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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 1979

Cassazione n. 17264/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/1979 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 483 cod. pen., commesso il 19.06.2014.

2. L'imputata articola tre motivi di ricorso: con il primo denuncia la violazione dell'art. 23 bis del d.l. 137/2020, convertito con la

I. 176/2020, adducendo che, nonostante né la pubblica accusa né la difesa avessero presentato tempestiva richiesta di trattazione orale, l'udienza all'esito della quale è stato emesso il provvedimento censurato si è tenuta - illegittimamente - nelle forme dell'udienza partecipata, con sostituzione ex art. 97, 4 0 comma dell'avvocato assente.

Con il secondo motivo, conseguentemente, si lamenta la violazione dell'art. 23 bis comma 3° del dl. 137/2020, in quanto la - asseritamente illegittima - trattazione dell'udienza in forma partecipata avrebbe determinato la mancata comunicazione del dispositivo della sentenza alle parti costituitesi in giudizio.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell'addebito di responsabilità penale, sostenendo che il falso commesso sarebbe da ricondurre alla figura del falso innocuo, in ragione del fatto che il titolo di studi falsamente attestato dalla Dalmonte non avrebbe in alcun modo agevolato quest'ultima nelle procedure di inclusione nelle graduatorie d'istituto di II fascia, come docente di scuola dell'infanzia, posto che il decreto del MIUR n. 353 del 22/05/2014 precisava come le lauree triennali non venissero computate ai fini del punteggio e della graduatoria.

3. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.

Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre ad una pronuncia ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va rilevato che in data 19.12.2021 è decorso il termine massimo prorogato di prescrizione del reato ascritto alla ricorrente.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/1979 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la condanna nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 483 cod. pen., commesso il 19.06.2014. 2. L'imputata articola tre motivi di ricorso: con il primo denuncia la violazione dell'art. 23 bis del d.l. 137/2020, convertito con la I. 176/2020, adducendo che, nonostante né la pubblica accusa né la difesa avessero presentato tempestiva richiesta di trattazione orale, l'udienza all'esito della quale è stato emesso il provvedimento censurato si è tenuta - illegittimamente - nelle forme dell'udienza partecipata, con sostituzione ex art. 97, 4 0 comma dell'avvocato assente. Con il secondo motivo, conseguentemente, si lamenta la violazione dell'art. 23 bis comma 3° del dl. 137/2020, in quanto la - asseritamente illegittima - trattazione dell'udienza in forma partecipata avrebbe determinato la mancata comunicazione del dispositivo della sentenza alle parti costituitesi in giudizio. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell'addebito di responsabilità penale, sostenendo che il falso commesso sarebbe da ricondurre alla figura del falso innocuo, in ragione del fatto che il titolo di studi falsamente attestato dalla Dalmonte non avrebbe in alcun modo agevolato quest'ultima nelle procedure di inclusione nelle graduatorie d'istituto di II fascia, come docente di scuola dell'infanzia, posto che il decreto del MIUR n. 353 del 22/05/2014 precisava come le lauree triennali non venissero computate ai fini del punteggio e della graduatoria. 3. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre ad una pronuncia ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va rilevato che in data 19.12.2021 è decorso il termine massimo prorogato di prescrizione del reato ascritto alla ricorrente. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17264/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris