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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 13410/2026

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il 14/07/1967avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore,propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 12 novembre 2025con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il riesame avversol’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ReggioCalabria, in data 23 settembre 2025, ha disposto il sequestro preventivo di dueterreni siti in [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] eGioacchino [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod.pen. ed altro.2.

Con il primo e il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deduconoviolazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e dell’art. 512-bis cod. pen.nonché carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delfumus commissi delicti del reato di trasferimento fraudolento di valori.Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsicon le specifiche argomentazioni formulate dalla difesa nella memoria depositatanel procedimento di riesame, trascurando di esaminare gli elementi prospettati asostegno dell’insussistenza dei presupposti del vincolo cautelare reale.In particolare, i giudici del riesame non avrebbero svolto alcuna valutazione inordine alla effettiva natura fittizia dell’intestazione degli immobili ai ricorrenti néavrebbero fornito adeguata motivazione circa la riconducibilità agli indagatiAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle risorse economiche utilizzate perl’acquisto dei suddetti beni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Entrambi i motivi dedotti dai ricorrenti non sono consentiti in sede dilegittimità, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione giàdenunciati con il gravame ed affrontati in termini precisi e concludenti dalTribunale.1.1.

Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso leordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione èammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando oerrores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti diconseguenza radicalmente viziata.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto dimotivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quandol'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi deltutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità delcaso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608–01, da ultimo Sez. 2, n. 2248dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bruni, non massimata), inidoneità non ravvisabile nel casooggetto di scrutino.1.2.

Il Tribunale non si è limitato a un mero rinvio per relationemall’ordinanza genetica, ma ha espressamente esaminato e disatteso le doglianzedifensive oggi riproposte, offrendo una motivazione puntuale, coerente e immuneda vizi logici.

Ne consegue che l’apparato giustificativo del provvedimentoimpugnato si integra con quello dell’ordinanza applicativa della misura cautelarereale, saldandosi con essa in un unitario e organico tessuto argomentativo.Ciò posto, occorre evidenziare che i ricorrenti, pur lamentando formalmenteviolazione di legge e apparenza di motivazione, contestano in realtà la concretaricostruzione della vicenda resa dal Tribunale e ciò a fronte di un iterargomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici.Il richiamo alla violazione di legge e alla dedotta apparenza dellamotivazione si appalesa meramente strumentale, risolvendosi, in realtà, nellaprospettazione di una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.Il Tribunale ha, infatti, fornito un apparato motivazionale adeguato e coerente,illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto infondate le censure difensive equalificando come fittizi i trasferimenti oggetto di contestazione, all’esito di unapuntuale ricostruzione delle vicende intercorse.In tale contesto, il Tribunale ha evidenziato come i temi d’incolpazionetrovino solido fondamento nella documentazione in atti e nelle conversazioniintercettate nel corso delle indagini.

In particolare, i giudici del riesame hannodesunto dal complessivo compendio indiziario come i ricorrenti abbiano svolto ilruolo di soggetti interposti rispetto agli interponenti [OSCURATO:PERSONA] e GioacchinoPiromalli, assumendo la veste di apparenti titolari dei terreni specificamenteindicati nel capo di imputazione (cfr. pagg. 3 e 4 dell’ordinanza impugnata).1.3.

Quanto agli indici oggettivi dell’interposizione, il Tribunale havalorizzato i seguenti elementi desumibili dalle conversazioni intercettate: 1) ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di aver concluso un accordocon i fratelli [OSCURATO:PERSONA] cl. 34 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 39 per l’acquisto di tre terreni sui qualigli stessi già esercitavano poteri di fatto, pur in assenza di formale titolarità,avendoli in precedenza ripartiti mediante sorteggio.

Il medesimo ha altresì indicatola figlia Grazia quale soggetto idoneo a schermare l’operazione, in ragione delladisponibilità di redditi leciti, ed ha affermato che la cosca avrebbe potuto acquisirei terreni in qualsiasi momento, stante l’assenza di opposizione da parte deirappresentanti dell’ente proprietario; 2) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], coniugedel [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato che la vendita sarebbe stata stipulata con pattodi riservato dominio, al fine di giustificare l’acquisto in proporzione ai redditi degliintestatari formali, precisando altresì che l’obiettivo era quello di costituire impreseagricole per l’esercizio di attività di coltivazione, anche allo scopo di ottenerecontributi pubblici destinati al settore.Di conseguenza, i giudici del riesame hanno, con motivazione logica,ritenuto che tali elementi, seppur direttamente riferibili al capo 58, dimostrinol’adozione del medesimo schema anche da parte degli odierni ricorrenti e deirispettivi genitori (fratelli di [OSCURATO:PERSONA]), atteso che quest’ultimo avevadichiarato come i terreni fossero stati ripartiti tra i fratelli a seguito di sorteggioavvenuto otto anni prima dell’indagine.

Ne hanno, quindi, desunto che l’interonucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto ricorso a tale meccanismo, intestandoformalmente i beni ai figli al fine di occultarne la reale titolarità in capo ai genitori.Da tale quadro indiziario il Tribunale ha tratto, con motivazione immune davizi logici, la conclusione secondo cui i ricorrenti, mediante le rispettive condotte,hanno consentito ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di realizzare operazionieconomiche redditizie e funzionali all’elusione della normativa in materia di misuredi prevenzione.Deve, di conseguenza, escludersi che il provvedimento impugnato siaaffetto da violazione di legge, neppure sotto il profilo della dedotta carenzaassoluta di motivazione nei termini sopra delineati.

L’ordinanza impugnatapresenta, infatti, un apparato argomentativo articolato e coerente con le risultanzeinvestigative, non riconducibile né alla nozione di motivazione “assente” né aquella di motivazione “apparente”.2.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 14/07/1967avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore,propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 12 novembre 2025con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il riesame avversol’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ReggioCalabria, in data 23 settembre 2025, ha disposto il sequestro preventivo di dueterreni siti in [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] eGioacchino [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui agli artt. 512-bis e 416-bis.1 cod.pen. ed altro.2. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deduconoviolazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e dell’art. 512-bis cod. pen.nonché carenza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delfumus commissi delicti del reato di trasferimento fraudolento di valori.Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsicon le specifiche argomentazioni formulate dalla difesa nella memoria depositatanel procedimento di riesame, trascurando di esaminare gli elementi prospettati asostegno dell’insussistenza dei presupposti del vincolo cautelare reale.In particolare, i giudici del riesame non avrebbero svolto alcuna valutazione inordine alla effettiva natura fittizia dell’intestazione degli immobili ai ricorrenti néavrebbero fornito adeguata motivazione circa la riconducibilità agli indagatiAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle risorse economiche utilizzate perl’acquisto dei suddetti beni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i motivi dedotti dai ricorrenti non sono consentiti in sede dilegittimità, perché involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione giàdenunciati con il gravame ed affrontati in termini precisi e concludenti dalTribunale.1.1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso leordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione èammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando oerrores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti diconseguenza radicalmente viziata.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto dimotivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quandol'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi deltutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità delcaso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(vedi Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608–01, da ultimo Sez. 2, n. 2248dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bruni, non massimata), inidoneità non ravvisabile nel casooggetto di scrutino.1.2. Il Tribunale non si è limitato a un mero rinvio per relationemall’ordinanza genetica, ma ha espressamente esaminato e disatteso le doglianzedifensive oggi riproposte, offrendo una motivazione puntuale, coerente e immuneda vizi logici. Ne consegue che l’apparato giustificativo del provvedimentoimpugnato si integra con quello dell’ordinanza applicativa della misura cautelarereale, saldandosi con essa in un unitario e organico tessuto argomentativo.Ciò posto, occorre evidenziare che i ricorrenti, pur lamentando formalmenteviolazione di legge e apparenza di motivazione, contestano in realtà la concretaricostruzione della vicenda resa dal Tribunale e ciò a fronte di un iterargomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici.Il richiamo alla violazione di legge e alla dedotta apparenza dellamotivazione si appalesa meramente strumentale, risolvendosi, in realtà, nellaprospettazione di una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.Il Tribunale ha, infatti, fornito un apparato motivazionale adeguato e coerente,illustrando le ragioni per le quali ha ritenuto infondate le censure difensive equalificando come fittizi i trasferimenti oggetto di contestazione, all’esito di unapuntuale ricostruzione delle vicende intercorse.In tale contesto, il Tribunale ha evidenziato come i temi d’incolpazionetrovino solido fondamento nella documentazione in atti e nelle conversazioniintercettate nel corso delle indagini. In particolare, i giudici del riesame hannodesunto dal complessivo compendio indiziario come i ricorrenti abbiano svolto ilruolo di soggetti interposti rispetto agli interponenti [OSCURATO:PERSONA] e GioacchinoPiromalli, assumendo la veste di apparenti titolari dei terreni specificamenteindicati nel capo di imputazione (cfr. pagg. 3 e 4 dell’ordinanza impugnata).1.3. Quanto agli indici oggettivi dell’interposizione, il Tribunale havalorizzato i seguenti elementi desumibili dalle conversazioni intercettate: 1) ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di aver concluso un accordocon i fratelli [OSCURATO:PERSONA] cl. 34 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 39 per l’acquisto di tre terreni sui qualigli stessi già esercitavano poteri di fatto, pur in assenza di formale titolarità,avendoli in precedenza ripartiti mediante sorteggio. Il medesimo ha altresì indicatola figlia Grazia quale soggetto idoneo a schermare l’operazione, in ragione delladisponibilità di redditi leciti, ed ha affermato che la cosca avrebbe potuto acquisirei terreni in qualsiasi momento, stante l’assenza di opposizione da parte deirappresentanti dell’ente proprietario; 2) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], coniugedel [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato che la vendita sarebbe stata stipulata con pattodi riservato dominio, al fine di giustificare l’acquisto in proporzione ai redditi degliintestatari formali, precisando altresì che l’obiettivo era quello di costituire impreseagricole per l’esercizio di attività di coltivazione, anche allo scopo di ottenerecontributi pubblici destinati al settore.Di conseguenza, i giudici del riesame hanno, con motivazione logica,ritenuto che tali elementi, seppur direttamente riferibili al capo 58, dimostrinol’adozione del medesimo schema anche da parte degli odierni ricorrenti e deirispettivi genitori (fratelli di [OSCURATO:PERSONA]), atteso che quest’ultimo avevadichiarato come i terreni fossero stati ripartiti tra i fratelli a seguito di sorteggioavvenuto otto anni prima dell’indagine. Ne hanno, quindi, desunto che l’interonucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto ricorso a tale meccanismo, intestandoformalmente i beni ai figli al fine di occultarne la reale titolarità in capo ai genitori.Da tale quadro indiziario il Tribunale ha tratto, con motivazione immune davizi logici, la conclusione secondo cui i ricorrenti, mediante le rispettive condotte,hanno consentito ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di realizzare operazionieconomiche redditizie e funzionali all’elusione della normativa in materia di misuredi prevenzione.Deve, di conseguenza, escludersi che il provvedimento impugnato siaaffetto da violazione di legge, neppure sotto il profilo della dedotta carenzaassoluta di motivazione nei termini sopra delineati. L’ordinanza impugnatapresenta, infatti, un apparato argomentativo articolato e coerente con le risultanzeinvestigative, non riconducibile né alla nozione di motivazione “assente” né aquella di motivazione “apparente”.2. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
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