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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20137/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.0LIVERI GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori:L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed in sostituzione anche dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino che il 10/03/20222 aveva riconosciuto la penale responsabilità, tra gli altri, del [OSCURATO:PERSONA] e dell'Agostino in ordine alla partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di delitti contro il patrimonio, in particolare rapine ai danni degli uffici postali, e di tutti i predetti in ordine ad una pluralità di reati-scopo, riformando la sentenza impugnata - per quanto qui di interesse - solo con la rideterminazione delle pene inflitte al [OSCURATO:PERSONA] ed alla Delfino.

2. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due ricorsi.

2.1. Il primo ricorso, recante la data del 1° ottobre 2024, è affidato a cinque motivi di impugnazione:

2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi I) ed M): secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con riferimento alla rapina all'ufficio postale in località Rosali di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] si trovava nelle adiacenze del luogo del delitto ed avrebbe svolto il ruolo di coordinatore, dando il via all'azione, ma ad avviso del ricorrente non emerge dalla sentenza alcuna descrizione dell'attività che questo avrebbe svolto per dare un contributo all'azione, tale non potendo ritenersi la mera frase "e falli andare, con la buona fortuna", profferita nel momento in cui gli esecutori erano già in azione.

2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 61 n. 2, 582-585 cod. pen. e 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo L): il ricorrente contesta la ricostruzione della sentenza impugnata secondo cui la condotta materiale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe riferibile a tutti i concorrenti nella rapina perché, in presenza di un programma criminoso concordato nei dettagli, anche con l'uso di strumenti atti ad offendere, il verificarsi delle lesioni di cui al capo L) era più che probabile conseguenza del reato.

Ad avviso del ricorrente, invece, si tratterebbe di concorso anomalo "attesa la imprevedibilità ed occasionalità della condotta posta in essere da altri", non essendo prevedibile la presenza di un agente in borghese casualmente trovatosi sul posto.

2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110 e 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. in relazione alla tentata rapina all'ufficio postale di Pellegrina di Bagnara, di cui ai capi E) ed F) ed alla ricettazione dell'autovettura in tale occasione utilizzata: il ricorrente contesta l'interpretazione data in sentenza alle conversazioni captate a seguito di altra rapina risalente ai primi di ottobre 2017, conversazioni che si assumono riferite ad incontro al quale il Trafiletti non avrebbe partecipato, e che solo erroneamente hanno indotto a riconoscere nel predetto "uno dei pianificatori, organizzatori e basisti della tentata rapina".

Peraltro, ad avviso del ricorrente, la ricostruzione dell'episodio avrebbe dovuto comunque indurre il giudice a riconoscere la desistenza, atteso che gli esecutori erano ben consapevoli che la porta dell'ufficio postale si apriva solo dall'interno e nulla hanno fatto per farsi aprire la porta, limitandosi a richiamare il conducente del veicolo per farsi portar via.

2.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 416 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo A) trattandosi, invece, di mero concorso di persone nel reato, tanto che gli episodi delittuosi contestati al [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero svolti a distanza di due anni l'uno dall'altro.

2.1.5. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena inflitta.

2.1.6. Con un secondo ricorso sottoscritto in data 14/10/2024 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a tutte le condotte contestate: - quanto alla tentata rapina all'ufficio postale di Pellegrina di Bagnara del 27/11/2017 gli artt. 110, e 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., la difesa insiste nel rilevare che sono state utilizzate in sentenza conversazioni relative a lavori programmati e non realizzati, ad incontri con la Delfino ed un'amica di questa e non già alla rapina di cui si tratta e che la Corte territoriale, senza confrontarsi con le censure difensive, sarebbe incorsa nel travisamento della prova individuando: una conversazione telefonica tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Lionello che si assume inesistente, nel corso della quale il primo avrebbe manifestato disappunto per il ritardo dei complici; inesistenti contatti telefonici tra i due nella stessa mattinata; inesistenti tracciamenti della cella telefonica del [OSCURATO:PERSONA] in prossimità dei luoghi del commesso reato ed un'errata collocazione cronologica di una conversazione telefonica intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Lionello; - quanto alle lesioni personali di cui al capo L), in occasione della rapina all'ufficio postale di Rosalì del 1°/10/2024 la difesa insiste sulla configurazione di un mero concorso anomalo nel reato, attesa l'imprevedibilità ed occasionalità della condotta posta in essere da altri; - quanto al reato associativo, si insiste sul rilievo che gli episodi delittuosi contestati al [OSCURATO:PERSONA] si sono svolti a distanza di due anni l'uno dall'altro e si assume che dagli atti del processo non emergerebbe alcun accordo stabile volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti, né un vincolo permanente;- quanto al trattamento sanzionatorio si assume che la Corte ha fornito una motivazione illogica in ordine alla ritenuta non lieve entità del danno ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 116 cod. pen. 3.

L'Agostino, con un unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 416 cod. pen.: il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto la sua compartecipazione al sodalizio criminoso comprovata non solo dalle due rapine oggetto di imputazione, in danno degli uffici postali di Sambatello (capo B) e di Rosalì (capo I), ma anche da una rapina che si assume commessa a [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2018, posta in essere mediante la vettura rubata poche ore prima dal Lionello (reato di cui al capo H) e dal contenuto delle conversazioni captate tra il 10 novembre ed il 5 dicembre 2017, che dimostrerebbero la volontà dei sodali di porre in essere un'altra rapina presso un ufficio postale il 1/12/2017.

Assume il ricorrente che i ripetuti contatti telefonici tra l'Agostino ed i cd.

"sinopolesi" - in particolare il [OSCURATO:PERSONA] - erano del tutto svincolati dalla rapina di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata realizzata non già nel gennaio 2018 bensì in data 10 febbraio 2018, in realtà mai contestata ed in alcun modo considerata dal primo giudice ed introdotta per la prima volta dalla Corte di Appello.

Tali contatti telefonici, invece, disvelavano "la volontà affatto larvata, anzi in alcuni tratti del tutto palese, del gruppo "originario" di Sinopoli/[OSCURATO:PERSONA] di non voler incontrare l'odierno ricorrente".

4. L'Oliveri ha formulato due motivi di impugnazione:

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per essersi fondato il giudizio di penale responsabilità su risultanze processuali che si prestano a conclusioni non univoche, ritenendo che l'utenza telefonica del ricorrente abbia agganciato una zona compatibile con quella del commesso reato, nel difetto di un servizio di osservazione diretta e senza valutare se l'utenza sia stata in uso ad altri soggetti, come dedotto con l'atto di appello.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., per essere la sentenza impugnata del tutto priva di apparato motivazionale in ordine alla quantificazione della pena inflitta.

5. A sostegno del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta colpevole dei reati di cui ai capi E) ed F), sono stati articolati cinque motivi di impugnazione:

5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. ed agli artt. 24, 27 e 111 Cost.: si deduce l'evidente errore della motivazione, atteso che il dispositivo della sentenza riduceva notevolmente la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa, portandola ad anni due di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre nel corpo motivazionale della sentenza non si riscontravano le ragioni di tale riduzione.

A seguito di istanza di correzione dell'errore materiale avanzata dalla difesa, la Corte ha, infatti, proceduto alla correzione del dispositivo in calce alla motivazione uniformandolo a quello letto in udienza, essendo tuttavia rimasta ferma la motivazione volta alla conferma della pronuncia di primo grado.

5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità della ricorrente in ordine alla rapina ai danni dell'ufficio postale di Pellegrina di Bagnara, di cui al capo E) dell'imputazione.

5.3. Violazione di legge e vizio di carenza assoluta di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità della ricorrente in ordine alla ricettazione, di cui al capo F) dell'imputazione, dell'autovettura utilizzata per la predetta rapina.

5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

5.5. Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle ragioni, non espresse in motivazione, che hanno indotto a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

6. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole di aver partecipato, come basista, alla rapina commessa ai danni dell'ufficio postale di Sambatello (capo B) ed ai connessi reati di porto di armi improprie (le mazze ferrate di cui al capo C) e ricettazione di due vetture utilizzate nell'episodio di cui si tratta (capo D), ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi di impugnazione:

6.1. Con i primi tre motivi — trattati congiuntamente nel ricorso ("punti A, B e C alle pagg. da 3 a 10) - ha dedotto: A) la violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 189 cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione, fino al travisamento della prova, con riferimento all'utilizzazione, ai fini di prova, di fotogrammi tratti dal sistema di videosorveglianza di esercizi commerciali privati, senza consentire la visione integrale dei filmati, sottratti alla valutazione del contraddittorio della difesa; B) il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; C) il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Si assume nel ricorso che la Corte territoriale, nel trascrivere le argomentazioni del giudice di primo grado, con la tecnica del copia-incolla, sarebbe incorso in una violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., anche attraverso non meglio precisate "forzature interpretative".

Premesso che la sera precedente la rapina il Palmisano non era tra gli imputati avvistati e fermati in Gallico, deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che sulla vettura [OSCURATO:PERSONA], condotta dall'Agostino, sulla quale era salito anche il Palmisano, era presente anche una terza persona, sulla quale la sentenza non si è in alcun modo soffermata: si assume che il Palmisano è stato accomunato all'Agostino solo perché quella mattina i due erano stati visti insieme, ritenendo ingiustificatamente implausibile la versione dei fatti fornita dal ricorrente (relativa all'attesa di lavori di pittura da eseguire) e valorizzando i contatti tra il Palmisano e l'Agostino emersi dai tabulati.

Si assume che al Palmisano sarebbe stato attribuito il ruolo di basista per il solo fatto di essere stato immortalato prima nei pressi della propria abitazione vicina al luogo della rapina e, dopo, a bordo della vettura condotta dall'Agostino, in compagnia di un terzo rimasto non identificato.

Viene dedotta, pertanto, la mera apparenza e mancanza di motivazione per non essersi la Corte territoriale confrontata con la spiegazione alternativa, plausibile e lecita, offerta dal ricorrente in ordine alla sua presenza sul posto ed al suo comportamento.

6.2. Con il quarto motivo di ricorso il Palmisano ha dedotto la totale mancanza di motivazione con riferimento alla responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi C) e D), fatta discendere automaticamente dalla ritenuta responsabilità in ordine alla predetta rapina, senza considerare che, in virtù della sua assenza alla riunione propedeutica della rapina, il giorno prima in Gallico, poteva comunque non essere a conoscenza dei dettagli dell'azione pianificata, con conseguente estraneità al porto delle armi ed alla ricezione della vettura rubata.

6.3. Con gli ultimi due motivi di ricorso il Palmisano ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto tutti i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

Procedendo preliminarmente, in ordine logico, all'esame delle censure rivolte dai diversi ricorrenti al giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti con riferimento ai singoli reati-fine dell'associazione contestata al capo A) dell'imputazione, deve rilevarsi che si tratta, prevalentemente, di censure inammissibili perché, a fronte di un percorso argomentativo della sentenza impugnata immune da vizi logici evidenti, appaiono volte a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., ex multis, Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01). [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, invece, deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01; in motivazione la Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione).

2. Tanto premesso, deve rilevarsi che a sostegno del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole di aver partecipato, come basista, alla rapina commessa ai danni dell'ufficio postale di Sambatello (capo B) e dei connessi reati di porto di armi improprie (le mazze ferrate di cui al capo C) e ricettazione di due vetture utilizzate nell'episodio di cui si tratta (capo D), sono state presentate censure manifestamente infondate, laddove prospettano la violazione dell'art. 189 cod. proc. pen. per essere state utilizzati ai fini di prova, fotogrammi tratti dal sistema di videosorveglianza di esercizi commerciali privati in Sannbatello, senza che si sia proceduto alla visione integrale dei filmati nel contraddittorio delle parti.

Come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, i fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere presenti sul posto sono un mezzo di prova atipico liberamente utilizzabile dal giudice, per il disposto dell'art. 189 cod. proc. pen., in quanto utile all'accertamento dei fatti ed in alcun modo lesivo della libertà morale degli imputati.

Si è, così, rilevato che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791-01).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità del Palmisano in ordine alla rapina aggravata ai danni dell'ufficio postale nella frazione Sambatello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo B), ai connessi reati di porto in luogo pubblico di due mazze ferrate, di cui al capo C), e di ricettazione delle due autovetture, provento di furto, utilizzate per la rapina, con un percorso argomentativo dettagliato ed immune da vizi logici, fondato su un compendio probatorio formato, oltre che dalle immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze dell'ufficio postale ed in luoghi limitrofi, dalle sommarie informazioni rese dalla direttrice dell'ufficio postale, dall'analisi dei tabulati telefonici e del traffico delle utenze degli imputati ed anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, all'epoca dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa in relazione ai fatti di cui si tratta, era detenuto nello stesso istituto carcerario nel quale sono stati ristretti il Palmisano, l'Agostino ed il loro coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Da tali elementi è emerso che il Palnnisano veniva prelevato dalla sua abitazione da una vettura condotta dall'Agostino, poco prima della rapina, per poi risalire a piedi la strada che conduceva all'ufficio postale, pochi secondi prima dell'avvio della fase esecutiva della rapina, per monitorare insieme allo stesso Agostino, a piedi, le fasi dell'azione criminosa all'incrocio nei pressi dell'ufficio postale ove questa si svolgeva, così agendo con il ruolo di "vero e proprio basista" attribuitogli dalla sentenza, allontanandosi poi dal luogo della rapina, al termine di questa, a bordo della stessa vettura condotta dall'Agostino, che seguiva "a stretto raggio" la [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dai rapinatori diretta verso il luogo ove sarebbe stata abbandonata.

Dai traffici telefonici delle utenze dei partecipanti all'azione criminosa, ed in particolare dagli snns e dalle brevi conversazioni intercorse in prossimità della rapina tra il Palmisano e l'Agostino, tra i coimputati autori della rapina [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], e tra quest'ultimo ed il Palmisano e l'Agostino la sentenza impugnata ha tratto conferma della piena consapevolezza di quanto accadeva e, con essa, del concorso morale e materiale del Palnnisano nella rapina in parola e nei reati di porto di armi improprie e di ricettazione delle autovetture utilizzate dai complici.

Da ultimo, la sentenza impugnata ha valorizzato - come detto - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essere stato contattato dall'Agostino per partecipare alla rapina di cui si tratta, di aver rifiutato non riconoscendovi una convenienza economica, e di aver successivamente appreso dall'Agostino, nel periodo di co-detenzione, che la rapina era stata poi dallo stesso commessa insieme con l'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il Palmisano.

La ricostruzione dei fatti cui la Corte territoriale è giunta con un percorso argomentativo immune da qualsiasi vizio logico è stata contestata dal ricorso del Palmisano valorizzando la circostanza che costui non era presente la notte precedente la rapina ad un breve incontro tra coimputati a Gallico di [OSCURATO:PERSONA]: detta circostanza è stata ritenuta palesemente non determinante dalla sentenza, a fronte del ricco e convergente compendio probatorio dinanzi richiamato, che supera le lamentate imprecisate "forzature interpretative", così genericamente indicate, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, peraltro riproducendo non meglio precisate espressioni utilizzate da primo giudice.

Sotto questo profilo la doglianza si profila inammissibile perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

La sentenza impugnata, peraltro, alla pag. 20 ha richiamato anche la spiegazione offerta dal ricorrente in ordine alla sua presenza sul posto ed al suo incontro con l'Agostino, con il quale - a suo dire - avrebbe dovuto procedere all'esame di un muro per verificare la reazione dell'intonaco a lavori di pittura che avrebbero dovuto eseguire, spiegazione incompatibile con gli elementi dinanzi ricordati e non illogicamente ritenuta inverosimile alla luce della mancanza sia di impalcatura che di altri operai sul posto e del rilievo che anche l'[OSCURATO:PERSONA] non indossava abiti funzionali al lavoro ipotizzato.

Attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata, pertanto, la censura difensiva che contesta le valutazioni sul punto della Corte territoriale, valorizzando anche la circostanza che della mancata identificazione di una terza persona che era a bordo della [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'Agostino, insieme al Palmisano, peraltro senza illustrare le ragioni per cui tale circostanza possa contraddire le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito.

Anche la censura secondo cui dall'assenza del Palmisano all'incontro tra coimputati la notte precedente la rapina dovrebbe discendere la mancanza di conoscenza dei dettagli dell'azione pianificata, con conseguente estraneità al porto delle armi ed alla ricettazione della vettura rubata, confligge con il ruolo di basista riconosciuto dalle sentenze di merito al ricorrente, con conseguente sua precisa consapevolezza dell'intero programma criminoso, e finisce con il prospettare, invece, una mera "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che si è già rilevato esulare dai poteri del giudice di legittimità, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito.

4. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata anche le censure che, nei ricorsi presentati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e della Delfino, vengono rivolte alla ricostruzione della tentata rapina ed alla ricettazione dell'autovettura in tale occasione utilizzata, di cui rispettivamente ai capi E) ed F) dell'imputazione, allorquando, pochi minuti dopo la consegna di una somma di denaro ivi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], che la direttrice stava depositando in cassaforte, la [OSCURATO:PERSONA] provento di furto di cui al capo F) giungeva all'ufficio postale di Pellegrina di [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa scendevano due individui incappucciati ed armati di pistola, mentre un terzo restava alla guida dell'autovettura, e tentavano di irrompere nei locali delle Poste senza riuscire ad aprire la porta d'ingresso, perché l'apertura era azionabile solo dall'interno, ove era la figlia della Delfino, [OSCURATO:PERSONA] che, però, non provvedeva ad aprirla.

La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto (alle pagg. 23-42) dei contatti tra i correi volti alla preparazione dell'azione criminosa, adusi sempre ad un linguaggio prudente e criptico, con raccomandazioni alla prudenza (cfr. pag. 26), dei riferimenti ai "rischi" del lavoro programmato (cfr. pag. 30), degli inviti del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di raggiungerlo sul luogo convenuto (cfr. pag. 32) e, all'esito dell'insuccesso, dei continui contatti della Delfino con la figlia Punturiero che, non essendo riuscita ad aprire la porta ai complici, era poi rimasta bloccata all'interno dell'ufficio postale, con il disappunto della madre, senza poter accogliere gli inviti di questa ad uscire.

4.1. A fronte di una ricostruzione dei fatti effettuata sulla base di una chiara interpretazione delle conversazioni captate, del tutto immune da vizi logici evidenti, appaiono del tutto generiche le contestazioni operate dai ricorsi della Delfino e del [OSCURATO:PERSONA], anche laddove questo assume l'inesistenza di alcune, non meglio precisate, conversazioni utilizzate in sentenza.

Premesso che, come si evince dall'atto di appello, tale asserita inesistenza non risulta addotta dal [OSCURATO:PERSONA] con specifico motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., deve rilevarsi che la deduzione, sul punto, di un travisamento della prova è inammissibile anche perché tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01), ipotesi che, entrambe, non ricorrono nella fattispecie in esame.

Quanto, poi, alle contestazioni, peraltro espresse in termini generici, in ordine all'interpretazione delle conversazioni intercettate, giova ricordare la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale occorre dare seguito, secondo cui, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599-01, in fattispecie relativa a soggetto chiamato in correità nel corso di conversazioni dei coimputati sottoposte ad intercettazione, nella quale la Corte ha ritenuto incensurabile l'identificazione del ricorrente, adeguatamente motivata dai giudici di merito mediante la valorizzazione dei riferimenti soggettivi - a fisionomia, soprannome e situazioni familiari - operati dai colloquianti).

4.2. Risulta manifestamente infondata, inoltre, con riferimento a tale episodio, la censura di cui al ricorso del Trafiletti volta a prospettare la desistenza dal tentativo di rapina di cui si tratta, attesa la presenza della Punturiero all'interno dell'ufficio postale, evidentemente proprio al fine di aprire ai correi, dall'interno dell'ufficio postale, la porta di questo, azione non concretatasi - nella ricostruzione della sentenza - per un difetto di coordinamento e non già per una volontaria desistenza degli autori.In tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647-01).

Va, peraltro, ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di desistenza dal delitto, in ogni caso, grava su chi la deduce l'onere della prova che l'interruzione dell'azione criminosa sia dipesa dalla volontà dell'agente e non da fattori esterni che ne abbiano impedito la prosecuzione (Sez. 1, n. 51383 del 28/09/2023, R., Rv. 285758-01).

4.3. Anche le censure di cui al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Delfino debbono ritenersi manifestamente infondate, atteso che la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali, nel riconoscere la penale responsabilità della ricorrente, non ha ritenuto in alcun modo determinanti le dichiarazioni della figlia, fondandosi invece il giudizio sui costanti contatti con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lionello (il gruppo cd.

"sinopolese") e sulle conversazioni intercettate, così come riscontrato soprattutto dai tabulati telefonici e, in qualche misura, anche dagli esiti della perquisizione domiciliare effettuata nell'abitazione della predetta ricorrente, che ha consentito di rinvenire alcuni borsoni contenenti arnesi atti allo scasso ed uno jammer telefonico, strumento utilizzato per impedire ai telefoni cellulari ed ai dispositivi di intercettazione ambientale di ricevere o trasmettere onde radio, nonché il corretto funzionamento di sistemi di rilevazione satellitare GPS.

4.4. Manifestamente infondate sono anche le censure avanzate nel ricorso della Delfino in ordine all'asserita mancanza di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., atteso che questa non risulta solo dalla dicitura dell'intestazione del capo E) dell'imputazione, ma anche dall'enunciazione, in fatto, del "volto coperto da un passamontagna" e della "violenza consistita nel brandire una pistola rivolta verso gli avventori dell'ufficio postale".

4.5. Allo stesso modo, giacché il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze - in lettura congiunta - di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01), deve ritenersi manifestamente infondata la censura difensiva volta ad affermare l'asserita assenza di motivazione con riferimento alla responsabilità della ricorrente in ordine al delitto di ricettazione, di cui al capo F) dell'imputazione, dell'autovettura utilizzata per il predetto tentativo di rapina, emergendo da entrambe le sentenze di merito, invece, la piena partecipazione della Delfino alla pianificazione ed all'organizzazione dell'azione criminosa e, conseguentemente, la sua piena consapevolezza, proprio in quanto organizzatrice dell'operazione, dell'utilizzazione, a tal fine, di un'autovettura provento di furto.

5. Anche le censure rivolte nel secondo ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e nel ricorso dell'Oliveri al giudizio di penale responsabilità espresso con riferimento alla rapina all'ufficio postale in località Rosali di [OSCURATO:PERSONA] ed ai reati connessi, di cui ai capi I), L) ed M), attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, in quanto propongono una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione prospettando una diversa valutazione delle risultanze processuali che esula dai poteri della Corte di cassazione, peraltro peccando anche di aspecificità, laddove si contestano le valutazioni dei giudici di merito senza confrontarsi adeguatamente con il materiale probatorio di cui alle pagg. 43 e ss. della sentenza, che riferiscono di attività intercettiva di conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA], l'Olivieri e, soprattutto, l'Agostino, nei tre giorni precedenti la rapina ed anche pochi istanti prima del delitto, perfino con riferimenti alla presenza di "pattuglie" sul posto.

Analogamente, quanto al reato di lesioni di cui al capo L), deve ritenersi manifestamente infondata, anche laddove non attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata, la prospettazione di un mero concorso anomalo del [OSCURATO:PERSONA] nel reato, emergendo dal percorso argonnentativo delle sentenze di merito, senza alcuna illogicità evidente, la preordinazione di un programma criminoso concordato nei dettagli, anche con l'uso di strumenti atti ad offendere, al fine di superare eventuali resistenze all'azione criminosa, sicché anche il verificarsi delle lesioni di cui al capo L) è stata riconosciuta più che probabile conseguenza del reato.

6. Sono inammissibili perché volti a prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali anche il ricorso dell'Agostino e le censure del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riconoscimento dell'associazione per delinquere di cui al capo A) o, quantomeno, alla partecipazione dei predetti ricorrenti a tale sodalizio, anziché il mero concorso di persone nei reati, peraltro, consumati a distanza di apprezzabile tempo l'uno dall'altro.

La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (alle pagg. da 272 a 275) e quella della Corte di appello (pagg. 58-63) hanno reso adeguatamente conto della pluralità di concordanti elementi univocamente indicativi dell'esistenza di una struttura organizzata e stabile, operativa dal settembre 2017 fino almeno all'ottobre 2019, volta alla pianificazione e realizzazione di una serie indeterminata di rapine ai danni di uffici postali e reati contro il patrimonio, alla quale partecipavano una pluralità di soggetti, tra i quali, con ruoli di primo piano, i predetti ricorrenti: si tratta di elementi desunti dalla pluralità di delitti, posti in essere con modalità di consumazione analoghe tra loro, reiterando le condotte con ripartizione di compiti ed interscambiabilità degli stessi, con disponibilità di armi e strumenti volti alla consumazione dei reati ed all'elusione delle investigazioni delle forze dell'Ordine, utilizzando nelle conversazioni intercettate linguaggio criptico e, però, conosciuto dai membri.

Entrambe le sentenze di merito, peraltro, hanno menzionato anche, a riscontro di tali concordanti elementi, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Criseo che ha definito il gruppo di cui si tratta "una squadra" composta da soggetti che "rapinavano dalla mattina alla sera".

Nella ricostruzione dei giudici di merito, pertanto, appare evidente l'esistenza di un gruppo di persone che ha operato stabilmente per un biennio non solo nella zona di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ma anche nella zona di [OSCURATO:PERSONA], con una rapina all'ufficio postale del posto della quale non sono mai stati identificati gli autori, e che da alcune intercettazioni è risultato programmare delitti, anche con la disponibilità di armi, anche nella zona di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di una ricostruzione fondata su elementi concreti, in alcun modo superabile sulla base della mera prospettazione di una diversa data di realizzazione della rapina di [OSCURATO:PERSONA], peraltro mai contestata, che il ricorso dell'Agostino colloca non già nel gennaio 2018 bensì in data 1° febbraio 2018, comunque nel periodo di operatività del sodalizio, né può essere superata dalla prospettazione di una diversa lettura dei rapporti tra lo stesso Agostino ed i cd.

"sinopolesi" che si assume emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche captate tra il 10 novembre ed il 5 dicembre 2017, prima della predetta rapina: lettura alternativa introdotte soltanto con la sentenza di appello che tuttavia omette di confrontarsi con la sentenza primo grado che, invece, già faceva riferimento a tali comunicazioni alla pag. 274.

7. Sono inammissibili anche le censure rivolte da diversi ricorrenti al trattamento sanzionatorio.

7.1. Premesso che la sentenza impugnata ha dato adeguatamente atto dell'assenza di qualsiasi elemento idoneo a far ritenere che i reati ai quali ha concorso il [OSCURATO:PERSONA] siano più gravi di quelli da lui voluti, sicché non ricorrono elementi per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., e che soltanto in termini generici ed assertivi il ricorso di quest'ultimo contesta tale valutazione, così come il mancato riconoscimento della "lieve entità del danno", senza peraltro nemmeno specificare a quale reato si riferiscano tali contestazioni, deve rilevarsi che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], al Palmisano, all'Oliveri ed alla Delfino, alla luce delle modalità e circostanze dei fatti, connotate da spregiudicatezza e pericolosità, e dai precedenti penali da cui i primi tre sono gravati, nonché dalla disponibilità, da parte della Delfino, di strumentazione meccanica atta allo scasso e ad ostacolare l'attività di intercettazione e di rilevazione satellitare, come tale sintomatica del carattere non isolato delle condotte alla stessa contestate.

Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare detto diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244- 01).

7.2. Inammissibili sono anche le censure rivolte dai ricorsi del [OSCURATO:PERSONA], del Palmisano, dell'Oliveri e della Delfino alla graduazione delle pene, atteso che si tratta di valutazione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, al quale è richiesta una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), ipotesi che non si è verificata con riferimento ad alcuno dei predetti ricorrenti, giacché la sentenza impugnata ha quantificato le pene in misura sempre molto inferiore alla media edittale, pur esprimendo con riferimento a ciascuno di essi personalizzati apprezzamenti in ordine alla gravità dei fatti, per le modalità di esecuzione e le circostanze degli stessi, ed ai loro precedenti penali o, nel caso della Delfino, agli elementi comunque sintomatici di capacità a delinquere, desunti dal materiale in sequestro.

8. E' inammissibile, infine, il motivo di ricorso proposto dell'interesse della Delfino volto ad evidenziare l'evidente errore della motivazione, atteso che il dispositivo della sentenza riduceva notevolmente la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa, portandola ad anni due di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre nel corpo motivazionale della sentenza non si riscontravano le ragioni di tale riduzione.

A seguito di istanza di correzione dell'errore materiale avanzata dalla difesa, la Corte ha, infatti, proceduto alla correzione del dispositivo in calce alla motivazione uniformandolo a quello letto in udienza, ferma restando, però, la motivazione volta alla conferma della sentenza di primo grado, sicché resta solo una disarmonia tra motivazione e dispositivo, essendo quest'ultimo più favorevole alla ricorrente.

Come la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, alla quale occorre dare sèguito, ha già avuto modo di affermare, infatti, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione qualora il dispositivo sia conforme alla richiesta della parte (Sez. 1, n. 13399 del 05/02/2020, Ricci, Rv. 278936-01: fattispecie relativa a sentenza d'appello, resa su impugnazione del solo imputato, la quale, pur confutando in motivazione tutti i motivi di gravame, compresi quelli volti a censurare l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, in dispositivo aveva ridotto la pena a questi inflitta dal giudice di primo grado), così come nessun interesse può riconoscersi alla ricorrente con riferimento alla carenza di motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, di cui al dispositivo, trattandosi di beneficio in favore della predetta.

9. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.0LIVERI GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori:L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ed in sostituzione anche dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino che il 10/03/20222 aveva riconosciuto la penale responsabilità, tra gli altri, del [OSCURATO:PERSONA] e dell'Agostino in ordine alla partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di delitti contro il patrimonio, in particolare rapine ai danni degli uffici postali, e di tutti i predetti in ordine ad una pluralità di reati-scopo, riformando la sentenza impugnata - per quanto qui di interesse - solo con la rideterminazione delle pene inflitte al [OSCURATO:PERSONA] ed alla Delfino. 2. Nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due ricorsi. 2.1. Il primo ricorso, recante la data del 1° ottobre 2024, è affidato a cinque motivi di impugnazione: 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi I) ed M): secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con riferimento alla rapina all'ufficio postale in località Rosali di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] si trovava nelle adiacenze del luogo del delitto ed avrebbe svolto il ruolo di coordinatore, dando il via all'azione, ma ad avviso del ricorrente non emerge dalla sentenza alcuna descrizione dell'attività che questo avrebbe svolto per dare un contributo all'azione, tale non potendo ritenersi la mera frase "e falli andare, con la buona fortuna", profferita nel momento in cui gli esecutori erano già in azione. 2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 61 n. 2, 582-585 cod. pen. e 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo L): il ricorrente contesta la ricostruzione della sentenza impugnata secondo cui la condotta materiale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe riferibile a tutti i concorrenti nella rapina perché, in presenza di un programma criminoso concordato nei dettagli, anche con l'uso di strumenti atti ad offendere, il verificarsi delle lesioni di cui al capo L) era più che probabile conseguenza del reato. Ad avviso del ricorrente, invece, si tratterebbe di concorso anomalo "attesa la imprevedibilità ed occasionalità della condotta posta in essere da altri", non essendo prevedibile la presenza di un agente in borghese casualmente trovatosi sul posto. 2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110 e 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. in relazione alla tentata rapina all'ufficio postale di Pellegrina di Bagnara, di cui ai capi E) ed F) ed alla ricettazione dell'autovettura in tale occasione utilizzata: il ricorrente contesta l'interpretazione data in sentenza alle conversazioni captate a seguito di altra rapina risalente ai primi di ottobre 2017, conversazioni che si assumono riferite ad incontro al quale il Trafiletti non avrebbe partecipato, e che solo erroneamente hanno indotto a riconoscere nel predetto "uno dei pianificatori, organizzatori e basisti della tentata rapina". Peraltro, ad avviso del ricorrente, la ricostruzione dell'episodio avrebbe dovuto comunque indurre il giudice a riconoscere la desistenza, atteso che gli esecutori erano ben consapevoli che la porta dell'ufficio postale si apriva solo dall'interno e nulla hanno fatto per farsi aprire la porta, limitandosi a richiamare il conducente del veicolo per farsi portar via. 2.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 416 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo A) trattandosi, invece, di mero concorso di persone nel reato, tanto che gli episodi delittuosi contestati al [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero svolti a distanza di due anni l'uno dall'altro. 2.1.5. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena inflitta. 2.1.6. Con un secondo ricorso sottoscritto in data 14/10/2024 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a tutte le condotte contestate: - quanto alla tentata rapina all'ufficio postale di Pellegrina di Bagnara del 27/11/2017 gli artt. 110, e 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., la difesa insiste nel rilevare che sono state utilizzate in sentenza conversazioni relative a lavori programmati e non realizzati, ad incontri con la Delfino ed un'amica di questa e non già alla rapina di cui si tratta e che la Corte territoriale, senza confrontarsi con le censure difensive, sarebbe incorsa nel travisamento della prova individuando: una conversazione telefonica tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Lionello che si assume inesistente, nel corso della quale il primo avrebbe manifestato disappunto per il ritardo dei complici; inesistenti contatti telefonici tra i due nella stessa mattinata; inesistenti tracciamenti della cella telefonica del [OSCURATO:PERSONA] in prossimità dei luoghi del commesso reato ed un'errata collocazione cronologica di una conversazione telefonica intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Lionello; - quanto alle lesioni personali di cui al capo L), in occasione della rapina all'ufficio postale di Rosalì del 1°/10/2024 la difesa insiste sulla configurazione di un mero concorso anomalo nel reato, attesa l'imprevedibilità ed occasionalità della condotta posta in essere da altri; - quanto al reato associativo, si insiste sul rilievo che gli episodi delittuosi contestati al [OSCURATO:PERSONA] si sono svolti a distanza di due anni l'uno dall'altro e si assume che dagli atti del processo non emergerebbe alcun accordo stabile volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti, né un vincolo permanente;- quanto al trattamento sanzionatorio si assume che la Corte ha fornito una motivazione illogica in ordine alla ritenuta non lieve entità del danno ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 116 cod. pen. 3. L'Agostino, con un unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e 416 cod. pen.: il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto la sua compartecipazione al sodalizio criminoso comprovata non solo dalle due rapine oggetto di imputazione, in danno degli uffici postali di Sambatello (capo B) e di Rosalì (capo I), ma anche da una rapina che si assume commessa a [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2018, posta in essere mediante la vettura rubata poche ore prima dal Lionello (reato di cui al capo H) e dal contenuto delle conversazioni captate tra il 10 novembre ed il 5 dicembre 2017, che dimostrerebbero la volontà dei sodali di porre in essere un'altra rapina presso un ufficio postale il 1/12/2017. Assume il ricorrente che i ripetuti contatti telefonici tra l'Agostino ed i cd. "sinopolesi" - in particolare il [OSCURATO:PERSONA] - erano del tutto svincolati dalla rapina di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata realizzata non già nel gennaio 2018 bensì in data 10 febbraio 2018, in realtà mai contestata ed in alcun modo considerata dal primo giudice ed introdotta per la prima volta dalla Corte di Appello. Tali contatti telefonici, invece, disvelavano "la volontà affatto larvata, anzi in alcuni tratti del tutto palese, del gruppo "originario" di Sinopoli/[OSCURATO:PERSONA] di non voler incontrare l'odierno ricorrente". 4. L'Oliveri ha formulato due motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per essersi fondato il giudizio di penale responsabilità su risultanze processuali che si prestano a conclusioni non univoche, ritenendo che l'utenza telefonica del ricorrente abbia agganciato una zona compatibile con quella del commesso reato, nel difetto di un servizio di osservazione diretta e senza valutare se l'utenza sia stata in uso ad altri soggetti, come dedotto con l'atto di appello. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., per essere la sentenza impugnata del tutto priva di apparato motivazionale in ordine alla quantificazione della pena inflitta. 5. A sostegno del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta colpevole dei reati di cui ai capi E) ed F), sono stati articolati cinque motivi di impugnazione: 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. ed agli artt. 24, 27 e 111 Cost.: si deduce l'evidente errore della motivazione, atteso che il dispositivo della sentenza riduceva notevolmente la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa, portandola ad anni due di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre nel corpo motivazionale della sentenza non si riscontravano le ragioni di tale riduzione. A seguito di istanza di correzione dell'errore materiale avanzata dalla difesa, la Corte ha, infatti, proceduto alla correzione del dispositivo in calce alla motivazione uniformandolo a quello letto in udienza, essendo tuttavia rimasta ferma la motivazione volta alla conferma della pronuncia di primo grado. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità della ricorrente in ordine alla rapina ai danni dell'ufficio postale di Pellegrina di Bagnara, di cui al capo E) dell'imputazione. 5.3. Violazione di legge e vizio di carenza assoluta di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità della ricorrente in ordine alla ricettazione, di cui al capo F) dell'imputazione, dell'autovettura utilizzata per la predetta rapina. 5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5.5. Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alle ragioni, non espresse in motivazione, che hanno indotto a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. 6. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole di aver partecipato, come basista, alla rapina commessa ai danni dell'ufficio postale di Sambatello (capo B) ed ai connessi reati di porto di armi improprie (le mazze ferrate di cui al capo C) e ricettazione di due vetture utilizzate nell'episodio di cui si tratta (capo D), ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi di impugnazione: 6.1. Con i primi tre motivi — trattati congiuntamente nel ricorso ("punti A, B e C alle pagg. da 3 a 10) - ha dedotto: A) la violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 189 cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione, fino al travisamento della prova, con riferimento all'utilizzazione, ai fini di prova, di fotogrammi tratti dal sistema di videosorveglianza di esercizi commerciali privati, senza consentire la visione integrale dei filmati, sottratti alla valutazione del contraddittorio della difesa; B) il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; C) il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Si assume nel ricorso che la Corte territoriale, nel trascrivere le argomentazioni del giudice di primo grado, con la tecnica del copia-incolla, sarebbe incorso in una violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., anche attraverso non meglio precisate "forzature interpretative". Premesso che la sera precedente la rapina il Palmisano non era tra gli imputati avvistati e fermati in Gallico, deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che sulla vettura [OSCURATO:PERSONA], condotta dall'Agostino, sulla quale era salito anche il Palmisano, era presente anche una terza persona, sulla quale la sentenza non si è in alcun modo soffermata: si assume che il Palmisano è stato accomunato all'Agostino solo perché quella mattina i due erano stati visti insieme, ritenendo ingiustificatamente implausibile la versione dei fatti fornita dal ricorrente (relativa all'attesa di lavori di pittura da eseguire) e valorizzando i contatti tra il Palmisano e l'Agostino emersi dai tabulati. Si assume che al Palmisano sarebbe stato attribuito il ruolo di basista per il solo fatto di essere stato immortalato prima nei pressi della propria abitazione vicina al luogo della rapina e, dopo, a bordo della vettura condotta dall'Agostino, in compagnia di un terzo rimasto non identificato. Viene dedotta, pertanto, la mera apparenza e mancanza di motivazione per non essersi la Corte territoriale confrontata con la spiegazione alternativa, plausibile e lecita, offerta dal ricorrente in ordine alla sua presenza sul posto ed al suo comportamento. 6.2. Con il quarto motivo di ricorso il Palmisano ha dedotto la totale mancanza di motivazione con riferimento alla responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi C) e D), fatta discendere automaticamente dalla ritenuta responsabilità in ordine alla predetta rapina, senza considerare che, in virtù della sua assenza alla riunione propedeutica della rapina, il giorno prima in Gallico, poteva comunque non essere a conoscenza dei dettagli dell'azione pianificata, con conseguente estraneità al porto delle armi ed alla ricezione della vettura rubata. 6.3. Con gli ultimi due motivi di ricorso il Palmisano ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto tutti i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. Procedendo preliminarmente, in ordine logico, all'esame delle censure rivolte dai diversi ricorrenti al giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti con riferimento ai singoli reati-fine dell'associazione contestata al capo A) dell'imputazione, deve rilevarsi che si tratta, prevalentemente, di censure inammissibili perché, a fronte di un percorso argomentativo della sentenza impugnata immune da vizi logici evidenti, appaiono volte a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01). [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, invece, deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01; in motivazione la Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione). 2. Tanto premesso, deve rilevarsi che a sostegno del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole di aver partecipato, come basista, alla rapina commessa ai danni dell'ufficio postale di Sambatello (capo B) e dei connessi reati di porto di armi improprie (le mazze ferrate di cui al capo C) e ricettazione di due vetture utilizzate nell'episodio di cui si tratta (capo D), sono state presentate censure manifestamente infondate, laddove prospettano la violazione dell'art. 189 cod. proc. pen. per essere state utilizzati ai fini di prova, fotogrammi tratti dal sistema di videosorveglianza di esercizi commerciali privati in Sannbatello, senza che si sia proceduto alla visione integrale dei filmati nel contraddittorio delle parti. Come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, i fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere presenti sul posto sono un mezzo di prova atipico liberamente utilizzabile dal giudice, per il disposto dell'art. 189 cod. proc. pen., in quanto utile all'accertamento dei fatti ed in alcun modo lesivo della libertà morale degli imputati. Si è, così, rilevato che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791-01). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità del Palmisano in ordine alla rapina aggravata ai danni dell'ufficio postale nella frazione Sambatello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo B), ai connessi reati di porto in luogo pubblico di due mazze ferrate, di cui al capo C), e di ricettazione delle due autovetture, provento di furto, utilizzate per la rapina, con un percorso argomentativo dettagliato ed immune da vizi logici, fondato su un compendio probatorio formato, oltre che dalle immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza presenti nelle vicinanze dell'ufficio postale ed in luoghi limitrofi, dalle sommarie informazioni rese dalla direttrice dell'ufficio postale, dall'analisi dei tabulati telefonici e del traffico delle utenze degli imputati ed anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, all'epoca dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa in relazione ai fatti di cui si tratta, era detenuto nello stesso istituto carcerario nel quale sono stati ristretti il Palmisano, l'Agostino ed il loro coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Da tali elementi è emerso che il Palnnisano veniva prelevato dalla sua abitazione da una vettura condotta dall'Agostino, poco prima della rapina, per poi risalire a piedi la strada che conduceva all'ufficio postale, pochi secondi prima dell'avvio della fase esecutiva della rapina, per monitorare insieme allo stesso Agostino, a piedi, le fasi dell'azione criminosa all'incrocio nei pressi dell'ufficio postale ove questa si svolgeva, così agendo con il ruolo di "vero e proprio basista" attribuitogli dalla sentenza, allontanandosi poi dal luogo della rapina, al termine di questa, a bordo della stessa vettura condotta dall'Agostino, che seguiva "a stretto raggio" la [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dai rapinatori diretta verso il luogo ove sarebbe stata abbandonata. Dai traffici telefonici delle utenze dei partecipanti all'azione criminosa, ed in particolare dagli snns e dalle brevi conversazioni intercorse in prossimità della rapina tra il Palmisano e l'Agostino, tra i coimputati autori della rapina [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], e tra quest'ultimo ed il Palmisano e l'Agostino la sentenza impugnata ha tratto conferma della piena consapevolezza di quanto accadeva e, con essa, del concorso morale e materiale del Palnnisano nella rapina in parola e nei reati di porto di armi improprie e di ricettazione delle autovetture utilizzate dai complici. Da ultimo, la sentenza impugnata ha valorizzato - come detto - le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essere stato contattato dall'Agostino per partecipare alla rapina di cui si tratta, di aver rifiutato non riconoscendovi una convenienza economica, e di aver successivamente appreso dall'Agostino, nel periodo di co-detenzione, che la rapina era stata poi dallo stesso commessa insieme con l'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il Palmisano. La ricostruzione dei fatti cui la Corte territoriale è giunta con un percorso argomentativo immune da qualsiasi vizio logico è stata contestata dal ricorso del Palmisano valorizzando la circostanza che costui non era presente la notte precedente la rapina ad un breve incontro tra coimputati a Gallico di [OSCURATO:PERSONA]: detta circostanza è stata ritenuta palesemente non determinante dalla sentenza, a fronte del ricco e convergente compendio probatorio dinanzi richiamato, che supera le lamentate imprecisate "forzature interpretative", così genericamente indicate, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, peraltro riproducendo non meglio precisate espressioni utilizzate da primo giudice. Sotto questo profilo la doglianza si profila inammissibile perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La sentenza impugnata, peraltro, alla pag. 20 ha richiamato anche la spiegazione offerta dal ricorrente in ordine alla sua presenza sul posto ed al suo incontro con l'Agostino, con il quale - a suo dire - avrebbe dovuto procedere all'esame di un muro per verificare la reazione dell'intonaco a lavori di pittura che avrebbero dovuto eseguire, spiegazione incompatibile con gli elementi dinanzi ricordati e non illogicamente ritenuta inverosimile alla luce della mancanza sia di impalcatura che di altri operai sul posto e del rilievo che anche l'[OSCURATO:PERSONA] non indossava abiti funzionali al lavoro ipotizzato. Attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata, pertanto, la censura difensiva che contesta le valutazioni sul punto della Corte territoriale, valorizzando anche la circostanza che della mancata identificazione di una terza persona che era a bordo della [OSCURATO:PERSONA] condotta dall'Agostino, insieme al Palmisano, peraltro senza illustrare le ragioni per cui tale circostanza possa contraddire le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito. Anche la censura secondo cui dall'assenza del Palmisano all'incontro tra coimputati la notte precedente la rapina dovrebbe discendere la mancanza di conoscenza dei dettagli dell'azione pianificata, con conseguente estraneità al porto delle armi ed alla ricettazione della vettura rubata, confligge con il ruolo di basista riconosciuto dalle sentenze di merito al ricorrente, con conseguente sua precisa consapevolezza dell'intero programma criminoso, e finisce con il prospettare, invece, una mera "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che si è già rilevato esulare dai poteri del giudice di legittimità, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito. 4. Attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata anche le censure che, nei ricorsi presentati nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e della Delfino, vengono rivolte alla ricostruzione della tentata rapina ed alla ricettazione dell'autovettura in tale occasione utilizzata, di cui rispettivamente ai capi E) ed F) dell'imputazione, allorquando, pochi minuti dopo la consegna di una somma di denaro ivi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], che la direttrice stava depositando in cassaforte, la [OSCURATO:PERSONA] provento di furto di cui al capo F) giungeva all'ufficio postale di Pellegrina di [OSCURATO:PERSONA] e dalla stessa scendevano due individui incappucciati ed armati di pistola, mentre un terzo restava alla guida dell'autovettura, e tentavano di irrompere nei locali delle Poste senza riuscire ad aprire la porta d'ingresso, perché l'apertura era azionabile solo dall'interno, ove era la figlia della Delfino, [OSCURATO:PERSONA] che, però, non provvedeva ad aprirla. La sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto (alle pagg. 23-42) dei contatti tra i correi volti alla preparazione dell'azione criminosa, adusi sempre ad un linguaggio prudente e criptico, con raccomandazioni alla prudenza (cfr. pag. 26), dei riferimenti ai "rischi" del lavoro programmato (cfr. pag. 30), degli inviti del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di raggiungerlo sul luogo convenuto (cfr. pag. 32) e, all'esito dell'insuccesso, dei continui contatti della Delfino con la figlia Punturiero che, non essendo riuscita ad aprire la porta ai complici, era poi rimasta bloccata all'interno dell'ufficio postale, con il disappunto della madre, senza poter accogliere gli inviti di questa ad uscire. 4.1. A fronte di una ricostruzione dei fatti effettuata sulla base di una chiara interpretazione delle conversazioni captate, del tutto immune da vizi logici evidenti, appaiono del tutto generiche le contestazioni operate dai ricorsi della Delfino e del [OSCURATO:PERSONA], anche laddove questo assume l'inesistenza di alcune, non meglio precisate, conversazioni utilizzate in sentenza. Premesso che, come si evince dall'atto di appello, tale asserita inesistenza non risulta addotta dal [OSCURATO:PERSONA] con specifico motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., deve rilevarsi che la deduzione, sul punto, di un travisamento della prova è inammissibile anche perché tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018-01), ipotesi che, entrambe, non ricorrono nella fattispecie in esame. Quanto, poi, alle contestazioni, peraltro espresse in termini generici, in ordine all'interpretazione delle conversazioni intercettate, giova ricordare la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale occorre dare seguito, secondo cui, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599-01, in fattispecie relativa a soggetto chiamato in correità nel corso di conversazioni dei coimputati sottoposte ad intercettazione, nella quale la Corte ha ritenuto incensurabile l'identificazione del ricorrente, adeguatamente motivata dai giudici di merito mediante la valorizzazione dei riferimenti soggettivi - a fisionomia, soprannome e situazioni familiari - operati dai colloquianti). 4.2. Risulta manifestamente infondata, inoltre, con riferimento a tale episodio, la censura di cui al ricorso del Trafiletti volta a prospettare la desistenza dal tentativo di rapina di cui si tratta, attesa la presenza della Punturiero all'interno dell'ufficio postale, evidentemente proprio al fine di aprire ai correi, dall'interno dell'ufficio postale, la porta di questo, azione non concretatasi - nella ricostruzione della sentenza - per un difetto di coordinamento e non già per una volontaria desistenza degli autori.In tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647-01). Va, peraltro, ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di desistenza dal delitto, in ogni caso, grava su chi la deduce l'onere della prova che l'interruzione dell'azione criminosa sia dipesa dalla volontà dell'agente e non da fattori esterni che ne abbiano impedito la prosecuzione (Sez. 1, n. 51383 del 28/09/2023, R., Rv. 285758-01). 4.3. Anche le censure di cui al secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Delfino debbono ritenersi manifestamente infondate, atteso che la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali, nel riconoscere la penale responsabilità della ricorrente, non ha ritenuto in alcun modo determinanti le dichiarazioni della figlia, fondandosi invece il giudizio sui costanti contatti con i coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Lionello (il gruppo cd. "sinopolese") e sulle conversazioni intercettate, così come riscontrato soprattutto dai tabulati telefonici e, in qualche misura, anche dagli esiti della perquisizione domiciliare effettuata nell'abitazione della predetta ricorrente, che ha consentito di rinvenire alcuni borsoni contenenti arnesi atti allo scasso ed uno jammer telefonico, strumento utilizzato per impedire ai telefoni cellulari ed ai dispositivi di intercettazione ambientale di ricevere o trasmettere onde radio, nonché il corretto funzionamento di sistemi di rilevazione satellitare GPS. 4.4. Manifestamente infondate sono anche le censure avanzate nel ricorso della Delfino in ordine all'asserita mancanza di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., atteso che questa non risulta solo dalla dicitura dell'intestazione del capo E) dell'imputazione, ma anche dall'enunciazione, in fatto, del "volto coperto da un passamontagna" e della "violenza consistita nel brandire una pistola rivolta verso gli avventori dell'ufficio postale". 4.5. Allo stesso modo, giacché il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze - in lettura congiunta - di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617-01), deve ritenersi manifestamente infondata la censura difensiva volta ad affermare l'asserita assenza di motivazione con riferimento alla responsabilità della ricorrente in ordine al delitto di ricettazione, di cui al capo F) dell'imputazione, dell'autovettura utilizzata per il predetto tentativo di rapina, emergendo da entrambe le sentenze di merito, invece, la piena partecipazione della Delfino alla pianificazione ed all'organizzazione dell'azione criminosa e, conseguentemente, la sua piena consapevolezza, proprio in quanto organizzatrice dell'operazione, dell'utilizzazione, a tal fine, di un'autovettura provento di furto. 5. Anche le censure rivolte nel secondo ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e nel ricorso dell'Oliveri al giudizio di penale responsabilità espresso con riferimento alla rapina all'ufficio postale in località Rosali di [OSCURATO:PERSONA] ed ai reati connessi, di cui ai capi I), L) ed M), attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, in quanto propongono una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione prospettando una diversa valutazione delle risultanze processuali che esula dai poteri della Corte di cassazione, peraltro peccando anche di aspecificità, laddove si contestano le valutazioni dei giudici di merito senza confrontarsi adeguatamente con il materiale probatorio di cui alle pagg. 43 e ss. della sentenza, che riferiscono di attività intercettiva di conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA], l'Olivieri e, soprattutto, l'Agostino, nei tre giorni precedenti la rapina ed anche pochi istanti prima del delitto, perfino con riferimenti alla presenza di "pattuglie" sul posto. Analogamente, quanto al reato di lesioni di cui al capo L), deve ritenersi manifestamente infondata, anche laddove non attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata, la prospettazione di un mero concorso anomalo del [OSCURATO:PERSONA] nel reato, emergendo dal percorso argonnentativo delle sentenze di merito, senza alcuna illogicità evidente, la preordinazione di un programma criminoso concordato nei dettagli, anche con l'uso di strumenti atti ad offendere, al fine di superare eventuali resistenze all'azione criminosa, sicché anche il verificarsi delle lesioni di cui al capo L) è stata riconosciuta più che probabile conseguenza del reato. 6. Sono inammissibili perché volti a prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali anche il ricorso dell'Agostino e le censure del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al riconoscimento dell'associazione per delinquere di cui al capo A) o, quantomeno, alla partecipazione dei predetti ricorrenti a tale sodalizio, anziché il mero concorso di persone nei reati, peraltro, consumati a distanza di apprezzabile tempo l'uno dall'altro. La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (alle pagg. da 272 a 275) e quella della Corte di appello (pagg. 58-63) hanno reso adeguatamente conto della pluralità di concordanti elementi univocamente indicativi dell'esistenza di una struttura organizzata e stabile, operativa dal settembre 2017 fino almeno all'ottobre 2019, volta alla pianificazione e realizzazione di una serie indeterminata di rapine ai danni di uffici postali e reati contro il patrimonio, alla quale partecipavano una pluralità di soggetti, tra i quali, con ruoli di primo piano, i predetti ricorrenti: si tratta di elementi desunti dalla pluralità di delitti, posti in essere con modalità di consumazione analoghe tra loro, reiterando le condotte con ripartizione di compiti ed interscambiabilità degli stessi, con disponibilità di armi e strumenti volti alla consumazione dei reati ed all'elusione delle investigazioni delle forze dell'Ordine, utilizzando nelle conversazioni intercettate linguaggio criptico e, però, conosciuto dai membri. Entrambe le sentenze di merito, peraltro, hanno menzionato anche, a riscontro di tali concordanti elementi, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Criseo che ha definito il gruppo di cui si tratta "una squadra" composta da soggetti che "rapinavano dalla mattina alla sera". Nella ricostruzione dei giudici di merito, pertanto, appare evidente l'esistenza di un gruppo di persone che ha operato stabilmente per un biennio non solo nella zona di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ma anche nella zona di [OSCURATO:PERSONA], con una rapina all'ufficio postale del posto della quale non sono mai stati identificati gli autori, e che da alcune intercettazioni è risultato programmare delitti, anche con la disponibilità di armi, anche nella zona di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una ricostruzione fondata su elementi concreti, in alcun modo superabile sulla base della mera prospettazione di una diversa data di realizzazione della rapina di [OSCURATO:PERSONA], peraltro mai contestata, che il ricorso dell'Agostino colloca non già nel gennaio 2018 bensì in data 1° febbraio 2018, comunque nel periodo di operatività del sodalizio, né può essere superata dalla prospettazione di una diversa lettura dei rapporti tra lo stesso Agostino ed i cd. "sinopolesi" che si assume emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche captate tra il 10 novembre ed il 5 dicembre 2017, prima della predetta rapina: lettura alternativa introdotte soltanto con la sentenza di appello che tuttavia omette di confrontarsi con la sentenza primo grado che, invece, già faceva riferimento a tali comunicazioni alla pag. 274. 7. Sono inammissibili anche le censure rivolte da diversi ricorrenti al trattamento sanzionatorio. 7.1. Premesso che la sentenza impugnata ha dato adeguatamente atto dell'assenza di qualsiasi elemento idoneo a far ritenere che i reati ai quali ha concorso il [OSCURATO:PERSONA] siano più gravi di quelli da lui voluti, sicché non ricorrono elementi per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., e che soltanto in termini generici ed assertivi il ricorso di quest'ultimo contesta tale valutazione, così come il mancato riconoscimento della "lieve entità del danno", senza peraltro nemmeno specificare a quale reato si riferiscano tali contestazioni, deve rilevarsi che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata, con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], al Palmisano, all'Oliveri ed alla Delfino, alla luce delle modalità e circostanze dei fatti, connotate da spregiudicatezza e pericolosità, e dai precedenti penali da cui i primi tre sono gravati, nonché dalla disponibilità, da parte della Delfino, di strumentazione meccanica atta allo scasso e ad ostacolare l'attività di intercettazione e di rilevazione satellitare, come tale sintomatica del carattere non isolato delle condotte alla stessa contestate. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419-01), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare detto diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244- 01). 7.2. Inammissibili sono anche le censure rivolte dai ricorsi del [OSCURATO:PERSONA], del Palmisano, dell'Oliveri e della Delfino alla graduazione delle pene, atteso che si tratta di valutazione che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, al quale è richiesta una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), ipotesi che non si è verificata con riferimento ad alcuno dei predetti ricorrenti, giacché la sentenza impugnata ha quantificato le pene in misura sempre molto inferiore alla media edittale, pur esprimendo con riferimento a ciascuno di essi personalizzati apprezzamenti in ordine alla gravità dei fatti, per le modalità di esecuzione e le circostanze degli stessi, ed ai loro precedenti penali o, nel caso della Delfino, agli elementi comunque sintomatici di capacità a delinquere, desunti dal materiale in sequestro. 8. E' inammissibile, infine, il motivo di ricorso proposto dell'interesse della Delfino volto ad evidenziare l'evidente errore della motivazione, atteso che il dispositivo della sentenza riduceva notevolmente la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa, portandola ad anni due di reclusione, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre nel corpo motivazionale della sentenza non si riscontravano le ragioni di tale riduzione. A seguito di istanza di correzione dell'errore materiale avanzata dalla difesa, la Corte ha, infatti, proceduto alla correzione del dispositivo in calce alla motivazione uniformandolo a quello letto in udienza, ferma restando, però, la motivazione volta alla conferma della sentenza di primo grado, sicché resta solo una disarmonia tra motivazione e dispositivo, essendo quest'ultimo più favorevole alla ricorrente. Come la giurisprudenza di questa Corte di cassazione, alla quale occorre dare sèguito, ha già avuto modo di affermare, infatti, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione qualora il dispositivo sia conforme alla richiesta della parte (Sez. 1, n. 13399 del 05/02/2020, Ricci, Rv. 278936-01: fattispecie relativa a sentenza d'appello, resa su impugnazione del solo imputato, la quale, pur confutando in motivazione tutti i motivi di gravame, compresi quelli volti a censurare l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, in dispositivo aveva ridotto la pena a questi inflitta dal giudice di primo grado), così come nessun interesse può riconoscersi alla ricorrente con riferimento alla carenza di motivazione in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, di cui al dispositivo, trattandosi di beneficio in favore della predetta. 9. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 20137/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris