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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04555/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12984/2024 R.G. proposto da: A.R.A.M. [OSCURATO:PERSONA] (04956540878), in persona del legale rappresentante pro-tempore DOTT. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale rispettivamente in -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (80012000826), in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso la stessa domiciliato in ROMA (RM), [OSCURATO:PERSONA] N. 12 nonché presso l’indirizzo PEC -controricorrente- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1956/2023, pubblicata in data 21/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 25 del 04/01/2018, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da A.R.A.M.

IEFP Catania volta ad accertare e dichiarare l’illegittimità del D.D.G. n. 6970 del 18/09/2015, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della Formazione aveva revocato i finanziamenti concessi al medesimo, quale ente attuatore, nell’ambito del P.O.

Sicilia FSE 2007-2013, di quattro progetti di istruzione e formazione professionale. 2.Con detta sentenza il tribunale respingeva le domande di A.R.A.M. sul rilievo della mancata produzione della documentazione giustificativa, con conseguente impossibilità di verificare l’effettiva esecuzione della prestazione, nonostante l’inserimento nel sistema dei dati contabili.

3. A.R.A.M. spiegava appello avverso detta pronuncia eccependo (i), la nullità della sentenza per aver il giudice di prime cure omesso di riportare, nell’epigrafe della sentenza, le conclusioni rassegnate da A.R.A.M.

IEFP Catania nei propri atti difensivi; (ii). la nullità della sentenza per omessa motivazione ed omesso esame della documentazione che attesterebbe l’avvenuta esecuzione dei corsi e degli esami; (iii) la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione; (iv) la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per avere il giudicante violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omettendo di pronunciarsi sulle domande avanzate nonché trascurando la disamina delle risultanze documentali prodotte a dimostrazione della regolare e corretta esecuzione dei progetti.

4. Con la sentenza n.1956/2023, pubblicata in data 21/11/2023, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello proposto da A.R.A.M., esaminando congiuntamente le doglianze sollevate e motivando in prima battuta che la mancata trascrizione delle conclusioni non costituiva causa di nullità e che, comunque, seppure in modo sintetico, il primo giudice si era pronunciato su tutte le domande concludendo per la legittimità della revoca. 5.Per il resto, dato atto che la revoca era stata disposta per le perdura nti “inadempienze degli obblighi di monitoraggio”, il giudice d’appello osservava che, stante il tenore del vademecum che regolava la gestione amministrativa e la rendicontazione delle attività finanziate, difettavano sia l’attestazione positiva, sia la documentazione in originale, entrambi adempimenti necessari, con la conseguenza che, in mancanza, non si poteva ritenere adempiuto l’obbligo di monitoraggio.

6. Avverso tale pronuncia A.R.A.M.

IEPF Catania ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di impugnazione, cui resiste con tempestivo controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con il primo motivo di ricorso, A.R.A.M. deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 3,cod. proc. civ. .

7.1. In particolare, la ricorrente rileva di aver censurato, con l’atto d’appello, la nullità insanabile della pronuncia di primo grado in quanto carente della trascrizione delle conclusioni delle parti e, in correlazione a tale omissione, priva di qualsiasi riferimento motivazionale alle questioni dedotte in giudizio al fine di conseguire la declaratoria di illegittimità del decreto di revoca del finanziamento e di recupero delle somme corrisposte.

Ad avviso della ricorrente, la corte d’appello avrebbe parimenti omesso di esaminare la domanda in questione, ignorando il mancato scrutinio da parte del giudice di prime cure e disattendendo la portata dell’art. 29 dell’Avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del vademecum.

7.2. Il primo motivo si rivela manifestamente infondato.

7.3. E’ noto che l'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (cfr. Cass. 2237/2016; id. 2033/2025). 7.4.Ciò posto nel caso di specie non sussiste la dedotta nullità perché la Corte d’appello ha dato atto che il Tribunale, seppure sinteticamente, si è pronunciato su tutte le domande ed ha confermato la legittimità della revoca sulla base dei riscontrati inadempimenti agli obblighi di monitoraggio specificamente ricostruiti alla luce del tenore letterale del vademecum vigente ed in particolare del punto

7.2.2. (cfr. pag. 4e 5 della sentenza impugnata).

Non ricorre quindi l’omessa motivazione apparendo esaurientemente svolta la motivazione che sorregge la conclusione.

8. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112-115, cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., deducendo che, benché il tribunale avesse statuito il corretto adempimento dell’obbligo di rendicontazione previsto dal vademecum e tale statuizione non fosse stata oggetto di impugnazione nel procedimento di appello, la corte territoriale ha, tuttavia, affermato il mancato adempimento di detto obbligo, violando, in tal guisa, le norme che presiedono alla formazione del giudicato.

9. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 29 dell’Avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del Vademecum e dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte esaminato la domanda proposta dall’A.R.A.M. con l’atto d’appello, limitandosi alla sola disamina della correttezza o meno dell’obbligo di monitoraggio da parte di quest’ultima, facendo discendere esclusivamente da tale profilo la legittimità del decreto di revoca, senza dunque tenere in considerazione le previsioni di cui all’art. 29 dell’Avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del vademecum.

10. Il secondo motivo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per la loro intrinseca connessione. 10.1.Le censure sono inammissibili.

10.2. Con riferimento alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la giurisprudenza è granitica nel ritenere che, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia ai sensi dell'art.112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente -per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. (Cass.n. 12695/2025; Cass. n. 28072/2021; Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 6361/2007). 10.3.Ciò posto nel caso di specie la corte territoriale ha valutato la revoca disposta con il DDG del 18 settembre 2015 ed ha ricostruito , sulla scorta della documentazione, le obbligazioni dell’appellante al fine di verificarne la legittimità o meno.

In tale contesto l’assunto relativo ad un asserito giudicato esterno formatosi in primo grado non tiene conto dell’assorbente circostanza che le domande della ricorrente erano state respintesul rilievo della mancata produzione della documentazione giustificativa, sicché le odierne considerazioni della ricorrente non si confrontano con la ratio decidendi della prima sentenza né con quella , che è ciò che qui rileva, della seconda.

10.4. Quanto al vizio relativo all’art. 115 cod. proc. civ., questa Corte ha, pure di recente, ribadito ed ulteriormente precisato che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi questa diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto.

Il tutto, peraltro, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (in argomento, si veda per tutte Cass. n. 23584/2023).

Ed ancora, sempre in relazione alla previsione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato chiarito che «per dedurre la sua violazione “è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma”, ossia che abbia “giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio”, mentre “detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.» (così, testualmente, Cass. n. 23584/2023.

Nello stesso senso, Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020; Cass. n. 15195/2019; Cass. n. 1229/2019; Cass. n. 27983/2019).

10.5. La censura difetta di qualunque indicazione in tale senso, risolvendosi nella critica alla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnate e finendo per attingere inammissibilmente il merito della decisione.

11. Con il quarto ed ultimo motivo, viene dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3e 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 115, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., ai paragrafi 5.4 e 7.2.2 del vademecum per l’attuazione del P.O.

Sicilia FSE 2007/2013, all’art. 29 dell’Avviso 19/2011 e al punto 7.6 del vademecum per gli anni 2007- 2013.

11.1. In particolare, la ricorrente lamenta una motivazione meramente apparente e contraddittoria, caratterizzata da argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, sì da non consentire alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice.

11.2. Il motivo si espone a plurimi profili di inammissibilità.

11.3. In primo luogo, quanto alle doglianze formulate in relazione alla pretesa violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., deve ribadirsi quanto già osservato con riguardo ai precedenti motivi.

11.4. La doglianza si espone ad un ulteriore profilo di inammissibilità posto che, come più volte chiarito da questa Corte, l’assenza di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum .

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. sez. un., n. 8053/2014; Cass. n. 17724/2023; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 8053/2014). 11.5.Nel caso di specie, la motivazione non solo è graficamente presente, ma consente di comprendere immediatamente le argomentazioni poste a fondamento della decisione. 12.Atteso l’esito dei motivi, il ricorso va dunque respinto.

13. In applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente e liquidate come in dispositivo.

14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

P.Q.M La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente e liquidate in euro 6000,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12984/2024 R.G. proposto da: A.R.A.M. [OSCURATO:PERSONA] (04956540878), in persona del legale rappresentante pro-tempore DOTT. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale rispettivamente in -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (80012000826), in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso la stessa domiciliato in ROMA (RM), [OSCURATO:PERSONA] N. 12 nonché presso l’indirizzo PEC -controricorrente- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1956/2023, pubblicata in data 21/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 25 del 04/01/2018, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da A.R.A.M. IEFP Catania volta ad accertare e dichiarare l’illegittimità del D.D.G. n. 6970 del 18/09/2015, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della Formazione aveva revocato i finanziamenti concessi al medesimo, quale ente attuatore, nell’ambito del P.O. Sicilia FSE 2007-2013, di quattro progetti di istruzione e formazione professionale. 2.Con detta sentenza il tribunale respingeva le domande di A.R.A.M. sul rilievo della mancata produzione della documentazione giustificativa, con conseguente impossibilità di verificare l’effettiva esecuzione della prestazione, nonostante l’inserimento nel sistema dei dati contabili. 3. A.R.A.M. spiegava appello avverso detta pronuncia eccependo (i), la nullità della sentenza per aver il giudice di prime cure omesso di riportare, nell’epigrafe della sentenza, le conclusioni rassegnate da A.R.A.M. IEFP Catania nei propri atti difensivi; (ii). la nullità della sentenza per omessa motivazione ed omesso esame della documentazione che attesterebbe l’avvenuta esecuzione dei corsi e degli esami; (iii) la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione; (iv) la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. per avere il giudicante violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omettendo di pronunciarsi sulle domande avanzate nonché trascurando la disamina delle risultanze documentali prodotte a dimostrazione della regolare e corretta esecuzione dei progetti. 4. Con la sentenza n.1956/2023, pubblicata in data 21/11/2023, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’appello proposto da A.R.A.M., esaminando congiuntamente le doglianze sollevate e motivando in prima battuta che la mancata trascrizione delle conclusioni non costituiva causa di nullità e che, comunque, seppure in modo sintetico, il primo giudice si era pronunciato su tutte le domande concludendo per la legittimità della revoca. 5.Per il resto, dato atto che la revoca era stata disposta per le perdura nti “inadempienze degli obblighi di monitoraggio”, il giudice d’appello osservava che, stante il tenore del vademecum che regolava la gestione amministrativa e la rendicontazione delle attività finanziate, difettavano sia l’attestazione positiva, sia la documentazione in originale, entrambi adempimenti necessari, con la conseguenza che, in mancanza, non si poteva ritenere adempiuto l’obbligo di monitoraggio. 6. Avverso tale pronuncia A.R.A.M. IEPF Catania ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di impugnazione, cui resiste con tempestivo controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istruzione e della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il primo motivo di ricorso, A.R.A.M. deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 3,cod. proc. civ. . 7.1. In particolare, la ricorrente rileva di aver censurato, con l’atto d’appello, la nullità insanabile della pronuncia di primo grado in quanto carente della trascrizione delle conclusioni delle parti e, in correlazione a tale omissione, priva di qualsiasi riferimento motivazionale alle questioni dedotte in giudizio al fine di conseguire la declaratoria di illegittimità del decreto di revoca del finanziamento e di recupero delle somme corrisposte. Ad avviso della ricorrente, la corte d’appello avrebbe parimenti omesso di esaminare la domanda in questione, ignorando il mancato scrutinio da parte del giudice di prime cure e disattendendo la portata dell’art. 29 dell’Avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del vademecum. 7.2. Il primo motivo si rivela manifestamente infondato. 7.3. E’ noto che l'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (cfr. Cass. 2237/2016; id. 2033/2025). 7.4.Ciò posto nel caso di specie non sussiste la dedotta nullità perché la Corte d’appello ha dato atto che il Tribunale, seppure sinteticamente, si è pronunciato su tutte le domande ed ha confermato la legittimità della revoca sulla base dei riscontrati inadempimenti agli obblighi di monitoraggio specificamente ricostruiti alla luce del tenore letterale del vademecum vigente ed in particolare del punto 7.2.2. (cfr. pag. 4e 5 della sentenza impugnata). Non ricorre quindi l’omessa motivazione apparendo esaurientemente svolta la motivazione che sorregge la conclusione. 8. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112-115, cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., deducendo che, benché il tribunale avesse statuito il corretto adempimento dell’obbligo di rendicontazione previsto dal vademecum e tale statuizione non fosse stata oggetto di impugnazione nel procedimento di appello, la corte territoriale ha, tuttavia, affermato il mancato adempimento di detto obbligo, violando, in tal guisa, le norme che presiedono alla formazione del giudicato. 9. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 29 dell’Avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del Vademecum e dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte esaminato la domanda proposta dall’A.R.A.M. con l’atto d’appello, limitandosi alla sola disamina della correttezza o meno dell’obbligo di monitoraggio da parte di quest’ultima, facendo discendere esclusivamente da tale profilo la legittimità del decreto di revoca, senza dunque tenere in considerazione le previsioni di cui all’art. 29 dell’Avviso n. 19/2011 e del paragrafo 7.6 del vademecum. 10. Il secondo motivo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per la loro intrinseca connessione. 10.1.Le censure sono inammissibili. 10.2. Con riferimento alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la giurisprudenza è granitica nel ritenere che, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia ai sensi dell'art.112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente -per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. (Cass.n. 12695/2025; Cass. n. 28072/2021; Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 6361/2007). 10.3.Ciò posto nel caso di specie la corte territoriale ha valutato la revoca disposta con il DDG del 18 settembre 2015 ed ha ricostruito , sulla scorta della documentazione, le obbligazioni dell’appellante al fine di verificarne la legittimità o meno. In tale contesto l’assunto relativo ad un asserito giudicato esterno formatosi in primo grado non tiene conto dell’assorbente circostanza che le domande della ricorrente erano state respintesul rilievo della mancata produzione della documentazione giustificativa, sicché le odierne considerazioni della ricorrente non si confrontano con la ratio decidendi della prima sentenza né con quella , che è ciò che qui rileva, della seconda. 10.4. Quanto al vizio relativo all’art. 115 cod. proc. civ., questa Corte ha, pure di recente, ribadito ed ulteriormente precisato che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi questa diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto. Il tutto, peraltro, a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (in argomento, si veda per tutte Cass. n. 23584/2023). Ed ancora, sempre in relazione alla previsione dell’art. 115 cod. proc. civ., è stato chiarito che «per dedurre la sua violazione “è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma”, ossia che abbia “giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio”, mentre “detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.» (così, testualmente, Cass. n. 23584/2023. Nello stesso senso, Cass., Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n. 15195/2019; Cass. n. 1229/2019; Cass. n. 27983/2019). 10.5. La censura difetta di qualunque indicazione in tale senso, risolvendosi nella critica alla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza impugnate e finendo per attingere inammissibilmente il merito della decisione. 11. Con il quarto ed ultimo motivo, viene dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3e 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112, 115, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., ai paragrafi 5.4 e 7.2.2 del vademecum per l’attuazione del P.O. Sicilia FSE 2007/2013, all’art. 29 dell’Avviso 19/2011 e al punto 7.6 del vademecum per gli anni 2007- 2013. 11.1. In particolare, la ricorrente lamenta una motivazione meramente apparente e contraddittoria, caratterizzata da argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, sì da non consentire alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. 11.2. Il motivo si espone a plurimi profili di inammissibilità. 11.3. In primo luogo, quanto alle doglianze formulate in relazione alla pretesa violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., deve ribadirsi quanto già osservato con riguardo ai precedenti motivi. 11.4. La doglianza si espone ad un ulteriore profilo di inammissibilità posto che, come più volte chiarito da questa Corte, l’assenza di motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. sez. un., n. 8053/2014; Cass. n. 17724/2023; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 8053/2014). 11.5.Nel caso di specie, la motivazione non solo è graficamente presente, ma consente di comprendere immediatamente le argomentazioni poste a fondamento della decisione. 12.Atteso l’esito dei motivi, il ricorso va dunque respinto. 13. In applicazione del principio della soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente e liquidate come in dispositivo. 14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione. P.Q.M La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente e liquidate in euro 6000,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri