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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16271/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 247/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso (ma primo in ordine logico), attinente al travisamento della prova del reato contestato, risulta diretto a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 247/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso (ma primo in ordine logico), attinente al travisamento della prova del reato contestato, risulta diretto a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo all'eccessività del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., oltre che generico, non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 16271/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris