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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 30426/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 marzo 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in ordine ai reati di cui all'art. di cui agli artt. 44 lett.c), 95 D.p.r. 380 del 2001 e 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, in relazione a opere realizzate in zona a rischio sismico e soggetta a vincolo paesaggistico.

Con la medesima sentenza è stata ordinata la demolizione delle opere abusive.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo la ricorrente deduce vizio della motivazione, travisamento della prova e violazione di legge, in quanto il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto di non applicare l'art. 20 della legge regionale n.4 della Regione Sicilia del 16/04/2003.

Precisa la ricorrente che le opere edilizie comprendevano due corpi, il primo concernente il mutamento di destinazione di un manufatto con annessa tettoia aperta su due lati e il secondo concernente l'edificazione sul manufatto eseguito conformemente al progetto.

Le difformità edilizie sono state riscontrate nel corso dell'esecuzione dei lavori sul secondo corpo, e non relativamente alla costruzione della tettoia aperta su due lati.

Pertanto la ricorrente, una volta rimodulato il manufatto alle condizioni originarie, richiedeva l'autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 37 del D.pr. n. 380 del 2001, in considerazione del fatto che la legge della Regione Sicilia n. 4 del 2003 prevede la possibilità di realizzare tettoie e verande senza permesso di costruire purchè non superino i 50 metri quadrati e siano strutture precarie (del genere tettoie, pensiline, gazebo).

Tuttavia tale autorizzazione non veniva concessa e il relativo provvedimento veniva impugnato innanzi al Tar di Palermo.

Il giudizio amministrativo si era concluso in senso sfavorevole per la ricorrente, avendo il giudice ritenuto che il manufatto fosse un pergolato a struttura chiusa che amplia la volumetria, e pertanto l'opera non fosse libera dal preventivo parere degli organi addetti alla tutela del paesaggio e non fosse sanabile.

Anche la Sovrintendenza di Palermo non riteneva di riconoscere la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate.

Pertanto, riteneva il giudice di dover concludere per l'affermazione della penale responsabilità in quanto, in difetto di entrambe le preventive autorizzazioni amministrative, le opere dovevano intendersi abusivamente realizzate, in quanto creavano ampliamento di volumi in zone sottoposte a vincolo sismico e paesaggistico, senza fare diretta applicazione dell'art. 20 della legge della Regione Sicilia n.4 del 2003 richiamata, che consente la realizzazione di tettoie e verande senza permesso di costruire.

2.2. Con un secondo motivo si desume erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., in considerazione del fatto che il giudice di merito ha ritenuto di non applicare, sulla base dell'asserito aumento apprezzabile di volume, che la ricorrente contesta in quanto non risulta dagli atti.

Deduce invece la ricorrente che, a seguito della demolizione e rimessa in pristino del manufatto, residuava esclusivamente l'edificazione di una tettoia aperta su due lati che, ai sensi della normativa regionale, non crea aumento di volumetria e non determina alcuna lesione dell'interesse protetto, sia sotto il profilo dell'ordinato assetto del territorio che del bene paesaggistico. 2.3.

Con un terzo motivo si eccepisce la prescrizione del reato, posto che dalla data di consumazione, ovvero il 12 agosto 2014, tenendo conto delle intervenute sospensioni, già alla data di emissione della sentenza di appello depositata il 28 agosto 2018, risultava maturato il termine prescrizionale.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. In data 24/05/2022 il ricorrente ha depositato note di replica controdeducendo rispetto le argomentazioni formulate dal Procuratore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.

1. Il primo motivo di dOglianza è inammissibile perché articolato in fatto, attraverso la riproposizione degli stessi argomenti contenuti nell'atto di appello, in mancanza di critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata, richiedendosi alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto, al di fuori dei limiti fissati dall'art. 606 cod. proc. pen.

Va infatti ribadito che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

2. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata, poiché basata su una corretta valutazione complessiva delle risultanze probatorie, non affatto scalfita dalle argomentazioni difensive.

Il giudice a quo ha condivisibilmente preso atto della decisione del Tar di Palermo e del parere negativo espresso dalla Sovrintendenza, e della conseguente assenza di entrambi i titoli abilitativi.

2. Né nel caso di specie soccorre l'art. 167 D.Lgs. n. 42 del 2004 il quale prevede la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica solo per alcuni interventi definibili come "minori" (Sez.3, n.190, del 12/11/2020, Rv.281131-01).

Pertanto, si è correttamente ritenuto che, in difetto dei preventivi provvedimenti amministrativi, le opere realizzate devono ritenersi abusivamente realizzate, posto che si tratta di abusi realizzati in zona sismica, sottoposta a vincolo, non qualificabili come "minori", come si legge a pagina 6 e 7 della sentenza impugnata, laddove il giudice ritiene che "l'attività edilizia in zona sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico ha comportato una apprezzabile trasformazione urbanistica e edilizia del territorio, sì da necessitare il preventivo permesso di costruire".." in quanto si è realizzato un quid novi e in particolare volumi fuori terra non assentiti, in zona sismica, senza il preventivo avviso al Sindaco e all'ufficio del Genio Civile e sottoposta a vincolo paesaggistico".

Il giudice non ha, inoltre, ritenuto rilevante il rilascio dell'autorizzazione edilizia per interventi di manutenzione straordinaria e per la realizzazione di un pergolato, in quanto in sede di accertamento si era verificata la non corrispondenza tra i lavori autorizzati dal Comune e quanto effettivamente realizzato.

Del tutto inconferenti risultano, poi, i riferimenti alla procedura di sanatoria attivata dall'imputato a seguito della parziale demolizione delle opere abusive.

La presenza del vincolo paesaggistico costituisce un insormontabile ostacolo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, oltre a quello, appena evidenziato, dell'assenza del requisito della doppia conformità.

Infatti, un eventuale permesso di costruire in sanatoria sarebbe comunque subordinato al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004, che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio.

Infine, si osserva che il giudice di merito ha correttamente aderito all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi.

Il principio è stato enunciato in relazione ad un fattispecie del tutto simile al caso di specie, relativa alla realizzazione di una tettoia per la quale la Corte ha ritenuto necessario il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, 10 e 31 T.U.

Urbanistica, essendo tali disposizioni destinate a prevalere sulla disciplina dettata dall'art. 20, comma primo, legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 secondo cui, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie (Sez.3, n. 30657 del 20/12/2016, Rv. 270210 - 01).

1.2. Neanche il secondo motivo di ricorso può essere accolto, collocandosi sul piano del merito.

Il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131 bis cod. pen., richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).

Ne deriva che le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine alla ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla predetta pronuncia delle Sezioni unite ed esente da vizi logico-giuridici.

Inoltre costituisce ius receptum che, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (Sez. 3, n.47039 del 18/10/2015, R v. 265450 - 01).

In proposito, la Corte territoriale, alla pagina 7, ha ritenuto tutt'altro che trascurabile la gravità della lesione dei beni protetti, per la significativa consistenza delle opere abusive realizzate: motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, trattandosi di doglianze non proponibili in sede di legittimità, in quanto la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché il giudice a quo ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuto alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

1.3. Infine, altrettanto manifestamente infondato è il motivo relativo al decorso del termine prescrizionale.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza d'appello.

In ogni caso, si osserva che la sentenza di appello è stata pronunciata il 10 maggio 2021, prima dello spirare del termine finale di prescrizione, che calcola sommando alla data del 12/08/2019, i periodi di sospensione dal 19/02/2019 al 19/09/2019, dal 24/10/2019 al 17/09/2020, dal 17/09/2020 al 10/12/2020, dal 10/12/2020 al 16/03/2021, per un totale di 721 giorni.

Il termine di prescrizione è quindi il 2/08/2021, successivo alla pronuncia d'appello.

Né il ricorrente ha offerto argomenti per un calcolo diverso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 marzo 2021, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in ordine ai reati di cui all'art. di cui agli artt. 44 lett.c), 95 D.p.r. 380 del 2001 e 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, in relazione a opere realizzate in zona a rischio sismico e soggetta a vincolo paesaggistico. Con la medesima sentenza è stata ordinata la demolizione delle opere abusive. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo la ricorrente deduce vizio della motivazione, travisamento della prova e violazione di legge, in quanto il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto di non applicare l'art. 20 della legge regionale n.4 della Regione Sicilia del 16/04/2003. Precisa la ricorrente che le opere edilizie comprendevano due corpi, il primo concernente il mutamento di destinazione di un manufatto con annessa tettoia aperta su due lati e il secondo concernente l'edificazione sul manufatto eseguito conformemente al progetto. Le difformità edilizie sono state riscontrate nel corso dell'esecuzione dei lavori sul secondo corpo, e non relativamente alla costruzione della tettoia aperta su due lati. Pertanto la ricorrente, una volta rimodulato il manufatto alle condizioni originarie, richiedeva l'autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 37 del D.pr. n. 380 del 2001, in considerazione del fatto che la legge della Regione Sicilia n. 4 del 2003 prevede la possibilità di realizzare tettoie e verande senza permesso di costruire purchè non superino i 50 metri quadrati e siano strutture precarie (del genere tettoie, pensiline, gazebo). Tuttavia tale autorizzazione non veniva concessa e il relativo provvedimento veniva impugnato innanzi al Tar di Palermo. Il giudizio amministrativo si era concluso in senso sfavorevole per la ricorrente, avendo il giudice ritenuto che il manufatto fosse un pergolato a struttura chiusa che amplia la volumetria, e pertanto l'opera non fosse libera dal preventivo parere degli organi addetti alla tutela del paesaggio e non fosse sanabile. Anche la Sovrintendenza di Palermo non riteneva di riconoscere la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate. Pertanto, riteneva il giudice di dover concludere per l'affermazione della penale responsabilità in quanto, in difetto di entrambe le preventive autorizzazioni amministrative, le opere dovevano intendersi abusivamente realizzate, in quanto creavano ampliamento di volumi in zone sottoposte a vincolo sismico e paesaggistico, senza fare diretta applicazione dell'art. 20 della legge della Regione Sicilia n.4 del 2003 richiamata, che consente la realizzazione di tettoie e verande senza permesso di costruire. 2.2. Con un secondo motivo si desume erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., in considerazione del fatto che il giudice di merito ha ritenuto di non applicare, sulla base dell'asserito aumento apprezzabile di volume, che la ricorrente contesta in quanto non risulta dagli atti. Deduce invece la ricorrente che, a seguito della demolizione e rimessa in pristino del manufatto, residuava esclusivamente l'edificazione di una tettoia aperta su due lati che, ai sensi della normativa regionale, non crea aumento di volumetria e non determina alcuna lesione dell'interesse protetto, sia sotto il profilo dell'ordinato assetto del territorio che del bene paesaggistico. 2.3. Con un terzo motivo si eccepisce la prescrizione del reato, posto che dalla data di consumazione, ovvero il 12 agosto 2014, tenendo conto delle intervenute sospensioni, già alla data di emissione della sentenza di appello depositata il 28 agosto 2018, risultava maturato il termine prescrizionale. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 24/05/2022 il ricorrente ha depositato note di replica controdeducendo rispetto le argomentazioni formulate dal Procuratore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1. 1. Il primo motivo di dOglianza è inammissibile perché articolato in fatto, attraverso la riproposizione degli stessi argomenti contenuti nell'atto di appello, in mancanza di critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata, richiedendosi alla Corte di cassazione una nuova valutazione del fatto, al di fuori dei limiti fissati dall'art. 606 cod. proc. pen. Va infatti ribadito che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 2. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata, poiché basata su una corretta valutazione complessiva delle risultanze probatorie, non affatto scalfita dalle argomentazioni difensive. Il giudice a quo ha condivisibilmente preso atto della decisione del Tar di Palermo e del parere negativo espresso dalla Sovrintendenza, e della conseguente assenza di entrambi i titoli abilitativi. 2. Né nel caso di specie soccorre l'art. 167 D.Lgs. n. 42 del 2004 il quale prevede la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica solo per alcuni interventi definibili come "minori" (Sez.3, n.190, del 12/11/2020, Rv.281131-01). Pertanto, si è correttamente ritenuto che, in difetto dei preventivi provvedimenti amministrativi, le opere realizzate devono ritenersi abusivamente realizzate, posto che si tratta di abusi realizzati in zona sismica, sottoposta a vincolo, non qualificabili come "minori", come si legge a pagina 6 e 7 della sentenza impugnata, laddove il giudice ritiene che "l'attività edilizia in zona sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico ha comportato una apprezzabile trasformazione urbanistica e edilizia del territorio, sì da necessitare il preventivo permesso di costruire".." in quanto si è realizzato un quid novi e in particolare volumi fuori terra non assentiti, in zona sismica, senza il preventivo avviso al Sindaco e all'ufficio del Genio Civile e sottoposta a vincolo paesaggistico". Il giudice non ha, inoltre, ritenuto rilevante il rilascio dell'autorizzazione edilizia per interventi di manutenzione straordinaria e per la realizzazione di un pergolato, in quanto in sede di accertamento si era verificata la non corrispondenza tra i lavori autorizzati dal Comune e quanto effettivamente realizzato. Del tutto inconferenti risultano, poi, i riferimenti alla procedura di sanatoria attivata dall'imputato a seguito della parziale demolizione delle opere abusive. La presenza del vincolo paesaggistico costituisce un insormontabile ostacolo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, oltre a quello, appena evidenziato, dell'assenza del requisito della doppia conformità. Infatti, un eventuale permesso di costruire in sanatoria sarebbe comunque subordinato al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004, che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio. Infine, si osserva che il giudice di merito ha correttamente aderito all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi. Il principio è stato enunciato in relazione ad un fattispecie del tutto simile al caso di specie, relativa alla realizzazione di una tettoia per la quale la Corte ha ritenuto necessario il permesso di costruire, ai sensi degli artt. 3, 10 e 31 T.U. Urbanistica, essendo tali disposizioni destinate a prevalere sulla disciplina dettata dall'art. 20, comma primo, legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 secondo cui, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie (Sez.3, n. 30657 del 20/12/2016, Rv. 270210 - 01). 1.2. Neanche il secondo motivo di ricorso può essere accolto, collocandosi sul piano del merito. Il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131 bis cod. pen., richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Ne deriva che le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine alla ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla predetta pronuncia delle Sezioni unite ed esente da vizi logico-giuridici. Inoltre costituisce ius receptum che, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (Sez. 3, n.47039 del 18/10/2015, R v. 265450 - 01). In proposito, la Corte territoriale, alla pagina 7, ha ritenuto tutt'altro che trascurabile la gravità della lesione dei beni protetti, per la significativa consistenza delle opere abusive realizzate: motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, trattandosi di doglianze non proponibili in sede di legittimità, in quanto la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché il giudice a quo ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuto alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 1.3. Infine, altrettanto manifestamente infondato è il motivo relativo al decorso del termine prescrizionale. La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza d'appello. In ogni caso, si osserva che la sentenza di appello è stata pronunciata il 10 maggio 2021, prima dello spirare del termine finale di prescrizione, che calcola sommando alla data del 12/08/2019, i periodi di sospensione dal 19/02/2019 al 19/09/2019, dal 24/10/2019 al 17/09/2020, dal 17/09/2020 al 10/12/2020, dal 10/12/2020 al 16/03/2021, per un totale di 721 giorni. Il termine di prescrizione è quindi il 2/08/2021, successivo alla pronuncia d'appello. Né il ricorrente ha offerto argomenti per un calcolo diverso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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