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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 17566/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24443/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 466, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA] ( già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende, ope legis -controricorrente- nonchécontro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 144, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1126/2020pubblicata i l 29/03/2021 N.R.G. 268/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Corte d’appello Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha esposto che GOMMAUTO di [OSCURATO:PERSONA] c.s.n.c., in giudizio di opposizione ad estratto di ruolo e d a numerose cartelle al medesimo sottese, svolto nei confronti dell’ INAIL e dell’INPS ed Agenzia delle Entrate Riscossione,aveva affermato di essere venuta casualmentea conoscenza (dopo averlo richiesto il 3 maggio 2018 ) dello stesso estratto di ruolo e del le correlate cartelle ed avvisi di addebito, le cui notifiche figuravano effettuate , ma in realtà non erano avvenute,con consequenziale prescrizione di tutte le pretese contributive; il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’INAIL,quanto ai motivi di opposizione relat iv i alla esistenza dell a notifica delle cartelle,e di Agenzia delle entrate riscossioni ed aveva poiaccolto in parte il ricorso; la Corte territoriale, decidendo anche sull’appello incidentale di Agenzia delle entrate, ha dato atto dell’annullamento (ai sensi dell’ art. 4 legge n. 136 del 2018 ) di talune cartelle, oggetto dell’appello incidentale , ed ha rigettato l’appello principale ritenendo corretto l’accertamento dell’avvenuta rituale notificazione delle ulteriori cartelle che la società aveva disconosciuto e ritenuto illegittime; avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. ricorre per cassazione con otto motivi; resistono con controricorso INPS,INAIL ed [OSCURATO:PERSONA] Riscossioni ; la ricorrente ed Inail hanno depositato memorie; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con il primo motivo, si deduce la violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c.e dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D. Lgs. 546/1992, nonché nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in relazione alla documentazione prodotta in copia dall’[OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di disconoscimento (art. 360, n. 4 c.p.c.); la sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, appare radicalmente viziata dall’insussistenza della motivazione in relazione all’efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia dagli enti impositori e dall’[OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di espresso disconoscimento da parte della ricorrente; con il secondo motivo, si denuncia la v iolazione e comunque falsa applicazione degli artt. 214, 215 c.p.c. e 2719 c.c., (art. 360, n.3 c.p.c.); si osserva che le conclusioni cui è giunta la Corte di Appello in merito all’efficacia probatoria delle copie disconosciute da [OSCURATO:SOCIETA] risultano in evidente contrasto con l’art. 2719 c.c. e l’interpretazione dellostesso resa dalla giurisprudenza di legittimità ; in particolare, come affermato nelle difese avanti alla Corte di appello, le copie fotografiche o fotostatiche di un documento hanno, a norma dell’art. 2719 c.c., lo stesso valore probatorio degli originali quando la loro conformità è attestata dal pubblico ufficiale, ovvero non è espressamente disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte, con la conseguenza che, in caso di disconoscimento della copia non autentica, questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati né dell’esistenza stessa della scrittura riprodotta” (cfr. Cass.

Sezioni Unite, n. 12244/09 Cass. Sent. n. 2586/90); con il terzo motivo, si denuncia violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D. Lgs. 546/1992 e nullità della sentenza per inesistenza della motivazione in merito all’illegittima declaratoria di inammissibilità delle contestazioni relative (a) ai vizi delle notifiche e (b) alla decadenza da potere di riscossione (art. 360, n. 4 c.p.c.); con il quarto motivodi ricorso, si denuncia la violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (art. 360, n. 3 c.p.c.); l a Corte di Appello , nel dichiarare l’inammissibilità delle contestazioni di [OSCURATO:SOCIETA] relative (a) ai vizi delle notifiche e (b) alla decadenza dal potere di riscossione in quanto non svolte nel termine di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle, avrebbeviolato e comunque falsamente applicato l’art. 24, comma 5 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; con il quinto motivodi ricorso, si denuncia la violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (art.360, n. 3 c.p.c.); la Corte di Appello di Milano, essendosi limitata a non esaminare la relativa contestazione sulla base della motivazione meramente apparente esaminata nel terzo motivo che precede, non avrebbeaccertato e dichiarato la decadenza degli Enti dal potere di riscossione, nonostante che gli Avvisi e le Cartelle impugnate indicate a pagina 52 dell’Atto di appello,fossero stati notificati “dopo diversi anni dall’anno di imposta”, avrebbe evidentemente violato l’art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 che impone che il potere di riscossione venga esercitato entro il 31 dicembre dell’anno successivo: - al termine fissato per il versamento; - alla data di notifica del provvedimento per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici; -a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario”; con il sesto motivo, si deduce la violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D. Lgs. 546/1992 e lanullità della sentenza per inesistenza della motivazione in merito all’inammissibilità delle contestazioni relative (a) ai vizi delle notifiche e (b) alla decadenza da potere di riscossione (art. 360, n. 4 c.p.c.); la Corte di Appello non avrebbe spiegatoper quale motivo “I dedotti vizi delle notifiche sono peraltro, nel merito, inconferenti, atteso che essi fanno riferimento alla disciplina delle notifiche degli atti giudiziari, mentre nel caso di specie trovano applicazione le disposizioni dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602”; con il settimo motivo, si deduce la violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.); la motivazione resa dalla Corte – a pagina 10 della sentenza impugnata - in relazione al presunto raggiungimento dello scopo delle notifiche dei titoli di cui asseritamente risulterebbe comprovata la piena conoscenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA] delle cartelle INAIL, oltre che essere contraddittoria risulterebbe, altresì ed in ogni caso, in aperto contrasto con l’art. 156 c.p.c. e con i precedenti delle Sezioni Unite di questaSuprema Corte; con l’ottavo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 156 c.p.c., nonché dell’art._12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 e dell’art 34 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (art. 360, n. 3 c.p.c.); le censure mosse da [OSCURATO:SOCIETA] (in aggiunta rispetto al disconoscimento delle copie prodotte in giudizio ed oggetto del primo e secondo motivo di ricorso) rispetto agli atti asseritamente notificati dagli Enti, erano relative alla non conformità alle disposizionidi legge di tali asserite notifiche; in relazione alle notifiche asseritamente “effettuate” tramite posta, [OSCURATO:SOCIETA] nell’atto di appello (alle pagg. 12, 31, 32, 33, 35, 37, 38 39, 41, 41, 43, 45, 46 e 47del doc. 3) aveva ribadito le eccezioni sollevate sin dalla memoria autorizzata del 13 dicembre 2018 avanti a Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. il doc. 1 alle pagine 12, 17, 18, 20, 21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29); ènecessario osservare, prima di procedere alla disamina dei singoli motivi, che la causa è interessata d a ll’intervento della sentenza n. 26283 del 2022 delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, ribadito fra l’altro da Cass.nn. 10595 , 10848 del 2023; di tale rilievo la parte ricorrente è ben consapevo le, come dimostra il contenuto della memoria depositata che sollecita una modifica di quell’orientamento, seppure con argomenti non nuovi rispetto a quelli esaminati dalle Sezioni Unite; l’intervento delle Sezioni Unite in questione è derivato dalla introduzione nell’ordinamento dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021 recante la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48 - bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimitàmediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; emerge dallo storico di lite, ed è incontestato tra le parti, che la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] impugnando l’estratto di ruolo, e le sottese cartelle ed avvisi di addebito, di cui era venuto a conoscenza perché recatosi spontaneamente presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; oggetto della domanda è stato l’accertamento della prescrizione e della decadenza, sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall’estratto di ruolo; sulla questione della ammissibilità di una azione di tale contenuto, questa Sezione ha, prima dell’intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando -sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice.

In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella; la ricorrente non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite, né in seno al ricorso, né comunque con la memoria, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione; tale conclusione, a cui deve giungersi per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto questa Sezione aveva affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell’azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto; va infatti osservato che Cass.

SSUU.

N.26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l’estratto di ruolo, in quanto, “ in casodi omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.); in definitiva, il ricorso principale è inammissibile perché l’azione fatta valere non è ammessa dall’ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire; la novità della citata decisione nomofilattica, resa successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazionetra tutte le partidelle spese di questo giudizio di legittimità.

P.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24443/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.N.C.,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 466, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA] ( già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende, ope legis -controricorrente- nonchécontro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 144, presso lo studio degli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono -controricorrente- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1126/2020pubblicata i l 29/03/2021 N.R.G. 268/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d’appello Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha esposto che GOMMAUTO di [OSCURATO:PERSONA] c.s.n.c., in giudizio di opposizione ad estratto di ruolo e d a numerose cartelle al medesimo sottese, svolto nei confronti dell’ INAIL e dell’INPS ed Agenzia delle Entrate Riscossione,aveva affermato di essere venuta casualmentea conoscenza (dopo averlo richiesto il 3 maggio 2018 ) dello stesso estratto di ruolo e del le correlate cartelle ed avvisi di addebito, le cui notifiche figuravano effettuate , ma in realtà non erano avvenute,con consequenziale prescrizione di tutte le pretese contributive; il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’INAIL,quanto ai motivi di opposizione relat iv i alla esistenza dell a notifica delle cartelle,e di Agenzia delle entrate riscossioni ed aveva poiaccolto in parte il ricorso; la Corte territoriale, decidendo anche sull’appello incidentale di Agenzia delle entrate, ha dato atto dell’annullamento (ai sensi dell’ art. 4 legge n. 136 del 2018 ) di talune cartelle, oggetto dell’appello incidentale , ed ha rigettato l’appello principale ritenendo corretto l’accertamento dell’avvenuta rituale notificazione delle ulteriori cartelle che la società aveva disconosciuto e ritenuto illegittime; avverso tale sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. ricorre per cassazione con otto motivi; resistono con controricorso INPS,INAIL ed [OSCURATO:PERSONA] Riscossioni ; la ricorrente ed Inail hanno depositato memorie; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con il primo motivo, si deduce la violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c.e dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D. Lgs. 546/1992, nonché nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in relazione alla documentazione prodotta in copia dall’[OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di disconoscimento (art. 360, n. 4 c.p.c.); la sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, appare radicalmente viziata dall’insussistenza della motivazione in relazione all’efficacia probatoria della documentazione prodotta in copia dagli enti impositori e dall’[OSCURATO:PERSONA] ed oggetto di espresso disconoscimento da parte della ricorrente; con il secondo motivo, si denuncia la v iolazione e comunque falsa applicazione degli artt. 214, 215 c.p.c. e 2719 c.c., (art. 360, n.3 c.p.c.); si osserva che le conclusioni cui è giunta la Corte di Appello in merito all’efficacia probatoria delle copie disconosciute da [OSCURATO:SOCIETA] risultano in evidente contrasto con l’art. 2719 c.c. e l’interpretazione dellostesso resa dalla giurisprudenza di legittimità ; in particolare, come affermato nelle difese avanti alla Corte di appello, le copie fotografiche o fotostatiche di un documento hanno, a norma dell’art. 2719 c.c., lo stesso valore probatorio degli originali quando la loro conformità è attestata dal pubblico ufficiale, ovvero non è espressamente disconosciuta dalla parte contro cui sono prodotte, con la conseguenza che, in caso di disconoscimento della copia non autentica, questa non può essere utilizzata come prova dei fatti in essa rappresentati né dell’esistenza stessa della scrittura riprodotta” (cfr. Cass. Sezioni Unite, n. 12244/09 Cass. Sent. n. 2586/90); con il terzo motivo, si denuncia violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D. Lgs. 546/1992 e nullità della sentenza per inesistenza della motivazione in merito all’illegittima declaratoria di inammissibilità delle contestazioni relative (a) ai vizi delle notifiche e (b) alla decadenza da potere di riscossione (art. 360, n. 4 c.p.c.); con il quarto motivodi ricorso, si denuncia la violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (art. 360, n. 3 c.p.c.); l a Corte di Appello , nel dichiarare l’inammissibilità delle contestazioni di [OSCURATO:SOCIETA] relative (a) ai vizi delle notifiche e (b) alla decadenza dal potere di riscossione in quanto non svolte nel termine di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle, avrebbeviolato e comunque falsamente applicato l’art. 24, comma 5 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; con il quinto motivodi ricorso, si denuncia la violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (art.360, n. 3 c.p.c.); la Corte di Appello di Milano, essendosi limitata a non esaminare la relativa contestazione sulla base della motivazione meramente apparente esaminata nel terzo motivo che precede, non avrebbeaccertato e dichiarato la decadenza degli Enti dal potere di riscossione, nonostante che gli Avvisi e le Cartelle impugnate indicate a pagina 52 dell’Atto di appello,fossero stati notificati “dopo diversi anni dall’anno di imposta”, avrebbe evidentemente violato l’art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 che impone che il potere di riscossione venga esercitato entro il 31 dicembre dell’anno successivo: - al termine fissato per il versamento; - alla data di notifica del provvedimento per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici; -a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo per quelli sottoposti a gravame giudiziario”; con il sesto motivo, si deduce la violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D. Lgs. 546/1992 e lanullità della sentenza per inesistenza della motivazione in merito all’inammissibilità delle contestazioni relative (a) ai vizi delle notifiche e (b) alla decadenza da potere di riscossione (art. 360, n. 4 c.p.c.); la Corte di Appello non avrebbe spiegatoper quale motivo “I dedotti vizi delle notifiche sono peraltro, nel merito, inconferenti, atteso che essi fanno riferimento alla disciplina delle notifiche degli atti giudiziari, mentre nel caso di specie trovano applicazione le disposizioni dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602”; con il settimo motivo, si deduce la violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.); la motivazione resa dalla Corte – a pagina 10 della sentenza impugnata - in relazione al presunto raggiungimento dello scopo delle notifiche dei titoli di cui asseritamente risulterebbe comprovata la piena conoscenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA] delle cartelle INAIL, oltre che essere contraddittoria risulterebbe, altresì ed in ogni caso, in aperto contrasto con l’art. 156 c.p.c. e con i precedenti delle Sezioni Unite di questaSuprema Corte; con l’ottavo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 156 c.p.c., nonché dell’art._12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 e dell’art 34 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (art. 360, n. 3 c.p.c.); le censure mosse da [OSCURATO:SOCIETA] (in aggiunta rispetto al disconoscimento delle copie prodotte in giudizio ed oggetto del primo e secondo motivo di ricorso) rispetto agli atti asseritamente notificati dagli Enti, erano relative alla non conformità alle disposizionidi legge di tali asserite notifiche; in relazione alle notifiche asseritamente “effettuate” tramite posta, [OSCURATO:SOCIETA] nell’atto di appello (alle pagg. 12, 31, 32, 33, 35, 37, 38 39, 41, 41, 43, 45, 46 e 47del doc. 3) aveva ribadito le eccezioni sollevate sin dalla memoria autorizzata del 13 dicembre 2018 avanti a Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. il doc. 1 alle pagine 12, 17, 18, 20, 21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29); ènecessario osservare, prima di procedere alla disamina dei singoli motivi, che la causa è interessata d a ll’intervento della sentenza n. 26283 del 2022 delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, ribadito fra l’altro da Cass.nn. 10595 , 10848 del 2023; di tale rilievo la parte ricorrente è ben consapevo le, come dimostra il contenuto della memoria depositata che sollecita una modifica di quell’orientamento, seppure con argomenti non nuovi rispetto a quelli esaminati dalle Sezioni Unite; l’intervento delle Sezioni Unite in questione è derivato dalla introduzione nell’ordinamento dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021 recante la tipizzazione dell'interesse ad agire in subiecta materia, questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 48 - bis, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; da tale decisione sono state tratte le massime ufficiali secondo cui: in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.); inoltre, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimitàmediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; emerge dallo storico di lite, ed è incontestato tra le parti, che la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] impugnando l’estratto di ruolo, e le sottese cartelle ed avvisi di addebito, di cui era venuto a conoscenza perché recatosi spontaneamente presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; oggetto della domanda è stato l’accertamento della prescrizione e della decadenza, sul presupposto della inesistenza o nullità della notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito risultanti dall’estratto di ruolo; sulla questione della ammissibilità di una azione di tale contenuto, questa Sezione ha, prima dell’intervento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, espresso il principio secondo cui (Cass. nn. 29294 del 2019; 15603 del 2020) in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando -sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. In particolare, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella; la ricorrente non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire richiesto nei termini sopra indicati dalle Sezioni Unite, né in seno al ricorso, né comunque con la memoria, sicché non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione; tale conclusione, a cui deve giungersi per conformarsi al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, comporta il necessario superamento di quanto questa Sezione aveva affermato con la citata Cass. n. 29294 del 2019, in relazione alla ammissibilità dell’azione di accertamento della avvenuta prescrizione dei contributi oggetto di cartelle o avvisi di addebito, là dove si affermi di esserne venuti a conoscenza solo attraverso il rilascio di un estratto del ruolo e senza che siano intervenuti atti concreti finalizzati alla esecuzione del credito contributivo non soddisfatto; va infatti osservato che Cass. SSUU. N.26283 del 2022, dopo aver operato una ricognizione (nei punti da 11 a 12) dello stato della giurisprudenza relativa ai giudizi non tributari riguardo all'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo, ha chiarito che nessun vuoto di tutela deriva dal divieto di impugnare l’estratto di ruolo, in quanto, “ in casodi omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.); in definitiva, il ricorso principale è inammissibile perché l’azione fatta valere non è ammessa dall’ordinamento ed è quindi priva del necessario interesse ad agire; la novità della citata decisione nomofilattica, resa successivamente alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazionetra tutte le partidelle spese di questo giudizio di legittimità. P.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto
Sentenza Cassazione n. 17566/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris