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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20850/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/04/2022 del GIUD.

SORVEGLIANZA di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sagt4te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dei provvedimenti impugnati. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso due decreti del 6 aprile 2022 con i quali il Magistrato di sorveglianza di Vercelli ha rigettato la richiesta del condannato di essere autorizzato a svolgere attività per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. spostandosi in diversi territori, anche con pernotto e fuori regione. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha evidenziato che le esigenze prospettate erano già state valutate nell'ordinanza del 22 giugno 2021, con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva concesso la misura alternativa alla detenzione e aveva autorizzato gli spostamenti per lavoro del condannato esclusivamente nell'ambito regionale.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47, comma 8, Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il Tribunale di sorveglianza aveva concesso la misura alternativa alla detenzione dopo aver dato atto che Ravarino aveva dichiarato di essere impegnato per la sua attività lavorativa anche durante il finesettimana e di seguire i cantieri in Piemonte, Lombardia e nel territorio di Venezia e che lo stesso si era impegnato a destinare un quinto dello stipendio in favore dei creditori rimasti insoddisfatti.

Il ricorrente, quindi, evidenzia che i decreti impugnati determinano l'impossibilità di adempiere agli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, compromettendo la sua posizione lavorativa ed esponendo lo stesso al rischio di licenziamento, anche ai danni dei creditori rimasti insoddisfatti.

Così facendo, il condannato non sarebbe in grado di adempiere all'obbligazione risarcitoria contenuta nelle prescrizioni dell'ordinanza genetica della misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La Corte ritiene che le sintetiche motivazioni dei decreti impugnati scritte a penna dal Magistrato di sorveglianza sulle note di trasmissione delle istanze appaiono connotate da apparenza, posto che non si confrontano con il fatto che, già al momento del provvedimento genetico della misura alternativa alla detenzione, risultava che l'attività di lavoro proposta era caratterizzata anche da cantieri fuori regione e che tale attività costituiva la premessa del rispetto dell'impegno assunto a cedere un quinto dello stipendio ai creditori rimasti insoddisfatti. [OSCURATO:PERSONA] dì sorveglianza, inoltre, avrebbe omesso di considerare che la Direzione dell'UEPE, che più da vicino aveva seguito l'andamento della misura, aveva accolto le istanze, sia pure provvisoriamente.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte annulla i decreti impugnati con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Vercelli, affinché questi, compiuti gli opportuni approfondimenti sull'andamento della misurAúlla necessità che il lavoratore venga impiegato fuori regione, valuti in relazione agli stessi se ricorrano o meno i presupposti per un ampliamento delle attuali prescrizioni della misura alternativa alla detenzione.

P.Q.M.

Annulla i decreti impugnati con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/04/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sagt4te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dei provvedimenti impugnati. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso due decreti del 6 aprile 2022 con i quali il Magistrato di sorveglianza di Vercelli ha rigettato la richiesta del condannato di essere autorizzato a svolgere attività per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. spostandosi in diversi territori, anche con pernotto e fuori regione. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha evidenziato che le esigenze prospettate erano già state valutate nell'ordinanza del 22 giugno 2021, con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva concesso la misura alternativa alla detenzione e aveva autorizzato gli spostamenti per lavoro del condannato esclusivamente nell'ambito regionale. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47, comma 8, Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che il Tribunale di sorveglianza aveva concesso la misura alternativa alla detenzione dopo aver dato atto che Ravarino aveva dichiarato di essere impegnato per la sua attività lavorativa anche durante il finesettimana e di seguire i cantieri in Piemonte, Lombardia e nel territorio di Venezia e che lo stesso si era impegnato a destinare un quinto dello stipendio in favore dei creditori rimasti insoddisfatti. Il ricorrente, quindi, evidenzia che i decreti impugnati determinano l'impossibilità di adempiere agli obblighi nascenti dal contratto di lavoro, compromettendo la sua posizione lavorativa ed esponendo lo stesso al rischio di licenziamento, anche ai danni dei creditori rimasti insoddisfatti. Così facendo, il condannato non sarebbe in grado di adempiere all'obbligazione risarcitoria contenuta nelle prescrizioni dell'ordinanza genetica della misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Corte ritiene che le sintetiche motivazioni dei decreti impugnati scritte a penna dal Magistrato di sorveglianza sulle note di trasmissione delle istanze appaiono connotate da apparenza, posto che non si confrontano con il fatto che, già al momento del provvedimento genetico della misura alternativa alla detenzione, risultava che l'attività di lavoro proposta era caratterizzata anche da cantieri fuori regione e che tale attività costituiva la premessa del rispetto dell'impegno assunto a cedere un quinto dello stipendio ai creditori rimasti insoddisfatti. [OSCURATO:PERSONA] dì sorveglianza, inoltre, avrebbe omesso di considerare che la Direzione dell'UEPE, che più da vicino aveva seguito l'andamento della misura, aveva accolto le istanze, sia pure provvisoriamente. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte annulla i decreti impugnati con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Vercelli, affinché questi, compiuti gli opportuni approfondimenti sull'andamento della misurAúlla necessità che il lavoratore venga impiegato fuori regione, valuti in relazione agli stessi se ricorrano o meno i presupposti per un ampliamento delle attuali prescrizioni della misura alternativa alla detenzione. P.Q.M. Annulla i decreti impugnati con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza d
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