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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17073/2022

Testo disponibile della fonte

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20097/2014 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale è elettivamente è domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 20097/2014 Numero sezionale 1269/2022 Numero di raccolta generale 17073/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 36, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. della Commissione tributaria Regionale della Puglia (di seguito, CTR) n. 492/08/2014, depositata in data 26/02/2014 e non notificata; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale della società contribuente, denunciando, con due motivi, il vizio di legge e, segnatamente, delle norme di cui agli artt. 92 e 93 d.P.R. del 22/12/1986 n. 917, nonché dell’art. 2697 cod. civ.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

In data 11 maggio 2021 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, ha presentato istanza di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6 d.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge del 17/12/2018 n. 136, allegando documentazione comprovante l’intervenuto pagamento (mod.

F24).

Con ordinanza del 27 maggio 2021, questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per consentire la notificazione dei nuovi documenti all’Agenzia delle entrate.

Successivamente, con memoria del 28 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate ha dato atto dell’integrale pagamento, da parte della società contribuente, di quanto dovuto per la definizione agevolata ed ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 20097/2014 Numero sezionale 1269/2022 Numero di raccolta generale 17073/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Il presente giudizio va dichiarato estinto.

Nella specie, non solo la società contribuente ha comprovato, mediante il deposito del modello di pagamento (F24) l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, commi 8, 9 e 10 del d.-l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, ma l’Agenzia delle entrate ha prestato piena adesione alla definizione della controversia oggetto del presente giudizio, dando atto della regolarità della procedura di condono avviata dalla società contribuente («la stessa è risultata regolare») e dell’integrale adempimento del debito («[…] il ricorrente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione»).

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso, in data 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20097/2014 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale è elettivamente è domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 20097/2014 Numero sezionale 1269/2022 Numero di raccolta generale 17073/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 36, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. della Commissione tributaria Regionale della Puglia (di seguito, CTR) n. 492/08/2014, depositata in data 26/02/2014 e non notificata; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio e quello incidentale della società contribuente, denunciando, con due motivi, il vizio di legge e, segnatamente, delle norme di cui agli artt. 92 e 93 d.P.R. del 22/12/1986 n. 917, nonché dell’art. 2697 cod. civ. La società contribuente ha resistito con controricorso. In data 11 maggio 2021 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, ha presentato istanza di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6 d.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge del 17/12/2018 n. 136, allegando documentazione comprovante l’intervenuto pagamento (mod. F24). Con ordinanza del 27 maggio 2021, questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per consentire la notificazione dei nuovi documenti all’Agenzia delle entrate. Successivamente, con memoria del 28 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate ha dato atto dell’integrale pagamento, da parte della società contribuente, di quanto dovuto per la definizione agevolata ed ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 20097/2014 Numero sezionale 1269/2022 Numero di raccolta generale 17073/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Il presente giudizio va dichiarato estinto. Nella specie, non solo la società contribuente ha comprovato, mediante il deposito del modello di pagamento (F24) l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, commi 8, 9 e 10 del d.-l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, ma l’Agenzia delle entrate ha prestato piena adesione alla definizione della controversia oggetto del presente giudizio, dando atto della regolarità della procedura di condono avviata dalla società contribuente («la stessa è risultata regolare») e dell’integrale adempimento del debito («[…] il ricorrente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione»). Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del processo. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in data 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A
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