CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 30631/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 13682/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.E.F. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina nr 63, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:SOCIETA] ) elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] nr 7,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza nr. 1000/2018 della Corte di Appello di Messina depositata in data 6/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 6/11/2018, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.E.F. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] confermando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva respinto la domanda proposta dalla società per la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione in favore dell’attrice delle somme illegittimamente addebitate dall’istituto di credito sul conto corrente nr. 1815.410.1826.90 intrattenuto dalla società con [OSCURATO:SOCIETA], poi confluita in [OSCURATO:SOCIETA], per l’indebita applicazione dell’anatocismo e degli interessi ultralegali ed usurari. 2. La Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha osservato: a) che la correntista non aveva assolto all’onere di allegare e provare i fatti costitutivi dell’azione di ripetizione dell’indebito non producendo nè il contratto, né gli estratti conto; b) che, alla luce della genericità delle allegazioni, la richiesta di ammissione della CTU era meramente esplorativa; c) che, non avendo la società appellante esercitato il diritto riconosciuto dall’art 119 T.U.B, non poteva essere accolta la richiesta al Giudice di esibizione, ai sensi dell’art 210 cpc. 3. La società Caruso S.E.F. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi; [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto difese mediante controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 biscpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 119 comma 4 TUB, 210, 61, 191, 115 116 cpc , in relazione all’art 360 1 comma nr. 3 e 4 cpc, per avere la Corte peloritana errato nel non ritenere esercitabile in giudizio il potere della correntista di chiedere l’acquisizione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente ai sensi dell’art 119 comma 4 TUB. 1.1. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 119 comma 4 TUB, 1374, 1375 cc 210, 61, 191, 210 112 cpc , in relazione all’art 360 1° comma nr. 3 e 4 cpc; sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto opinato dall’impugnata sentenza, la società, in via stragiudiziale con la missiva del 13/11/2000, aveva avanzato istanza di esibizione della documentazione e degli estratti conto; ciò si desumeva dal tenore della raccomandata che si concludeva con l’invito all’istituto di credito all’invio di un rendiconto 1.2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 119 comma 4 TUB, 210, 61, 191, 210, 1856 e 1713cc cpc , in relazione all’art 360 1° comma nr. 3 e 4 cpc; assume che, ove la banca avesse ottemperato al ricalcolo delle competenze dall’inizio del rapporto, la cliente avrebbe potuto produrre documentazione, ancorché incompleta e insufficiente, ed in tal caso la Corte avrebbe dovuto, previa ammissibilità della istanza ex art 210 cpc, ammettere la CTU contabile pur in presenza di produzione incompleta. 2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati. 2.1. La Corte distrettuale , nel confermare la correttezza dell’operato del giudice di primo grado, che aveva disatteso la richiesta di esibizione della documentazione bancaria ex art 210 cpc non avendo l’istanteassolto all’onus probandi di aver formulato istanza di acquisizione della documentazione ai sensi dell’art 119 4 comma TUB, ha fatto buon governo dei principi frutto di un processo evolutivo della giurisprudenza di questa Corte. 2.2. Discostandosi consapevolmente dal contrario indirizzo precedentemente formatosi, questo Collegio ha, infatti, recentemente, affermato che « Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, comma 4, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato».(cfr. Cass. nr. 26461/2021 e 14872/2022). 2.3. Quanto alla lettera del 13.11.2000, l’impugnata sentenza ha evidenziato che la società aveva solo sollecitato il ricalcolo delle competenze dovute dall’inizio del rapporto eliminando ogni costo derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi perché in contrasto al disposizione di cui all’art 1283 cc ma non aveva esercitato, in via stragiudiziale, il diritto potestativo di chiedere alla Banca la copia della documentazione bancaria delle operazioni relative al rapporto di conto corrente. 2.4. Si tratta di un accertamento in fatto, basato sull’esame del contenuto della missiva, che il ricorrente mira inammissibilmente a sovvertire attribuendo alla frase “attenderò un vostro rendiconto “ il significato di un invito ad esibire la documentazione e gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente. 2.5. In assenza di prova della richiesta stragiudiziale rivolta dal cliente alla banca della documentazione e della inottemperanza, senza giustificato motivo della banca, correttamente la Corte ha ritenuto che non vi fosse spazio per l’ammissione dell’ordine di esibizione ex art 210 cpc. 3. Il quarto motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 2697 cc e 115 cpc, in relazione all’art 360 1 comma nr. 3 e 4 cpc, per non avere la Corte di Appello rilevato la mancata contestazione da parte della Banca dell’applicazione degli interessi ultralegali e della capitalizzazione trimestrale degli stessi. 3.1.Il motivo è inammissibile. 3.2. L’impugnata sentenza ha posto ben in evidenza che, a fronte della estrema genericità delle allegazioni di parte attrice, la quale non aveva prodotto il contratto, né indicato elementi circa l’individuazione dei tassi di interesse praticati né aveva quantificato le somme chieste in ripetizione, la Banca ha contestato, sia in fase giudiziale che stragiudiziale,le pretese della società. 4. Il quinto motivo denuncia ancora una volta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cc 198, 191, 61 e 177 cpc in relazione all’art 360 1 comma nr. 3 e 4 cpc, si argomenta che la Corte di Appello avrebbe errato nel non aver ammesso la consulenza tecnica alla luce della mancata contestazione dei fatti da parte della Banca e nell’aver ritenuto che la richiesta di esibizione ex art 210 cpc non fosse stata riproposta specificamente in sede di precisazione delle conclusioni. 4.1. Anche detta censura è inammissibile in quanto, per un verso, come si è dato conto con la disamina del quarto motivo, la Corte ha accertato che la Banca ha contestato le pur generiche allegazioni di controparte e, per altro verso, le ragioni della mancato accoglimento dell’istanza di esibizione ex art 210 cpc riposano non sulla mancata riproposizione di tale istanza nella precisazione delle conclusioni ma, come sopra precisato, sulla mancata prova da parte del cliente della richiesta ex art 119 4 comma TUB. 5.Conclusivamente il ricorso va rigettato. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in € 7.200 di cui € 200 per esborsi , oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello do