Come sostiene la Repubblica d’Austria e come risulta dalla descrizione della misura notificata contenuta nella decisione controversa, la messa a disposizione dei nuovi reattori alla centrale Paks II era solo una delle fasi di tale progetto, che era concepito come un tutto e comprendeva la progettazione, la costruzione e la messa in servizio di detti reattori ( 48 ).

Infatti, i nuovi reattori, la cui costruzione costituiva l’oggetto dell’accordo intergovernativo, erano il «bene» messo a disposizione del beneficiario dell’aiuto.

Sebbene la società Paks II non abbia investito direttamente nella costruzione dei suoi futuri impianti di produzione, in quanto le autorità ungheresi non hanno ritenuto necessario indebitarla direttamente ( 49 ), essa è stata comunque coinvolta in ogni fase del loro sviluppo, in quanto «organizzazione (…) di proprietà statale»«controllata dallo Stato», designata dall’Ungheria e «finanziariamente e tecnicamente» responsabile dell’adempimento dei corrispondenti obblighi derivanti dal progetto (v. punto 11 della decisione controversa).

Infatti, dal punto 14 della decisione controversa emerge che la conclusione con la [OSCURATO:PERSONA] del contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione dei due nuovi reattori era in capo ad essa, così come la responsabilità del controllo dei lavori di costruzione e dell’autorizzazione al pagamento degli importi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] per ogni fase di avanzamento di tali lavori (v. punto 39 della decisione controversa).

42. In tali circostanze, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, fa correttamente valere che sarebbe artificiale distinguere, nella misura notificata, tra la costruzione dei due reattori nucleari e la loro messa a disposizione alla società Paks

II. Considerando la misura nel suo complesso, appare, a mio avviso, chiaro che essa è diretta a finanziare l’investimento per la costruzione e la messa in servizio delle nuove unità di produzione del sito di Paks.

43. Ne consegue che, anche supponendo che il Tribunale non abbia commesso un errore di interpretazione della decisione controversa definendo l’oggetto dell’aiuto in questione come «la messa a disposizione [alla società Paks II] a titolo gratuito di due nuovi reattori ai fini del loro funzionamento», tale definizione deriverebbe comunque da un errore di qualificazione giuridica dei fatti. ii) Sull’esistenza di una violazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici derivante dall’oggetto dell’aiuto

44. Nell’ambito della prima parte del suo primo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene, da un lato, che il Tribunale avrebbe sostanzialmente autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] a non tenere conto di una violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici nella sua valutazione di una misura di aiuto e, dall’altro, che nel caso di specie, una tale violazione derivava dall’oggetto stesso dell’aiuto in questione, vale a dire il finanziamento della costruzione di una centrale nucleare, cosicché il Tribunale avrebbe erroneamente operato una distinzione, ai punti da 28 a 32 della sentenza impugnata, tra la presente causa e quella che ha dato luogo alla sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA].

45. La Repubblica francese contesta la ricevibilità di tale censura in quanto non è stata sollevata dinanzi al Tribunale.

A tal proposito, è vero che la Repubblica d’Austria, nel suo ricorso, non ha espressamente sostenuto che l’aggiudicazione diretta alla [OSCURATO:PERSONA] dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori rientrava nell’oggetto stesso dell’aiuto in questione.

Tuttavia, dal punto 20 della sentenza impugnata emerge che, sulla base della sua interpretazione della sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA], essa ha comunque fatto valere la scarsa rilevanza, ai fini della valutazione dell’aiuto in questione, della questione se una tale aggiudicazione diretta costituisse una «modalità inscindibile» o addirittura una «modalità» di tale aiuto, poiché, in generale, qualsiasi aiuto di Stato che violi disposizioni del diritto dell’Unione non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Non si può quindi ritenere che la censura ora sollevata dalla Repubblica d’Austria dinanzi alla Corte modifichi l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale ( 50 ).

46. Nel merito, tale censura, peraltro non molto sviluppata, dev’essere a mio avviso respinta.

47. Da un lato, nella misura in cui essa è diretta a contestare al Tribunale di aver dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] «può ignorare le norme in materia di appalti pubblici nell’ambito di un procedimento ex articolo 108 TFUE», detta censura si basa su una lettura errata della sentenza impugnata.

Infatti, ai punti da 28 a 32 della stessa, il Tribunale si è limitato a dichiarare che, nella causa Austria/[OSCURATO:PERSONA], la Corte non aveva inteso abbandonare la sua giurisprudenza derivante dalla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], che, come ho già avuto modo di sottolineare, non può essere rimessa in discussione.

Per contro, contrariamente a quanto sembra ritenere la Repubblica d’Austria, il Tribunale non ha negato che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito di detto procedimento, l’eventuale violazione di una disposizione del diritto dell’Unione diversa da quelle in materia di aiuti di Stato, comprese le norme in materia di appalti pubblici, qualora una tale violazione derivi dall’oggetto dell’aiuto in questione o da una delle sue modalità indissociabili.

48. Dall’altro lato, come sostiene in particolare la Repubblica ceca, la medesima censura non può essere accolta neppure nella misura in cui sostiene che la violazione delle disposizioni in materia di aggiudicazione di appalti pubblici invocata dalla ricorrente deriva dall’«oggetto» stesso dell’aiuto in questione o dall’«attività finanziata» da quest’ultimo.

Infatti, anche qualora, come suggerisco, la Corte dovesse considerare che il Tribunale ha errato nell’escludere la costruzione dei nuovi reattori dall’oggetto di tale aiuto, l’aggiudicazione diretta dell’appalto per tale costruzione alla [OSCURATO:PERSONA] rappresenta solo una «modalità» legata a tale oggetto, di cui resta da verificare il carattere indissociabile da quest’ultimo. iii) Sull’esistenza di una modalità indissociabile

49. Nell’ambito della seconda parte del suo primo motivo di impugnazione, la Repubblica d’Austria contesta l’analisi, svolta dal Tribunale, circa l’esistenza di un «nesso indissolubile» tra l’aggiudicazione diretta dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori alla [OSCURATO:PERSONA] e l’oggetto dell’aiuto.

Per l’esposizione degli argomenti avanzati da tale Stato membro, rinvio al paragrafo 16 delle presenti conclusioni.

Come ho già indicato al paragrafo 17 delle presenti conclusioni, alcuni degli argomenti sollevati nell’ambito della prima parte del primo motivo mirano anche, nella sostanza, a contestare tale analisi.

50. Ricordo che, ai paragrafi da 36 a 43 delle presenti conclusioni, sono giunto alla conclusione che la definizione dell’oggetto dell’aiuto in questione, adottata dal Tribunale in particolare al punto 36 della sentenza impugnata, è viziata da un errore di interpretazione della decisione controversa e che, in ogni caso, una tale definizione deriva da un’errata qualificazione dei fatti.

È necessario tuttavia ricordare che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è tale da comportare l’annullamento di detta sentenza e occorre procedere a una sostituzione della motivazione e respingere l’impugnazione ( 51 ).

Occorre quindi verificare se, nonostante gli errori di diritto commessi, il Tribunale abbia giustamente concluso, al punto 39 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente ritenuto che l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori non costituisse una modalità dell’aiuto indissociabile dallo stesso.

51. Per le ragioni che esporrò, ritengo che non sia così.

52. In primo luogo, e in via preliminare, sebbene io convenga, in particolare, con la Repubblica francese, sul fatto che l’argomento dedotto dalla Repubblica d’Austria, secondo cui il semplice fatto che le norme in materia di aiuti di Stato e quelle in materia di appalti pubblici perseguano lo stesso obiettivo di garantire una concorrenza non falsata nel mercato interno sia sufficiente per concludere che esiste una modalità indissociabile, non possa essere accettato ( 52 ), la Repubblica d’Austria ha tuttavia ragione nel ricordare che tale convergenza di obiettivi impone tanto più alla [OSCURATO:PERSONA] un obbligo di garantire la coerenza tra tali due serie di disposizioni.

53. In secondo luogo, al punto 36 della sentenza impugnata, commettendo un errore di diritto, il Tribunale ha considerato che la decisione di aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dei due nuovi reattori non costituisce di per sé una modalità dell’aiuto stesso, in quanto tale aggiudicazione «riguarda la fabbricazione e l’approvvigionamento del bene che sarà messo gratuitamente a disposizione e si colloca quindi a monte della misura di aiuto propriamente detta».

Infatti, da un lato, la premessa su cui si fonda una tale conclusione, vale a dire che l’oggetto dell’aiuto in questione sia la messa a disposizione a titolo gratuito alla società Paks II dei due nuovi reattori nucleari, è errata, come ho dimostrato sopra.

Dall’altro lato, come sostiene sostanzialmente la Repubblica d’Austria, quando un intervento statale finanziato da un aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE si articola in diverse fasi, la qualificazione come «modalità» o «modalità indissociabile» ai sensi della sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], di una misura adottata nel corso di una di tali fasi non è esclusa per il solo fatto che tale misura precede quella che conclude l’intero processo.

Pertanto, anche supponendo che il Tribunale abbia correttamente ritenuto che l’unico oggetto dell’aiuto in questione fosse la messa a disposizione a titolo gratuito alla società Paks II dei nuovi reattori, ciò non implicherebbe automaticamente che l’aggiudicazione diretta alla [OSCURATO:PERSONA] dell’appalto per la loro costruzione costituisse un elemento estraneo all’aiuto in questione.

Invero, come sostiene la Repubblica francese, un’interpretazione del criterio del «nesso indissolubile» che faccia rientrare nella nozione di «modalità indissociabile» qualsiasi «modalità di progettazione» di un progetto che beneficia di un finanziamento pubblico renderebbe inoperante un tale criterio.

Tuttavia, tale argomento non può essere accolto nel caso di specie.

L’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori non è una semplice «modalità di progettazione», né un aspetto secondario della misura notificata.

Infatti, l’aiuto in questione ha come oggetto lo sviluppo di tali reattori e questi costituiscono il bene che si intende mettere a disposizione del beneficiario.

54. In terzo luogo, come giustamente sostenuto dalla Repubblica d’Austria, dalla decisione controversa e dalla sentenza impugnata risulta che la designazione della [OSCURATO:PERSONA] come ente costruttore era uno degli elementi dell’accordo intergovernativo, di cui l’accordo di finanziamento menzionato al paragrafo 6 delle presenti conclusioni costituiva parte integrante, ed era una delle condizioni a cui era subordinato il prestito destinato a finanziare la maggior parte degli investimenti richiesti per lo sviluppo dei nuovi reattori.

Orbene, secondo la giurisprudenza richiamata al paragrafo 25 delle presenti conclusioni, la modalità di finanziamento di un aiuto non può essere isolata dall’aiuto stesso e la sua valutazione, anche alla luce di disposizioni del Trattato diverse da quelle relative agli aiuti di Stato, rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA].

55. In quarto luogo, dalla giurisprudenza ricordata ai paragrafi da 19 a 25 delle presenti conclusioni non si evince che un elemento o una condizione di un aiuto che non ha un impatto diretto sulla determinazione del beneficiario o dei beneficiari dello stesso o sul suo importo non possa costituire una «modalità indissociabile» la cui legittimità dev’essere esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE.

Per contro, da tale giurisprudenza emerge che un elemento o una condizione dell’aiuto che sia «necessario alla realizzazione dell’oggetto dello stesso o al suo funzionamento» rappresenta una tale modalità.

Nel caso di specie, come sostiene sostanzialmente la Repubblica d’Austria, l’aggiudicazione dell’appalto di costruzione alla [OSCURATO:PERSONA] era un elemento necessario sia per la realizzazione dell’oggetto dell’aiuto in questione sia per il suo funzionamento.

Infatti, da un lato, dalla decisione controversa e dalla sentenza impugnata risulta che la scelta della [OSCURATO:PERSONA] come impresa responsabile della progettazione, della costruzione e della messa in servizio dei nuovi reattori era parte integrante dell’accordo intergovernativo e che il prestito concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] russa all’Ungheria era legato a siffatta scelta ( 53 ).

Dall’altro lato, dal fatto che l’Ungheria abbia sostenuto, sia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] che dinanzi al Tribunale e alla Corte, che la [OSCURATO:PERSONA] era la sola in grado di fornire la tecnologia necessaria per la costruzione dei nuovi reattori, emerge che tale Stato membro era convinto che, da un punto di vista tecnico, l’aggiudicazione dell’appalto di costruzione a tale impresa fosse una scelta necessaria al fine di garantire la redditività e la riuscita del progetto finanziato dall’aiuto in questione.

56. In quinto ed ultimo luogo, mi interrogo sulla rilevanza, ai fini della valutazione dell’esistenza di una modalità indissociabile ai sensi della sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], della constatazione, contenuta al punto 37 della sentenza impugnata, secondo cui «una violazione delle norme sugli appalti pubblici inciderebbe unicamente sul mercato dei lavori di costruzione di centrali nucleari e non può avere conseguenze sull’appalto oggetto della misura di aiuto [in questione]».

Innanzitutto, una simile constatazione non consente di avallare la conclusione che una tale aggiudicazione non costituiva una modalità inscindibilmente connessa all’aiuto in questione.

Infatti, l’individuazione di misure che non possono essere isolate dall’aiuto precede logicamente sia la valutazione della loro conformità al diritto dell’Unione sia l’esame del loro impatto sulla compatibilità dell’aiuto.

In secondo luogo, e soprattutto, nutro dubbi sulla validità della premessa su cui si basa detta constatazione, ossia che solo la violazione di una disposizione diversa da quelle in materia di aiuti di Stato, che comporti un’ulteriore distorsione della concorrenza o degli scambi sul mercato interessato dall’aiuto in questione, possa far sorgere un obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di constatare una tale violazione nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE ( 54 ).

Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che, nel valutare se un aiuto previsto soddisfi il requisito di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE di non alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune, la [OSCURATO:PERSONA] deve tenere conto degli effetti negativi che tale aiuto può avere sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno nel suo complesso , definito, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, come «uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati» ( 55 ).

Il riferimento fatto dalla Repubblica francese e dall’Ungheria alla sentenza del 31 gennaio 2001, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 56 ) non può portare a una conclusione diversa.

Nei punti di tale sentenza a cui rinviano tali Stati membri, il Tribunale, dopo aver constatato che le misure controverse erano indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto in questione, ha proceduto a verificare se esse comportassero effetti «eccedenti quanto è necessario perché l’aiuto possa conseguire gli obiettivi ammessi dal Trattato».

Orbene, una tale verifica rientra chiaramente nell’ambito dell’esame della proporzionalità dell’aiuto, che segue alla definizione della portata delle misure da prendere in considerazione, in linea di principio, al fine di valutare la sua compatibilità con il mercato interno.

Di conseguenza, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] non fornisce precisazioni su cosa consenta di qualificare una misura come «modalità indissociabile», né permette di sostenere la tesi secondo cui solo gli effetti di una tale misura percepibili sull’«appalto oggetto della misura di aiuto [in questione]» rilevano ai fini dell’esame che dev’essere effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE.

Per contro, tale sentenza s’inserisce nel solco della giurisprudenza derivante dalla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] ( 57 ).

Lo stesso vale per la sentenza del 3 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 58 ), citata in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA], che precisa che, se la modalità di un aiuto è inscindibilmente connessa all’oggetto dello stesso, «la sua conformità alle disposizioni diverse da quelle relative agli aiuti di Stato sarà valutata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE e tale valutazione potrà sfociare in una dichiarazione di incompatibilità dell’aiuto considerato con il mercato interno».

57. Concludendo su quest’ultimo punto, ritengo che non si possa escludere che la violazione di una disposizione del diritto dell’Unione in grado di comportare una distorsione della concorrenza su un mercato diverso ma, come nel caso di specie, collegato a quello interessato dall’aiuto, debba essere presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo esame della compatibilità dello stesso con il mercato interno. iv) Sull’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare l’eventuale violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici

58. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha erroneamente confermato la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’aggiudicazione diretta alla [OSCURATO:PERSONA] dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori non costituiva una «modalità inscindibile» dall’oggetto dell’aiuto in questione.

59. Ne consegue che esso ha parimenti errato nel considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta ad esaminare, nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione della decisione controversa, la questione della compatibilità di tale aggiudicazione con le disposizioni in materia di appalti pubblici, che era stata sollevata nel corso di tale procedimento dalla Repubblica d’Austria e da altre parti interessate ( 59 ). 3) Conclusioni sulla prima e sulla seconda parte del primo motivo

60. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che la prima e la seconda parte del primo motivo di impugnazione, considerate congiuntamente, siano fondate.

2. Sulla terza parte

61. La terza parte del primo motivo di ricorso contiene due censure.

La prima verte su un difetto di motivazione della decisione controversa che il Tribunale avrebbe omesso di constatare, e la seconda su una violazione delle disposizioni del diritto degli appalti pubblici.

Tali censure sono rivolte contro i punti da 40 a 49 e da 196 a 203 della sentenza impugnata.

62. I punti da 40 a 49 della sentenza impugnata fanno parte della motivazione con cui il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso della Repubblica d’Austria, vertente sull’assenza di una procedura di appalto pubblico.

Ai punti 41 e 42, il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA], al fine di rispondere alle osservazioni presentatele da alcuni interessati in merito alla conformità della misura notificata alla direttiva 2014/25, aveva giustamente ritenuto, al punto 285 della decisione controversa, di poter rinviare a un procedimento per inadempimento avviato nei confronti dell’Ungheria, in cui aveva maturato la convinzione, «basa[ta] su un’analisi approfondita dei requisiti tecnici» invocati da tale Stato membro, che tale direttiva fosse inapplicabile all’aggiudicazione dei lavori di costruzione dei nuovi reattori sulla base del suo articolo 50, lettera c) (in prosieguo: il «procedimento per inadempimento»).

Ai punti da 43 a 46 di tale sentenza, il Tribunale ha, in secondo luogo, esaminato la risposta della [OSCURATO:PERSONA] a quesiti scritti posti a titolo di misura di organizzazione del procedimento, nonché i documenti prodotti a sostegno della stessa, constatando che da tale risposta emergeva, come confermato da tali documenti, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso che l’aggiudicazione diretta alla [OSCURATO:PERSONA] dei lavori di costruzione dei nuovi reattori «poteva essere effettuata senza previa indizione di gara, in quanto, per ragioni tecniche, non vi sarebbe stata concorrenza».

Ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in terzo luogo, precisato che non si può ammettere che «nell’ambito del procedimento relativo alla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, siano rimesse in discussione tutte le decisioni adottate precedentemente e che sono già state oggetto di un procedimento distinto», in quanto «[i]l principio della certezza del diritto osta a che la [OSCURATO:PERSONA] riesamini l’aggiudicazione dell’appalto di costruzione nell’ambito del procedimento sugli aiuti di Stato senza disporre di nuove informazioni rispetto al momento in cui ha deciso di chiudere il procedimento per inadempimento».

Al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso, in quarto ed ultimo luogo, che «la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore di diritto basandosi, in ogni caso, sull’esito del procedimento per inadempimento ai fini della decisione [controversa]».

63. Ai punti da 196 a 203 della sentenza impugnata, il Tribunale ha per contro respinto la prima parte del decimo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione controversa in merito alla compatibilità dell’aiuto con altre disposizioni del diritto dell’Unione.

In tali punti, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che, poiché ai punti da 280 a 284 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di non dover esaminare la questione dell’eventuale violazione della direttiva 2014/25, in assenza di un nesso indissolubile tra tale violazione e l’oggetto dell’aiuto in questione, essa non era tenuta a giustificare, nella decisione controversa, le ragioni per cui erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 50, lettera c), della direttiva 2014/25. a) Sulla censura relativa all’assenza di constatazione del difetto di motivazione della decisione controversa

64. La Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che la decisione controversa era sufficientemente motivata in merito all’esistenza o meno di una violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici.

Un semplice riferimento a un procedimento non pubblico per inadempimento concluso non costituirebbe una motivazione sufficiente.

Essa sostiene che solo grazie alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e ai documenti da essa prodotti in risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, quest’ultimo ha potuto venire a conoscenza dei motivi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a escludere l’esistenza di una violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici.

65. La Repubblica francese eccepisce l’irricevibilità di tale censura in quanto sarebbe stata sollevata per la prima volta in sede di impugnazione.

Al riguardo, osservo che dai punti 192 e da 196 a 203 della sentenza impugnata risulta chiaramente, da un lato, che la Repubblica d’Austria ha contestato dinanzi al Tribunale l’insufficienza della motivazione della decisione controversa quanto alla compatibilità dell’aiuto con le disposizioni del diritto sull’aggiudicazione degli appalti pubblici e, dall’altro, che il Tribunale ha esaminato una tale censura, finendo col respingerla.

Dai punti da 40 a 49 della sentenza impugnata, il cui contenuto è esposto al paragrafo 62 delle presenti conclusioni, risulta inoltre che il Tribunale ha espressamente sostenuto il rinvio al procedimento per inadempimento fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 285 della decisione controversa.

Ne consegue che, poiché, da un lato, la presente censura riprende quelle sollevate dalla Repubblica d’Austria dinanzi al Tribunale e che, dall’altro, essa trae origine dalla motivazione della sentenza impugnata, tale censura è ricevibile ( 60 ).

66. Secondo una giurisprudenza costante, pur se la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’ iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire all’interessato di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo, una siffatta motivazione, tuttavia, deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto in cui è stato adottato ( 61 ).

È inoltre giurisprudenza consolidata che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legittimità nel merito dell’atto controverso.

Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere espressamente le ragioni su cui si fonda tale decisione.

Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la sua motivazione, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate ( 62 ).

67. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato la sua conclusione secondo cui la valutazione dell’aiuto in questione non era influenzata dall’asserita violazione delle norme sugli appalti pubblici per due ordini di motivi.

Da un lato, al punto 283 di tale decisione e in via principale, essa ha sostenuto che una tale violazione, qualora accertata, non avrebbe avuto alcun effetto di distorsione della concorrenza e degli scambi nel mercato dell’energia elettrica, oggetto di tale aiuto, e che, pertanto, essa non era tenuta a pronunciarsi sulla sua esistenza.

Dall’altro lato, al punto 285 di detta decisione e in subordine ( 63 ), essa ha rinviato al procedimento per inadempimento, nell’ambito del quale aveva constatato l’inapplicabilità della direttiva 2014/25 all’aggiudicazione diretta dell’appalto di costruzione alla [OSCURATO:PERSONA] e quindi l’inesistenza della violazione delle disposizioni di tale direttiva asserita, in particolare, dalla Repubblica d’Austria.

68. La motivazione esposta in via principale, pur soddisfacendo i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE, è, per le stesse ragioni illustrate ai paragrafi da 49 a 59 delle presenti conclusioni, viziata da errori che ne inficiano la legittimità sostanziale.

69. In tali circostanze, la fondatezza della conclusione della [OSCURATO:PERSONA], confermata nella sentenza impugnata, secondo cui essa non era tenuta ad esaminare nella decisione controversa la questione della compatibilità dell’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori con le disposizioni in materia di appalti pubblici, si fonda unicamente sui motivi esposti in via subordinata.

70. In via preliminare, rilevo che, al pari di tutti gli Stati membri che partecipano al presente procedimento e della [OSCURATO:PERSONA], a mio avviso, quest’ultima poteva, nel caso di specie, adempiere al proprio obbligo di effettuare un tale esame rinviando al procedimento per inadempimento, che era stato chiuso senza che fosse stata accertata una violazione di dette disposizioni.

Infatti, in particolare dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, menzionata al paragrafo 21 delle presenti conclusioni, risulta che un’applicazione cumulativa della procedura per inadempimento e della procedura di controllo degli aiuti di Stato è la regola generale quando una misura statale rientra contemporaneamente nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti e di altre disposizioni del Trattato ( 64 ).

Dalle circostanze di fatto della causa che ha dato origine a tale sentenza emerge inoltre che una tale applicazione cumulativa non è esclusa nemmeno quando esiste un nesso indissolubile tra la misura nazionale ritenuta contraria a una disposizione del Trattato diversa da quelle in materia di aiuti e l’oggetto dell’aiuto, quanto meno quando il procedimento per inadempimento è stato avviato prima dell’avvio del procedimento di controllo degli aiuti di Stato.

71. Ciò premesso, un tale rinvio potrebbe sostituire un esame nel merito, nella decisione controversa, della questione della non conformità della misura notificata alle disposizioni della direttiva 2014/25, solo a condizione che la [OSCURATO:PERSONA] esponga, in tale decisione, gli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali essa era arrivata alla constatazione che non vi era stata violazione del diritto dell’Unione.

Sebbene un tale obbligo debba essere conciliato con le esigenze di riservatezza degli atti del procedimento per inadempimento, invocate in particolare dalla Repubblica di Polonia e dalla Repubblica francese, siffatte esigenze non possono far venir meno il dovere della [OSCURATO:PERSONA] di motivare gli atti che adotta.

72. A tal proposito, è giocoforza constatare che il punto 285 della decisione controversa si limita a enunciare la «conclusione preliminare» cui era pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento per inadempimento, senza fornire alcuna indicazione sulle considerazioni di fatto e di diritto su cui una tale conclusione si fondava.

Invero, secondo una giurisprudenza consolidata, la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’articolo 296 TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi ( 65 ).

Tuttavia, nel caso di specie, senza che sia contraddetta su tale punto dalla [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’Austria ha affermato che, alla data di adozione della decisione controversa, gli elementi del procedimento per inadempimento che potevano eventualmente colmare le lacune nella formulazione del punto 285 di tale decisione non erano pubblici né accessibili agli interessati che partecipavano al procedimento, così da non poter essere considerati come facenti parte di un contesto noto a tali interessati, in modo da consentire loro di comprendere in modo chiaro e inequivocabile le ragioni che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che la direttiva 2014/25 non fosse applicabile nel caso di specie ( 66 ).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica francese, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito le ragioni della decisione controversa in corso di causa non può compensare l’insufficienza della motivazione iniziale di tale decisione.

La motivazione non può, infatti, essere espressa per la prima volta, ex post , dinanzi al giudice, salvo circostanze eccezionali che, in assenza di qualsiasi urgenza, non ricorrono nella fattispecie ( 67 ).

73. Dall’insieme delle precedenti considerazioni consegue che la presente censura dev’essere accolta. b) Sulla censura relativa a una violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici

74. Con una censura separata, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, «ribadisce i dubbi» che essa avevo espresso nell’udienza dinanzi al Tribunale sull’applicabilità, nelle circostanze del caso di specie, dell’articolo 50, lettera c), ii), della direttiva 2014/25, che consente una procedura negoziata senza previa indizione di gara quando i lavori possono essere forniti unicamente da «un determinato operatore economico» poiché «la concorrenza è assente per motivi tecnici».

Essa sostiene che è «molto più probabile» che i criteri proposti dall’Ungheria per l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori, che includono in particolare la sicurezza, siano stati artificialmente limitati per poter beneficiare del finanziamento russo.

In ogni caso, anche supponendo che tali criteri fossero oggettivi, non sarebbe stato possibile escludere che, tenuto conto del valore dell’appalto, sarebbero stati trovati altri offerenti tramite una gara d’appalto.

La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, sostiene inoltre che, in particolare ai punti 38 e 64 della sentenza impugnata, il Tribunale le avrebbe erroneamente attribuito l’onere di provare che altri offerenti avrebbero potuto fornire i nuovi reattori.

A suo avviso, spettava all’Ungheria, che intendeva avvalersi dell’eccezione prevista dall’articolo 50 della direttiva 2014/25, dimostrare che poteva essere omessa una procedura di gara.

75. Tale censura non mi sembra che possa essere accolta nella misura in cui è rivolta contro i punti da 40 a 49 della sentenza impugnata ( 68 ).

A mio avviso, l’esame che ne ha fatto la Corte incontra difficoltà di due tipi.

Da un lato, gli argomenti della Repubblica d’Austria sono vaghi e incompleti.

Dall’altro, dalla lettura dei motivi esposti ai punti da 40 a 49 della sentenza impugnata risulta, a mio avviso, che il Tribunale si è limitato, da un lato, a constatare che, nell’ambito del procedimento per inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] «aveva maturato la convinzione», sulla base di «un’analisi approfondita dei requisiti tecnici» invocati dall’Ungheria ( 69 ), che, nel caso di specie, tale Stato membro poteva ricorrere a un procedimento senza previa indizione di gara ai sensi dell’articolo 50, lettera c), ii), della direttiva 2014/25 ( 70 ) e, dall’altro, che, in tali circostanze, il rinvio all’esito di tale procedimento, contenuto nel punto 285 della decisione controversa, era giustificato.

Per contro, non risulta, a mio avviso, da tali medesimi punti della sentenza impugnata che il Tribunale abbia proceduto a un controllo della legittimità della conclusione, su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è basata in via subordinata nella decisione controversa, secondo cui la direttiva 2014/25 non era applicabile nel caso di specie.

Come giustamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, su tale questione il Tribunale si è limitato, in detti punti, ad accertare i fatti. c) Conclusioni sulla terza parte

76. Per le ragioni sopra esposte, ritengo che la terza parte del primo motivo, nella misura in cui contesta al Tribunale di aver omesso di constatare il difetto di motivazione della decisione controversa discusso ai paragrafi 71 e 72 delle presenti conclusioni, sia fondata.

3. Conclusioni sul primo motivo

77. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di accogliere il primo motivo di impugnazione.

B. Sul secondo e sul quarto motivo

78. La maggior parte degli argomenti sollevati dalla Repubblica d’Austria nell’ambito del suo secondo e del suo quarto motivo si sovrappongono, ragione per cui li esaminerò congiuntamente.

Tali motivi sono diretti contro i punti da 51 a 65 nonché 184 e 185 della sentenza impugnata.

79. Ai punti da 51 a 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato e respinto la prima parte del quarto motivo di ricorso, vertente sul carattere sproporzionato dell’aiuto in questione.

In tale parte, la Repubblica d’Austria ha sostenuto che, in assenza di una gara d’appalto per la costruzione dei due nuovi reattori, la proporzionalità di tale aiuto non era garantita, in quanto non poteva essere garantito che il suo importo fosse limitato al minimo necessario per la realizzazione del progetto.

Il Tribunale ha innanzitutto dichiarato che «sebbene l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE imponga che l’aiuto sia limitato al minimo, non ne consegue tuttavia che lo svolgimento di una gara d’appalto sia una condizione per la proporzionalità di una misura di aiuto» e che una tale procedura «è solo uno dei vari mezzi per limitare un aiuto al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito» (punti 59 e 60).

Il Tribunale ha poi considerato che «l’affermazione della Repubblica d’Austria, secondo cui la costruzione dei reattori avrebbe potuto essere realizzata a costi inferiori e con meno aiuti se si fosse svolta una procedura di gara, non [era] supportata da elementi di prova», e che «spettava alla Repubblica d’Austria fornire elementi che indicassero una soluzione alternativa per la costruzione dei reattori in questione» (punto 64).

Infine, al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che «[i]n ogni caso, la questione se la misura di aiuto fosse limitata al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito riguarda, in realtà, la questione se la messa a disposizione a titolo gratuito dei due nuovi reattori non fosse sproporzionata, essendo quest’ultima l’oggetto dell’aiuto [in questione]».

80. Ai punti da 177 a 190 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato e respinto il nono motivo di ricorso, relativo all’insufficiente determinazione dell’aiuto in questione.

Al punto 183 di tale sentenza esso ha, da un lato, ricordato, in via preliminare, che l’obiettivo della determinazione degli elementi dell’aiuto è quello di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere che esso è adeguato, necessario e non sproporzionato e, dall’altro, ha rinviato alla sentenza del 12 luglio 2018, Austria/[OSCURATO:PERSONA] ( 71 ), in cui aveva già dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a quantificare l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione derivante da una misura di aiuto prima di procedere all’esame della proporzionalità della stessa alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Al punto 185 della sentenza impugnata, per quanto riguarda i costi di finanziamento, il Tribunale, dopo aver osservato che il punto 28 della decisione controversa si riferiva ai costi di finanziamento del debito per l’intera durata del meccanismo di credito rinnovabile, ha rilevato che la Repubblica d’Austria non ha presentato «alcun argomento circostanziato in grado di dimostrare, sulla base delle indicazioni dei tassi di interesse per il prestito indicati in detto punto, con le ulteriori specificazioni fornite nella nota [16] di [tale] decisione, che la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di verificare la proporzionalità dell’elemento di aiuto, e a cosa servirebbe, al riguardo, l’indicazione dei costi del finanziamento esterno (interessi sui prestiti), quali quelli che un investitore privato avrebbe dovuto pagare a condizioni di mercato».

81. Con il suo secondo motivo, la Repubblica d’Austria contesta al Tribunale di aver erroneamente confermato l’esame, a suo avviso insufficiente, della proporzionalità dell’aiuto in questione effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa.

Con il suo quarto motivo, suddiviso in tre parti, la Repubblica d’Austria contesta per contro al Tribunale di aver sostenuto l’insufficiente determinazione dell’aiuto in questione, in particolare a causa dell’assenza di una procedura di appalto pubblico, della mancata considerazione dei costi di finanziamento esterno e del mancato calcolo dell’equivalente sovvenzione.

82. L’Ungheria, la Repubblica di Polonia e la [OSCURATO:PERSONA] esprimono, sotto vari profili, riserve sulla ricevibilità del secondo e/o del quarto motivo.

Ancorché tali riserve siano infondate nella misura in cui si riferiscono a tali motivi nella loro interezza, alcune di esse devono essere per contro accolte in riferimento a singole censure sollevate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di detti motivi.

Nel prosieguo della mia analisi indicherò i casi in cui ciò avviene.

83. Sebbene, in generale, concordi sul fatto che il secondo e il quarto motivo di impugnazione siano piuttosto poco sviluppati e talvolta poco chiari, è tuttavia possibile individuare tre censure, che riguardano l’impatto, nell’ambito del controllo della proporzionalità dell’aiuto in questione effettuato dal Tribunale, dei seguenti fattori: i) l’assenza di una procedura di appalto pubblico; ii) il mancato calcolo dell’equivalente sovvenzione, e iii) la mancata determinazione dei costi di finanziamento esterno.

1. Sull’assenza di una procedura di appalto pubblico 84.

La Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale non ha identificato chiaramente o ha identificato erroneamente l’oggetto dell’aiuto in questione, escludendo da tale oggetto la costruzione dei nuovi reattori nucleari.

Ciò gli avrebbe impedito di svolgere un «regolare» controllo dell’esame della proporzionalità di tale aiuto effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essa sostiene che l’importo dell’appalto pagato dall’Ungheria nell’ambito della costruzione di tali reattori costituisce un elemento di fatto essenziale per valutare l’aiuto in questione.

Essa ne deduce che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, in particolare al punto 65 della sentenza impugnata, il cui contenuto è riportato al paragrafo 79 delle presenti conclusioni, la proporzionalità di tale aiuto non poteva essere correttamente valutata in assenza di una procedura di appalto pubblico.

Infatti, una tale procedura avrebbe potuto portare a un aiuto completamente diverso, in particolare per quanto riguarda la sua struttura e il suo importo.

La mera dichiarazione, contenuta nel punto 59 della sentenza impugnata, secondo cui «la gara d’appalto è solo uno dei vari mezzi per limitare un aiuto al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito», non sarebbe di per sé sufficiente, in assenza di indicazioni dei criteri in base ai quali è stato svolto il controllo della proporzionalità dell’aiuto in questione.

La sentenza impugnata sarebbe quindi viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda tale aspetto ( 72 ).

85. Come ho già avuto modo di indicare, dalla sentenza impugnata, in particolare dai suoi punti 36 e 65, risulta chiaramente che il Tribunale ha considerato che l’oggetto dell’aiuto in questione consisteva nel «mettere gratuitamente a disposizione» i nuovi reattori.

Tuttavia, ai paragrafi da 34 a 39 delle presenti conclusioni, ho ritenuto che una tale definizione dell’oggetto dell’aiuto in questione, che esclude dal suo ambito la costruzione dei nuovi reattori nucleari, derivi da un’interpretazione errata della decisione controversa e da un errore di qualificazione giuridica dei fatti.

Orbene, tali errori rimettono necessariamente in discussione il presupposto in base al quale, al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la rilevanza delle censure dedotte dalla Repubblica d’Austria nell’ambito del suo quarto motivo di ricorso.

86. Nella misura in cui, a detto punto 65, il Tribunale doveva fare riferimento, in modo più circoscritto, al vantaggio che la società Paks II trae dal progetto finanziato dall’Ungheria, in ragione dello sviluppo e della messa a disposizione di nuovi impianti di produzione, occorre sottolineare che esiste uno stretto legame tra tale vantaggio e l’importo dell’investimento consentito dall’Ungheria per tale progetto, che include il prezzo effettivo di acquisto della centrale nucleare ( 73 ), che dovrebbe riflettere, almeno in parte, il valore economico di tali impianti.

Ne consegue che qualsiasi valutazione della proporzionalità dell’aiuto in questione doveva tener conto, innanzitutto, di detto importo.

87. Da quanto precede risulta che, nella misura in cui è diretta contro il punto 65 della sentenza impugnata, la presente censura deve, a mio avviso, essere accolta.

Tuttavia, sottolineo che tale punto contiene un motivo dedotto ad abundantiam , come dimostra l’utilizzo dell’espressione«in ogni caso».

Ne consegue che la presente censura può rilevare solo nella misura in cui siano accolti gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria contro i punti da 58 a 64 della sentenza impugnata.

88. A tal proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, i motivi indicati ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata ed esposti al paragrafo 79 delle presenti conclusioni, non si può a mio avviso contestare, come ho appena illustrato, che l’esame della proporzionalità dell’aiuto in questione, e, in particolare, l’analisi diretta a valutare se esso fosse limitato al minimo necessario per consentire la realizzazione del progetto che esso prevedeva di finanziare, non poteva prescindere dall’importo dell’investimento stabilito per la realizzazione di tale progetto, compreso il prezzo di acquisto dei nuovi reattori.

Né si può nemmeno contestare, come dichiara lo stesso Tribunale, che lo svolgimento di una gara d’appalto sia un mezzo per la [OSCURATO:PERSONA] per garantire la proporzionalità del prezzo di un appalto, in quanto la sua determinazione è soggetta alle regole della concorrenza.

Orbene, come risulta dal punto 53 della sentenza impugnata, la Repubblica d’Austria aveva sostenuto, nell’ambito della prima parte del suo quarto motivo di ricorso, che, in assenza di una gara d’appalto per la costruzione dei nuovi reattori, la proporzionalità dell’aiuto in questione non era garantita e che gli elementi sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si era basata, vale a dire l’assenza di sovracompensazione e l’obbligo di rimborso dei benefici, non erano rilevanti al fine di stabilire se l’aiuto in questione fosse limitato al minimo necessario.

In tali circostanze, la Repubblica d’Austria sostiene ora correttamente che la mera dichiarazione, contenuta al punto 59 della sentenza impugnata e secondo cui «la gara d’appalto è solo uno dei vari mezzi per limitare un aiuto al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito», non era una base sufficiente per rispondere alle critiche da essa sollevate, in assenza di qualsiasi indicazione degli elementi su cui la [OSCURATO:PERSONA] si era fondata in assenza di una tale gara, e che, di conseguenza, la sentenza impugnata è viziata su tale punto da un difetto di motivazione.

Le controargomentazioni avanzate dagli Stati membri partecipanti al presente procedimento e dalla [OSCURATO:PERSONA], peraltro tutte tratte dalla decisione controversa stessa, non possono colmare le lacune della sentenza impugnata su tale punto ( 74 ).

89. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il punto 64 della sentenza impugnata, il cui contenuto è riportato al paragrafo 79 delle presenti conclusioni, la Repubblica d’Austria, nell’ambito del suo primo motivo d’impugnazione, contesta al Tribunale di averle imposto l’onere di provare che altri offerenti avrebbero potuto costruire i nuovi reattori a costi inferiori.

A tal proposito, è sufficiente rilevare che, a detto punto 64, il Tribunale giustifica l’imposizione di un tale onere probatorio alla Repubblica d’Austria facendo riferimento alla valutazione del mercato effettuata dall’Ungheria e verificata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento per inadempimento, dalla quale risultava che non erano disponibili altri fornitori idonei.

Orbene, poiché gli elementi su cui la [OSCURATO:PERSONA] si era basata nell’ambito di tale procedimento non erano accessibili alla Repubblica d’Austria e la decisione controversa non era sufficientemente motivata su tale punto, un onere della prova come quello proposto dal Tribunale non può, in ogni caso, essere giustificato.

90. Per le ragioni esposte ai paragrafi da 85 a 89 delle presenti conclusioni, ritengo fondata la presente censura.

2. Sul mancato calcolo dell’equivalente sovvenzione

91. La Repubblica d’Austria fa valere che, supponendo che l’aiuto in questione consista, come riconosce il Tribunale, nella messa a disposizione dei nuovi reattori, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto calcolare un equivalente sovvenzione ( 75 ) al fine di quantificare tale aiuto e valutarne la proporzionalità.

92. A tal proposito, senza che sia necessario prendere posizione sulla questione, dibattuta tra le parti, se la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta in ogni caso a quantificare un equivalente sovvenzione ( 76 ), mi limiterò a ricordare che, ai punti da 188 a 190 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato i) che l’aiuto in questione comprendeva un meccanismo di credito rinnovabile di 10 miliardi di euro e un importo supplementare di 2,5 miliardi di euro versato dallo Stato ungherese, in quanto tale meccanismo di credito era destinato a finanziare l’80% dei costi di investimento confermati e l’importo supplementare il restante 20%; ii) che tutti i costi collegabili all’investimento erano inclusi in tali importi, e iii) che la decisione controversa si limitava ad autorizzare il progetto notificato dall’Ungheria ad esclusione di eventuali aumenti di detti importi, cosicché «qualsiasi finanziamento superiore all’importo di 12,5 miliardi di euro costituirebbe una modifica dell’aiuto esistente» che dovrebbe essere valutata ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 ( 77 ).

Il Tribunale sembra quindi essere partito dal presupposto che l’elemento di aiuto corrispondesse alla totalità del finanziamento concesso dallo Stato ungherese, come descritto nella decisione controversa, e che quindi non fosse, in ogni caso, necessario, nelle circostanze di cui al caso di specie, calcolare un equivalente sovvenzione.

Come sostiene in particolare l’Ungheria, la Repubblica d’Austria non avanza alcun argomento concreto per mettere in discussione il ragionamento seguito dal Tribunale e per avallare la propria tesi secondo cui, in assenza di un calcolo dell’equivalente sovvenzione, non era possibile valutare la proporzionalità dell’aiuto in questione.

Pertanto, a mio avviso, la presente censura non può essere accolta.

3. Sulla mancata determinazione dei costi di finanziamento esterno

93. La Repubblica d’Austria contesta al Tribunale di avere, al punto 185 della sentenza impugnata, respinto il suo argomento secondo cui, in assenza di una determinazione dei costi di finanziamento esterno (interessi sui prestiti) del debito che un investitore privato avrebbe dovuto pagare a condizioni di mercato, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto stabilire correttamente l’importo dell’aiuto in questione e quindi valutarne la proporzionalità.

94. A tal proposito, è sufficiente constatare che, a sostegno di tale censura, la Repubblica d’Austria si limita a ribadire argomenti dedotti nel suo atto introduttivo dinanzi al Tribunale, al quale rinvia.

In tali circostanze e nella misura in cui, inoltre, non viene fornita alcuna precisa indicazione degli elementi della sentenza impugnata contestati, la presente censura è, a mio avviso, irricevibile.

In ogni caso, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue comparse, in una situazione come quella del caso di specie – in cui il prestito è stato contratto dallo Stato a tassi di interesse che sono precisati nella decisione controversa ( 78 ), in cui è stata constatata l’esistenza di un vantaggio per la società Paks II, in cui la decisione riguardava un finanziamento non superiore all’importo di 12,5 miliardi di euro ( 79 ), e in cui, secondo quanto affermato dalla stessa Repubblica d’Austria, non vi era alcun prestito agevolato – spettava alla Repubblica d’Austria spiegare, come dichiarato dal Tribunale al punto 185 della sentenza impugnata, perché, senza il calcolo dei costi del finanziamento esterno, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto valutare la proporzionalità dell’aiuto in questione.

Pertanto, la presente censura non può, in ogni caso, essere accolta.

4. Conclusioni sul secondo e sul quarto motivo

95. Sulla base di quanto precede, occorre, a mio avviso, accogliere soltanto la censura sollevata nell’ambito del secondo e del quarto motivo, che è stata analizzata nei paragrafi da 85 a 89 delle presenti conclusioni.

C. Conseguenze dell’analisi

96. Qualora, come propongo, la Corte dovesse dichiarare fondati il primo motivo di impugnazione nonché la censura analizzata nei paragrafi da 85 a 89 delle presenti conclusioni, sollevata nell’ambito del secondo e del quarto motivo, occorrerebbe accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata.

V. Conclusione

97. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare fondate la prima, la seconda e, in parte, la terza parte del primo motivo di impugnazione, nonché la censura analizzata nei paragrafi da 85 a 89 delle presenti conclusioni, sollevata nell’ambito del secondo e del quarto motivo di impugnazione.

Propongo pertanto di accogliere l’impugnazione e di annullare la sentenza impugnata. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) T‑101/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:728 . ( 3 ) GU 2017, L 317, pag. 45 ; in prosieguo: la «decisione controversa». ( 4 ) GU 2016, C 8, pag. 2 ; in prosieguo: la «decisione di avvio». ( 5 ) Ai punti da 279 a 287 della decisione controversa, riportati nella sezione 5.3.2, intitolata «Conformità rispetto al diritto dell’Unione in relazione a norme diverse da quelle in materia di aiuti di Stato», la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle osservazioni formulate da numerosi interessati in merito alla conformità della misura notificata rispetto, in particolare, alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ( GU 2014, L 94, pag. 243 ). ( 6 ) C‑594/18 P; in prosieguo: la «sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2020:742 . ( 7 ) Ai punti da 281 a 284 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l’esistenza di un nesso indissolubile tra la possibile violazione della direttiva 2014/25 e l’oggetto dell’aiuto.

Al punto 283 essa ha affermato, in particolare, che «un’eventuale inosservanza delle norme sugli appalti pubblici nel caso di specie potrebbe produrre effetti distorsivi sul mercato dei lavori di costruzione nel settore nucleare.

Tuttavia, l’oggetto dell’aiuto all’investimento a favore di Paks II è quello di consentirle di produrre energia elettrica senza sostenere i costi di investimento per la costruzione degli impianti nucleari.

Per quanto riguarda l’aggiudicazione diretta a [OSCURATO:PERSONA] dei lavori di costruzione non è stato quindi individuato nessun effetto di distorsione della concorrenza e degli scambi nel mercato dell’energia elettrica che sarebbe determinato dall’inosservanza della direttiva 2014/25/UE». ( 8 ) 74/76; in prosieguo: la «sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], EU:C:1977:51 . ( 9 )

V. sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], punti 12 e

13. ( 10 ) 73/79; in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]/Italia», EU:C:1980:129 . ( 11 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, punti 8 e

9. ( 12 ) C‑225/91; in prosieguo: la «sentenza Matra, EU:C:1993:239 . ( 13 )

V. sentenza Matra, punti da 41 a

45. ( 14 )

V. sentenza Matra, punto

42. ( 15 ) V., in particolare, sentenze del 19 settembre 2000, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑156/98 , EU:C:2000:467 , punto 78 ); del 3 maggio 2001, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑204/97 , EU:C:2001:233 , punto 41 ); del 19 settembre 2002, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑113/00 , EU:C:2002:507 , punto 78 ); del 12 dicembre 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑456/00 , EU:C:2002:753 , punto 30 ), e del 15 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA], ( C‑390/06 , EU:C:2008:224 , punto 50 ). ( 16 )

V. sentenza del 15 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/06 , EU:C:2008:224 , punto 51 ). ( 17 )

V. in tal senso, in particolare, sentenze del 13 marzo 1979, Hansen ( 91/78 , EU:C:1979:65 , punti 9 e 10 ); del 24 novembre 1982, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda ( 249/81 , EU:C:1982:402 , punto 18 ); del 7 maggio 1985, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( 18/84 , EU:C:1985:175 , punto 13 ); del 5 giugno 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( 103/84 , EU:C:1986:229 , punto 19 ), e del 20 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA] de Nemours Italiana ( C‑21/88 , EU:C:1990:121 , punto 20 ). ( 18 ) Punti 44 e 45 di tale sentenza. ( 19 )

V. sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a. (C‑284/21 P; in prosieguo: la «sentenza Braesch e a., EU:C:2023:58 , punto 96 ). ( 20 ) V., da ultimo, sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑353/21 P , EU:C:2024:437 , punto 65 ). ( 21 ) C‑598/17; in prosieguo: la «sentenza A‑Fond», EU:C:2019:352 , punto 48 . ( 22 )

V. sentenze del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑353/21 P , EU:C:2024:437 , punto 91 ), e Braesch e a., punti 99 e 100, nonché ordinanze del 15 luglio 2024, YU/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑233/24 P , EU:C:2024:625 ), e del 14 dicembre 2023, CAPA e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑742/21 P , EU:C:2023:1000 ). ( 23 ) V., oltre alla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], sentenze A‑Fonds, punti 47 e 48; del 7 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] e GSE ( C‑558/22 , EU:C:2024:209 , punti 60 e 61 ), nonché Braesch e a., punti 104, 107 e

108. ( 24 ) A partire dalla sentenza Braesch e a., la Corte si avvale di tale criterio anche al fine di valutare la qualità di «interessato», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, delle persone che si ritengono danneggiate dalla concessione di un aiuto e, di conseguenza, la loro legittimazione ad agire contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata nella fase di esame preliminare dell’aiuto.

Il pregiudizio agli interessi di tali persone deve essere valutato in funzione degli effetti obbligatori della decisione che autorizza gli aiuti, siano essi derivanti dall’attuazione di tali aiuti in quanto tali, dal suo oggetto o dalle loro modalità indissociabili: v. in tal senso, sentenza del 5 settembre 2024, PBL e Abdelmouine/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑224/23 P , EU:C:2024:682 , punto 59 e giurisprudenza citata). ( 25 )

V. ad esempio, sentenza Braesch e a., punto

100. ( 26 )

V. sentenza Braesch e a., punti 98 e 103, e giurisprudenza citata. ( 27 )

V. sentenze del 25 giugno 1970, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( 47/69 , EU:C:1970:60 , punto 4 ), e del 21 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑261/01 e C‑262/01 , EU:C:2003:571 , punti 46 e 47 ). ( 28 ) V., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 1993, Scharbatke ( C‑72/92 , EU:C:1993:858 , punti 18 e 20 ).

V., inoltre, sentenza del 23 aprile 2002, Nygård ( C‑234/99 , EU:C:2002:244 , punto 53 ).

In quest’ultima sentenza, la Corte ha considerato che, nel caso di specie, il carattere discriminatorio della tassa parafiscale in questione poteva essere accertato dal giudice nazionale ancorché il regime di aiuti di cui tale tassa faceva parte fosse stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare al fine di rimediare, se del caso, alle violazioni del diritto comunitario non riscontrate da tale istituzione (v. punto 60 di detta sentenza). ( 29 )

V. sentenza Braesch e a., punti 99 e

100. ( 30 ) V., in tal senso, sentenze del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑353/21 P , EU:C:2024:437 , punto 92 ), e del 5 settembre 2024, PBL e Abdelmouine/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑224/23 P , EU:C:2024:682 , punto 59 e giurisprudenza citata). ( 31 )

V. sentenza Braesch e a., punto

103. ( 32 )

V. sentenza Braesch e a., punto 81, nonché ordinanze del 15 luglio 2024, YU/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑233/24 P , EU:C:2024:625 , punti 51 e 52 ), e del 14 dicembre 2023, CAPA e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑742/21 P , EU:C:2023:1000 , punto 93 ). ( 33 )

V. sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], punti 14 e 17, e punto 3 del dispositivo. ( 34 )

V. conclusioni nella causa A‑Fonds, C‑598/17 , EU:C:2018:1037 , paragrafo 81 . ( 35 ) Tale definizione non è stata ripresa dalla Corte nella causa A‑Fond, limitandosi essa a dichiarare che il requisito della residenza, come quello previsto dal regime di rimborso dell’imposta sui dividendi di cui trattasi nel procedimento principale, appariva «indissolubilmente legato all’oggetto stesso delle misure d’esenzione di cui trattasi, che consiste nel favorire le sole imprese nazionali», presentandosi «come un requisito necessario per il conseguimento della finalità e del funzionamento del suddetto regime di aiuti» (v. punti da 49 a 51 di tale sentenza). ( 36 ) Osservo, tuttavia, che alcune recenti sentenze della Corte tendono a utilizzare tali due nozioni in modo intercambiabile.

V., ad esempio, sentenze del 6 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/21 P , EU:C:2024:477 , punto 81 ), e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑353/21 P , EU:C:2024:437 , punto 92 ). ( 37 ) Ad esempio, l’obiettivo di interesse comune scelto dalla [OSCURATO:PERSONA] per la misura notificata era «la promozione di nuovi investimenti nucleari» (v. punto 301 della decisione controversa). ( 38 ) Al riguardo, è sufficiente osservare che, nella sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha considerato che la violazione del diritto dell’Unione in questione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza derivava dall’attività economica finanziata dall’aiuto (v. punto 45 di tale sentenza) e non da una modalità dello stesso.

Di conseguenza, come fatto valere sia dalla [OSCURATO:PERSONA] che dagli Stati membri intervenuti a suo sostegno, non le era necessario ricorrere al criterio del «nesso indissolubile» ai sensi della sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA]. ( 39 ) V., inoltre, punti 36, 65 e 73 della sentenza impugnata. ( 40 )

V. punto 16 della decisione controversa. ( 41 ) V., in particolare, punto 325 della decisione controversa. ( 42 )

V. punti 324 e 328 della decisione controversa. ( 43 )

V. punti 300 e 304 della decisione controversa. ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑465/20 P , EU:C:2024:724 , punto 112 nonché giurisprudenza citata). ( 45 )

V. sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑654/17 P , EU:C:2019:634 , punto 69 ). ( 46 ) V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e CRU ( C‑535/22 P , EU:C:2024:819 , punti 145 e 146 , nonché giurisprudenza citata). ( 47 )

V. sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑465/20 P , EU:C:2024:724 , punto 169 nonché giurisprudenza citata). ( 48 ) L’attuazione di ciascuna fase del progetto è stata oggetto di accordi separati: il contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione, il contratto di funzionamento e manutenzione e il contratto di fornitura di combustibile. ( 49 )

V. punti 38 e 39 della decisione controversa. ( 50 ) Tale censura è inoltre coerente con i motivi della sentenza impugnata esposti ai punti da 28 a 32 di tale sentenza ed è pertanto ricevibile ai sensi della giurisprudenza richiamata alla nota 46 delle presenti conclusioni. ( 51 )

V. sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./Parlamento ( C‑198/21 P , EU:C:2024:768 , punto 122 ). ( 52 ) Un tale argomento non può, in particolare, trovare sostegno nella sentenza Matra, a cui rinvia la Repubblica d’Austria.

Infatti, ancorché, al punto 43 di tale sentenza, la Corte abbia precisato che, adottando una decisione sulla compatibilità di un aiuto con il mercato interno, «la [OSCURATO:PERSONA] non può ignorare il pericolo di un pregiudizio alla concorrenza [in tale mercato]», una tale precisazione segue al richiamo alla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] e al criterio del nesso indissolubile (v. punto 41 della sentenza Matra). ( 53 ) V., in tal senso, ad esempio, punti 15, 28 e 39 della decisione controversa. ( 54 ) Una linea d’analisi simile è stata proposta dall’avvocato generale Alber nelle sue conclusioni nella causa Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑204/97 , EU:C:2000:254 , paragrafi 87 e 88 ).

Tuttavia, la Corte non l’ha accolta, v. sentenza del 3 maggio 2001, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑204/97 , EU:C:2001:233 , punti 40 e 41 ). ( 55 ) V., in tal senso, sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA], punto

101. ( 56 ) T‑197/97 e T‑198/97; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], EU:T:2001:28 , punto 78 . ( 57 ) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto

77. ( 58 ) T‑57/11 , EU:T:2014:1021 , punto 184 . ( 59 ) È utile ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, se invero, nell’esaminare l’esistenza e la legittimità di un aiuto di Stato, può essere necessario che la [OSCURATO:PERSONA] vada al di là, se del caso, del semplice esame degli elementi di fatto e di diritto portati alla sua conoscenza, essa non è però tenuta a ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, tutte le informazioni che potrebbero presentare un nesso con il caso di cui è investita, quand’anche simili informazioni siano pubblicamente disponibili, v. sentenza del 5 settembre 2024, Slovenia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑447/22 P , EU:C:2024:678 , punto 56 ).

Tali regole si applicano, a mio avviso, anche in relazione all’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE, l’eventuale violazione di disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle in materia di aiuti. ( 60 ) In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica francese, un difetto o un’insufficienza di motivazione rientra nella violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione: v. ordinanza del 9 marzo 2017, Simet/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑232/16 P , EU:C:2017:200 , punto 80 e giurisprudenza citata).

Sul precedente invocato da tale Stato membro, vale a dire la sentenza del 5 giugno 2003, O’Hannrachain/Parlamento ( C‑121/01 P , EU:C:2003:323 , punto 39 ), v. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑534/07 P , EU:C:2009:277 , paragrafi 34 e 35 ). ( 61 )

V. sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e CRU ( C‑535/22 P , EU:C:2024:819 , punto 114 ). ( 62 )

V. sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑465/20 P , EU:C:2024:724 ). ( 63 ) Al punto 285 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che «[i]n ogni caso, la conformità dell’Ungheria alla direttiva [2014/25] è stata valutata nel contesto di un procedimento distinto da parte della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale la conclusione preliminare sulla base delle informazioni disponibili è che le procedure di cui [a tale direttiva] non sarebbero applicabili all’affidamento dell’incarico per i lavori di costruzione relativi ai due reattori sulla base dell’articolo 50, lettera c), della direttiva stessa». ( 64 ) Una tale regola tiene conto dell’autonomia del procedimento d’infrazione e del procedimento in materia di aiuti di Stato, e del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di poteri decisionali solo nell’ambito del secondo. ( 65 )

V. sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑465/20 P , EU:C:2024:724 ). ( 66 ) Osservo che la presente causa, che riguarda la questione della valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della conformità al diritto dell’Unione di una modalità di aiuto indissociabile dal suo oggetto, si distingue dalla causa che ha dato luogo alla sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑758/21 P ; EU:C:2023:917 ), in cui, al punto 97, la Corte ha dichiarato che una motivazione implicita poteva essere sufficiente nel caso di specie, tenuto conto, in particolare, del fatto che, nel procedimento di cui all’articolo 108 TFUE, le parti interessate diverse dallo Stato membro considerato non possono pretendere direttamente un contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, in tale causa, le ricorrenti erano le destinatarie delle misure interruttive del termine di prescrizione, che, a loro avviso, era stato superato, sicché esse erano in grado, nonostante la mera indicazione, nella decisione oggetto di detta causa, delle date di adozione di tali misure, di comprendere le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che dette misure fossero idonee a interrompere tale termine (v., in particolare, punto 93 di tale sentenza).

Del pari, il caso di specie si distingue da quello che ha recentemente dato luogo alla sentenza del 23 gennaio 2025, Neos/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C 490/23 P, EU:C:2025: 32), in cui, da un lato, si trattava di una decisione adottata in esito alla fase di esame preliminare di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e, dall’altro, come rilevato dalla Corte, segnatamente ai punti 58 e 59 di tale sentenza, la sentenza del Tribunale impugnata in quest’ultima causa rischiava di imporre alla [OSCURATO:PERSONA] un obbligo generale di fornire una motivazione specifica per ciascuna delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione che potevano essere violati dalla concessione dell’aiuto.

Tradotto con DeepL.com (versione gratuita) ( 67 )

V. sentenza dell’11 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑101/22 P , EU:C:2023:396 , punto 88 nonché giurisprudenza citata). ( 68 ) Per quanto riguarda gli argomenti diretti a contestare l’onere della prova che il Tribunale avrebbe posto a carico della Repubblica d’Austria ai punti 38 e 64 della sentenza impugnata, rimando all’analisi del secondo e del quarto motivo. ( 69 )

V. punto 42 della sentenza impugnata. ( 70 ) Rilevo che dalla sentenza impugnata si evince che il procedimento per inadempimento riguardava l’articolo 40, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ( GU 2004, L 134, pag. 1 ), antecedente all’articolo 50, lettera c), ii), della direttiva 2014/25. ( 71 ) T‑356/15 , EU:T:2018:439 , punto 250 . ( 72 ) L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui sarebbe solo nella sua replica che la Repubblica d’Austria avrebbe sollevato una tale censura, che sarebbe quindi irricevibile, si basa, a mio avviso, su una lettura errata dell’impugnazione.

Al riguardo, v., inoltre, giurisprudenza citata alla nota 60 delle presenti conclusioni. ( 73 )

V. punto 40 della decisione controversa. ( 74 ) Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], della Repubblica ceca e dell’Ungheria volti a rimettere in discussione l’incidenza del prezzo di acquisto dei nuovi reattori sull’esame della proporzionalità dell’aiuto in questione, rinvio alle considerazioni già esposte nei paragrafi 85 e 88 delle presenti conclusioni.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il riferimento fatto dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica di Polonia, nelle loro comparse, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], in risposta a un quesito posto dalla Corte in udienza, alla sezione 5.1 della decisione controversa relativamente all’applicazione del principio dell’investitore privato, la Repubblica d’Austria replica giustamente che tali punti mirano a determinare l’esistenza di un vantaggio per la società Paks II e non a valutare se l’aiuto in questione fosse limitato al minimo necessario.

Al punto 337 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha rinviato a detta sezione 5.1 per precisare che, a causa dell’esistenza di carenze del mercato, essa aveva ritenuto che l’intero finanziamento per la costruzione dei nuovi reattori dovesse essere considerato un aiuto di Stato.

In terzo luogo, anche il riferimento fatto dalla Polonia al punto 84 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 ( GU 2014, C 200, pag. 1 ) è irrilevante, in quanto, al punto 55 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato tale disciplina non applicabile alla misura notificata.

Infine, per quanto riguarda il riferimento, contenuto in particolare nelle osservazioni scritte della Repubblica ceca e della Repubblica di Polonia, all’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti da 338 a 342 della decisione controversa, relativamente al rischio di sovracompensazione del beneficiario, rilevo che tale analisi si differenzia da quella relativa alla limitazione dell’aiuto al minimo necessario per garantire la redditività del progetto finanziato.

Lo stesso vale per l’obbligo di ricompensare lo Stato ungherese dell’investimento, per la gestione della centrale Paks II, menzionato al punto 343 della decisione controversa. ( 75 ) Il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, che consente di determinare l’importo esatto di un aiuto che si presenti in una forma diversa rispetto a una sovvenzione pura e semplice, è necessario in particolare qualora occorra valutare il rispetto di limiti come, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione della norma de minimis: v., al riguardo, regolamento (UE) 2023/2831 della [OSCURATO:PERSONA], del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 2023/2831). ( 76 ) Nel senso dell’inesistenza di un tale obbligo, v. sentenza del 12 luglio 2018, Austria/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑356/15 , EU:T:2018:439 , punto 250 ), menzionata al punto 184 della sentenza impugnata.

Rilevo, tuttavia che, contrariamente a quanto sembra sostenere l’Ungheria, la Corte non si è pronunciata sul merito di tale questione nella sua sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA] (v. punti 129 e 130 di tale sentenza). ( 77 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE ( GU 2004, L 140, pag. 1 ). ( 78 ) Punto 28 e nota 16 della decisione controversa. ( 79 )

V. punto 190 della sentenza impugnata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0059 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 27 febbraio 2025 ( 1 ) Causa C‑59/23 P Repubblica d’Austria contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Industria nucleare – Aiuto previsto dal governo ungherese per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso il sito di Paks – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno a condizione che l’Ungheria rispetti determinati impegni» I. Introduzione 1. Con la sua impugnazione, la Repubblica d’Austria chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 novembre 2022, Austria/[OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), con cui questo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (UE) 2017/2112 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 marzo 2017, concernente la misura/il regime di aiuti/l’aiuto di Stato SA.38454 – 2015/C (ex 2015/N) che l’Ungheria intende attuare a sostegno dello sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale nucleare di Paks II ( 3 ). II. Fatti e decisione controversa 2. I fatti all’origine della controversia, quali illustrati ai punti da 2 a 9 della sentenza impugnata, possono essere così riassunti ai fini della presente causa. 3. Il 22 maggio 2015 l’Ungheria ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] europea una misura volta a fornire un contributo finanziario per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari sul sito della centrale nucleare di Paks, in Ungheria, dove sono già in funzione quattro reattori nucleari (in prosieguo: la «misura notificata»). La beneficiaria di tale misura era MVM Paks II [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] by Shares (in prosieguo: la «società Paks II»), che era destinata a diventare la società proprietaria e la società operativa dei due nuovi reattori nucleari. La società Paks II appartiene interamente allo Stato ungherese. 4. Il 23 novembre 2015 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE ( 4 ), e, il 6 marzo 2017, ha adottato la decisione controversa. La misura notificata, descritta nella sezione 2 di tale decisione, riguarda lo sviluppo di due reattori nucleari VVER‑1200 (V491) di tipo russo (in prosieguo: i «nuovi reattori»), la cui costruzione è interamente finanziata dallo Stato ungherese a beneficio della società Paks II, che ne sarà proprietaria e gestore. I quattro reattori nucleari di tipo russo VVER‑440 (V213) già in funzione presso il sito della centrale nucleare di Paks, che appartengono a un rivenditore e produttore di energia detenuto dallo Stato ungherese, dovrebbero essere gradualmente dismessi entro il 2037, al fine di essere sostituiti dai nuovi reattori, che dovrebbero entrare in funzione nel 2025 e nel 2026. 5. Conformemente a un accordo intergovernativo in materia di cooperazione nell’uso pacifico dell’energia nucleare, concluso il 14 gennaio 2014 tra la [OSCURATO:PERSONA] russa e il governo ungherese (in prosieguo: l’«accordo intergovernativo»), i due paesi collaborano, nell’ambito di un programma nucleare, alla manutenzione e all’ulteriore sviluppo della centrale nucleare di Paks. Secondo tale accordo, la [OSCURATO:PERSONA] russa e l’Ungheria designano entrambe un’organizzazione pubblica esperta e controllata dallo Stato, finanziariamente e tecnicamente responsabile dell’adempimento dei propri obblighi in qualità di contraente o proprietario per quanto concerne, in particolare, la progettazione, la costruzione e la messa in servizio dei nuovi reattori. [OSCURATO:PERSONA] russa ha incaricato la società di capitali [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») di realizzare la costruzione di tali reattori, e l’Ungheria ha designato la società Paks II quale proprietario e gestore di questi ultimi. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] e la società Paks II hanno sottoscritto, il 9 dicembre 2014, un accordo su un contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione avente ad oggetto i suddetti reattori. 6. Nell’accordo intergovernativo, la [OSCURATO:PERSONA] russa si è impegnata a erogare all’Ungheria un prestito statale per finanziare lo sviluppo dei nuovi reattori. Tale prestito è disciplinato dall’accordo di finanziamento intergovernativo del 28 marzo 2014 e fornisce un meccanismo di credito rinnovabile di 10 miliardi di euro da destinarsi esclusivamente alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio di tali reattori. L’Ungheria apporterà un importo supplementare di 2,5 miliardi di euro provenienti dal proprio bilancio per finanziare l’investimento nel sito della centrale Paks II. L’Ungheria non trasferirà i fondi necessari per pagare il prezzo di acquisto dei due nuovi reattori sui conti della società Paks II. La maggior parte di tali fondi sarà detenuta dalla Vnesheconombank (banca per lo sviluppo e gli affari esteri economici della Russia). Per ogni fase ritenuta completata, la società Paks II presenterà a tale banca una richiesta di pagamento dell’80% dell’importo dovuto direttamente alla [OSCURATO:PERSONA]. Essa presenterà altresì una richiesta all’agenzia di gestione del debito pubblico dell’Ungheria per il pagamento del restante 20%. 7. Nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la misura notificata costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 3 di tale decisione, era compatibile con il mercato interno conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (in prosieguo: «l’aiuto in questione»). L’articolo 3 della decisione controversa obbliga l’Ungheria ad adottare diverse misure, al fine di garantire che la società Paks II rispetti determinati obblighi e restrizioni concernenti, in particolare, la sua strategia di investimento o di reinvestimento, la gestione di una piattaforma d’asta e la sua autonomia giuridica e strutturale. III. Procedimento dinanzi al Tribunale, sentenza impugnata, procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 8. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2018, la Repubblica d’Austria ha proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa. Sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale il Granducato di Lussemburgo, a sostegno della Repubblica d’Austria, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dell’Irlanda del Nord, a sostegno della [OSCURATO:PERSONA]. La Repubblica d’Austria ha dedotto dieci motivi a sostegno del suo ricorso. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto l’insieme di tali motivi – ad eccezione del secondo e del terzo, ai quali la Repubblica d’Austria aveva rinunciato – e ha respinto il ricorso. 9. La Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Polonia, la Repubblica francese, l’Ungheria e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato una comparsa di risposta nel presente procedimento di impugnazione. Un’udienza di discussione si è tenuta il 12 novembre 2024. La Repubblica d’Austria e il Granducato di Lussemburgo chiedono che la Corte voglia annullare integralmente la sentenza impugnata, accogliere la domanda presentata in primo grado e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. [OSCURATO:PERSONA] nonché la Repubblica ceca chiedono che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare la Repubblica d’Austria alle spese. La Repubblica francese e l’Ungheria chiedono che la Corte voglia respingere l’impugnazione. La Repubblica di Polonia non formula conclusioni formali ma si limita a sostenere la posizione della [OSCURATO:PERSONA]. IV. Analisi 10. A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica d’Austria deduce quattro motivi. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni tratteranno unicamente il primo, il secondo e il quarto motivo, vertenti, rispettivamente, su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel concludere che la decisione controversa non era viziata da illegittimità per l’assenza di una procedura di appalto pubblico per la costruzione dei nuovi reattori, su un errore di diritto relativo al controllo della proporzionalità dell’aiuto in questione, e su un errore di diritto nel determinare gli elementi costitutivi dell’aiuto in questione. A. Sul primo motivo 11. Il primo motivo è diretto contro il rigetto, da parte del Tribunale, del primo motivo di ricorso, con il quale la Repubblica d’Austria sosteneva che la decisione controversa era viziata da illegittimità per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era stata incaricata della costruzione dei nuovi reattori senza una gara d’appalto, in violazione di disposizioni fondamentali del diritto sugli appalti pubblici, la cui osservanza era, a suo avviso, inscindibile dall’oggetto dell’aiuto in questione. 12. Tale motivo comporta tre parti. Innanzitutto, esaminerò le prime due parti congiuntamente e, in seguito, la terza parte. 1. Sulla prima e sulla seconda parte a) Sintesi delle censure sollevate dalla Repubblica d’Austria 1) Prima parte 13. La prima parte del primo motivo è diretta contro i punti da 27 a 34 della sentenza impugnata. In tali punti, il Tribunale ha respinto la censura sollevata dalla Repubblica d’Austria, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 280 della decisione controversa, che l’obbligo ad essa incombente di valutare la compatibilità di un aiuto con disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle relative agli aiuti di Stato si impone unicamente per quanto riguarda modalità di tale aiuto così indissociabilmente connesse con l’oggetto dello stesso da far sì che sia impossibile valutarle isolatamente ( 5 ). In tale contesto, il Tribunale ha innanzitutto respinto l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui, nella sentenza del 22 settembre 2020, Austria/[OSCURATO:PERSONA] ( 6 ), la Corte aveva inteso ampliare la portata di tale obbligo e abbandonare la propria giurisprudenza secondo cui occorreva distinguere tra le modalità che presentavano un nesso indissolubile con l’oggetto dell’aiuto e quelle che non lo avevano. Esso ha inoltre dichiarato che un obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di adottare una posizione definitiva sull’esistenza o meno di una violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione distinte da quelle rientranti nel diritto in materia di aiuti, che non tenesse conto di una tale distinzione, sarebbe incompatibile, da un lato, con le norme e le garanzie procedurali che sono proprie dei procedimenti specificamente previsti per il controllo dell’applicazione di tali disposizioni e, dall’altro, con il principio dell’autonomia dei procedimenti e dei mezzi di ricorso e comporterebbe un rischio di contraddizione. 14. La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, fa valere che la misura notificata ha come solo e unico oggetto sostenere la costruzione dei due nuovi reattori sul sito della centrale Paks II e che il Tribunale ha erroneamente considerato che tale oggetto si limitava esclusivamente al solo atto di messa a disposizione di tali reattori. A suo avviso, il sostegno accordato per la costruzione di detti reattori, che costituisce l’oggetto dell’aiuto in questione, viola di per sé il diritto dell’Unione e in particolare le norme sugli appalti pubblici. La Repubblica d’Austria osserva inoltre che dall’interpretazione della sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA] data dal Tribunale ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata non si può dedurre che la [OSCURATO:PERSONA] possa ignorare le norme del diritto in materia di appalti pubblici nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE. Se la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta a tenere conto di altre disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione in tale procedimento, il diritto degli aiuti di Stato diventerebbe una sorta di «regime autonomo» ( self-contained regime ). Inoltre, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 33 della sentenza impugnata, non sarebbe mantenendo l’autonomia dei procedimenti amministrativi che si eviterebbe il rischio di risultati contraddittori o incoerenti. Al contrario, quanto meno si tiene conto delle norme di diritto dell’Unione diverse da quelle in materia di aiuti di Stato nell’ambito del procedimento ex articolo 108 TFUE, tanto maggiore diventerebbe tale rischio. Una distinzione rigida tra i procedimenti amministrativi comprometterebbe inoltre la certezza del diritto. 2) Seconda parte 15. La seconda parte del primo motivo è diretta contro i punti da 35 a 39 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente ritenuto, ai punti da 281 a 284 della decisione controversa, che l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori non costituisse una modalità dell’aiuto che presentava un nesso indissolubile con quest’ultimo ( 7 ). In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato che, poiché l’aiuto in questione consisteva nel mettere gratuitamente a disposizione i nuovi reattori a favore della società Paks II ai fini del loro funzionamento, la questione di sapere se l’aggiudicazione dell’appalto per la loro costruzione avrebbe dovuto essere oggetto di una gara d’appalto si collocava a monte della misura di aiuto propriamente detta, e che lo svolgimento di una tale procedura e l’eventuale ricorso a un’altra impresa per la loro costruzione «non modificherebbero né l’oggetto dell’aiuto (…) né il relativo beneficiario». Inoltre, una violazione delle norme sugli appalti pubblici avrebbe inciso unicamente sul mercato dei lavori di costruzione di centrali nucleari e non sull’appalto oggetto della misura di aiuto in questione (v. punti 36 e 37 della sentenza impugnata). Per quanto riguarda l’incidenza dell’assenza di una gara d’appalto sull’importo dell’aiuto, il Tribunale ha dichiarato che non era stato dimostrato che altri offerenti avrebbero potuto fornire i nuovi reattori a condizioni migliori o a un prezzo inferiore e che, anche nell’ipotesi in cui il ricorso ad una gara d’appalto avesse potuto cambiare l’importo dell’aiuto, tale circostanza non avrebbe di per sé inciso sul vantaggio conferito da detto aiuto alla società Paks II, cosicché, «un aumento o una diminuzione dell’importo dell’aiuto non si traduce nel caso di specie in una modifica dell’aiuto propriamente detto né in una modifica del suo effetto anticoncorrenziale» (punto 38 della sentenza impugnata). 16. La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, fa osservare, in primo luogo, che le disposizioni in materia di appalti pubblici e quelle in materia di aiuti di Stato perseguono lo stesso obiettivo di garantire una concorrenza leale e non falsata nel mercato interno. Ciò sarebbe sufficiente per concludere che esiste un nesso indissolubile tra l’aggiudicazione diretta dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori e la misura di aiuto in questione. In secondo luogo, essa sostiene che una procedura di gara ai sensi delle disposizioni del diritto degli appalti pubblici avrebbe potuto comportare un aiuto completamente diverso sia per quanto riguarda il suo importo che la sua struttura. In tale contesto, la circostanza che il beneficiario dell’aiuto non sia la società [OSCURATO:PERSONA] sarebbe irrilevante. Analogamente, non sarebbe risolutivo l’argomento secondo cui un aumento o una diminuzione dell’importo dell’aiuto non si tradurrebbe, nel caso di specie, in una modifica dell’aiuto propriamente detto o del suo effetto anticoncorrenziale. Infatti, la distinzione, su cui si basa tale argomento, tra la messa a disposizione a titolo gratuito dei nuovi reattori alla società Paks II e le risorse che l’Ungheria vi avrebbe destinato sarebbe errata. In terzo luogo, la Repubblica d’Austria fa valere che l’esistenza di un nesso indissolubile tra l’aggiudicazione dell’appalto pubblico per la costruzione dei nuovi reattori e l’aiuto in questione deriva unicamente dall’accordo concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] russa e l’Ungheria, da cui risulta che l’aggiudicazione dell’appalto di costruzione e il prestito della [OSCURATO:PERSONA] russa costituiscono un unico processo. b) Valutazione 17. Come ho anticipato, la prima e la seconda parte del primo motivo devono, a mio avviso, essere analizzate congiuntamente. Infatti, gli argomenti sollevati dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di tale prima parte mi sembrano mettere in discussione non tanto la dichiarazione, contenuta al punto 30 della sentenza impugnata, secondo cui, nella causa Austria/[OSCURATO:PERSONA], la Corte non ha inteso abbandonare la propria precedente giurisprudenza relativa al criterio giuridico fondato sulla distinzione tra modalità dissociabili e indissociabili dall’oggetto dell’aiuto (in prosieguo: il «criterio del “nesso indissolubile” o “indissociabile”»), quanto piuttosto il modo in cui il Tribunale ha interpretato e applicato tale criterio nel caso di specie. Tale parte mi sembra quindi simile alla seconda parte del primo motivo. 18. Nel prosieguo della mia analisi, passerò in primo luogo in rassegna la giurisprudenza pertinente relativa alla portata dell’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare la conformità di una misura di aiuto con disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle in materia di aiuti di Stato. In secondo luogo, procederò all’esame delle censure sollevate dalla Repubblica d’Austria alla luce dei principi che emergono da tale giurisprudenza. 1) Richiamo della giurisprudenza rilevante i) Il criterio del «nesso indissolubile»: la sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] 19. Il criterio del «nesso indissolubile» è stato formulato per la prima volta nella sentenza del 22 marzo 1977, Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] ( 8 ). La Corte era stata investita, inter alia, della questione se un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità di un regime di aiuti statali oppure su taluni aspetti di tale sistema, potesse tener conto di un’eventuale violazione dell’articolo 30 del Trattato CEE (attualmente articolo 34 TFUE), in materia di restrizioni quantitative all’importazione. Nel rispondere a tale questione, dopo aver precisato, da un lato, che, nel sistema del Trattato CEE, l’accertamento dell’eventuale incompatibilità di un determinato aiuto con il mercato comune deve avvenire mediante un apposito procedimento, che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] avviare, e, dall’altro, che l’articolo 30 di tale trattato era provvisto di efficacia diretta ( 9 ), la Corte dichiara, al punto 14 di tale sentenza, che «[p]uò accadere che determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti con disposizioni particolari del trattato, diverse dagli articoli 92 e 93 (attualmente articoli 107 e 198 TFUE), siano cosi indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto, che risulti impossibile esaminarle in via autonoma, di guisa che la loro incidenza sulla compatibilità o sull’incompatibilità dell’aiuto nel suo complesso dev’essere in tal caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex articolo 93». Essa precisa che diverso sarebbe il caso «qualora, nell’analisi di un sistema di aiuti, sia possibile isolare condizioni o elementi che, pur facendo parte del sistema stesso, possano essere considerati non necessari ai fini della realizzazione del suo oggetto o del suo funzionamento». Infatti, in quest’ultima ipotesi, «non è possibile richiamarsi alla ripartizione delle competenze derivante dagli articoli 92 e 93 [del Trattato CEE] per concludere che, qualora siano violate altre norme del trattato, aventi efficacia diretta, queste non possano essere invocate dinanzi al giudice nazionale per il solo fatto che l’elemento considerato costituisce un aspetto di un aiuto». 20. Dalla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] emerge che, qualora ciò sia indispensabile per la valutazione di una misura nazionale nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] non solo ha la facoltà, ma è tenuta , a determinate condizioni, a prendere in considerazione altre disposizioni del diritto dell’Unione e, se del caso, a constatarne incidentalmente la violazione. La ragion d’essere di tale obbligo e del criterio giuridico che ne definisce la portata, almeno da quanto si evince da tale sentenza, sembra consistere, da un lato, nel preservare la sfera di competenza della [OSCURATO:PERSONA] in materia di controllo degli aiuti di Stato auspicata dal Trattato e, dall’altro, nell’evitare che l’esercizio di tale competenza possa aprire una lacuna nel sistema di tutela dei diritti che i singoli traggono dall’effetto diretto del diritto dell’Unione. ii) L’obbligo di coerenza che si impone alla [OSCURATO:PERSONA]: le sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Matra 21. Qualche anno dopo, la Corte fu chiamata a precisare le conseguenze della sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] sul rapporto tra la procedura di controllo degli aiuti e la procedura d’infrazione. Nella sentenza del 21 maggio 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( 10 ), la Repubblica italiana si era basata, in particolare, sulla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] per sostenere l’irricevibilità del ricorso per inadempimento presentato contro di essa per violazione dell’articolo 95 del Trattato CEE (attualmente articolo 110 TFUE). Essa sosteneva che, poiché la misura fiscale contestata era destinata a finanziare un regime di aiuti e costituiva quindi una misura indissociabile dall’oggetto di tale regime, tale misura non poteva essere valutata nell’ambito di un ricorso per inadempimento, ma solo secondo la procedura di controllo degli aiuti di Stato. Dopo aver constatato che le disposizioni del Trattato sugli aiuti di Stato e quelle in materia di imposizioni discriminatorie, pur mirando allo stesso obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato comune, si basavano su condizioni di applicazione diverse, la Corte ha dichiarato che un provvedimento attuato per il tramite di un’imposizione discriminatoria, che possa essere nello stesso tempo considerato come aiuto di Stato, poteva rientrare nella sfera d’applicazione di due ordini di disposizione e poteva quindi divenire l’oggetto di una distinta procedura di infrazione ( 11 ). Al punto 11 di tale sentenza, la Corte ha proseguito precisando che dall’economia generale del Trattato si ricava che la procedura di controllo degli aiuti di Stato «non deve mai pervenire ad un risultato contrario alle norme specifiche del Trattato». Pertanto, nel caso di specie, ancorché al termine del procedimento per inadempimento la Corte avesse dichiarato che l’imposta contestata era contraria alle disposizioni del Trattato in materia di imposizioni discriminatorie, il procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle disposizioni in materia di aiuti di Stato non avrebbe comunque potuto portare al suo mantenimento. 22. Nella sentenza del 15 giugno 1993, Matra/[OSCURATO:PERSONA] ( 12 ), pronunciata circa dieci anni dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, la Corte, investita di un ricorso di annullamento contro una decisione che autorizzava aiuti all’investimento a favore di una joint venture tra due produttori di autoveicoli, si pronuncia, in tale occasione, sul rapporto tra il procedimento di controllo degli aiuti di Stato e il procedimento di cui agli articoli 85 e 86 del Trattato CEE (attualmente articoli 101 e 102 TFUE), che erano stati avviati in parallelo dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver ricordato i principi stabiliti nelle sentenze Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Italia, la Corte conclude che l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di rispettare la coerenza tra le disposizioni in materia di aiuti ed altre disposizioni del Trattato non può impedirle di adottare una decisione sulla compatibilità di un aiuto di Stato senza attendere l’esito di un parallelo procedimento avviato ai sensi dell’articolo 85 o dell’articolo 86 del Trattato CEE «qualora, sulla base dell’analisi economica della situazione (…), abbia acquisito la convinzione che il beneficiario dell’aiuto non si trova in una situazione tale da contravvenire [a tali articoli]» ( 13 ). 23. Nella sentenza Matra, la Corte ha preso posizione, per la prima volta, sul rapporto tra la sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, dichiarando sia l’autonomia del procedimento di controllo degli aiuti sia il requisito di coerenza delle decisioni adottate in esito a un tale procedimento con altre disposizioni del Trattato. Essa ha inoltre precisato che un tale requisito di coerenza s’impone «in particolare qualora anche le altre norme riguardino (…) l’obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato comune» ( 14 ). iii) La giurisprudenza della Corte posteriore alle sentenze Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Matra, e le difficoltà di applicazione del criterio del «nesso indissolubile» 24. I principi stabiliti nelle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Matra sono stati confermati nel corso degli anni. La Corte ha infatti ripetutamente ribadito: i) che il procedimento di controllo degli aiuti non deve mai condurre a un risultato contrario alle disposizioni specifiche del Trattato; ii) che, pertanto, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, violi altre disposizioni del Trattato, non può essere dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] compatibile con il mercato interno ( 15 ); iii) che, analogamente, non può essere dichiarato compatibile un aiuto di Stato che, per talune sue modalità, violi principi generali del diritto dell’Unione ( 16 ), e iv) che «in alcun caso» le disposizioni in materia di aiuti di Stato possono servire ad eludere altre norme del Trattato che condividono con tali disposizioni il «comune scopo» di garantire che gli interventi degli Stati membri non abbiano l’effetto di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato interno ( 17 ). Tali principi sono stati riaffermati dalla Corte anche recentemente nelle sentenze Austria/[OSCURATO:PERSONA] ( 18 ) e Braesch e a. ( 19 ), nonché nelle sentenze relative agli aiuti concessi alle compagnie aeree durante la pandemia da COVID‑19 ( 20 ). 25. Il criterio del «nesso indissolubile» figurante nella sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] è stato recentemente riaffermato nella sentenza del 2 maggio 2019, A-Fonds ( 21 ) e da allora è stato applicato a più riprese, anche successivamente alla sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA] ( 22 ), in quanto criterio di ripartizione delle competenze tra i giudici nazionali e la [OSCURATO:PERSONA] ( 23 ), e per delimitare la portata dell’obbligo di quest’ultima di esaminare, nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti, la conformità della misura in questione alle disposizioni non rientranti nel diritto degli aiuti di Stato ( 24 ). La portata di tale obbligo, che mira a evitare che possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno un aiuto che viola altre disposizioni o principi generali pertinenti del diritto dell’Unione ( 25 ), dipende quindi in ultima analisi dall’applicazione più o meno rigorosa di tale criterio. 26. La Corte ha inoltre cercato di precisare le condizioni di applicazione di detto criterio. 27. Da un lato, essa ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto delle violazioni di disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle in materia di aiuti che derivano non solo da elementi, condizioni o modalità indissociabili dall’aiuto o dal suo oggetto, ma anche di quelle che risultano dall’aiuto o dal suo oggetto in quanto tali o dall’«attività economica» che l’aiuto mira a finanziare ( 26 ). In tal caso, il «nesso indissolubile» ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] è in re ipsa . 28. Dall’altro lato, la Corte ha dichiarato che le modalità di finanziamento di un aiuto, come un’imposta nazionale specificamente destinata a finanziare un regime di aiuti, non possono essere separate dall’«aiuto propriamente detto» ( 27 ) e che la sua valutazione, anche alla luce di disposizioni del Trattato diverse da quelle relative agli aiuti di Stato, rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] ( 28 ). Analogamente, la Corte ha precisato che le modalità che determinano le condizioni di ammissibilità a un regime di aiuti sono indissociabili dall’aiuto in quanto tale e rientrano tra gli elementi che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a esaminare nel contesto del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE e, se del caso, ad approvare ( 29 ). Per contro, la scelta del beneficiario di un aiuto individuale fa parte dell’«oggetto» stesso dell’aiuto ( 30 ). Da parte sua, la sentenza Braesch e a. ha precisato che non costituiscono «modalità indissociabili» ai sensi della sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], misure, non sollecitate dalla [OSCURATO:PERSONA], che sono state adottate dallo Stato membro interessato al fine di ottenere da quest’ultima una decisione che autorizzi l’aiuto al termine della fase di esame preliminare ( 31 ), né, più in generale, le misure «connesse nei fatti» all’aiuto in quanto tale, «ma giuridicamente distinte» da esso, adottate dallo Stato membro che ha notificato l’aiuto ( 32 ). 29. Nonostante i chiarimenti forniti dalla Corte, la giurisprudenza rimane ampiamente casistica quando si tratta di attribuire un significato concreto al criterio del «nesso indissolubile». Alcune delle nozioni che presiedono alla sua applicazione, quali l’«oggetto» o la «modalità» dell’aiuto, oppure la «modalità indissociabile» o «indissolubilmente legata» all’oggetto dell’aiuto, rimangono poco chiare. 30. Al fine di fornire una chiave di lettura di tali nozioni, nei limiti di quanto necessario ai fini della presente causa, occorre, a mio avviso, partire dalla definizione negativa della nozione di «modalità indissolubilmente legata all’oggetto dell’aiuto» contenuta nella sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA]. 31. Secondo la Corte, non costituisce una tale modalità una condizione o un elemento che, «pur facendo parte [di un] sistema [di aiuti]», può essere considerato «non necessari[o] ai fini della realizzazione del suo oggetto o del suo funzionamento» e può, per tale ragione, essere isolato da tale regime ( 33 ). Argomentando in merito alla nozione di «necessità», nella causa che ha dato origine alla sentenza A‑Fonds, l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ( 34 ) ha considerato che «una modalità è necessaria alla realizzazione dell’oggetto o al funzionamento di un aiuto se essa è un elemento costitutivo o essenziale dell’aiuto, cosicché la sua inapplicabilità comporta un mutamento della portata o delle caratteristiche principali dell’aiuto». Condivido in linea di principio tale definizione, purché essa si riferisca alla misura concretamente prevista dallo Stato membro interessato, considerata nella sua interezza ( 35 ), e non isolando gli elementi di tale misura che soddisfano astrattamente gli elementi costitutivi della nozione giuridica di «aiuto». 32. Per quanto riguarda più specificamente la nozione di «oggetto» dell’aiuto, che riveste un ruolo centrale nell’applicazione del criterio del «nesso indissolubile», la giurisprudenza citata nei paragrafi da 19 a 28 delle presenti conclusioni fornisce indicazioni su ciò che tale nozione non comprende. Infatti, essa si distingue sia dalla nozione di «attività finanziata» dall’aiuto sia da quella di «modalità», che si riferisce ai vari elementi della misura con cui lo Stato membro intende attuare concretamente l’aiuto. La nozione di «oggetto dell’aiuto» non dev’essere nemmeno confusa con quello di «obiettivo», essendo il primo il mezzo con cui lo Stato interessato si propone di realizzare il secondo ( 36 ). Ad esempio, «favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso» [articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE], «promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo» [articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE] o «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro» [articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE], o ancora «agevolare lo sviluppo di talune attività» [articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE], sono tutti obiettivi, riconosciuti dal Trattato, che gli Stati membri possono perseguire mediante interventi che variano per natura, per il settore o l’attività cui sono destinati, oppure per l’identità o il numero di beneficiari ( 37 ). Ognuno di tali interventi ha un «oggetto» proprio, che è definito dallo scopo specifico perseguito dalla misura (ad esempio, favorire determinate aziende agricole o determinati settori industriali, sostenere le imprese situate in una regione specifica, aiutare gli investimenti in determinate attività) e dal modo in cui è prevista la sua attuazione (ad esempio, un’esenzione fiscale, l’apertura di un meccanismo di credito, una garanzia statale, un conferimento di capitale, ecc.). Tale oggetto deve inoltre essere determinato tenendo conto di tutti gli elementi dell’intervento in questione, quale effettivamente previsto dallo Stato membro interessato. 33. In sintesi, nel valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prendere in considerazione l’eventuale violazione di disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle in materia di aiuti, qualora una tale violazione derivi dall’attività economica finanziata, dall’aiuto o dal suo oggetto in quanto tali, oppure dalle modalità inscindibilmente connesse all’oggetto dell’aiuto. Un tale legame di inscindibilità sussiste nel caso di elementi o condizioni necessari alla realizzazione dell’oggetto dell’aiuto o al suo funzionamento, senza i quali l’intervento statale previsto non può raggiungere gli obiettivi che esso persegue. 34. Alla luce della giurisprudenza citata ai paragrafi da 19 a 28 delle presenti conclusioni e dell’insieme delle riflessioni fin qui sviluppate occorre esaminare le censure sollevate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito della prima e della seconda parte del suo primo motivo. 2) Sull’applicazione al caso di specie 35. Prima di procedere alla mia analisi, rilevo che, supponendo che gli argomenti sviluppati dalla ricorrente nella prima parte del suo primo motivo siano intesi – come li intendono la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri intervenuti a suo sostegno – nel senso di rimettere in discussione l’attualità del criterio del «nesso indissolubile» a seguito della sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA], dalla giurisprudenza citata in particolare al paragrafo 25 delle presenti conclusioni emerge che tali argomenti sarebbero destinati ad essere respinti ( 38 ). i) Sull’oggetto della misura notificata 36. Nell’ambito della prima parte del suo primo motivo, la Repubblica d’Austria contesta al Tribunale di non aver ritenuto che l’«oggetto» dell’aiuto in questione fosse la costruzione di nuovi reattori nucleari. Così facendo, il Tribunale si sarebbe discostato dalla qualificazione data a tale oggetto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa. Tale censura viene, in sostanza, riproposta nell’ambito del secondo motivo di impugnazione. La Repubblica ceca, la Repubblica francese e l’Ungheria sostengono che il Tribunale ha correttamente considerato, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, che l’oggetto dell’aiuto in questione era «la messa a disposizione a titolo gratuito [alla società Paks II] di due nuovi reattori ai fini del loro funzionamento» ( 39 ). Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], essa sostiene che, sebbene la misura notificata riguardasse lo sviluppo di due reattori nucleari in Ungheria, essa non riguardava la costruzione di tali reattori in quanto tale, ma la loro messa a disposizione in vista del loro utilizzo. 37. A tal proposito, occorre constatare che, nel titolo della decisione controversa, la misura notificata è identificata come una misura che l’Ungheria intende attuare «a sostegno dello sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale nucleare di Paks II». Al punto 3 di tale decisione, tale misura è descritta come «destinata a fornire contributi finanziari per lo sviluppo di due nuovi reattori nucleari presso la centrale di Paks». Al punto 9 di detta decisione, alla voce 2, intitolata «Descrizione dettagliata della misura» e alla sottovoce 2.1, intitolata «Descrizione del progetto», si indica che «[l]a misura consiste nello sviluppo di due nuovi reattori nucleari (…) in Ungheria, la cui costruzione è interamente finanziata dallo Stato ungherese a beneficio dell’entità Paks II (...) che sarà proprietaria e gestirà i nuovi reattori». Al punto 15 della medesima decisione, che espone il sostegno finanziario previsto dall’Ungheria ( 40 ), si afferma che il prestito statale erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] russa all’Ungheria «per finanziare lo sviluppo di Paks II»«prevede un meccanismo di credito rinnovabile di 10 miliardi di [euro]» che l’Ungheria «utilizzerà (…) per finanziare direttamente gli investimenti a favore di Paks II necessari per la progettazione, la costruzione e la messa in servizio» dei nuovi reattori, a cui si aggiungerà «un importo supplementare fino a 2,5 miliardi di [euro] a partire» dal bilancio proprio dell’Ungheria. Al punto 21 della decisione controversa si espone che «l’Ungheria e la Russia hanno sottoscritto [l’accordo intergovernativo] con l’obiettivo di sviluppare nuove capacità presso la centrale di Paks». Più in generale, la misura notificata è definita ed esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] come un aiuto agli investimenti «concess[o] dallo Stato ungherese a Paks II per lo sviluppo del progetto» e che copre i costi di investimento per il suo completamento ( 41 ). È pur vero che al punto 197 di tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la misura notificata «[potrebbe] comportare un vantaggio economico a favore di Paks II risultante dal fatto che l’impresa avrà il ruolo di proprietario e gestore di due nuove unità nucleari interamente finanziate dallo Stato ungherese». Tuttavia, al punto 283 di detta decisione, che rientra tra i motivi dedicati all’esame della questione dell’esistenza di una modalità indissociabile, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che «l’oggetto dell’aiuto all’investimento a favore di Paks II è quello di consentirle di produrre energia elettrica senza sostenere i costi di investimento per la costruzione degli impianti nucleari», collegando inequivocabilmente gli investimenti consentiti dall’Ungheria alla costruzione dei nuovi reattori. Ai punti da 324 a 328 della medesima decisione, la misura notificata è considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come uno «strumento adeguato per la costruzione dei (…) nuovi reattori», in quanto realizza l’«obiettivo di interesse comune della promozione dell’energia nucleare» ( 42 ) e, al punto 332, è indicato che tale misura «incentiva[va] la realizzazione dell’obiettivo di interesse comune mediante lo sviluppo della centrale nucleare». Infine, al punto 330 della decisione controversa, si afferma chiaramente che la società Paks II «è stata costituita dallo Stato con l’unico obiettivo di sviluppare e gestire» detti reattori e che essa riceverebbe l’aiuto in questione al fine di realizzare tale obiettivo. Analogamente, al punto 334 di tale decisione si indica che, in quanto beneficiario, Paks II «riceverebbe un contributo finanziario per la costruzione di impianti di produzione» ( 43 ). 38. Ne consegue, a mio avviso, che la ricorrente ha correttamente affermato che, nell’identificare l’oggetto dell’aiuto in questione come la «messa a disposizione a titolo gratuito» di nuovi reattori, il Tribunale non ha accolto la descrizione di tale oggetto quale risultante, al di là di alcune incongruenze, dalla decisione controversa, vale a dire un contributo finanziario dello Stato ungherese alla società Paks II per lo sviluppo – compresa la progettazione, la costruzione e la messa in servizio – di due nuovi reattori nucleari. Così facendo, esso ha commesso un errore di interpretazione dell’atto impugnato dinanzi ad esso, il che costituisce un errore di diritto che può essere sollevato dinanzi alla Corte nell’ambito di un’impugnazione ( 44 ). 39. Nell’ambito della seconda parte del suo primo motivo, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, sostiene inoltre che, definendo l’oggetto della misura notificata come consistente nel «mettere gratuitamente a disposizione due nuovi reattori nucleari a favore della società Paks II», il Tribunale avrebbe artificiosamente distinto tra i diversi elementi di una sola ed unica misura. La costruzione dei nuovi reattori e l’aggiudicazione diretta dell’appalto alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero infatti state parti integranti del progetto al centro dell’accordo concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] russa e l’Ungheria. 40. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità di tale censura la quale non sarebbe stata sollevata dinanzi al Tribunale. A tal proposito, rilevo che, sebbene, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non possa modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale ( 45 ), un ricorrente è tuttavia legittimato a proporre un’impugnazione in cui fa valere, dinanzi alla Corte, motivi e argomenti derivanti dalla stessa sentenza impugnata e diretti a contestarne, in diritto, la fondatezza ( 46 ). A mio avviso, è quanto avviene nel caso della censura sollevata dalla Repubblica d’Austria. Aggiungo che, con tale censura, la ricorrente, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, mette in discussione non la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, ma la qualificazione giuridica che esso ha dato a tali fatti, che lo ha portato, a suo avviso, a definire in modo errato l’oggetto dell’aiuto in questione. Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, un errore nella qualificazione giuridica dei fatti è un errore di diritto che può essere sollevato nell’ambito di un’impugnazione ( 47 ). 41. Nel merito, è pacifico che l’obiettivo perseguito dall’aiuto previsto dall’Ungheria fosse quello di sostenere la produzione di energia nucleare. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso un progetto di finanziamento della costruzione di due reattori nucleari destinati a entrare in funzione nel sito della centrale di Paks e a sostituire i reattori già esistenti. Come sostiene la Repubblica d’Austria e come risulta dalla descrizione della misura notificata contenuta nella decisione controversa, la messa a disposizione dei nuovi reattori alla centrale Paks II era solo una delle fasi di tale progetto, che era concepito come un tutto e comprendeva la progettazione, la costruzione e la messa in servizio di detti reattori ( 48 ). Infatti, i nuovi reattori, la cui costruzione costituiva l’oggetto dell’accordo intergovernativo, erano il «bene» messo a disposizione del beneficiario dell’aiuto. Sebbene la società Paks II non abbia investito direttamente nella costruzione dei suoi futuri impianti di produzione, in quanto le autorità ungheresi non hanno ritenuto necessario indebitarla direttamente ( 49 ), essa è stata comunque coinvolta in ogni fase del loro sviluppo, in quanto «organizzazione (…) di proprietà statale»«controllata dallo Stato», designata dall’Ungheria e «finanziariamente e tecnicamente» responsabile dell’adempimento dei corrispondenti obblighi derivanti dal progetto (v. punto 11 della decisione controversa). Infatti, dal punto 14 della decisione controversa emerge che la conclusione con la [OSCURATO:PERSONA] del contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione dei due nuovi reattori era in capo ad essa, così come la responsabilità del controllo dei lavori di costruzione e dell’autorizzazione al pagamento degli importi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] per ogni fase di avanzamento di tali lavori (v. punto 39 della decisione controversa). 42. In tali circostanze, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, fa correttamente valere che sarebbe artificiale distinguere, nella misura notificata, tra la costruzione dei due reattori nucleari e la loro messa a disposizione alla società Paks II. Considerando la misura nel suo complesso, appare, a mio avviso, chiaro che essa è diretta a finanziare l’investimento per la costruzione e la messa in servizio delle nuove unità di produzione del sito di Paks. 43. Ne consegue che, anche supponendo che il Tribunale non abbia commesso un errore di interpretazione della decisione controversa definendo l’oggetto dell’aiuto in questione come «la messa a disposizione [alla società Paks II] a titolo gratuito di due nuovi reattori ai fini del loro funzionamento», tale definizione deriverebbe comunque da un errore di qualificazione giuridica dei fatti. ii) Sull’esistenza di una violazione delle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici derivante dall’oggetto dell’aiuto 44. Nell’ambito della prima parte del suo primo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene, da un lato, che il Tribunale avrebbe sostanzialmente autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] a non tenere conto di una violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici nella sua valutazione di una misura di aiuto e, dall’altro, che nel caso di specie, una tale violazione derivava dall’oggetto stesso dell’aiuto in questione, vale a dire il finanziamento della costruzione di una centrale nucleare, cosicché il Tribunale avrebbe erroneamente operato una distinzione, ai punti da 28 a 32 della sentenza impugnata, tra la presente causa e quella che ha dato luogo alla sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA]. 45. La Repubblica francese contesta la ricevibilità di tale censura in quanto non è stata sollevata dinanzi al Tribunale. A tal proposito, è vero che la Repubblica d’Austria, nel suo ricorso, non ha espressamente sostenuto che l’aggiudicazione diretta alla [OSCURATO:PERSONA] dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori rientrava nell’oggetto stesso dell’aiuto in questione. Tuttavia, dal punto 20 della sentenza impugnata emerge che, sulla base della sua interpretazione della sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA], essa ha comunque fatto valere la scarsa rilevanza, ai fini della valutazione dell’aiuto in questione, della questione se una tale aggiudicazione diretta costituisse una «modalità inscindibile» o addirittura una «modalità» di tale aiuto, poiché, in generale, qualsiasi aiuto di Stato che violi disposizioni del diritto dell’Unione non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno. Non si può quindi ritenere che la censura ora sollevata dalla Repubblica d’Austria dinanzi alla Corte modifichi l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale ( 50 ). 46. Nel merito, tale censura, peraltro non molto sviluppata, dev’essere a mio avviso respinta. 47. Da un lato, nella misura in cui essa è diretta a contestare al Tribunale di aver dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] «può ignorare le norme in materia di appalti pubblici nell’ambito di un procedimento ex articolo 108 TFUE», detta censura si basa su una lettura errata della sentenza impugnata. Infatti, ai punti da 28 a 32 della stessa, il Tribunale si è limitato a dichiarare che, nella causa Austria/[OSCURATO:PERSONA], la Corte non aveva inteso abbandonare la sua giurisprudenza derivante dalla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], che, come ho già avuto modo di sottolineare, non può essere rimessa in discussione. Per contro, contrariamente a quanto sembra ritenere la Repubblica d’Austria, il Tribunale non ha negato che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a prendere in considerazione, nell’ambito di detto procedimento, l’eventuale violazione di una disposizione del diritto dell’Unione diversa da quelle in materia di aiuti di Stato, comprese le norme in materia di appalti pubblici, qualora una tale violazione derivi dall’oggetto dell’aiuto in questione o da una delle sue modalità indissociabili. 48. Dall’altro lato, come sostiene in particolare la Repubblica ceca, la medesima censura non può essere accolta neppure nella misura in cui sostiene che la violazione delle disposizioni in materia di aggiudicazione di appalti pubblici invocata dalla ricorrente deriva dall’«oggetto» stesso dell’aiuto in questione o dall’«attività finanziata» da quest’ultimo. Infatti, anche qualora, come suggerisco, la Corte dovesse considerare che il Tribunale ha errato nell’escludere la costruzione dei nuovi reattori dall’oggetto di tale aiuto, l’aggiudicazione diretta dell’appalto per tale costruzione alla [OSCURATO:PERSONA] rappresenta solo una «modalità» legata a tale oggetto, di cui resta da verificare il carattere indissociabile da quest’ultimo. iii) Sull’esistenza di una modalità indissociabile 49. Nell’ambito della seconda parte del suo primo motivo di impugnazione, la Repubblica d’Austria contesta l’analisi, svolta dal Tribunale, circa l’esistenza di un «nesso indissolubile» tra l’aggiudicazione diretta dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori alla [OSCURATO:PERSONA] e l’oggetto dell’aiuto. Per l’esposizione degli argomenti avanzati da tale Stato membro, rinvio al paragrafo 16 delle presenti conclusioni. Come ho già indicato al paragrafo 17 delle presenti conclusioni, alcuni degli argomenti sollevati nell’ambito della prima parte del primo motivo mirano anche, nella sostanza, a contestare tale analisi. 50. Ricordo che, ai paragrafi da 36 a 43 delle presenti conclusioni, sono giunto alla conclusione che la definizione dell’oggetto dell’aiuto in questione, adottata dal Tribunale in particolare al punto 36 della sentenza impugnata, è viziata da un errore di interpretazione della decisione controversa e che, in ogni caso, una tale definizione deriva da un’errata qualificazione dei fatti. È necessario tuttavia ricordare che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è tale da comportare l’annullamento di detta sentenza e occorre procedere a una sostituzione della motivazione e respingere l’impugnazione ( 51 ). Occorre quindi verificare se, nonostante gli errori di diritto commessi, il Tribunale abbia giustamente concluso, al punto 39 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente ritenuto che l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori non costituisse una modalità dell’aiuto indissociabile dallo stesso. 51. Per le ragioni che esporrò, ritengo che non sia così. 52. In primo luogo, e in via preliminare, sebbene io convenga, in particolare, con la Repubblica francese, sul fatto che l’argomento dedotto dalla Repubblica d’Austria, secondo cui il semplice fatto che le norme in materia di aiuti di Stato e quelle in materia di appalti pubblici perseguano lo stesso obiettivo di garantire una concorrenza non falsata nel mercato interno sia sufficiente per concludere che esiste una modalità indissociabile, non possa essere accettato ( 52 ), la Repubblica d’Austria ha tuttavia ragione nel ricordare che tale convergenza di obiettivi impone tanto più alla [OSCURATO:PERSONA] un obbligo di garantire la coerenza tra tali due serie di disposizioni. 53. In secondo luogo, al punto 36 della sentenza impugnata, commettendo un errore di diritto, il Tribunale ha considerato che la decisione di aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dei due nuovi reattori non costituisce di per sé una modalità dell’aiuto stesso, in quanto tale aggiudicazione «riguarda la fabbricazione e l’approvvigionamento del bene che sarà messo gratuitamente a disposizione e si colloca quindi a monte della misura di aiuto propriamente detta». Infatti, da un lato, la premessa su cui si fonda una tale conclusione, vale a dire che l’oggetto dell’aiuto in questione sia la messa a disposizione a titolo gratuito alla società Paks II dei due nuovi reattori nucleari, è errata, come ho dimostrato sopra. Dall’altro lato, come sostiene sostanzialmente la Repubblica d’Austria, quando un intervento statale finanziato da un aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE si articola in diverse fasi, la qualificazione come «modalità» o «modalità indissociabile» ai sensi della sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], di una misura adottata nel corso di una di tali fasi non è esclusa per il solo fatto che tale misura precede quella che conclude l’intero processo. Pertanto, anche supponendo che il Tribunale abbia correttamente ritenuto che l’unico oggetto dell’aiuto in questione fosse la messa a disposizione a titolo gratuito alla società Paks II dei nuovi reattori, ciò non implicherebbe automaticamente che l’aggiudicazione diretta alla [OSCURATO:PERSONA] dell’appalto per la loro costruzione costituisse un elemento estraneo all’aiuto in questione. Invero, come sostiene la Repubblica francese, un’interpretazione del criterio del «nesso indissolubile» che faccia rientrare nella nozione di «modalità indissociabile» qualsiasi «modalità di progettazione» di un progetto che beneficia di un finanziamento pubblico renderebbe inoperante un tale criterio. Tuttavia, tale argomento non può essere accolto nel caso di specie. L’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori non è una semplice «modalità di progettazione», né un aspetto secondario della misura notificata. Infatti, l’aiuto in questione ha come oggetto lo sviluppo di tali reattori e questi costituiscono il bene che si intende mettere a disposizione del beneficiario. 54. In terzo luogo, come giustamente sostenuto dalla Repubblica d’Austria, dalla decisione controversa e dalla sentenza impugnata risulta che la designazione della [OSCURATO:PERSONA] come ente costruttore era uno degli elementi dell’accordo intergovernativo, di cui l’accordo di finanziamento menzionato al paragrafo 6 delle presenti conclusioni costituiva parte integrante, ed era una delle condizioni a cui era subordinato il prestito destinato a finanziare la maggior parte degli investimenti richiesti per lo sviluppo dei nuovi reattori. Orbene, secondo la giurisprudenza richiamata al paragrafo 25 delle presenti conclusioni, la modalità di finanziamento di un aiuto non può essere isolata dall’aiuto stesso e la sua valutazione, anche alla luce di disposizioni del Trattato diverse da quelle relative agli aiuti di Stato, rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA]. 55. In quarto luogo, dalla giurisprudenza ricordata ai paragrafi da 19 a 25 delle presenti conclusioni non si evince che un elemento o una condizione di un aiuto che non ha un impatto diretto sulla determinazione del beneficiario o dei beneficiari dello stesso o sul suo importo non possa costituire una «modalità indissociabile» la cui legittimità dev’essere esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE. Per contro, da tale giurisprudenza emerge che un elemento o una condizione dell’aiuto che sia «necessario alla realizzazione dell’oggetto dello stesso o al suo funzionamento» rappresenta una tale modalità. Nel caso di specie, come sostiene sostanzialmente la Repubblica d’Austria, l’aggiudicazione dell’appalto di costruzione alla [OSCURATO:PERSONA] era un elemento necessario sia per la realizzazione dell’oggetto dell’aiuto in questione sia per il suo funzionamento. Infatti, da un lato, dalla decisione controversa e dalla sentenza impugnata risulta che la scelta della [OSCURATO:PERSONA] come impresa responsabile della progettazione, della costruzione e della messa in servizio dei nuovi reattori era parte integrante dell’accordo intergovernativo e che il prestito concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] russa all’Ungheria era legato a siffatta scelta ( 53 ). Dall’altro lato, dal fatto che l’Ungheria abbia sostenuto, sia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] che dinanzi al Tribunale e alla Corte, che la [OSCURATO:PERSONA] era la sola in grado di fornire la tecnologia necessaria per la costruzione dei nuovi reattori, emerge che tale Stato membro era convinto che, da un punto di vista tecnico, l’aggiudicazione dell’appalto di costruzione a tale impresa fosse una scelta necessaria al fine di garantire la redditività e la riuscita del progetto finanziato dall’aiuto in questione. 56. In quinto ed ultimo luogo, mi interrogo sulla rilevanza, ai fini della valutazione dell’esistenza di una modalità indissociabile ai sensi della sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], della constatazione, contenuta al punto 37 della sentenza impugnata, secondo cui «una violazione delle norme sugli appalti pubblici inciderebbe unicamente sul mercato dei lavori di costruzione di centrali nucleari e non può avere conseguenze sull’appalto oggetto della misura di aiuto [in questione]». Innanzitutto, una simile constatazione non consente di avallare la conclusione che una tale aggiudicazione non costituiva una modalità inscindibilmente connessa all’aiuto in questione. Infatti, l’individuazione di misure che non possono essere isolate dall’aiuto precede logicamente sia la valutazione della loro conformità al diritto dell’Unione sia l’esame del loro impatto sulla compatibilità dell’aiuto. In secondo luogo, e soprattutto, nutro dubbi sulla validità della premessa su cui si basa detta constatazione, ossia che solo la violazione di una disposizione diversa da quelle in materia di aiuti di Stato, che comporti un’ulteriore distorsione della concorrenza o degli scambi sul mercato interessato dall’aiuto in questione, possa far sorgere un obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di constatare una tale violazione nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE ( 54 ). Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che, nel valutare se un aiuto previsto soddisfi il requisito di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE di non alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune, la [OSCURATO:PERSONA] deve tenere conto degli effetti negativi che tale aiuto può avere sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno nel suo complesso , definito, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, come «uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati» ( 55 ). Il riferimento fatto dalla Repubblica francese e dall’Ungheria alla sentenza del 31 gennaio 2001, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 56 ) non può portare a una conclusione diversa. Nei punti di tale sentenza a cui rinviano tali Stati membri, il Tribunale, dopo aver constatato che le misure controverse erano indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto in questione, ha proceduto a verificare se esse comportassero effetti «eccedenti quanto è necessario perché l’aiuto possa conseguire gli obiettivi ammessi dal Trattato». Orbene, una tale verifica rientra chiaramente nell’ambito dell’esame della proporzionalità dell’aiuto, che segue alla definizione della portata delle misure da prendere in considerazione, in linea di principio, al fine di valutare la sua compatibilità con il mercato interno. Di conseguenza, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] non fornisce precisazioni su cosa consenta di qualificare una misura come «modalità indissociabile», né permette di sostenere la tesi secondo cui solo gli effetti di una tale misura percepibili sull’«appalto oggetto della misura di aiuto [in questione]» rilevano ai fini dell’esame che dev’essere effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE. Per contro, tale sentenza s’inserisce nel solco della giurisprudenza derivante dalla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] ( 57 ). Lo stesso vale per la sentenza del 3 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 58 ), citata in particolare dalla [OSCURATO:PERSONA], che precisa che, se la modalità di un aiuto è inscindibilmente connessa all’oggetto dello stesso, «la sua conformità alle disposizioni diverse da quelle relative agli aiuti di Stato sarà valutata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE e tale valutazione potrà sfociare in una dichiarazione di incompatibilità dell’aiuto considerato con il mercato interno». 57. Concludendo su quest’ultimo punto, ritengo che non si possa escludere che la violazione di una disposizione del diritto dell’Unione in grado di comportare una distorsione della concorrenza su un mercato diverso ma, come nel caso di specie, collegato a quello interessato dall’aiuto, debba essere presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo esame della compatibilità dello stesso con il mercato interno. iv) Sull’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare l’eventuale violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici 58. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha erroneamente confermato la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’aggiudicazione diretta alla [OSCURATO:PERSONA] dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori non costituiva una «modalità inscindibile» dall’oggetto dell’aiuto in questione. 59. Ne consegue che esso ha parimenti errato nel considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta ad esaminare, nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione della decisione controversa, la questione della compatibilità di tale aggiudicazione con le disposizioni in materia di appalti pubblici, che era stata sollevata nel corso di tale procedimento dalla Repubblica d’Austria e da altre parti interessate ( 59 ). 3) Conclusioni sulla prima e sulla seconda parte del primo motivo 60. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che la prima e la seconda parte del primo motivo di impugnazione, considerate congiuntamente, siano fondate. 2. Sulla terza parte 61. La terza parte del primo motivo di ricorso contiene due censure. La prima verte su un difetto di motivazione della decisione controversa che il Tribunale avrebbe omesso di constatare, e la seconda su una violazione delle disposizioni del diritto degli appalti pubblici. Tali censure sono rivolte contro i punti da 40 a 49 e da 196 a 203 della sentenza impugnata. 62. I punti da 40 a 49 della sentenza impugnata fanno parte della motivazione con cui il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso della Repubblica d’Austria, vertente sull’assenza di una procedura di appalto pubblico. Ai punti 41 e 42, il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA], al fine di rispondere alle osservazioni presentatele da alcuni interessati in merito alla conformità della misura notificata alla direttiva 2014/25, aveva giustamente ritenuto, al punto 285 della decisione controversa, di poter rinviare a un procedimento per inadempimento avviato nei confronti dell’Ungheria, in cui aveva maturato la convinzione, «basa[ta] su un’analisi approfondita dei requisiti tecnici» invocati da tale Stato membro, che tale direttiva fosse inapplicabile all’aggiudicazione dei lavori di costruzione dei nuovi reattori sulla base del suo articolo 50, lettera c) (in prosieguo: il «procedimento per inadempimento»). Ai punti da 43 a 46 di tale sentenza, il Tribunale ha, in secondo luogo, esaminato la risposta della [OSCURATO:PERSONA] a quesiti scritti posti a titolo di misura di organizzazione del procedimento, nonché i documenti prodotti a sostegno della stessa, constatando che da tale risposta emergeva, come confermato da tali documenti, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso che l’aggiudicazione diretta alla [OSCURATO:PERSONA] dei lavori di costruzione dei nuovi reattori «poteva essere effettuata senza previa indizione di gara, in quanto, per ragioni tecniche, non vi sarebbe stata concorrenza». Ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in terzo luogo, precisato che non si può ammettere che «nell’ambito del procedimento relativo alla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, siano rimesse in discussione tutte le decisioni adottate precedentemente e che sono già state oggetto di un procedimento distinto», in quanto «[i]l principio della certezza del diritto osta a che la [OSCURATO:PERSONA] riesamini l’aggiudicazione dell’appalto di costruzione nell’ambito del procedimento sugli aiuti di Stato senza disporre di nuove informazioni rispetto al momento in cui ha deciso di chiudere il procedimento per inadempimento». Al punto 49 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso, in quarto ed ultimo luogo, che «la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore di diritto basandosi, in ogni caso, sull’esito del procedimento per inadempimento ai fini della decisione [controversa]». 63. Ai punti da 196 a 203 della sentenza impugnata, il Tribunale ha per contro respinto la prima parte del decimo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione controversa in merito alla compatibilità dell’aiuto con altre disposizioni del diritto dell’Unione. In tali punti, il Tribunale ha considerato, in sostanza, che, poiché ai punti da 280 a 284 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto di non dover esaminare la questione dell’eventuale violazione della direttiva 2014/25, in assenza di un nesso indissolubile tra tale violazione e l’oggetto dell’aiuto in questione, essa non era tenuta a giustificare, nella decisione controversa, le ragioni per cui erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 50, lettera c), della direttiva 2014/25. a) Sulla censura relativa all’assenza di constatazione del difetto di motivazione della decisione controversa 64. La Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che la decisione controversa era sufficientemente motivata in merito all’esistenza o meno di una violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici. Un semplice riferimento a un procedimento non pubblico per inadempimento concluso non costituirebbe una motivazione sufficiente. Essa sostiene che solo grazie alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e ai documenti da essa prodotti in risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, quest’ultimo ha potuto venire a conoscenza dei motivi che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a escludere l’esistenza di una violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici. 65. La Repubblica francese eccepisce l’irricevibilità di tale censura in quanto sarebbe stata sollevata per la prima volta in sede di impugnazione. Al riguardo, osservo che dai punti 192 e da 196 a 203 della sentenza impugnata risulta chiaramente, da un lato, che la Repubblica d’Austria ha contestato dinanzi al Tribunale l’insufficienza della motivazione della decisione controversa quanto alla compatibilità dell’aiuto con le disposizioni del diritto sull’aggiudicazione degli appalti pubblici e, dall’altro, che il Tribunale ha esaminato una tale censura, finendo col respingerla. Dai punti da 40 a 49 della sentenza impugnata, il cui contenuto è esposto al paragrafo 62 delle presenti conclusioni, risulta inoltre che il Tribunale ha espressamente sostenuto il rinvio al procedimento per inadempimento fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 285 della decisione controversa. Ne consegue che, poiché, da un lato, la presente censura riprende quelle sollevate dalla Repubblica d’Austria dinanzi al Tribunale e che, dall’altro, essa trae origine dalla motivazione della sentenza impugnata, tale censura è ricevibile ( 60 ). 66. Secondo una giurisprudenza costante, pur se la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’ iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire all’interessato di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo, una siffatta motivazione, tuttavia, deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto in cui è stato adottato ( 61 ). È inoltre giurisprudenza consolidata che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere espressamente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito della decisione, ma non la sua motivazione, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate ( 62 ). 67. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato la sua conclusione secondo cui la valutazione dell’aiuto in questione non era influenzata dall’asserita violazione delle norme sugli appalti pubblici per due ordini di motivi. Da un lato, al punto 283 di tale decisione e in via principale, essa ha sostenuto che una tale violazione, qualora accertata, non avrebbe avuto alcun effetto di distorsione della concorrenza e degli scambi nel mercato dell’energia elettrica, oggetto di tale aiuto, e che, pertanto, essa non era tenuta a pronunciarsi sulla sua esistenza. Dall’altro lato, al punto 285 di detta decisione e in subordine ( 63 ), essa ha rinviato al procedimento per inadempimento, nell’ambito del quale aveva constatato l’inapplicabilità della direttiva 2014/25 all’aggiudicazione diretta dell’appalto di costruzione alla [OSCURATO:PERSONA] e quindi l’inesistenza della violazione delle disposizioni di tale direttiva asserita, in particolare, dalla Repubblica d’Austria. 68. La motivazione esposta in via principale, pur soddisfacendo i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE, è, per le stesse ragioni illustrate ai paragrafi da 49 a 59 delle presenti conclusioni, viziata da errori che ne inficiano la legittimità sostanziale. 69. In tali circostanze, la fondatezza della conclusione della [OSCURATO:PERSONA], confermata nella sentenza impugnata, secondo cui essa non era tenuta ad esaminare nella decisione controversa la questione della compatibilità dell’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori con le disposizioni in materia di appalti pubblici, si fonda unicamente sui motivi esposti in via subordinata. 70. In via preliminare, rilevo che, al pari di tutti gli Stati membri che partecipano al presente procedimento e della [OSCURATO:PERSONA], a mio avviso, quest’ultima poteva, nel caso di specie, adempiere al proprio obbligo di effettuare un tale esame rinviando al procedimento per inadempimento, che era stato chiuso senza che fosse stata accertata una violazione di dette disposizioni. Infatti, in particolare dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, menzionata al paragrafo 21 delle presenti conclusioni, risulta che un’applicazione cumulativa della procedura per inadempimento e della procedura di controllo degli aiuti di Stato è la regola generale quando una misura statale rientra contemporaneamente nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti e di altre disposizioni del Trattato ( 64 ). Dalle circostanze di fatto della causa che ha dato origine a tale sentenza emerge inoltre che una tale applicazione cumulativa non è esclusa nemmeno quando esiste un nesso indissolubile tra la misura nazionale ritenuta contraria a una disposizione del Trattato diversa da quelle in materia di aiuti e l’oggetto dell’aiuto, quanto meno quando il procedimento per inadempimento è stato avviato prima dell’avvio del procedimento di controllo degli aiuti di Stato. 71. Ciò premesso, un tale rinvio potrebbe sostituire un esame nel merito, nella decisione controversa, della questione della non conformità della misura notificata alle disposizioni della direttiva 2014/25, solo a condizione che la [OSCURATO:PERSONA] esponga, in tale decisione, gli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali essa era arrivata alla constatazione che non vi era stata violazione del diritto dell’Unione. Sebbene un tale obbligo debba essere conciliato con le esigenze di riservatezza degli atti del procedimento per inadempimento, invocate in particolare dalla Repubblica di Polonia e dalla Repubblica francese, siffatte esigenze non possono far venir meno il dovere della [OSCURATO:PERSONA] di motivare gli atti che adotta. 72. A tal proposito, è giocoforza constatare che il punto 285 della decisione controversa si limita a enunciare la «conclusione preliminare» cui era pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento per inadempimento, senza fornire alcuna indicazione sulle considerazioni di fatto e di diritto su cui una tale conclusione si fondava. Invero, secondo una giurisprudenza consolidata, la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’articolo 296 TFUE deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi ( 65 ). Tuttavia, nel caso di specie, senza che sia contraddetta su tale punto dalla [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’Austria ha affermato che, alla data di adozione della decisione controversa, gli elementi del procedimento per inadempimento che potevano eventualmente colmare le lacune nella formulazione del punto 285 di tale decisione non erano pubblici né accessibili agli interessati che partecipavano al procedimento, così da non poter essere considerati come facenti parte di un contesto noto a tali interessati, in modo da consentire loro di comprendere in modo chiaro e inequivocabile le ragioni che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che la direttiva 2014/25 non fosse applicabile nel caso di specie ( 66 ). Contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica francese, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito le ragioni della decisione controversa in corso di causa non può compensare l’insufficienza della motivazione iniziale di tale decisione. La motivazione non può, infatti, essere espressa per la prima volta, ex post , dinanzi al giudice, salvo circostanze eccezionali che, in assenza di qualsiasi urgenza, non ricorrono nella fattispecie ( 67 ). 73. Dall’insieme delle precedenti considerazioni consegue che la presente censura dev’essere accolta. b) Sulla censura relativa a una violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici 74. Con una censura separata, la Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, «ribadisce i dubbi» che essa avevo espresso nell’udienza dinanzi al Tribunale sull’applicabilità, nelle circostanze del caso di specie, dell’articolo 50, lettera c), ii), della direttiva 2014/25, che consente una procedura negoziata senza previa indizione di gara quando i lavori possono essere forniti unicamente da «un determinato operatore economico» poiché «la concorrenza è assente per motivi tecnici». Essa sostiene che è «molto più probabile» che i criteri proposti dall’Ungheria per l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dei nuovi reattori, che includono in particolare la sicurezza, siano stati artificialmente limitati per poter beneficiare del finanziamento russo. In ogni caso, anche supponendo che tali criteri fossero oggettivi, non sarebbe stato possibile escludere che, tenuto conto del valore dell’appalto, sarebbero stati trovati altri offerenti tramite una gara d’appalto. La Repubblica d’Austria, sostenuta dal Granducato di Lussemburgo, sostiene inoltre che, in particolare ai punti 38 e 64 della sentenza impugnata, il Tribunale le avrebbe erroneamente attribuito l’onere di provare che altri offerenti avrebbero potuto fornire i nuovi reattori. A suo avviso, spettava all’Ungheria, che intendeva avvalersi dell’eccezione prevista dall’articolo 50 della direttiva 2014/25, dimostrare che poteva essere omessa una procedura di gara. 75. Tale censura non mi sembra che possa essere accolta nella misura in cui è rivolta contro i punti da 40 a 49 della sentenza impugnata ( 68 ). A mio avviso, l’esame che ne ha fatto la Corte incontra difficoltà di due tipi. Da un lato, gli argomenti della Repubblica d’Austria sono vaghi e incompleti. Dall’altro, dalla lettura dei motivi esposti ai punti da 40 a 49 della sentenza impugnata risulta, a mio avviso, che il Tribunale si è limitato, da un lato, a constatare che, nell’ambito del procedimento per inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] «aveva maturato la convinzione», sulla base di «un’analisi approfondita dei requisiti tecnici» invocati dall’Ungheria ( 69 ), che, nel caso di specie, tale Stato membro poteva ricorrere a un procedimento senza previa indizione di gara ai sensi dell’articolo 50, lettera c), ii), della direttiva 2014/25 ( 70 ) e, dall’altro, che, in tali circostanze, il rinvio all’esito di tale procedimento, contenuto nel punto 285 della decisione controversa, era giustificato. Per contro, non risulta, a mio avviso, da tali medesimi punti della sentenza impugnata che il Tribunale abbia proceduto a un controllo della legittimità della conclusione, su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è basata in via subordinata nella decisione controversa, secondo cui la direttiva 2014/25 non era applicabile nel caso di specie. Come giustamente affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, su tale questione il Tribunale si è limitato, in detti punti, ad accertare i fatti. c) Conclusioni sulla terza parte 76. Per le ragioni sopra esposte, ritengo che la terza parte del primo motivo, nella misura in cui contesta al Tribunale di aver omesso di constatare il difetto di motivazione della decisione controversa discusso ai paragrafi 71 e 72 delle presenti conclusioni, sia fondata. 3. Conclusioni sul primo motivo 77. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di accogliere il primo motivo di impugnazione. B. Sul secondo e sul quarto motivo 78. La maggior parte degli argomenti sollevati dalla Repubblica d’Austria nell’ambito del suo secondo e del suo quarto motivo si sovrappongono, ragione per cui li esaminerò congiuntamente. Tali motivi sono diretti contro i punti da 51 a 65 nonché 184 e 185 della sentenza impugnata. 79. Ai punti da 51 a 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato e respinto la prima parte del quarto motivo di ricorso, vertente sul carattere sproporzionato dell’aiuto in questione. In tale parte, la Repubblica d’Austria ha sostenuto che, in assenza di una gara d’appalto per la costruzione dei due nuovi reattori, la proporzionalità di tale aiuto non era garantita, in quanto non poteva essere garantito che il suo importo fosse limitato al minimo necessario per la realizzazione del progetto. Il Tribunale ha innanzitutto dichiarato che «sebbene l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE imponga che l’aiuto sia limitato al minimo, non ne consegue tuttavia che lo svolgimento di una gara d’appalto sia una condizione per la proporzionalità di una misura di aiuto» e che una tale procedura «è solo uno dei vari mezzi per limitare un aiuto al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito» (punti 59 e 60). Il Tribunale ha poi considerato che «l’affermazione della Repubblica d’Austria, secondo cui la costruzione dei reattori avrebbe potuto essere realizzata a costi inferiori e con meno aiuti se si fosse svolta una procedura di gara, non [era] supportata da elementi di prova», e che «spettava alla Repubblica d’Austria fornire elementi che indicassero una soluzione alternativa per la costruzione dei reattori in questione» (punto 64). Infine, al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che «[i]n ogni caso, la questione se la misura di aiuto fosse limitata al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito riguarda, in realtà, la questione se la messa a disposizione a titolo gratuito dei due nuovi reattori non fosse sproporzionata, essendo quest’ultima l’oggetto dell’aiuto [in questione]». 80. Ai punti da 177 a 190 della sentenza impugnata, il Tribunale ha analizzato e respinto il nono motivo di ricorso, relativo all’insufficiente determinazione dell’aiuto in questione. Al punto 183 di tale sentenza esso ha, da un lato, ricordato, in via preliminare, che l’obiettivo della determinazione degli elementi dell’aiuto è quello di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di concludere che esso è adeguato, necessario e non sproporzionato e, dall’altro, ha rinviato alla sentenza del 12 luglio 2018, Austria/[OSCURATO:PERSONA] ( 71 ), in cui aveva già dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a quantificare l’importo esatto dell’equivalente sovvenzione derivante da una misura di aiuto prima di procedere all’esame della proporzionalità della stessa alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Al punto 185 della sentenza impugnata, per quanto riguarda i costi di finanziamento, il Tribunale, dopo aver osservato che il punto 28 della decisione controversa si riferiva ai costi di finanziamento del debito per l’intera durata del meccanismo di credito rinnovabile, ha rilevato che la Repubblica d’Austria non ha presentato «alcun argomento circostanziato in grado di dimostrare, sulla base delle indicazioni dei tassi di interesse per il prestito indicati in detto punto, con le ulteriori specificazioni fornite nella nota [16] di [tale] decisione, che la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di verificare la proporzionalità dell’elemento di aiuto, e a cosa servirebbe, al riguardo, l’indicazione dei costi del finanziamento esterno (interessi sui prestiti), quali quelli che un investitore privato avrebbe dovuto pagare a condizioni di mercato». 81. Con il suo secondo motivo, la Repubblica d’Austria contesta al Tribunale di aver erroneamente confermato l’esame, a suo avviso insufficiente, della proporzionalità dell’aiuto in questione effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa. Con il suo quarto motivo, suddiviso in tre parti, la Repubblica d’Austria contesta per contro al Tribunale di aver sostenuto l’insufficiente determinazione dell’aiuto in questione, in particolare a causa dell’assenza di una procedura di appalto pubblico, della mancata considerazione dei costi di finanziamento esterno e del mancato calcolo dell’equivalente sovvenzione. 82. L’Ungheria, la Repubblica di Polonia e la [OSCURATO:PERSONA] esprimono, sotto vari profili, riserve sulla ricevibilità del secondo e/o del quarto motivo. Ancorché tali riserve siano infondate nella misura in cui si riferiscono a tali motivi nella loro interezza, alcune di esse devono essere per contro accolte in riferimento a singole censure sollevate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di detti motivi. Nel prosieguo della mia analisi indicherò i casi in cui ciò avviene. 83. Sebbene, in generale, concordi sul fatto che il secondo e il quarto motivo di impugnazione siano piuttosto poco sviluppati e talvolta poco chiari, è tuttavia possibile individuare tre censure, che riguardano l’impatto, nell’ambito del controllo della proporzionalità dell’aiuto in questione effettuato dal Tribunale, dei seguenti fattori: i) l’assenza di una procedura di appalto pubblico; ii) il mancato calcolo dell’equivalente sovvenzione, e iii) la mancata determinazione dei costi di finanziamento esterno. 1. Sull’assenza di una procedura di appalto pubblico 84. La Repubblica d’Austria sostiene che il Tribunale non ha identificato chiaramente o ha identificato erroneamente l’oggetto dell’aiuto in questione, escludendo da tale oggetto la costruzione dei nuovi reattori nucleari. Ciò gli avrebbe impedito di svolgere un «regolare» controllo dell’esame della proporzionalità di tale aiuto effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene che l’importo dell’appalto pagato dall’Ungheria nell’ambito della costruzione di tali reattori costituisce un elemento di fatto essenziale per valutare l’aiuto in questione. Essa ne deduce che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, in particolare al punto 65 della sentenza impugnata, il cui contenuto è riportato al paragrafo 79 delle presenti conclusioni, la proporzionalità di tale aiuto non poteva essere correttamente valutata in assenza di una procedura di appalto pubblico. Infatti, una tale procedura avrebbe potuto portare a un aiuto completamente diverso, in particolare per quanto riguarda la sua struttura e il suo importo. La mera dichiarazione, contenuta nel punto 59 della sentenza impugnata, secondo cui «la gara d’appalto è solo uno dei vari mezzi per limitare un aiuto al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito», non sarebbe di per sé sufficiente, in assenza di indicazioni dei criteri in base ai quali è stato svolto il controllo della proporzionalità dell’aiuto in questione. La sentenza impugnata sarebbe quindi viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda tale aspetto ( 72 ). 85. Come ho già avuto modo di indicare, dalla sentenza impugnata, in particolare dai suoi punti 36 e 65, risulta chiaramente che il Tribunale ha considerato che l’oggetto dell’aiuto in questione consisteva nel «mettere gratuitamente a disposizione» i nuovi reattori. Tuttavia, ai paragrafi da 34 a 39 delle presenti conclusioni, ho ritenuto che una tale definizione dell’oggetto dell’aiuto in questione, che esclude dal suo ambito la costruzione dei nuovi reattori nucleari, derivi da un’interpretazione errata della decisione controversa e da un errore di qualificazione giuridica dei fatti. Orbene, tali errori rimettono necessariamente in discussione il presupposto in base al quale, al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la rilevanza delle censure dedotte dalla Repubblica d’Austria nell’ambito del suo quarto motivo di ricorso. 86. Nella misura in cui, a detto punto 65, il Tribunale doveva fare riferimento, in modo più circoscritto, al vantaggio che la società Paks II trae dal progetto finanziato dall’Ungheria, in ragione dello sviluppo e della messa a disposizione di nuovi impianti di produzione, occorre sottolineare che esiste uno stretto legame tra tale vantaggio e l’importo dell’investimento consentito dall’Ungheria per tale progetto, che include il prezzo effettivo di acquisto della centrale nucleare ( 73 ), che dovrebbe riflettere, almeno in parte, il valore economico di tali impianti. Ne consegue che qualsiasi valutazione della proporzionalità dell’aiuto in questione doveva tener conto, innanzitutto, di detto importo. 87. Da quanto precede risulta che, nella misura in cui è diretta contro il punto 65 della sentenza impugnata, la presente censura deve, a mio avviso, essere accolta. Tuttavia, sottolineo che tale punto contiene un motivo dedotto ad abundantiam , come dimostra l’utilizzo dell’espressione«in ogni caso». Ne consegue che la presente censura può rilevare solo nella misura in cui siano accolti gli argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria contro i punti da 58 a 64 della sentenza impugnata. 88. A tal proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, i motivi indicati ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata ed esposti al paragrafo 79 delle presenti conclusioni, non si può a mio avviso contestare, come ho appena illustrato, che l’esame della proporzionalità dell’aiuto in questione, e, in particolare, l’analisi diretta a valutare se esso fosse limitato al minimo necessario per consentire la realizzazione del progetto che esso prevedeva di finanziare, non poteva prescindere dall’importo dell’investimento stabilito per la realizzazione di tale progetto, compreso il prezzo di acquisto dei nuovi reattori. Né si può nemmeno contestare, come dichiara lo stesso Tribunale, che lo svolgimento di una gara d’appalto sia un mezzo per la [OSCURATO:PERSONA] per garantire la proporzionalità del prezzo di un appalto, in quanto la sua determinazione è soggetta alle regole della concorrenza. Orbene, come risulta dal punto 53 della sentenza impugnata, la Repubblica d’Austria aveva sostenuto, nell’ambito della prima parte del suo quarto motivo di ricorso, che, in assenza di una gara d’appalto per la costruzione dei nuovi reattori, la proporzionalità dell’aiuto in questione non era garantita e che gli elementi sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si era basata, vale a dire l’assenza di sovracompensazione e l’obbligo di rimborso dei benefici, non erano rilevanti al fine di stabilire se l’aiuto in questione fosse limitato al minimo necessario. In tali circostanze, la Repubblica d’Austria sostiene ora correttamente che la mera dichiarazione, contenuta al punto 59 della sentenza impugnata e secondo cui «la gara d’appalto è solo uno dei vari mezzi per limitare un aiuto al minimo necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito», non era una base sufficiente per rispondere alle critiche da essa sollevate, in assenza di qualsiasi indicazione degli elementi su cui la [OSCURATO:PERSONA] si era fondata in assenza di una tale gara, e che, di conseguenza, la sentenza impugnata è viziata su tale punto da un difetto di motivazione. Le controargomentazioni avanzate dagli Stati membri partecipanti al presente procedimento e dalla [OSCURATO:PERSONA], peraltro tutte tratte dalla decisione controversa stessa, non possono colmare le lacune della sentenza impugnata su tale punto ( 74 ). 89. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il punto 64 della sentenza impugnata, il cui contenuto è riportato al paragrafo 79 delle presenti conclusioni, la Repubblica d’Austria, nell’ambito del suo primo motivo d’impugnazione, contesta al Tribunale di averle imposto l’onere di provare che altri offerenti avrebbero potuto costruire i nuovi reattori a costi inferiori. A tal proposito, è sufficiente rilevare che, a detto punto 64, il Tribunale giustifica l’imposizione di un tale onere probatorio alla Repubblica d’Austria facendo riferimento alla valutazione del mercato effettuata dall’Ungheria e verificata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento per inadempimento, dalla quale risultava che non erano disponibili altri fornitori idonei. Orbene, poiché gli elementi su cui la [OSCURATO:PERSONA] si era basata nell’ambito di tale procedimento non erano accessibili alla Repubblica d’Austria e la decisione controversa non era sufficientemente motivata su tale punto, un onere della prova come quello proposto dal Tribunale non può, in ogni caso, essere giustificato. 90. Per le ragioni esposte ai paragrafi da 85 a 89 delle presenti conclusioni, ritengo fondata la presente censura. 2. Sul mancato calcolo dell’equivalente sovvenzione 91. La Repubblica d’Austria fa valere che, supponendo che l’aiuto in questione consista, come riconosce il Tribunale, nella messa a disposizione dei nuovi reattori, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto calcolare un equivalente sovvenzione ( 75 ) al fine di quantificare tale aiuto e valutarne la proporzionalità. 92. A tal proposito, senza che sia necessario prendere posizione sulla questione, dibattuta tra le parti, se la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta in ogni caso a quantificare un equivalente sovvenzione ( 76 ), mi limiterò a ricordare che, ai punti da 188 a 190 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato i) che l’aiuto in questione comprendeva un meccanismo di credito rinnovabile di 10 miliardi di euro e un importo supplementare di 2,5 miliardi di euro versato dallo Stato ungherese, in quanto tale meccanismo di credito era destinato a finanziare l’80% dei costi di investimento confermati e l’importo supplementare il restante 20%; ii) che tutti i costi collegabili all’investimento erano inclusi in tali importi, e iii) che la decisione controversa si limitava ad autorizzare il progetto notificato dall’Ungheria ad esclusione di eventuali aumenti di detti importi, cosicché «qualsiasi finanziamento superiore all’importo di 12,5 miliardi di euro costituirebbe una modifica dell’aiuto esistente» che dovrebbe essere valutata ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 ( 77 ). Il Tribunale sembra quindi essere partito dal presupposto che l’elemento di aiuto corrispondesse alla totalità del finanziamento concesso dallo Stato ungherese, come descritto nella decisione controversa, e che quindi non fosse, in ogni caso, necessario, nelle circostanze di cui al caso di specie, calcolare un equivalente sovvenzione. Come sostiene in particolare l’Ungheria, la Repubblica d’Austria non avanza alcun argomento concreto per mettere in discussione il ragionamento seguito dal Tribunale e per avallare la propria tesi secondo cui, in assenza di un calcolo dell’equivalente sovvenzione, non era possibile valutare la proporzionalità dell’aiuto in questione. Pertanto, a mio avviso, la presente censura non può essere accolta. 3. Sulla mancata determinazione dei costi di finanziamento esterno 93. La Repubblica d’Austria contesta al Tribunale di avere, al punto 185 della sentenza impugnata, respinto il suo argomento secondo cui, in assenza di una determinazione dei costi di finanziamento esterno (interessi sui prestiti) del debito che un investitore privato avrebbe dovuto pagare a condizioni di mercato, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto stabilire correttamente l’importo dell’aiuto in questione e quindi valutarne la proporzionalità. 94. A tal proposito, è sufficiente constatare che, a sostegno di tale censura, la Repubblica d’Austria si limita a ribadire argomenti dedotti nel suo atto introduttivo dinanzi al Tribunale, al quale rinvia. In tali circostanze e nella misura in cui, inoltre, non viene fornita alcuna precisa indicazione degli elementi della sentenza impugnata contestati, la presente censura è, a mio avviso, irricevibile. In ogni caso, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue comparse, in una situazione come quella del caso di specie – in cui il prestito è stato contratto dallo Stato a tassi di interesse che sono precisati nella decisione controversa ( 78 ), in cui è stata constatata l’esistenza di un vantaggio per la società Paks II, in cui la decisione riguardava un finanziamento non superiore all’importo di 12,5 miliardi di euro ( 79 ), e in cui, secondo quanto affermato dalla stessa Repubblica d’Austria, non vi era alcun prestito agevolato – spettava alla Repubblica d’Austria spiegare, come dichiarato dal Tribunale al punto 185 della sentenza impugnata, perché, senza il calcolo dei costi del finanziamento esterno, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto valutare la proporzionalità dell’aiuto in questione. Pertanto, la presente censura non può, in ogni caso, essere accolta. 4. Conclusioni sul secondo e sul quarto motivo 95. Sulla base di quanto precede, occorre, a mio avviso, accogliere soltanto la censura sollevata nell’ambito del secondo e del quarto motivo, che è stata analizzata nei paragrafi da 85 a 89 delle presenti conclusioni. C. Conseguenze dell’analisi 96. Qualora, come propongo, la Corte dovesse dichiarare fondati il primo motivo di impugnazione nonché la censura analizzata nei paragrafi da 85 a 89 delle presenti conclusioni, sollevata nell’ambito del secondo e del quarto motivo, occorrerebbe accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata. V. Conclusione 97. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare fondate la prima, la seconda e, in parte, la terza parte del primo motivo di impugnazione, nonché la censura analizzata nei paragrafi da 85 a 89 delle presenti conclusioni, sollevata nell’ambito del secondo e del quarto motivo di impugnazione. Propongo pertanto di accogliere l’impugnazione e di annullare la sentenza impugnata. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) T‑101/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:728 . ( 3 ) GU 2017, L 317, pag. 45 ; in prosieguo: la «decisione controversa». ( 4 ) GU 2016, C 8, pag. 2 ; in prosieguo: la «decisione di avvio». ( 5 ) Ai punti da 279 a 287 della decisione controversa, riportati nella sezione 5.3.2, intitolata «Conformità rispetto al diritto dell’Unione in relazione a norme diverse da quelle in materia di aiuti di Stato», la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle osservazioni formulate da numerosi interessati in merito alla conformità della misura notificata rispetto, in particolare, alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ( GU 2014, L 94, pag. 243 ). ( 6 ) C‑594/18 P; in prosieguo: la «sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA], EU:C:2020:742 . ( 7 ) Ai punti da 281 a 284 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l’esistenza di un nesso indissolubile tra la possibile violazione della direttiva 2014/25 e l’oggetto dell’aiuto. Al punto 283 essa ha affermato, in particolare, che «un’eventuale inosservanza delle norme sugli appalti pubblici nel caso di specie potrebbe produrre effetti distorsivi sul mercato dei lavori di costruzione nel settore nucleare. Tuttavia, l’oggetto dell’aiuto all’investimento a favore di Paks II è quello di consentirle di produrre energia elettrica senza sostenere i costi di investimento per la costruzione degli impianti nucleari. Per quanto riguarda l’aggiudicazione diretta a [OSCURATO:PERSONA] dei lavori di costruzione non è stato quindi individuato nessun effetto di distorsione della concorrenza e degli scambi nel mercato dell’energia elettrica che sarebbe determinato dall’inosservanza della direttiva 2014/25/UE». ( 8 ) 74/76; in prosieguo: la «sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], EU:C:1977:51 . ( 9 ) V. sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], punti 12 e 13. ( 10 ) 73/79; in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]/Italia», EU:C:1980:129 . ( 11 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, punti 8 e 9. ( 12 ) C‑225/91; in prosieguo: la «sentenza Matra, EU:C:1993:239 . ( 13 ) V. sentenza Matra, punti da 41 a 45. ( 14 ) V. sentenza Matra, punto 42. ( 15 ) V., in particolare, sentenze del 19 settembre 2000, Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑156/98 , EU:C:2000:467 , punto 78 ); del 3 maggio 2001, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑204/97 , EU:C:2001:233 , punto 41 ); del 19 settembre 2002, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑113/00 , EU:C:2002:507 , punto 78 ); del 12 dicembre 2002, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑456/00 , EU:C:2002:753 , punto 30 ), e del 15 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA], ( C‑390/06 , EU:C:2008:224 , punto 50 ). ( 16 ) V. sentenza del 15 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/06 , EU:C:2008:224 , punto 51 ). ( 17 ) V. in tal senso, in particolare, sentenze del 13 marzo 1979, Hansen ( 91/78 , EU:C:1979:65 , punti 9 e 10 ); del 24 novembre 1982, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda ( 249/81 , EU:C:1982:402 , punto 18 ); del 7 maggio 1985, [OSCURATO:PERSONA]/Francia ( 18/84 , EU:C:1985:175 , punto 13 ); del 5 giugno 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( 103/84 , EU:C:1986:229 , punto 19 ), e del 20 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA] de Nemours Italiana ( C‑21/88 , EU:C:1990:121 , punto 20 ). ( 18 ) Punti 44 e 45 di tale sentenza. ( 19 ) V. sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a. (C‑284/21 P; in prosieguo: la «sentenza Braesch e a., EU:C:2023:58 , punto 96 ). ( 20 ) V., da ultimo, sentenza del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑353/21 P , EU:C:2024:437 , punto 65 ). ( 21 ) C‑598/17; in prosieguo: la «sentenza A‑Fond», EU:C:2019:352 , punto 48 . ( 22 ) V. sentenze del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑353/21 P , EU:C:2024:437 , punto 91 ), e Braesch e a., punti 99 e 100, nonché ordinanze del 15 luglio 2024, YU/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑233/24 P , EU:C:2024:625 ), e del 14 dicembre 2023, CAPA e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑742/21 P , EU:C:2023:1000 ). ( 23 ) V., oltre alla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], sentenze A‑Fonds, punti 47 e 48; del 7 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] e GSE ( C‑558/22 , EU:C:2024:209 , punti 60 e 61 ), nonché Braesch e a., punti 104, 107 e 108. ( 24 ) A partire dalla sentenza Braesch e a., la Corte si avvale di tale criterio anche al fine di valutare la qualità di «interessato», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, delle persone che si ritengono danneggiate dalla concessione di un aiuto e, di conseguenza, la loro legittimazione ad agire contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata nella fase di esame preliminare dell’aiuto. Il pregiudizio agli interessi di tali persone deve essere valutato in funzione degli effetti obbligatori della decisione che autorizza gli aiuti, siano essi derivanti dall’attuazione di tali aiuti in quanto tali, dal suo oggetto o dalle loro modalità indissociabili: v. in tal senso, sentenza del 5 settembre 2024, PBL e Abdelmouine/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑224/23 P , EU:C:2024:682 , punto 59 e giurisprudenza citata). ( 25 ) V. ad esempio, sentenza Braesch e a., punto 100. ( 26 ) V. sentenza Braesch e a., punti 98 e 103, e giurisprudenza citata. ( 27 ) V. sentenze del 25 giugno 1970, Francia/[OSCURATO:PERSONA] ( 47/69 , EU:C:1970:60 , punto 4 ), e del 21 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑261/01 e C‑262/01 , EU:C:2003:571 , punti 46 e 47 ). ( 28 ) V., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 1993, Scharbatke ( C‑72/92 , EU:C:1993:858 , punti 18 e 20 ). V., inoltre, sentenza del 23 aprile 2002, Nygård ( C‑234/99 , EU:C:2002:244 , punto 53 ). In quest’ultima sentenza, la Corte ha considerato che, nel caso di specie, il carattere discriminatorio della tassa parafiscale in questione poteva essere accertato dal giudice nazionale ancorché il regime di aiuti di cui tale tassa faceva parte fosse stato autorizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], in particolare al fine di rimediare, se del caso, alle violazioni del diritto comunitario non riscontrate da tale istituzione (v. punto 60 di detta sentenza). ( 29 ) V. sentenza Braesch e a., punti 99 e 100. ( 30 ) V., in tal senso, sentenze del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑353/21 P , EU:C:2024:437 , punto 92 ), e del 5 settembre 2024, PBL e Abdelmouine/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑224/23 P , EU:C:2024:682 , punto 59 e giurisprudenza citata). ( 31 ) V. sentenza Braesch e a., punto 103. ( 32 ) V. sentenza Braesch e a., punto 81, nonché ordinanze del 15 luglio 2024, YU/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑233/24 P , EU:C:2024:625 , punti 51 e 52 ), e del 14 dicembre 2023, CAPA e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑742/21 P , EU:C:2023:1000 , punto 93 ). ( 33 ) V. sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA], punti 14 e 17, e punto 3 del dispositivo. ( 34 ) V. conclusioni nella causa A‑Fonds, C‑598/17 , EU:C:2018:1037 , paragrafo 81 . ( 35 ) Tale definizione non è stata ripresa dalla Corte nella causa A‑Fond, limitandosi essa a dichiarare che il requisito della residenza, come quello previsto dal regime di rimborso dell’imposta sui dividendi di cui trattasi nel procedimento principale, appariva «indissolubilmente legato all’oggetto stesso delle misure d’esenzione di cui trattasi, che consiste nel favorire le sole imprese nazionali», presentandosi «come un requisito necessario per il conseguimento della finalità e del funzionamento del suddetto regime di aiuti» (v. punti da 49 a 51 di tale sentenza). ( 36 ) Osservo, tuttavia, che alcune recenti sentenze della Corte tendono a utilizzare tali due nozioni in modo intercambiabile. V., ad esempio, sentenze del 6 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑441/21 P , EU:C:2024:477 , punto 81 ), e del 30 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑353/21 P , EU:C:2024:437 , punto 92 ). ( 37 ) Ad esempio, l’obiettivo di interesse comune scelto dalla [OSCURATO:PERSONA] per la misura notificata era «la promozione di nuovi investimenti nucleari» (v. punto 301 della decisione controversa). ( 38 ) Al riguardo, è sufficiente osservare che, nella sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha considerato che la violazione del diritto dell’Unione in questione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza derivava dall’attività economica finanziata dall’aiuto (v. punto 45 di tale sentenza) e non da una modalità dello stesso. Di conseguenza, come fatto valere sia dalla [OSCURATO:PERSONA] che dagli Stati membri intervenuti a suo sostegno, non le era necessario ricorrere al criterio del «nesso indissolubile» ai sensi della sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA]. ( 39 ) V., inoltre, punti 36, 65 e 73 della sentenza impugnata. ( 40 ) V. punto 16 della decisione controversa. ( 41 ) V., in particolare, punto 325 della decisione controversa. ( 42 ) V. punti 324 e 328 della decisione controversa. ( 43 ) V. punti 300 e 304 della decisione controversa. ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑465/20 P , EU:C:2024:724 , punto 112 nonché giurisprudenza citata). ( 45 ) V. sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑654/17 P , EU:C:2019:634 , punto 69 ). ( 46 ) V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e CRU ( C‑535/22 P , EU:C:2024:819 , punti 145 e 146 , nonché giurisprudenza citata). ( 47 ) V. sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑465/20 P , EU:C:2024:724 , punto 169 nonché giurisprudenza citata). ( 48 ) L’attuazione di ciascuna fase del progetto è stata oggetto di accordi separati: il contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione, il contratto di funzionamento e manutenzione e il contratto di fornitura di combustibile. ( 49 ) V. punti 38 e 39 della decisione controversa. ( 50 ) Tale censura è inoltre coerente con i motivi della sentenza impugnata esposti ai punti da 28 a 32 di tale sentenza ed è pertanto ricevibile ai sensi della giurisprudenza richiamata alla nota 46 delle presenti conclusioni. ( 51 ) V. sentenza del 19 settembre 2024, Santini e a./Parlamento ( C‑198/21 P , EU:C:2024:768 , punto 122 ). ( 52 ) Un tale argomento non può, in particolare, trovare sostegno nella sentenza Matra, a cui rinvia la Repubblica d’Austria. Infatti, ancorché, al punto 43 di tale sentenza, la Corte abbia precisato che, adottando una decisione sulla compatibilità di un aiuto con il mercato interno, «la [OSCURATO:PERSONA] non può ignorare il pericolo di un pregiudizio alla concorrenza [in tale mercato]», una tale precisazione segue al richiamo alla sentenza Iannelli & [OSCURATO:PERSONA] e al criterio del nesso indissolubile (v. punto 41 della sentenza Matra). ( 53 ) V., in tal senso, ad esempio, punti 15, 28 e 39 della decisione controversa. ( 54 ) Una linea d’analisi simile è stata proposta dall’avvocato generale Alber nelle sue conclusioni nella causa Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑204/97 , EU:C:2000:254 , paragrafi 87 e 88 ). Tuttavia, la Corte non l’ha accolta, v. sentenza del 3 maggio 2001, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑204/97 , EU:C:2001:233 , punti 40 e 41 ). ( 55 ) V., in tal senso, sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA], punto 101. ( 56 ) T‑197/97 e T‑198/97; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], EU:T:2001:28 , punto 78 . ( 57 ) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 77. ( 58 ) T‑57/11 , EU:T:2014:1021 , punto 184 . ( 59 ) È utile ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, se invero, nell’esaminare l’esistenza e la legittimità di un aiuto di Stato, può essere necessario che la [OSCURATO:PERSONA] vada al di là, se del caso, del semplice esame degli elementi di fatto e di diritto portati alla sua conoscenza, essa non è però tenuta a ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, tutte le informazioni che potrebbero presentare un nesso con il caso di cui è investita, quand’anche simili informazioni siano pubblicamente disponibili, v. sentenza del 5 settembre 2024, Slovenia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑447/22 P , EU:C:2024:678 , punto 56 ). Tali regole si applicano, a mio avviso, anche in relazione all’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di esaminare, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108 TFUE, l’eventuale violazione di disposizioni del diritto dell’Unione diverse da quelle in materia di aiuti. ( 60 ) In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica francese, un difetto o un’insufficienza di motivazione rientra nella violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione: v. ordinanza del 9 marzo 2017, Simet/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑232/16 P , EU:C:2017:200 , punto 80 e giurisprudenza citata). Sul precedente invocato da tale Stato membro, vale a dire la sentenza del 5 giugno 2003, O’Hannrachain/Parlamento ( C‑121/01 P , EU:C:2003:323 , punto 39 ), v. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑534/07 P , EU:C:2009:277 , paragrafi 34 e 35 ). ( 61 ) V. sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e CRU ( C‑535/22 P , EU:C:2024:819 , punto 114 ). ( 62 ) V. sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑465/20 P , EU:C:2024:724 ). ( 63 ) Al punto 285 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che «[i]n ogni caso, la conformità dell’Ungheria alla direttiva [2014/25] è stata valutata nel contesto di un procedimento distinto da parte della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale la conclusione preliminare sulla base delle informazioni disponibili è che le procedure di cui [a tale direttiva] non sarebbero applicabili all’affidamento dell’incarico per i lavori di costruzione relativi ai due reattori sulla base dell’articolo 50, lettera c), della direttiva stessa». ( 64 ) Una tale regola tiene conto dell’autonomia del procedimento d’infrazione e del procedimento in materia di aiuti di Stato, e del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di poteri decisionali solo nell’ambito del secondo. ( 65 ) V. sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. ( C‑465/20 P , EU:C:2024:724 ). ( 66 ) Osservo che la presente causa, che riguarda la questione della valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della conformità al diritto dell’Unione di una modalità di aiuto indissociabile dal suo oggetto, si distingue dalla causa che ha dato luogo alla sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑758/21 P ; EU:C:2023:917 ), in cui, al punto 97, la Corte ha dichiarato che una motivazione implicita poteva essere sufficiente nel caso di specie, tenuto conto, in particolare, del fatto che, nel procedimento di cui all’articolo 108 TFUE, le parti interessate diverse dallo Stato membro considerato non possono pretendere direttamente un contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in tale causa, le ricorrenti erano le destinatarie delle misure interruttive del termine di prescrizione, che, a loro avviso, era stato superato, sicché esse erano in grado, nonostante la mera indicazione, nella decisione oggetto di detta causa, delle date di adozione di tali misure, di comprendere le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che dette misure fossero idonee a interrompere tale termine (v., in particolare, punto 93 di tale sentenza). Del pari, il caso di specie si distingue da quello che ha recentemente dato luogo alla sentenza del 23 gennaio 2025, Neos/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C 490/23 P, EU:C:2025: 32), in cui, da un lato, si trattava di una decisione adottata in esito alla fase di esame preliminare di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e, dall’altro, come rilevato dalla Corte, segnatamente ai punti 58 e 59 di tale sentenza, la sentenza del Tribunale impugnata in quest’ultima causa rischiava di imporre alla [OSCURATO:PERSONA] un obbligo generale di fornire una motivazione specifica per ciascuna delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione che potevano essere violati dalla concessione dell’aiuto. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita) ( 67 ) V. sentenza dell’11 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑101/22 P , EU:C:2023:396 , punto 88 nonché giurisprudenza citata). ( 68 ) Per quanto riguarda gli argomenti diretti a contestare l’onere della prova che il Tribunale avrebbe posto a carico della Repubblica d’Austria ai punti 38 e 64 della sentenza impugnata, rimando all’analisi del secondo e del quarto motivo. ( 69 ) V. punto 42 della sentenza impugnata. ( 70 ) Rilevo che dalla sentenza impugnata si evince che il procedimento per inadempimento riguardava l’articolo 40, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ( GU 2004, L 134, pag. 1 ), antecedente all’articolo 50, lettera c), ii), della direttiva 2014/25. ( 71 ) T‑356/15 , EU:T:2018:439 , punto 250 . ( 72 ) L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui sarebbe solo nella sua replica che la Repubblica d’Austria avrebbe sollevato una tale censura, che sarebbe quindi irricevibile, si basa, a mio avviso, su una lettura errata dell’impugnazione. Al riguardo, v., inoltre, giurisprudenza citata alla nota 60 delle presenti conclusioni. ( 73 ) V. punto 40 della decisione controversa. ( 74 ) Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA], della Repubblica ceca e dell’Ungheria volti a rimettere in discussione l’incidenza del prezzo di acquisto dei nuovi reattori sull’esame della proporzionalità dell’aiuto in questione, rinvio alle considerazioni già esposte nei paragrafi 85 e 88 delle presenti conclusioni. Per quanto riguarda, in secondo luogo, il riferimento fatto dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica di Polonia, nelle loro comparse, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], in risposta a un quesito posto dalla Corte in udienza, alla sezione 5.1 della decisione controversa relativamente all’applicazione del principio dell’investitore privato, la Repubblica d’Austria replica giustamente che tali punti mirano a determinare l’esistenza di un vantaggio per la società Paks II e non a valutare se l’aiuto in questione fosse limitato al minimo necessario. Al punto 337 della decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] ha rinviato a detta sezione 5.1 per precisare che, a causa dell’esistenza di carenze del mercato, essa aveva ritenuto che l’intero finanziamento per la costruzione dei nuovi reattori dovesse essere considerato un aiuto di Stato. In terzo luogo, anche il riferimento fatto dalla Polonia al punto 84 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 ( GU 2014, C 200, pag. 1 ) è irrilevante, in quanto, al punto 55 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato tale disciplina non applicabile alla misura notificata. Infine, per quanto riguarda il riferimento, contenuto in particolare nelle osservazioni scritte della Repubblica ceca e della Repubblica di Polonia, all’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti da 338 a 342 della decisione controversa, relativamente al rischio di sovracompensazione del beneficiario, rilevo che tale analisi si differenzia da quella relativa alla limitazione dell’aiuto al minimo necessario per garantire la redditività del progetto finanziato. Lo stesso vale per l’obbligo di ricompensare lo Stato ungherese dell’investimento, per la gestione della centrale Paks II, menzionato al punto 343 della decisione controversa. ( 75 ) Il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, che consente di determinare l’importo esatto di un aiuto che si presenti in una forma diversa rispetto a una sovvenzione pura e semplice, è necessario in particolare qualora occorra valutare il rispetto di limiti come, ad esempio, quelli derivanti dall’applicazione della norma de minimis: v., al riguardo, regolamento (UE) 2023/2831 della [OSCURATO:PERSONA], del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (GU L 2023/2831). ( 76 ) Nel senso dell’inesistenza di un tale obbligo, v. sentenza del 12 luglio 2018, Austria/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑356/15 , EU:T:2018:439 , punto 250 ), menzionata al punto 184 della sentenza impugnata. Rilevo, tuttavia che, contrariamente a quanto sembra sostenere l’Ungheria, la Corte non si è pronunciata sul merito di tale questione nella sua sentenza Austria/[OSCURATO:PERSONA] (v. punti 129 e 130 di tale sentenza). ( 77 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE ( GU 2004, L 140, pag. 1 ). ( 78 ) Punto 28 e nota 16 della decisione controversa. ( 79 ) V. punto 190 della sentenza impugnata.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2017/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris