CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 2025
Cassazione n. 20198/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], annullava l'ordinanza pronunciata in data 21/10/2024 dal Gip del Tribunale di Milano, con la quale era stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 0), 161), 161 bis), dell'imputazione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale del riesame si era limitato ad effettuare una disamina dello stato della giurisprudenza in tema di motivazione delle ordinanza custodiali e affermare che l'ordinanza impugnata non rispettava i canoni imposti dalla giurisprudenza di legittimità; la motivazione era carente e contraddittorio, emergendo dallo stesso provvedimento impugnato che il Gip aveva dato atto degli elementi di fatto più significativi riportati nella richiesta cautelare, aveva effettuato una selezione di tali elementi, accolto parzialmente la richiesta e graduata l'applicazione delle misure applicate rispetto a quelle richieste. Con il secondo motivo deduce erronea e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 272 e SS, 292, comma 2 lett. c) e c) bis, 309, comma 9, cod.proc.pen. Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto la motivazione dell'ordinanza genetica priva di autonoma valutazione sui gravi indizi di colpevolezza e dei pericula senza alcun aggancio al dettato normativo e con la sua interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità; il Tribunale non aveva effettuato una valutazione complessiva del provvedimento cautelare, limitandosi a valutare solo alcune parti di esso con un esame parcellizzato della ordinanza custodiale; il Gip nell'ordinanza impugnata aveva in larga parte condiviso l'impianto accusatorio degli inquirenti, procedendo ad un'autonoma valutazione della richiesta cautelare, come evincibile dal fatto che in alcuni casi aveva disatteso le conclusioni della pubblica accusa, provveduto ad una diversa qualificazione giuridica; la posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al reato associativo ed ai reati fine contestati ed alle esigenze cautelari, era stata ampiamente delineata dal Gip, che aveva richiamato l'apporto conoscitivo offerto dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di più coindagati, riscontrate da elementi probatori esterni (chat, captazioni ambientali ed accertamenti di PG); il Tribunale, a fronte di una adeguata motivazione aveva affermato, in maniera assertiva e contraddittoria, che la motivazione era apparente e priva di autonoma valutazione Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché intempestivo. 2. L'ordinanza impugnata è stata depositata il 5.2.2025 dal Tribunale del riesame di Milano ed è stata comunicata in pari data alla Procura Europea. Il presente ricorso per cassazione è stato inviato direttamente a questa Corte ed è pervenuto il 21.2.2025, oltre il termine dei dieci giorni indicato dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. (cfr Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep.14/01/2021, Rv.280167 - 01, che ha affermato che, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiar