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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 48013/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2023 il Tribunale di Mantova, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze di condanna, per due delle quali detta continuazione è stata già precedentemente ritenuta.

Il Tribunale ha ritenuto insussistente l'unicità del disegno criminoso, nonostante l'omogeneità delle violazioni, per l'imprevedibilità delle situazioni fattuali che hanno occasionato i reati di falso commessi nel 2017, ed ha perciò escluso che essi potessero essere espressione di un unico disegno criminoso che legava anche i reati di cui agli artt. 416 e 640 cod.pen. commessi, in parte, antecedentemente, e peraltro già ritenuti uniti in continuazione dal giudice della cognizione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen..

La motivazione è in contraddizione con gli atti del procedimento penale e si fonda solo su una lettura superficiale dell'imputazione, da cui il Tribunale ha dedotto la non omogeneità dei reati.

La lettura dell'ordinanza cautelare, che fu emessa sia per il reato associativo, sia per i reati di falso che si è chiesto di riunire al primo per continuazione, dimostra che il ricorrente ha sempre agito assumendo la qualifica di amministratore di fatto di numerose società, gestendole in modo da sottrarsi al pagamento delle imposte.

In particolare egli è stato condannato per il reato associativo in una vicenda che ha coinvolto anche la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società nell'ambito della quale è stato commesso il reato di falso per il quale è stata richiesta la riunione.

L'ordinanza cautelare dimostra quindi la matrice unitario/finalistica di tutte le condotte contestate, in quanto tutte funzionali a realizzare il fine di profitto desiderato.

Ciò è sufficiente per ritenere che tutti i reati siano stati programmati originariamente, quanto meno nelle loro linee essenziali.

La condotta di falso è consistita, infatti nel sottoscrivere i verbali della polizia giudiziaria simulando di essere l'amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA], sostituendosi a quest'ultimo, e se l'azione è stata commessa con una specifica condotta materiale, è provato che tale sostituzione, di fatto, era in corso già da tempo.

Deve pertanto l_ dedursene che anche la commissione del reato di falso era stata prevista e programmata sin dall'inizio, quanto meno in forma generica, ed il Tribunale, per decidere sulla richiesta di continuazione, ha omesso di analizzare i provvedimenti depositati ed in particolare la sentenza di condanna per il delitto di falso.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la errata applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod.proc.pen., con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen..

Il Tribunale ha omesso di valutare la contiguità spazio-temporale tra i vari reati, la medesimezza dei soggetti coinvolti e l'unicità del movente, elementi tutti idonei per dichiarare provata l'unicità del disegno criminoso.

3. Il difensore ha depositato una memoria contenente analoghi motivi di doglianza.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza, esaminando nel dettaglio le modalità delle varie condotte e valutando che i reati giudicati nelle sentenze sub 1) e sub 2) erano "frutto di una determinazione estemporanea, assunta dall'imputato a fronte di situazioni contingenti, non anteriormente prevedibili e sopravvenute rispetto alla data di commissione del reato associativo e dei relativi reati-fine".

Ha, infatti, precisato che tali delitti sono consistiti nello spacciarsi per il proprio fratello nel corso di occasionali interventi di organi di polizia, senza alcun collegamento né con il reato associativo, né con i reati di truffa, costituenti reati-fine di questo.

Il ricorrente chiede, di fatto, una nuova valutazione nel merito delle ragioni delle varie condanne, mentre il compito della Corte di cassazione è solo quello di verificare la completezza, logicità e non contraddittorietà del provvedimento impugnato (vedi: Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv. 210658).

L'ordinanza impugnata non presenta i vizi motivazionali lamentati dal ricorrente, avendo logicamente valutato la non plausibilità di una originaria programmazione anche di condotte che prevedessero non di amministrare fittiziamente una società, ma di fornire, a richiesta di organi di polizia, l'identità del proprio fratello.

5. Per i motivi sopra esposti, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al /4/1- versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2023 il Tribunale di Mantova, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze di condanna, per due delle quali detta continuazione è stata già precedentemente ritenuta. Il Tribunale ha ritenuto insussistente l'unicità del disegno criminoso, nonostante l'omogeneità delle violazioni, per l'imprevedibilità delle situazioni fattuali che hanno occasionato i reati di falso commessi nel 2017, ed ha perciò escluso che essi potessero essere espressione di un unico disegno criminoso che legava anche i reati di cui agli artt. 416 e 640 cod.pen. commessi, in parte, antecedentemente, e peraltro già ritenuti uniti in continuazione dal giudice della cognizione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.. La motivazione è in contraddizione con gli atti del procedimento penale e si fonda solo su una lettura superficiale dell'imputazione, da cui il Tribunale ha dedotto la non omogeneità dei reati. La lettura dell'ordinanza cautelare, che fu emessa sia per il reato associativo, sia per i reati di falso che si è chiesto di riunire al primo per continuazione, dimostra che il ricorrente ha sempre agito assumendo la qualifica di amministratore di fatto di numerose società, gestendole in modo da sottrarsi al pagamento delle imposte. In particolare egli è stato condannato per il reato associativo in una vicenda che ha coinvolto anche la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società nell'ambito della quale è stato commesso il reato di falso per il quale è stata richiesta la riunione. L'ordinanza cautelare dimostra quindi la matrice unitario/finalistica di tutte le condotte contestate, in quanto tutte funzionali a realizzare il fine di profitto desiderato. Ciò è sufficiente per ritenere che tutti i reati siano stati programmati originariamente, quanto meno nelle loro linee essenziali. La condotta di falso è consistita, infatti nel sottoscrivere i verbali della polizia giudiziaria simulando di essere l'amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA], sostituendosi a quest'ultimo, e se l'azione è stata commessa con una specifica condotta materiale, è provato che tale sostituzione, di fatto, era in corso già da tempo. Deve pertanto l_ dedursene che anche la commissione del reato di falso era stata prevista e programmata sin dall'inizio, quanto meno in forma generica, ed il Tribunale, per decidere sulla richiesta di continuazione, ha omesso di analizzare i provvedimenti depositati ed in particolare la sentenza di condanna per il delitto di falso. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la errata applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod.proc.pen., con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.. Il Tribunale ha omesso di valutare la contiguità spazio-temporale tra i vari reati, la medesimezza dei soggetti coinvolti e l'unicità del movente, elementi tutti idonei per dichiarare provata l'unicità del disegno criminoso. 3. Il difensore ha depositato una memoria contenente analoghi motivi di doglianza. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza, esaminando nel dettaglio le modalità delle varie condotte e valutando che i reati giudicati nelle sentenze sub 1) e sub 2) erano "frutto di una determinazione estemporanea, assunta dall'imputato a fronte di situazioni contingenti, non anteriormente prevedibili e sopravvenute rispetto alla data di commissione del reato associativo e dei relativi reati-fine". Ha, infatti, precisato che tali delitti sono consistiti nello spacciarsi per il proprio fratello nel corso di occasionali interventi di organi di polizia, senza alcun collegamento né con il reato associativo, né con i reati di truffa, costituenti reati-fine di questo. Il ricorrente chiede, di fatto, una nuova valutazione nel merito delle ragioni delle varie condanne, mentre il compito della Corte di cassazione è solo quello di verificare la completezza, logicità e non contraddittorietà del provvedimento impugnato (vedi: Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Rv. 210658). L'ordinanza impugnata non presenta i vizi motivazionali lamentati dal ricorrente, avendo logicamente valutato la non plausibilità di una originaria programmazione anche di condotte che prevedessero non di amministrare fittiziamente una società, ma di fornire, a richiesta di organi di polizia, l'identità del proprio fratello. 5. Per i motivi sopra esposti, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al /4/1- versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 c.p.p. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
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