Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14289/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Gravina di Puglia il 7/7/1966 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 4/12/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi 23,comma 8, D.I. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del patrono della costituita parte civile, corredate da nota spese [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione del Tribunale di Pavia in data 8/11/2016, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di insolvenza fraudolenta ascritto all'imputato e, in accoglimento del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidava il danno patrimoniale nella misura di euro 31.974,00 oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il danno non patrimoniale in euro mille. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 il vizio di motivazione circa le doglianze avanzate nell'atto di appello con particolare riguardo all'incompatibilità tra le dichiarazioni della parte civile e della teste [OSCURATO:PERSONA] e le evidenze documentali.

La difesa, premesso che il ricorrente non intende rinunziare alla prescrizione, lamenta che la Corte di merito è incorsa in illogicità motivazionale nella valutazione delle prove dichiarative, asserendo che il dipendente Gulinello al momento della stipula del contratto di somministrazione avrebbe agito a nome dell'imputato sebbene il medesimo, estraneo alla società CTA, non avesse alcun potere di rappresentanza né diretta né indiretta.

Risulta, inoltre, pacifico che il ricorrente non aveva avuto rapporti diretti con la parte civile fino alla fine di agosto 2009, allorché -contattato dall'Abate- comunicava l'interruzione del rapporto.

Non vi è dunque la prova che il Loglisci tramite il Gulinello abbia contratto obbligazioni con il proposito di non adempierle; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 641 cod.pen., con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato.

La difesa sostiene che i fatti contestati integrano un mero inadempimento di rilievo civilistico, difettando la prova che al momento dell'assunzione dell'obbligazione la società obbligata versasse in stato di insolvenza e che l'imputato, tramite il Gulinello, abbia inteso dissimularla; 2.3 il vizio di motivazione con riguardo alla condanna al risarcimento del danno e alla sua quantificazione.

La difesa rileva che la Corte di merito, a fronte della condanna generica effettuata in primo grado, ha ritenuto di poter addivenire alla liquidazione del danno in favore della p.c., senza considerare che il danno derivante da reato deve essere attribuito alla CTA e non all'imputato, società nelle more cancellata dal registro delle imprese.

Anche con riguardo al danno non patrimoniale la quantificazione effettuata dalla sentenza impugnata non considera l'inesistenza di elementi probatori al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Con riguardo al profilo inerente l'addebitabilità soggettiva della condotta illecita ascritta la Corte territoriale ha evaso le doglianze difensive con motivazione esaustiva che dà conto del fatto che il Gulinello agì in nome e per conto dell'imputato, legale 09, rappresentante della CTA, nella conclusione ed esecuzione del contratto di somministrazione con l'esercente la stazione di servizio di Gaggiano.

La correttezza della conclusione dei giudici di merito è conclamata dai regolari pagamenti dei rifornimenti eseguiti in favore della Cooperativa per circa un anno prima dell'insolvenza mediante assegni regolarmente rilasciati dal prevenuto.

La difesa, facendo leva su un inesistente vizio di motivazione, sollecita con argomenti di fatto una non consentita rilettura delle emergenze processuali.

2. Analogamente destituito di pregio è il secondo motivo che revoca in dubbio la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, del dolo.

La sentenza impugnata ha in proposito argomentato che il ricorrente, in ragione del ruolo ricoperto, non poteva ignorare lo stato di insolvenza della cooperativa sopravvenuto nel giugno 2009 e, ciononostante, consentiva che i mezzi della stessa continuassero a rifornirsi di carburante presso la stazione di servizio della parte civile, ben consapevole che le relative obbligazioni non potevano essere adempiute. 2.1 Osserva la Corte che il contratto di somministrazione è caratterizzato dalla periodicità e continuità delle prestazioni, che si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato, sicché ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre (Sez. 3 Civ. , Ord. n. 33559 del 11/11/2021, Rv. 662757), e detto assetto negoziale imponeva al prevenuto di rendere edotta la controparte della sopravvenuta condizione di insolvenza che impediva di far fronte ai pagamenti mensili del carburante approvvigionato, risultando in caso contrario violato il principio di buona fede nell'esecuzione del negozio stipulato.

La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che, ai fini della configurabilità del reato di insolvenza, può assumere rilievo anche il silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all'altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Rv. 269682) mentre la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e/o successivo all'inadempimento (Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Rv. 264514; Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Rv. 281868).

Detti principi debbono trovare applicazione anche in ipotesi di contratti di durata o ad esecuzione differita quando, come nella specie, il mutamento delle condizioni di uno dei contraenti incida sulle prestazioni concordate, connotando di malafede la prosecuzione del rapporto negoziale.

3. Inammissibile per manifesta infondatezza s'appalesa anche la conclusa censura relativa alla liquidazione del danno, avendo la Corte territoriale 3 g \ parametrato il pregiudizio patrimoniale agli insoluti documentati mediante fatture iscritte nella contabilità della parte civile e adeguatamente argomentato la liquidazione del danno non patrimoniale.

Quanto alla pretesa imputazione delle conseguenze civilistiche alla [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che al prevenuto la difesa trascura di considerare il rapporto di immedesimazione organica che legava il ricorrente alla CTA e la ricaduta delle conseguenze pregiudizievoli del reato innanzitutto sull'imputato ex art. 74 cod.proc.pen. 4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

All'imputato fanno, altresì, carico le spese di rappresentanza e difesa della costituita parte civile, liquidate per l'odierna fase in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Gravina di Puglia il 7/7/1966 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano in data 4/12/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi 23,comma 8, D.I. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del patrono della costituita parte civile, corredate da nota spese [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione del Tribunale di Pavia in data 8/11/2016, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di insolvenza fraudolenta ascritto all'imputato e, in accoglimento del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidava il danno patrimoniale nella misura di euro 31.974,00 oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il danno non patrimoniale in euro mille. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 il vizio di motivazione circa le doglianze avanzate nell'atto di appello con particolare riguardo all'incompatibilità tra le dichiarazioni della parte civile e della teste [OSCURATO:PERSONA] e le evidenze documentali. La difesa, premesso che il ricorrente non intende rinunziare alla prescrizione, lamenta che la Corte di merito è incorsa in illogicità motivazionale nella valutazione delle prove dichiarative, asserendo che il dipendente Gulinello al momento della stipula del contratto di somministrazione avrebbe agito a nome dell'imputato sebbene il medesimo, estraneo alla società CTA, non avesse alcun potere di rappresentanza né diretta né indiretta. Risulta, inoltre, pacifico che il ricorrente non aveva avuto rapporti diretti con la parte civile fino alla fine di agosto 2009, allorché -contattato dall'Abate- comunicava l'interruzione del rapporto. Non vi è dunque la prova che il Loglisci tramite il Gulinello abbia contratto obbligazioni con il proposito di non adempierle; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 641 cod.pen., con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato. La difesa sostiene che i fatti contestati integrano un mero inadempimento di rilievo civilistico, difettando la prova che al momento dell'assunzione dell'obbligazione la società obbligata versasse in stato di insolvenza e che l'imputato, tramite il Gulinello, abbia inteso dissimularla; 2.3 il vizio di motivazione con riguardo alla condanna al risarcimento del danno e alla sua quantificazione. La difesa rileva che la Corte di merito, a fronte della condanna generica effettuata in primo grado, ha ritenuto di poter addivenire alla liquidazione del danno in favore della p.c., senza considerare che il danno derivante da reato deve essere attribuito alla CTA e non all'imputato, società nelle more cancellata dal registro delle imprese. Anche con riguardo al danno non patrimoniale la quantificazione effettuata dalla sentenza impugnata non considera l'inesistenza di elementi probatori al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Con riguardo al profilo inerente l'addebitabilità soggettiva della condotta illecita ascritta la Corte territoriale ha evaso le doglianze difensive con motivazione esaustiva che dà conto del fatto che il Gulinello agì in nome e per conto dell'imputato, legale 09, rappresentante della CTA, nella conclusione ed esecuzione del contratto di somministrazione con l'esercente la stazione di servizio di Gaggiano. La correttezza della conclusione dei giudici di merito è conclamata dai regolari pagamenti dei rifornimenti eseguiti in favore della Cooperativa per circa un anno prima dell'insolvenza mediante assegni regolarmente rilasciati dal prevenuto. La difesa, facendo leva su un inesistente vizio di motivazione, sollecita con argomenti di fatto una non consentita rilettura delle emergenze processuali. 2. Analogamente destituito di pregio è il secondo motivo che revoca in dubbio la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, del dolo. La sentenza impugnata ha in proposito argomentato che il ricorrente, in ragione del ruolo ricoperto, non poteva ignorare lo stato di insolvenza della cooperativa sopravvenuto nel giugno 2009 e, ciononostante, consentiva che i mezzi della stessa continuassero a rifornirsi di carburante presso la stazione di servizio della parte civile, ben consapevole che le relative obbligazioni non potevano essere adempiute. 2.1 Osserva la Corte che il contratto di somministrazione è caratterizzato dalla periodicità e continuità delle prestazioni, che si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato, sicché ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre (Sez. 3 Civ. , Ord. n. 33559 del 11/11/2021, Rv. 662757), e detto assetto negoziale imponeva al prevenuto di rendere edotta la controparte della sopravvenuta condizione di insolvenza che impediva di far fronte ai pagamenti mensili del carburante approvvigionato, risultando in caso contrario violato il principio di buona fede nell'esecuzione del negozio stipulato. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che, ai fini della configurabilità del reato di insolvenza, può assumere rilievo anche il silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all'altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 8893 del 03/02/2017, Rv. 269682) mentre la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e/o successivo all'inadempimento (Sez. 2, n. 39887 del 16/06/2015, Rv. 264514; Sez. 5, n. 30718 del 18/06/2021, Rv. 281868). Detti principi debbono trovare applicazione anche in ipotesi di contratti di durata o ad esecuzione differita quando, come nella specie, il mutamento delle condizioni di uno dei contraenti incida sulle prestazioni concordate, connotando di malafede la prosecuzione del rapporto negoziale. 3. Inammissibile per manifesta infondatezza s'appalesa anche la conclusa censura relativa alla liquidazione del danno, avendo la Corte territoriale 3 g \ parametrato il pregiudizio patrimoniale agli insoluti documentati mediante fatture iscritte nella contabilità della parte civile e adeguatamente argomentato la liquidazione del danno non patrimoniale. Quanto alla pretesa imputazione delle conseguenze civilistiche alla [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che al prevenuto la difesa trascura di considerare il rapporto di immedesimazione organica che legava il ricorrente alla CTA e la ricaduta delle conseguenze pregiudizievoli del reato innanzitutto sull'imputato ex art. 74 cod.proc.pen. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. All'imputato fanno, altresì, carico le spese di rappresentanza e difesa della costituita parte civile, liquidate per l'odierna fase in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 23
Sentenza Cassazione n. 14289/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris