CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata eliminando l'operato aumento, pari ad anni due di reclusione, previa esclusione della suddetta aggravante, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui i difensori di [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto escludersi l'aumento di pena pari a due anni inflittogli dalla sentenza di condanna emessa dalla stessa Corte di appello, in data 27 giugno 2013, con il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309 del 1990, non più configurabile a seguito dell'assoluzione dal delitto associativo di altri imputati e dell'accertata riduzione del numero degli associati ad otto. A ragione della decisione, la Corte di appello osserva che, fuori dai casi di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme incriminatrici, di revisione o di provvedimenti clemenziali, non esistono rimedi processuali idonei a consentire l'eliminazione di circostanze aggravanti ritenute dalla sentenza di condanna irrevocabile. In ogni caso, aggiunge, il condannato ha avuto la possibilità in sede di cognizione di depositare la sentenza irfflwalpgle del Tribunale di Paola che ha inciso sulla sussistenza dell'aggravante del[6etifc3degli associati. Precisamente avrebbe potuto sollevare la questione in sede di giudizio per cassazione avendo nel ricorso dedotto il relativo motivo, peraltro considerato infondato, 2. Ricorre per cassazione lo Scornaienchi, attraverso due distinti atti di impugnazione a firma dei difensori di fiducia, che deducono in termini sovrapponibili violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale, discostandosi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, che configura lo strumento dell'incidente di esecuzione quale mezzo utile ad eliminare tutti i vizi del trattamento sanzionatorio al fine di garantire la sua permanente conformità a legge, non abbia ritenuto illegale la pena inflittagli nonostante il sopravvenuto dato assolutorio degli imputati giudicati con rito ordinario abbia fatto venire meno la legittimità della sentenza di condanna nella parte in cui ha applicato l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309 del 1990. All'accoglimento della richiesta difensiva non è di ostacolo l'omessa produzione documentale nel giudizio di cassazione della sentenza emessa in esito a e‘ al giudizio g dal Tribunale di Paola. Infatti, neanche l'inerzia della parte processuale e financo il suo comportamento negligente o doloso possono paralizzare la finalità propria del giudizio di esecuzione di tutelare la legalità della pena e la sua funzione rieducativa, [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Va premesso che per costante ricognizione interpretativa del sistema processuale, la giurisdizione esecutiva non può essere ritenuta un rimedio con natura di impugnazione e pertanto eventuali errori applicativi di norme di diritto sostanziale o di procedura, verificatisi in cognizione, non sono deducibili in sede esecutiva, dato che tali - ipotetici - vizi sono rilevabili esclusivamente attraverso l'impugnazione dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio in cognizione (già Sez. 1, n. 79 del 14/01/1992, Maiolo, Rv. 189603 - 01; Sez. 1, n. 3246 del 25/05/1995 Hulsmann, Rv. 202129 - 01, nonché più di recente Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, LOVRIC Rv. 280931 - 01). Sul tema, va considerato che le competenze attribuite al giudice della esecuzione - pur ampie - risultano tassativamente predeterminate dal legislatore nell'ambito di un disegno sistematico che prende in esame la ovvia necessità di dirimere dubbi, applicare benefici correlati a norme sopravvenute o risolvere conflitti intersoggettivi insorti nella fase successiva al giudicato (art. 667, art.668, art.672, art.674) e che non consente - in via generale - al giudice della fase esecutiva di rilevare vizi del procedimento o della decisione ma, al più, di integrare la decisione incompleta (art. 675, art.676, art. 183 disp. att.) o di prendere atto di aspetti non trattati in cognizione ed inerenti il riconoscimento del reato continuato, tra fatti posti a base di più decisioni irrevocabili (art. 671) . Anche le ipotesi di revoca della sentenza per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice (art.673) sono, di regola, ricollegabili a fatti «sopravvenuti» rispetto alla conclusione del procedimento che ha prodotto il titolo esecutivo, e solo in via eccezionale possono trovare applicazione in caso di non considerazione dell'intervenuto effetto abrogativo da parte del giudice (come precisato da Sez. U. n. 26259 del 29.10.2015, P.M. in proc. Mraid, Rv 266872) 6 1.1. Quanto al trattamento sanzionatorio, la stessa possibilità, ribadita da ultimo da Sez. U. n. 47766 del 26.6.2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265108, di rimediare - in sede esecutiva - alla avvenuta determinazione di una «pena illegale» non va letta come ricognizione di un potere ordinario, tale da consentire un sindacato in sede esecutiva in ogni caso di potenziale erroneità di statuizioni e/o argomentazioni concorrenti a determinare la sanzione, ma rappresenta una valvola di sicurezza del sistema a fronte di un trattamento sanzionatorio elaborato, anche in parte, sulla base di norme dichiarate incostituzionali (ai sensi della legge n. 87 del 1953, art.30 come precisato da Sez. U, Sentenza n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 - 01) o contrastante con la la interpretazione della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fornita dalla CEDU (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651 - 01) o ancora frutto di «palesi errori giuridici o materiali» commessi dal giudice della cognizione (sanzione non prevista dall'ordinamento in rapporto al fatto dedotto in giudizio o determinata in modo superiore al massimo edittale, sì da ritenersi abnorme). 2. In linea con gli esposti principi, la Corte territoriale ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non può in alcun modo intervenire sulla pena, eliminando l'aumento correlato ad una circostanza aggravante riconosciuta dal giudice della cognizione, anche se, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, i suoi elementi costruttivi si rivelino insussistenti. Nemmeno è prospettabile una ipotesi di illegalità della pena che ricorre solo nel caso di applicazione di una pena di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (cfr. Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01). La pena edittale massima per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. è di anni 24 di reclusione, l'applicazione di un aumento di anni due di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, sulla pena base di anni venti di reclusione, non haAeterminato il superamento della pena massima. 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento