CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 18007/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11740/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA DELLA COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 1633/08/22depositata il 21/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 1633/08/22 del 21/04/2022, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), adita in sede di rinvio, respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’appello incidentale adesivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi Agenzia delle entrate - Riscossione, di seguito AER) avverso la sentenza n. 51/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Lodi (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ManuelaZanoni, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario di Zanoni s.a.s. di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Zanoni s.a.s., cancellata dal registro delle imprese in data 17/06/2004), avverso la c artella di pagamento n. 13520070018243051000, emessa, nei confronti della società, a seguito dell’attività di liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di IRAP e IVA relative all’anno 2001, oltre sanzioni ed interessi. 1.1.In particolare, la CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti affermando la decadenza di AE dalla pretesa impositiva in ragione della tardività della notifica della cartella di pagamento. 1.2.Con la sentenza n. 77/05/11 la CTR aveva ritenuto l’inammissibilità del ricorso inprimo grado in quanto non notificato ad AE, essendo irrilevante l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimadisposta dal giudice di prime cure. 1.3.Con ordinanza n. 14991 del 15/07/2020, la S.C. affermava che la notifica effettuata unicamente ad AER non avrebbe potuto determinare l’inammissibilità del ricorso e, quindi, cassava la sentenza di appello, rimettendo le parti davanti alla CTR in sede di rinvio. 1.4.La CTR rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l’appello incidentale adesivo di AER evidenziando che il contraddittorio era integro, come stabilito anche dalla S.C., in ragione della integrazione disposta dal giudice di primo grado, e che «la questione sulla tardività della notifica del ricorso [fosse] coperta da giudicato posto che il giudice del secondo grado si [era] espresso solo con riferimento al difetto di legittimazione passiva con assorbimento degli altri motivi». 2.Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del socio accomandatario (di seguito eredi Zanoni), resistevano con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 384 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR fornito motivazione apparente, omettendo totalmente di esaminare, quale Giudice del rinvio, le questioni rimaste assorbite nel grado di giudizio svoltosi innanzi alla S.C. 1.1.Il motivo, ammissibile, diversamente da quanto affermato dai controricorrenti,è altresì fondato. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 1.3.Nel caso di specie, il giudice di appello si è limitato a rigettare l’appello di AE, omettendo qualsiasi motivazione in ordine al rigetto dei motivi dichiarati assorbiti dalla decisione oggetto di rinvio, con particolare riferimento alla questione della tempestiva notifica della cartella di pagamento e alla conseguente decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla pretesa. 2.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lomb