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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46508/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03R22Q0) nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Genova, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a vari reati di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. — è generico, poiché neppure indica quale ipotesi di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. ricorrerebbe nella specie (e certamente, avuto riguardo alla data di commissione dei reati, deve escludersi l'operatività della causa estintiva, neppure invocata, della prescrizione, cfr. Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che contesta la violazione dell'art.597 comma 3 cod. proc. pen. perché, seppur la pena complessiva risulta diminuita, il calcolo ha tratto le mosse da una pena base superiore a quella stabilita dal Tribunale— è inammissibile in quanto: - in tema di concordato in appello, sono inammissibili, tra le altre, le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (conf.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). - nella specie la pena è stata concordata tra le parti, si è pervenuti a una pena finale decisamente inferiore a quella stabilita dal primo giudice, i calcoli interni sono irrilevanti e, in ogni caso, la ipotetica violazione del divieto di reformatio in peius non determinerebbe una "pena illegale", ipotesi che si verifica solo quando la pena inflitta eccede i valori, espressi sia qualitativamente (genere e specie) sia quantitativamente (minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato (cfr. Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03R22Q0) nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Genova, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a vari reati di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen. — è generico, poiché neppure indica quale ipotesi di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. ricorrerebbe nella specie (e certamente, avuto riguardo alla data di commissione dei reati, deve escludersi l'operatività della causa estintiva, neppure invocata, della prescrizione, cfr. Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che contesta la violazione dell'art.597 comma 3 cod. proc. pen. perché, seppur la pena complessiva risulta diminuita, il calcolo ha tratto le mosse da una pena base superiore a quella stabilita dal Tribunale— è inammissibile in quanto: - in tema di concordato in appello, sono inammissibili, tra le altre, le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (conf. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). - nella specie la pena è stata concordata tra le parti, si è pervenuti a una pena finale decisamente inferiore a quella stabilita dal primo giudice, i calcoli interni sono irrilevanti e, in ogni caso, la ipotetica violazione del divieto di reformatio in peius non determinerebbe una "pena illegale", ipotesi che si verifica solo quando la pena inflitta eccede i valori, espressi sia qualitativamente (genere e specie) sia quantitativamente (minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato (cfr. Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle amm
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