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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 39844/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di applicazione di una misura alternativa richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice si merito, sia perché non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcun errore di diritto quanto alla decisione di rigettare l'istanza di applicazione della misura alternativa, poiché ha correttamente osservato che l'assenza della condannata - asseritamente dovuta al suo trattenimento in Cina in ragione dell'emergenza sanitaria -, in assenza di qualsivoglia documentazione o allegazione in merito, deve essere interpretata come una violazione dell'onere, di cui all'art. 677 cod. proc. pen., di comunicazione delle variazioni del domicilio, nonché come una presunzione di volersi sottrarre alla esecuzione della pena.

Il provvedimento impugnato risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 03 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] St,2 e L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di applicazione di una misura alternativa richiesta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice si merito, sia perché non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non è incorso in alcun errore di diritto quanto alla decisione di rigettare l'istanza di applicazione della misura alternativa, poiché ha correttamente osservato che l'assenza della condannata - asseritamente dovuta al suo trattenimento in Cina in ragione dell'emergenza sanitaria -, in assenza di qualsivoglia documentazione o allegazione in merito, deve essere interpretata come una violazione dell'onere, di cui all'art. 677 cod. proc. pen., di comunicazione delle variazioni del domicilio, nonché come una presunzione di volersi sottrarre alla esecuzione della pena. Il provvedimento impugnato risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 03 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] St,2 e L
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