CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 aprile 2022
Cassazione n. 36200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Lette le conclusioni del difensore;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 14 maggio 2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 21 settembre 2016, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, al medesimo ascritti nella qualità di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 9 gennaio 2008. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. C), 179 cod. proc. pen. e 23 d.l. 137/2020, convertito con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, per essere stato il giudizio di appello celebrato nella forma cartolare, pur avendo il difensore tempestivamente depositato istanza di trattazione orale. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia l'omesso rilievo della prescrizione dei reati, prospettata dal Procuratore generale e rimasta, invece, ignorata dalla Corte territoriale. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 30 aprile 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. Con memoria del 10 maggio 2022, il difensore ha rassegnato per iscritto le conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione processuale proposta con il primo motivo impone di dare atto, preliminarmente, che il termine di estinzione dei reati per prescrizione non è ancora compiuto, in considerazione dei rinvii del procedimento ad istanza di parte (dal 30 aprile 2019 per giorni 60; dal 31 gennaio 2020 al 14 maggio 2021 per giorni 469), con conseguente indicazione del predetto termine al 22 luglio 2022.Non trova, pertanto, applicazione il principio della prevalenza della causa estintiva sulla nullità (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403), dedotta nel primo motivo. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2.1. In tema di legislazione emergenziale da COVID-19, il primo comma dell'art. 23 del d. I. 9 novembre 2020, n. 149 prevedeva che dalla data di entrata in vigore e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La norma disponeva, altresì, che in caso di richiesta di discussione orale, l'istanza dovesse essere presentata per iscritto entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, depositando la richiesta alla Corte d'appello in via telematica, secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il d.l. 44/2021 ha prorogato sino al 31.7.2021 le misure previste dal citato decreto c.d. Ristori e, per quanto qui rileva, le modalità di trattazione degli appelli proposti contro le sentenze di primo grado innanzi alla Corte d'appello. Vi è da aggiungere che il d.l. n. 149 del 2020 è stato abrogato espressamente dall'art.1, comma 2, della legge di conversione del d.l. n. 137 del 2020, e cioè dall'art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176. La citata legge n. 176 del 2020 ha, tuttavia, riproposto il contenuto dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, inserendolo nel testo normativo risultante dalla conversione in legge del decreto legge n. 137 del 2020, nelle forme di un nuovo art. 23-bis aggiunto al testo precedente alle modifiche; atto normativo la cui entrata in vigore è, quindi, antecedente alla data in cui si è tenuta l'udienza d'appello di trattazione relativa al presente processo (il 14 maggio 2021), ed alla stessa è necessario far riferimento come disposizione regolatrice vigente per la presente fattispecie. 2.2. Tanto premesso, risulta dagli atti che la richiesta del ricorrente di trattazione orale del processo a suo carico, fissato per l'udienza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, sia stata tempestivamente inviata, in data 19.4.2021, a mezzo pec, all'indirizzo depositoatti penai i3. ca napoli@giustiziacert. it Siffatta richiesta reca il numero proc. R.G. 9253/2017 e il nome dell'imputato ed è, pertanto, inequivocamente relativa al giudizio d'appello definito con la sentenza impugnata, seppure indica la data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in luogo di quella del 14.5.2021 in cui l'udienza è stata celebrata. A fronte di tale richiesta, allegata al ricorso in copia e comunque contenuta negli atti del fascicolo di cui il Collegio ha preso visione, in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), la sentenza d'appello risulta essere stata deliberata il 14.5.2021 in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23 citato, dunque senza l'intervento delle parti, "non essendo stata presentata, in precedenza, istanza di discussione orale e di partecipazione da parte dell'imputato" (pag. 4). Il difensore dell'imputato non ha, quindi, potuto concludere in udienza, né ha potuto depositare proprie conclusioni scritte, evidentemente reputate a superflue, avendo richiesto la trattazione orale del processo. 2.3. Alla luce di siffatta ricostruzione, s'appalesa sussistente la lesione dei diritti di difesa dedotta dall'imputato, al cui difensore è stato impedito, in definitiva, di esporre le proprie conclusioni in udienza, in violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU. Come già affermato da questa Corte, invero, "in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, ex artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione (Sez. 5,n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172; Sez. 6, n. 22528 del 1/7/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279565). Siffatta conclusione si pone in linea di continuità con l'orientamento secondo cui all'impossibilità per le parti di concludere in giudizio, si collega una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412; Sez. 6, n. 28032 del 30/4/2021, Simbari, Rv. 281694), in quanto il mancato rispetto del termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale non determina nullità, se non nei casi in cui abbia privato le parti del diritto di concludere. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in sintesi, che, in tema di giudizio d'appello, nell'ipotesi di rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale dell'udienza fissata, da parte del difensore dell'imputato, lo svolgimento del processo con le forme non partecipate previste dall'art. 23, comma primo, d.l. n. 149 del 2020 determina una nullità di ordine generale ex artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione. 3. Alla rilevata sussistenza della nullità tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli perché proceda a nuovo giudizio. P. Q. M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appel