Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40667/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, si risolve in reiterative doglianze in fatto volte a proporre una inammissibile rilettura del materiale probatorio; Considerato che il secondo motivo che denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. pen. e vizio di motivazione è inammissibile in quanto: non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; si invoca il vizio motivazionale su una regola valutativa estranea al thema decidendi imperniato sulla prova documentale della condotta fornita dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, si risolve in reiterative doglianze in fatto volte a proporre una inammissibile rilettura del materiale probatorio; Considerato che il secondo motivo che denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. pen. e vizio di motivazione è inammissibile in quanto: non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; si invoca il vizio motivazionale su una regola valutativa estranea al thema decidendi imperniato sulla prova documentale della condotta fornita dalle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 40667/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris