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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27394/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] brio, ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese, chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o rigettati; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con revoca delle statuizioni civili; in subordine, declaratoria di prescrizione con annullamento con rinvio al giudice civile; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 28 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diversamente qualificando il fatto, originariamente contestato quale reato di estorsione, nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, escludendo la circostanza aggravante dell'art. 61 n. 11 cod. pen. e rideterminando il trattamento sanzionatorio.

2. Agli odierni ricorrenti, unitamente al correo [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduto, era stata contestata la condotta minacciosa rivolta a brio Quirino, consistente nella prospettata intenzione di denunciare lo brio per esercizio abusivo della professione legale (in quanto lo brio, dopo esser scaduto il periodo di abilitazione al patrocinio, aveva proseguito nell'assistere 2e parti civili in un processo a carico di [OSCURATO:PERSONA]), per costringere lo brio a versare una somma di denaro pari a 3.000 euro allo scopo di evitare la minacciata iniziativa penale; somma che veniva correlata ad una pretesa risarcitoria e di cui si dava conto nel corpo di un atto di transazione che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere.

3. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione agli artt. 393 cod. pen.; 35, comma 1, lett. d), 55, comma 5,

I. 31 dicembre 2012 n. 247; 65 cod. deontologico forense, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata che aveva omesso di prender in esame gli specifici argomenti dedotti con l'atto di appello circa il profilo dell'ipotizzata condotta minacciosa realizzata dal ricorrente; in particolare, la Corte territoriale non aveva considerato il dato normativo che riconosce al difensore la facoltà, nell'interesse del proprio assistito, di "intimare particolari adempimenti alla controparte sotto comminatoria di denunce od altre azioni purché non siano sproporzionate o vessatorie"; non aveva, in conseguenza, valutato la liceità dell'operato del ricorrente, che aveva prospettato i rischi derivanti dalla presentazione della denuncia in sede penale (che i propri assistiti intendevano avanzare), senza porre in essere comportamenti scorretti o penalmente rilevanti a fronte della riconosciuta tutelabilità in astratto della pretesa risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] (il quale lamentava l'aver sopportato spese legali per resistere ad una domanda civile patrocinata da soggetto privo del relativo potere).4.

Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge processuale a pena di nullità, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 111 Cost., per difetto di motivazione, al più apparente, in relazione alle censure formulate con l'atto di appello quanto alla ricostruzione della vicenda e dell'esistenza di minacce attribuibili al ricorrente (risultando al contrario che era stata la persona offesa Iorio a sollecitare mediante una capziosa proposta transattiva, l'emersione di dati utili per denunciare una condotta estorsiva a suo danno), operando valutazioni isolate e frazionate del compendio probatorio.

4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 110 cod. pen., e violazione di legge processuale a pena di nullità, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 111 Cost., per difetto di motivazione, attesa la totale carenza di argomenti idonei a indicare la natura e la qualità del contributo fornito dal ricorrente all'ipotizzata condotta minatoria, restando irrilevanti i dati afferenti la raccolta di informazioni e documenti eseguita dal [OSCURATO:PERSONA] per accertare lo svolgimento, da parte dello Iorio, di attività professionali in difetto della necessaria abilitazione; né rilevava la presenza del ricorrente in occasione dell'incontro avvenuto tra lo Iorio e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] così come il rinvenimento nella sue mani della somma consegnata Iorio, trattandosi di post factum rispetto all'ipotizzata condotta illecita.

4.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 393 cod. pen., e contraddittorietà della motivazione; la sentenza impugnata aveva dato atto che la condotta dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a esortare lo Iorio a formulare una proposta transattiva, che assicurava avrebbe perorato presso i suoi assistiti, senza alcun carattere minaccioso o costrittivo come invece ritenuto dalla Corte territoriale, tanto più che lo Iorio era consapevole della propria posizione tanto da averla rappresentata alle forze di polizia prim'ancora di concludere l'accordo con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e versare l'acconto della somma concordata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.

2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, dopo aver ritenuto che nella condotta del ricorrente e dei correi dovesse ravvisarsi non già il delitto di estorsione, bensì il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha valutato (pag. 7) la portata delle plurime intimidazioni rivolte alla persona offesa, evocando lo strumento della denuncia penale (non solo per lo specifico processo in cui si affermavano pretese risarcitorie, ma anche in relazione ad altri procedimenti e rafforzando la portata minatoria attraverso la specificazione delle capacità dei [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere informazioni al riguardo, come già avvenuto nei confronti di altro libero professionista), così fornendo congrue argomentazioni sul carattere minaccioso delle prospettazioni del ricorrente, che non si limitavano al preannunciare il ricorso alla denuncia penale (poi effettivamente presentata da [OSCURATO:PERSONA]).

Tanto vale ad escludere pacificamente che la sentenza abbia omesso di valutare le censure che sul punto erano state sollevate con l'atto di appello; per altro verso, la doglianza relativa all'omessa risposta in punto di liceità del ricorso allo strumento della denuncia, alla stregua delle disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività forense, è del tutto priva di fondamento (e, come tale, non necessitava di alcuna espressa risposta da parte della Corte territoriale).

L'iniziativa assunta dal ricorrente, infatti, presentava i caratteri della sproporzione e della vessatorietà (che rendono illegittimo l'intimare "alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze": art. 65 del codice deontologico), specie considerando la qualità soggettiva e il relativo professionale, come dimostrato in modo evidente dall'esclusione, con carattere di definitività, del diritto del proprio assistito ad agire per il risarcimento di ipotizzati danni conseguenti all'attività esercitata abusivamente da brio Quirino (come statuito dalla Corte d'appello che in sede penale revocò la costituzione di parte civile del [OSCURATO:PERSONA], statuizione poi confermata definitivamente dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27 aprile 2002, n. 23608).

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che articolato con motivi non consentiti.

3.1. Il primo motivo di ricorso è formulato per ragioni non consentite, nella misura in cui esso si affida esclusivamente ad una differente ricostruzione fattuale (secondo la quale l'iniziativa per definire la questione sollevata dalla richiesta di informazioni rivolte dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] allo brio, sulla sua posizione professionale, fu assunta proprio dalla persona offesa e non dagli imputati), così articolando censure che non possono formare oggetto dello scrutinio del giudice di legittimità.

Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, sono esclusi dal novero dei motivi di ricorso ammissibili, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., quelli con cui si intenda prospettare una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito, poiché «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 0; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Peraltro, la ricostruzione che il ricorrente propone evita accuratamente di ricordare le specifiche e ripetute iniziative che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in occasione di ciascuno degli incontri e dei contatti avuti con lo brio, prese per raggiungere l'obiettivo della sottoscrizione dell'atto transattivo dietro la corresponsione di somme di denaro, il che smentisce in radice l'alternativa ipotesi del ricorrente.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni: anche in relazione al profilo del concorso del ricorrente nell'attività illecita il ricorso finisce per sollecitare una diversa ricostruzione degli eventi storici, del tutto contraddetta dai dati obiettivi - che non possono essere svalutati sino a ritenerli neutri o privi di significato (la creazione di un "dossier" per raccogliere i dati riguardanti l'esistenza di procedimenti patrocinati dalla persona offesa; la presenza fisica al momento della ricezione del denaro dalla vittima, somma personalmente ricevuta) - indicati sia dalla sentenza di primo grado (pagg. 18-19) che da quella impugnata (pag. 8).

3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato; come già osservato nell'esame del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la prospettazione della presentazione di una denuncia penale, in un contesto fattuale e giuridico di radicale carenza delle condizioni per azionare un preteso diritto al risarcimento del danno, conseguente all'esercizio abusivo della professione forense da parte del difensore (non di chi avrebbe agito in giudizio, ma) della controparte, integra l'elemento della minaccia (né possono rilevare, a smentire il dato, le notazioni del ricorrente sui toni paternalistici e concilianti adottati nel corso degli incontri con la persona offesa, per indurla - mediante lo strumento di pressione morale rappresentato dallo spettro della denuncia penale - a sottoscrivere la transazione).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (che preclude la rilevabilità dell'invocata causa estintiva del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello: Sez.

Unite, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 0), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] brio, ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese, chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili o rigettati; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, con revoca delle statuizioni civili; in subordine, declaratoria di prescrizione con annullamento con rinvio al giudice civile; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 28 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diversamente qualificando il fatto, originariamente contestato quale reato di estorsione, nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, escludendo la circostanza aggravante dell'art. 61 n. 11 cod. pen. e rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Agli odierni ricorrenti, unitamente al correo [OSCURATO:PERSONA] nelle more deceduto, era stata contestata la condotta minacciosa rivolta a brio Quirino, consistente nella prospettata intenzione di denunciare lo brio per esercizio abusivo della professione legale (in quanto lo brio, dopo esser scaduto il periodo di abilitazione al patrocinio, aveva proseguito nell'assistere 2e parti civili in un processo a carico di [OSCURATO:PERSONA]), per costringere lo brio a versare una somma di denaro pari a 3.000 euro allo scopo di evitare la minacciata iniziativa penale; somma che veniva correlata ad una pretesa risarcitoria e di cui si dava conto nel corpo di un atto di transazione che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere. 3. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione agli artt. 393 cod. pen.; 35, comma 1, lett. d), 55, comma 5, I. 31 dicembre 2012 n. 247; 65 cod. deontologico forense, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata che aveva omesso di prender in esame gli specifici argomenti dedotti con l'atto di appello circa il profilo dell'ipotizzata condotta minacciosa realizzata dal ricorrente; in particolare, la Corte territoriale non aveva considerato il dato normativo che riconosce al difensore la facoltà, nell'interesse del proprio assistito, di "intimare particolari adempimenti alla controparte sotto comminatoria di denunce od altre azioni purché non siano sproporzionate o vessatorie"; non aveva, in conseguenza, valutato la liceità dell'operato del ricorrente, che aveva prospettato i rischi derivanti dalla presentazione della denuncia in sede penale (che i propri assistiti intendevano avanzare), senza porre in essere comportamenti scorretti o penalmente rilevanti a fronte della riconosciuta tutelabilità in astratto della pretesa risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] (il quale lamentava l'aver sopportato spese legali per resistere ad una domanda civile patrocinata da soggetto privo del relativo potere).4. Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge processuale a pena di nullità, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 111 Cost., per difetto di motivazione, al più apparente, in relazione alle censure formulate con l'atto di appello quanto alla ricostruzione della vicenda e dell'esistenza di minacce attribuibili al ricorrente (risultando al contrario che era stata la persona offesa Iorio a sollecitare mediante una capziosa proposta transattiva, l'emersione di dati utili per denunciare una condotta estorsiva a suo danno), operando valutazioni isolate e frazionate del compendio probatorio. 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione all'art. 110 cod. pen., e violazione di legge processuale a pena di nullità, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 111 Cost., per difetto di motivazione, attesa la totale carenza di argomenti idonei a indicare la natura e la qualità del contributo fornito dal ricorrente all'ipotizzata condotta minatoria, restando irrilevanti i dati afferenti la raccolta di informazioni e documenti eseguita dal [OSCURATO:PERSONA] per accertare lo svolgimento, da parte dello Iorio, di attività professionali in difetto della necessaria abilitazione; né rilevava la presenza del ricorrente in occasione dell'incontro avvenuto tra lo Iorio e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] così come il rinvenimento nella sue mani della somma consegnata Iorio, trattandosi di post factum rispetto all'ipotizzata condotta illecita. 4.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 393 cod. pen., e contraddittorietà della motivazione; la sentenza impugnata aveva dato atto che la condotta dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a esortare lo Iorio a formulare una proposta transattiva, che assicurava avrebbe perorato presso i suoi assistiti, senza alcun carattere minaccioso o costrittivo come invece ritenuto dalla Corte territoriale, tanto più che lo Iorio era consapevole della propria posizione tanto da averla rappresentata alle forze di polizia prim'ancora di concludere l'accordo con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e versare l'acconto della somma concordata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte. 2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, dopo aver ritenuto che nella condotta del ricorrente e dei correi dovesse ravvisarsi non già il delitto di estorsione, bensì il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha valutato (pag. 7) la portata delle plurime intimidazioni rivolte alla persona offesa, evocando lo strumento della denuncia penale (non solo per lo specifico processo in cui si affermavano pretese risarcitorie, ma anche in relazione ad altri procedimenti e rafforzando la portata minatoria attraverso la specificazione delle capacità dei [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere informazioni al riguardo, come già avvenuto nei confronti di altro libero professionista), così fornendo congrue argomentazioni sul carattere minaccioso delle prospettazioni del ricorrente, che non si limitavano al preannunciare il ricorso alla denuncia penale (poi effettivamente presentata da [OSCURATO:PERSONA]). Tanto vale ad escludere pacificamente che la sentenza abbia omesso di valutare le censure che sul punto erano state sollevate con l'atto di appello; per altro verso, la doglianza relativa all'omessa risposta in punto di liceità del ricorso allo strumento della denuncia, alla stregua delle disposizioni che regolano l'esercizio dell'attività forense, è del tutto priva di fondamento (e, come tale, non necessitava di alcuna espressa risposta da parte della Corte territoriale). L'iniziativa assunta dal ricorrente, infatti, presentava i caratteri della sproporzione e della vessatorietà (che rendono illegittimo l'intimare "alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze": art. 65 del codice deontologico), specie considerando la qualità soggettiva e il relativo professionale, come dimostrato in modo evidente dall'esclusione, con carattere di definitività, del diritto del proprio assistito ad agire per il risarcimento di ipotizzati danni conseguenti all'attività esercitata abusivamente da brio Quirino (come statuito dalla Corte d'appello che in sede penale revocò la costituzione di parte civile del [OSCURATO:PERSONA], statuizione poi confermata definitivamente dalla Corte di Cassazione con la sentenza 27 aprile 2002, n. 23608). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che articolato con motivi non consentiti. 3.1. Il primo motivo di ricorso è formulato per ragioni non consentite, nella misura in cui esso si affida esclusivamente ad una differente ricostruzione fattuale (secondo la quale l'iniziativa per definire la questione sollevata dalla richiesta di informazioni rivolte dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] allo brio, sulla sua posizione professionale, fu assunta proprio dalla persona offesa e non dagli imputati), così articolando censure che non possono formare oggetto dello scrutinio del giudice di legittimità. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, sono esclusi dal novero dei motivi di ricorso ammissibili, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., quelli con cui si intenda prospettare una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito, poiché «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 0; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Peraltro, la ricostruzione che il ricorrente propone evita accuratamente di ricordare le specifiche e ripetute iniziative che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in occasione di ciascuno degli incontri e dei contatti avuti con lo brio, prese per raggiungere l'obiettivo della sottoscrizione dell'atto transattivo dietro la corresponsione di somme di denaro, il che smentisce in radice l'alternativa ipotesi del ricorrente. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni: anche in relazione al profilo del concorso del ricorrente nell'attività illecita il ricorso finisce per sollecitare una diversa ricostruzione degli eventi storici, del tutto contraddetta dai dati obiettivi - che non possono essere svalutati sino a ritenerli neutri o privi di significato (la creazione di un "dossier" per raccogliere i dati riguardanti l'esistenza di procedimenti patrocinati dalla persona offesa; la presenza fisica al momento della ricezione del denaro dalla vittima, somma personalmente ricevuta) - indicati sia dalla sentenza di primo grado (pagg. 18-19) che da quella impugnata (pag. 8). 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato; come già osservato nell'esame del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la prospettazione della presentazione di una denuncia penale, in un contesto fattuale e giuridico di radicale carenza delle condizioni per azionare un preteso diritto al risarcimento del danno, conseguente all'esercizio abusivo della professione forense da parte del difensore (non di chi avrebbe agito in giudizio, ma) della controparte, integra l'elemento della minaccia (né possono rilevare, a smentire il dato, le notazioni del ricorrente sui toni paternalistici e concilianti adottati nel corso degli incontri con la persona offesa, per indurla - mediante lo strumento di pressione morale rappresentato dallo spettro della denuncia penale - a sottoscrivere la transazione). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi (che preclude la rilevabilità dell'invocata causa estintiva del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello: Sez. Unite, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 0), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sost
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