CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 11323/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Letta l'istanza di correzione di errore materiale avanzata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della [OSCURATO:PERSONA], parte civile costituita nel proc. 34010+34018/2021, definito con sentenza n. 39774 resa il 7 Maggio 2022, depositata il 20 Ottobre 2022; rilevato che per, mera svista, nel dispositivo della cennata sentenza è stata omessa la liquidazione delle spese in favore della parte civile istante, nonostante il patrono avesse depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendone la rifusione; considerato che il dispositivo ha indicato in euro 6mila oltre accessori di legge la somma liquidata a titolo di spese a favore delle altre associazioni sindacali costituite e che detto importo deve essere riconosciuto anche alla parte civile pretermessa; acquisito il parere favorevole del P.m., P.Q.M. ordina che nel dispositivo della sentenza n. 39774/22, resa dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione il 7/5/2022 e depositata il 20/10/2022, nell'elenco delle parti civili a pag 459, dopo l'indicazione di "[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]" si aggiunga "CISL [OSCURATO:PERSONA]", cui deve intendersi estesa la operata liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità a favore di enti analoghi. Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti Così deciso in Roma il 13 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente