CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13914/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI Fiat-U avviso alle parti4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] i , ( Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui all'art.589 bis, commi 1 e 6, cod. pen. commesso in Ostuni il 14 giugno 2022; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per un motivo (violazione di legge per errore nel calcolo della pena), generico e, comunque, non deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), non essendo allegata l'illegalità della pena (Sez. 2, n.46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322 - 01); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il