CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 21457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 17633/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in p iazza [OSCURATO:PERSONA] in Lucina n.26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Università del Salento, in persona del Rettore pro - tempore, domiciliatain Roma, in v ia d ei Portoghesi n.12, presso l’A vvocatura Generale dello Stato; -controricorrente – avverso la sentenza n. 393/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, pubblicata il 04/04/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione del 2017 [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Lecce il Ministero dell’Università e della Ricerca del Salento, esponendo che: la Corte dei Conti della Puglia aveva condannato l’attore, quale direttore amministrativo delle commissioni giudicatrici di appalti-concorso (unitamente all’ex rettore) per danno erariale in ordine ai pagamenti dei compensi ai membri di tali commissioni; solo nel 2005 l’Università aveva attivato le procedure per l’esecuzione della sentenza, malgrado il Natali avesse segnalato l’opportunità di procedere al recupero delle somme in danno dei beneficiari dei suddetti compensi; nel 2005 furono chiesti all’attore gli importi liquidati dalla Corte dei Conti in sede d’appello, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla data dell’ultimo decreto di liquidazione alla pubblicazione della sentenza; la richiesta dell’Università era illegittima atteso che il Consiglio di S tato , con parere del 25.1.90, aveva ritenuto che il divieto di erogare compensi riguardava i soli membri di diritto delle Commissioni per cui era legittimo il pagamento dei compensi da parte dell’attore; pertanto, quest’ultimo chiedeva che fosse accertata tale legittimità, con condanna dell’Università al pagamento in suo favore della somma di euro 56.464,00 previa compensazione dello stesso importo con quanto dovuto dall’attore, nonché che fosse accertata la non dovuta debenza di somme a favore dell’Università a titolo di omesso recupero delle indennità liquidate. Si costituirono i Ministeri convenuti; l’università del Salento propose domanda riconvenzionale.Con sentenza del 17.7.13, il Tribunale, premessa la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, dichiarò inammissibili le domande dell’attore e accolse la domanda riconvenzionale, condannando il Natoli al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 2555,51 oltre interessi, osservando che: la domanda di pagamento dell’attore era inammissibile attesa la definitività della suddetta sentenza della Corte dei Conti, a nulla rilevando l’asserita inerzia dell’Università che avrebbe concorso al danno erariale in quanto la deliberazione di erogare i detti compensi era conforme al parere del CdS e comunque l’ente si attivò per il recupero non appena fu emessa la sentenza di primo grado, iniziativa poi sospesa a seguito dell’appello e ripresa dopo la relativa sentenza; peraltro l’inerzia dell’Università era stata considerata anche dalla Corte dei Conti nel quantificare il danno e le somme indebitamente percepite; il recupero delle somme dovute era avvenuto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], altro membro delle suddette commissioni; la domanda conteneva comunque duplicazioni di voci risarcitorie, mentre non sussisteva alcuna lesione del diritto all’immagine. Avverso tale sentenza propose appello il Natali che la Corte territoriale, con sentenza del 4.4.17 rigettò, osservando che: premessa l’ammissibilità della domanda risarcitoria come diversamente formulata in appello- fermi i fatti costitutivi dedotti - , il giudicato relativo alla sentenza del giudice contabile precludeva all’appellante di imputare ad un’omissione dell’Università quanto doveva restituire per compensi personalmente ricevuti, e pertanto anche a voler ipotizzare un comportamento negligente omissivo da parte del consiglio di amministrazione dell’Università, era comun que evidente che il Natali avesse comunque concorso al danno erariale, emergendo dunque una sua condotta quale concausa del danno; il giudizio della Corte dei Conti era intervenuto in via principale e non incidentale sulla legittimità dei compensi erogati dall’Università, essendo dunque precluso al giudice civile ogni indagine su tale questione; l’appellante aveva riconosciuto la legittimità dell’operato dell’Università avendo richiesto il rimborso rateale delle somme dovute; la parte dei compensi percepiti dal dott. [OSCURATO:PERSONA] erano stati restituiti, considerando altresì che il parere del CdS aveva considerato legittimo tale emolumento, sicché il tempestivo recupero non era atto dovuto in pendenza del giudizio contabile (non essendo ipotizzabile l’esito del giudizio); la condotta del Natali era stata considerata grave dalla Corte dei Conti, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, in quanto la non retribuibilità delle prestazioni dei membri delle suddette commissioni nell’ambito delle proprie mansioni istituzionali era stata affermata dal CdS, i cui pareri erano stati citati nelle delibere del consiglio d’amministrazione di erogazione dei compensi, conseguendone che l’appellante era stato a conoscenza della non spettanza del compenso ai dipendenti dell’Università, emergendo un dolo contrattuale o colpa grave; il Natali era tenuto anche alla restituzione dei compensi percepiti. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con due motivi.L’Università del Salento resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2043, cc, 342 cpc, 1, c.5ter, d.l. n. 453/93, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto decisivo, per non aver la Corte d’appello considerato che l’azione intrapresa dal ricorrente non era volta solo all’accertamento della legittimità dei compensi elargiti, ma anche all’accertamento della possibilità, o meno, che l’Università potesse validamente richiedere allo stesso Natali, quale componente delle commissioni di gara, la restituzione delle somme percepite e poi qualificate come indebite a seguito della sentenza del giudice contabile. Al riguardo, il ricorrente deduce l’insussistenza di un giudicato contabile, stante la separazione ed autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella del giudice ordinario,e considerata l’estraneità alla cognizione del giudice contabile di ogni accertamento sulla legittimità degli atti inerenti al rapporto di lavoro e alla sua remunerazione. Pertanto, il ricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo grado abbia recepito acriticamente le statuizioni della Corte dei Conti, senza proprie autonome valutazioni dei fatti di causa, pervenendo all’erronea decisione di ritenere il Natali corresponsabile del danno erariale quale direttore amministrativo, avendo egli invece inteso conformarsi alle indicazioni operative ed interpretative fornite dal CdS con il parere del 261.1.90 n. 5, diramate dall’allora Ministero dell’Istruzione agli atenei, circa la possibilità di liquidare ulteriori compensi ai commissari di gara che avessero svolto le correlate funzioni non in stretta derivazione dei propri compiti d’ufficio. Inoltre, il ricorrente assume che: i membri delle commissioni erano stati nominati intuitu personae, sicché rispetto al conferimento di tali incarichi il rapporto di pubblico impiego era una mera occasione della nomina e non la fonte, considerando altresì la posteriorità rispetto ai fatti della norma di cui all’art. 16 d.lgs. n. 80/98 in ordine al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti; aveva richiesto la revoca della precedente istanza di rateizzazione; aveva proposto la domanda risarcitoria per la condotta omissiva dell’Università correlata alla mancata tempestiva attivazione per la doverosa ripetizione delle somme indebitamente percepite anche dai signn. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ragione della loro partecipazione alle commissioni di gara ed anche alla omessa costituzione in mora degli stessi dipendenti che avrebbe impedito il decorso del termine decennale di prescrizione; la Corte territoriale illegittimamente non aveva applicato la compensazione tre i reciproci crediti tra le parti (l’uno restitutorio e l’altro risarcitorio). Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2909 cc, 112 cpc, nonché omessa, insufficiente, contradditoria motivazione su fatto decisivo, per aver la Corte d’appello accolto la domanda riconvenzionale per mancanza di contestazione specifica delle pretese dell’Università, senza considerare il carattere prioritario che l’azione di recupero dell’indebito verso i percettori avrebbe dovuto presentare rispetto all’azione risarcitoria nei confronti del ricorrente. Il primo motivo è infondato, seppure occorra modi fica re la motivazione della sentenza impugnata. Invero, non sussiste violazione del principio del ne bis in idem, stante la diversità di oggetto e di funzione, tra il giudizio civile introdotto dalla P.A. mediante l'esercizio dell'azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale, poiché, il primo ha ad oggetto l'accertamento del danno derivante dal reato, con funzione essenzialmente riparatoria e integralmente compensativa finalizzata al conseguimento del pieno ristoro a protezione dell'interesse particolare facente capo alle amministrazioni costituitesi parte civile, mentre il secondo ha ad oggetto l'accertamento dell'inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria volta a tutelare l'interesse generale al buon andamento della P.A. ed al corretto impiego delle risorse pubbliche (Cass., n.32929/18). Inoltre, l 'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest'ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la potestas iudicandi del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti "il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici" (Cass., n. 4883/19; Corte Cost., nn. 355/2010, 46/2008, 641/1987). Pertanto, la Corte territoriale ha erroneamente invocato il giudicato relativo al giudizio contabile che precluderebbe al giudice ordinariodi imputare il danno omissivo all’Università. Tuttavia, la motivazione contiene l’accertamento di una condotta dolosa o negligente del ricorrente per aver cooperato alla decisione di pagare i compensi in questione senza titolo giuridico, in difformità del parere richiesto al CdS, che costituisce titolo autonomo di responsabilità; al riguardo, la critica inerente a tale accertamento è generica e non attinge la ratio del suddetto parere del CdS. Né assume rilievo la doglianza secondo la quale il ricorrente aveva proposto domanda risarcitoria nei confronti dell’Università per non essersi quest’ultima attivata per il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai componenti delle commissioni in questione. Invero, premesso che il motivo non allega quando e come sia stata formulata la suddetta domanda e la connessa eccezione di compensazione,va osservato che la critica non è pertinente alla pronuncia impugnata, in quanto il giudizio in questione ha per oggetto l’accertamento di un titolo di responsabilità afferente al pagamento dei compensi ai membri delle commissioni, che è distinto da quello che grava sui percettori del pagamento indebito. La doglianza è comunque an che inammissibile perché diretta al riesame dei fatti circa la corresponsabilità del ricorrente la cui condotta è stata ritenuta concausa dell’indebito pagamento ai membri delle commissioni di gara in quanto dipendenti dell’Università; al riguardo, la censura del ricorrente si configura generica e non pertinente. Il secondo motivo è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti circa l’azione risarcitoria promossa nei confronti del ricorrente e in ordine all’insussistenza dei presupposti della compensazione.Peraltro, la deduzione relativa alla compensazione è inammissibile perché non chiarisce quali siano i controcrediti a carico dell’Università. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4200,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo