CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26139/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5411/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 675/05/21, depositata in data 21 gennaio 2021. Oggetto: tributi – litispendenza N.5411/22 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90% dell’IVA in relazione ai periodidi imposta 1991 e 1992 a termini dell’art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289. 2.La CTP di Catania ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Sicilia, con sentenza in data 21 gennaio 2021, ha ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto tardivo, per essere stato notificato il ricorso, avverso sentenza depositata in data 2 marzo 2015, con raccomandata spedita in data 4 aprile 2016 , in considerazione della data di deposito del ricorso in data 7 luglio 2009. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 51 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 155 cod. proc. civ. per avere il giudice di appello dato rilievo, ai fini della disciplina applicabile, alla data di deposito del ricorso anziché alla data di notificazione dello stesso. Il ricorrente deduce che il ricorso introduttivo del contribuente è stato notificato in data 2 luglio 2009,come si evince dalla ricevuta di consegna del ricorso introduttivo, debitamente trascritta. 2. Il ricorso è fondato, risultando il ricorso introduttivo notificato in data precedente l’entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69, Nel qual caso opera il principio, secondo cui nel giudizio tributario la litispendenza si determina con la notifica del ricorso, ai sensi degli artt. 18 e 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e non con la successiva N.5411/22 R.G. Est. F. D’Aquino costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi del successiv o art. 22 (Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24288). La pendenza del ricorso in epoca precedente all’entrata in vigore della l. n. 69/2009 comporta la tempestività del ricorso in appello. 3. Il ricorso va, pertanto, accolto , cassandosi la sentenza impugnata per nuovo esame della verifica della tempestività della proposizione dell’appello oltre che per l’esame delmerito, oltre che per la regolazione delle spese processuali. P. Q. M. LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinv io alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudiz