CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 14079/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. ABATE Raffaele ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce mancanza di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, con un giudizio di merito, legittimo e non censurabile, in relazione alla mancata sostituzione della pena irrogata con la libertà c:ontrollata, tenuto conto della esclusione di una prognosi favorevole della sua condotta futura legittimamente espresso ai sensi dell'art.58 L.689/81. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice da quanto disposto dal D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. in relazione al rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora proposta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 febbraio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente o E posiT TA.