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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 06534/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatdn'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce ihl vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto logicamente motivata, ha ribadito la falsità delle indicazioni apposte sulle schede carburanti sulla base di una pluralità di elementi concorrenti, quali: la macroscopica difformità tra dette indicazioni e quelle riportate sui contachilometri installati sulla automobili circa la distanza percorsa, la difformità tra il prezzo del carburante riportato sulle schede e quello praticato dalle stazioni di servizio nei giorni di rifornimento; il disconoscimento delle sottoscrizioni riportate nelle schede apparentemente rilasciate da uno dei distributori in questione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatdn'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce ihl vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto logicamente motivata, ha ribadito la falsità delle indicazioni apposte sulle schede carburanti sulla base di una pluralità di elementi concorrenti, quali: la macroscopica difformità tra dette indicazioni e quelle riportate sui contachilometri installati sulla automobili circa la distanza percorsa, la difformità tra il prezzo del carburante riportato sulle schede e quello praticato dalle stazioni di servizio nei giorni di rifornimento; il disconoscimento delle sottoscrizioni riportate nelle schede apparentemente rilasciate da uno dei distributori in questione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 06534/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris