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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 42778/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di calunnia, in relazione ad una falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario da lui negoziato.

Egli denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione, lamentando essenzialmente il difetto di dolo e ciò desumendo, in particolare, dalle divergenze per importo, soggetto emittente, beneficiario e data tra l'assegno denunziato come smarrito e quello negoziato, coincidenti soltanto per numero di serie.

Ha depositato altresì memoria scritta, ribadendo tali doglianze.

2. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza.

In diritto, la denuncia di smarrimento di un assegno, laddove non veritiera, contiene in sé l'implicita ma inequivoca accusa di un reato - che può andare dal falso materiale alla ricettazione od altri ancora - nei confronti del possessore del titolo o di terzi negoziatori; tanto dicasi, pur quando essa sia determinata non già esclusivamente dall'intenzione di accusare specificamente una persona determinata, ma da motivi contingenti ed ulteriori, trattandosi di reato a dolo generico.

Le divergenze tra gli estremi del titolo indicato nella denunzia di smarrimento e di quello negoziato, poi, non valgono a disarticolare logicamente la motivazione della decisione, che si fonda su due dati concludenti ed incontroversi: l'identità del numero di serie del titolo e le dichiarazioni del prenditore, secondo cui l'assegno è stato compilato e staccato dal libretto in sua presenza e l'imputato gli aveva poi comunicato di non poterlo onorare.

Di contro, la mendace indicazione in denuncia di dati differenti rispetto a quelli effettivi si prestava ancor meglio a paralizzare l'incasso dell'assegno: talché il dato non si presenta decisivo per escludere il dolo, potendo essere letto in senso opposto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (v.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle am ende.

Così deciso il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di calunnia, in relazione ad una falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario da lui negoziato. Egli denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione, lamentando essenzialmente il difetto di dolo e ciò desumendo, in particolare, dalle divergenze per importo, soggetto emittente, beneficiario e data tra l'assegno denunziato come smarrito e quello negoziato, coincidenti soltanto per numero di serie. Ha depositato altresì memoria scritta, ribadendo tali doglianze. 2. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza. In diritto, la denuncia di smarrimento di un assegno, laddove non veritiera, contiene in sé l'implicita ma inequivoca accusa di un reato - che può andare dal falso materiale alla ricettazione od altri ancora - nei confronti del possessore del titolo o di terzi negoziatori; tanto dicasi, pur quando essa sia determinata non già esclusivamente dall'intenzione di accusare specificamente una persona determinata, ma da motivi contingenti ed ulteriori, trattandosi di reato a dolo generico. Le divergenze tra gli estremi del titolo indicato nella denunzia di smarrimento e di quello negoziato, poi, non valgono a disarticolare logicamente la motivazione della decisione, che si fonda su due dati concludenti ed incontroversi: l'identità del numero di serie del titolo e le dichiarazioni del prenditore, secondo cui l'assegno è stato compilato e staccato dal libretto in sua presenza e l'imputato gli aveva poi comunicato di non poterlo onorare. Di contro, la mendace indicazione in denuncia di dati differenti rispetto a quelli effettivi si prestava ancor meglio a paralizzare l'incasso dell'assegno: talché il dato non si presenta decisivo per escludere il dolo, potendo essere letto in senso opposto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (v. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle am ende. Così deciso il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il
Sentenza Cassazione n. 42778/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris