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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 18561/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Parma per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dall'orario notturno.

Deduce violazione degli artt. 186, comma 2, cod. strada, 379, comma 8, d.P.R. 495/2002, 192 e 533 cod. proc. pen. e 27, comma 2, Cost.; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche con riguardo alla mancanza del libretto metodologico e relativa prova delle revisioni; travisamento della prova; violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ad, 62-bis cod. pen. e 133, comma 2, nn. 1 e 3, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere costituito da mere doglíanze in punto di fatto, si appalesa del tutto generico, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato.

Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno.

L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., infatti, richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine allo stesso sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (p. 2), da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Parma per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dall'orario notturno. Deduce violazione degli artt. 186, comma 2, cod. strada, 379, comma 8, d.P.R. 495/2002, 192 e 533 cod. proc. pen. e 27, comma 2, Cost.; inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche con riguardo alla mancanza del libretto metodologico e relativa prova delle revisioni; travisamento della prova; violazione dell'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ad, 62-bis cod. pen. e 133, comma 2, nn. 1 e 3, cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere costituito da mere doglíanze in punto di fatto, si appalesa del tutto generico, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato. Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., infatti, richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine allo stesso sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (p. 2), da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18561/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris