CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 34969/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1522/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - 15/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22023/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/06/2025 della Corte d'appello di Salerno udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, previa qualificazione del ricorso come opposizione, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l’ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del giorno 3 giugno 2025 la Corte di appello di Salerno ha rigettato la richiesta di riabilitazione avanzata ex art. 70 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno (per la durata di tre anni) in quanto indiziato di appartenere a un’associazione di tipo mafioso. 2. Avverso il provvedimento della Corte distrettuale è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse del prevenuto, deducendo con un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), la violazione degli artt. 70 d. lgs. n. 159 del 2011, 125 e 683 cod. proc. pen., poiché la richiesta sarebbe stata disattesa per il tramite di una motivazione apparente e in contrasto con gli artt. 70 e 683 citt., che avrebbe erroneamente valorizzato elementi anteriori al quinquennio successivo alla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34969/2025 Roma, lì, 27/10/2025 cessazione della misura e, comunque, inidonei a pervenire alla conclusione avversata. 3. Il ricorso per cassazione deve essere qualificato, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per l'ulteriore corso. Difatti: - «il provvedimento con cui la corte di appello decide - de plano o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. – sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione» (Sez. 6, n. 25375 del 04/04/2023, Spinella, Rv. 284884 – 01, che ha riqualificato come opposizione il ricorso e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice a quo; cfr. pure Sez. 7, ord. n. 700 del 12/09/2019 - dep. 2020, Russo, Rv. 277579 – 01, Sez. 5, n. 3038 del 27/11/2024 – dep. 2025, Manno, n.m.); - nel caso in esame la Corte di appello di Salerno, a seguito della trattazione in udienza nel contraddittorio delle parti, ha rigettato la richiesta di riabilitazione di [OSCURATO:PERSONA]; - il difensore di quest’ultimo ha proposto il ricorso per cassazione e non opposizione. P.Q.M Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Salerno per l'ulteriore corso. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]