CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 00788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
societario – Decreto di fissazionedi udienza fissato dal giudice -[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 30429anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 4 35 2 /2020 de lla Corte di appello di Roma, depositatail giorno 22 settembre 2020 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 dicembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. I –RG30429/2020 camera di consiglio5.12.2022 Falabella. [OSCURATO:PERSONA] 1. —[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato estinto il giudiziodi opposizione a decreto ingiuntivoda lui introdotto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. : l’estinzione è stata pronunciata in ragione della tardiva proposizione dell’istanza di fissazione di udienza di cui all’art. 8,comma 4, d.lgs. n. 5/2003. Il Tribunale di Roma, con la sentenza di primo grado, ha osservato che i venti giorni per notificare l’istanza di fissazione di udienza, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato alla controparte con la memoria ex art. 7 del nominato decreto legislativo, notificata alla banca convenuta il 27 novembre 2009, scadevano il 16 febbraio 2010, mentre l’attore aveva notificato la predetta istanza soltanto il 7 aprile dello stesso anno. La Corte di appello di Roma, nel respingere il gravame, ha poi ritenuto non decisivo che nella causa riassunta a seguito del mutamento del rito (da ordinario a societario) e della cancellazione della causa dal ruolo disposta a norma dell’art. 1, comma 5, d.lgs. cit., il Tribunale avesse disposto la fissazione di udienza al giorno 30 marzo 2010: ha osservato che tale circostanza «avrebbe comunque imposto al Valentini di presentare l’istanza di fissazione di udienza entro il […] termine» del 16 febbraio 2010.Ha poi evidenziato che la nuova iscrizione a ruolo della causa, operata a richiesta dell’odierno ricorrente, aveva determinato l’instaurazione di un nuovo giudizio «che però determina[va]soluzione di continuità con il precedente». 2. ― Avverso la pronuncia della Corte di merito ricorre per cassazione, con due motivi, Valentini. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1, comma Sez. I –RG30429/2020 camera di consiglio5.12.2022 5, d.lgs. n. 5/2003 per erronea interpretazione. Si sostiene che nel caso di mutamento del rito ordinario in rito societario , il conseguente provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo determina la necessità di una nuova iscrizione, onde la parte deve attivarsi per riassumere la causa e nel contempo, col medesimo atto, notificare la memoria di replica di cui all’art. 6 d.lgs. n. 5/2003.In tal senso, avrebbe errato la Corte di appello nel ri tenere che non dovesse farsi luogo a nuova iscrizione a ruolo e che il mancato rispetto dei terminiper la notifica dell’istanza di fissazione di udienza fosse conseguenza della nuova iscrizione. Il ricorrente osserva, poi, che, ove il Tribunale non fosse intervenuto col decreto di fissazione di udienza pronunciato durante il termine assegnato per lo scambio delle memorie, non si sarebbe determinata alcuna tardività, nonostante la nuova iscrizione a ruolodella causa . Il secondo mezzo prospetta la violazione dell’art. 1, comma 5, d.lgs. n. 5/2003 per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Lamenta il ricorrente chela Corte distrettuale avrebbe mancato di prendere in considerazione due fatti ripetutamente evidenziati: il decreto di fissazione di udienza di comparizione, inopinatamente emesso allorché erano pendenti i termini dello scambio delle memorie, e la rimessionein termini pronunciata dal Tribunale. 2. ― Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità della controricorrente. Non ricorre il vizio di autosufficienzadell’atto di impugnazione in quantola mancata specifica indicazione (ed allegazione) degli atti e dei documentisui quali il ricorso si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero Sez. I –RG30429/2020 camera di consiglio5.12.2022 impossibili(Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887).Tale condizione nella fattispecie non ricorre. Deve altresì escludersi l’inammissibilità dei motividi censura per l’«errata loro sussunzione nella violazione di legge e nel vizio motivazionale», dal momento cheuna scorretta intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 7 novembre 2017, n. 26310; Cass. 27 ottobre 2017, n.25557; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036). Il profilo di doglianza che assume decisivitàin questa sede è quello del mancato, o incongruente,apprezzamento, da parte dei Giudici di merito, deldato rappresentato dalla pronuncia del decreto di fissazione di udienza prima che spirassero i termini di cui all’art. 7 d.lgs. n. 5/2003. Si tratta, come è evidente,di una questione di natura processuale, riconducibile all’ipotesi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. E’ da respingersi, infine l’idea che il ricorso possa dichiararsi inammissibile a norma dell’art. 360 bis, comma 1, c.p.c., visto che sul tema da ultimo evocato non consta si sia formataalcuna giurisprudenza della Corte. 3. ― I due motivi, da valutarsi congiuntamente, so no meritevoli di accoglimento. Non appaiono per la verità concludenti i rilievi, svolti in ricorso, quanto alle modalità del radicamento del giudizio avanti alla sezione del Tribunale deputata a trattarlo a seguito del mutamento del rito e al la cancellazione della causa dal ruoloex art. 1, comma 5, cit.: quanto, cioè, alla correttezza formale del percorso seguito dall’odierno ricorrente, che ebbe a procedere a una nuova iscrizione a ruolo della causa. Non è infatti in contestazione che il giudizio originario ebbe pacificamente a transitare nel rito societario: tanto che, a seguito della nuova iscrizione a ruolo, le parti diedero corso allo scambio delle Sez. I –RG30429/2020 camera di consiglio5.12.2022 memorie di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 5/2003. Appare invece fondato, come si diceva, il rilievo incentrato sulla sopravvenuta fissazione, da parte del Giudice di primo grado, dell’udienza di cui all’art. 16 d.lgs. cit.. Tale evenienza non poteva non avere l’effetto di indurre la parte ricorrente ad astenersi da lla formulazione dell’istanza di cui al precedente art. 8: istanza che avrebbe dovutoproporsi entro il 16 febbraio 2010, a mente del comma 1, lett. c), del detto articolo:dopo, quindi, che il decreto di fissazione di udienza era stato pronunciato (il 16 dicembre 2009: cfr. ricorso, pag. 17) e notificato all’attore (il 23 dicembre 2009: cfr.ricorso, pag. cit.). E’ del tutto evidente, infatti, che l’istante non aveva alcun motivo di richiedere al giudice l’adempimento di un incombente che era stato già eseguito: la fissazione dell’udienza non poteva non soddisfare l’esigenza, sottesa alla formulazione dell’istanzadi parte, di pervenire, dopo il primo segmentopreparatorio della causa, destinat o a fissare il thema decidendum, alla fase apud iudicem , in cui ha luogo la discussione e la decisione della controversia stessa. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi considerare che la mancata attivazione della parte trovava fondamento giustificativo nella propria iniziativa officiosa, estranea a lla disciplina positiva, di disporre la fissazionedell’udienza. Ciò si imponeva avendoriguardo al principio del giusto processoe alla conseguente necessità di tutelare l'affidamento incolpevole della parte (per una indicazione in tal senso, se pure con riguardo ad altra fattispecie, cfr. Cass. 12 maggio 2014, n. 10273). Né puòcredersi che le rigide cadenze fissate dalla legge per il processo societario impediscano di valorizzare tale affidamento. La strutturazione delrito societario non è certo incompatibile col rispetto delle istanze del giusto processo (né, ovviamente, potrebbe esserlo , pena l’incostituzionalità delle norme regolatric i dello stesso ) : è sufficiente richiamare,in proposito, la previsione contenuta nell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 5/2003,secondo cui nel decreto di fissazione dell’udienza Sez. I –RG30429/2020 camera di consiglio5.12.2022 il giudice, valutata ogni circostanza, può rimettere in termini la parte che abbia risentito pregiudizio nel suo diritto di difesa da irregolarità procedimentali: prescrizione, questa, che è patente espre ssione dell’attenzione che illegislatore ha mostrato di conferire a deviazioni dallo schema legaledel procedimento societario che possano nuocere alla parte. 4. ― La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa compo