CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 08588/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3683/20 21 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1229/02/2020, pronunciata e depositata in data 23 giugno 2020; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del 17 marzo 2023dal relatore c ons igliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Decorrenza termine breve per impugnare r.g. n.3683/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Agenzia delle entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionaledella Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall’Agenzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1140/6/2018 della Commissione tributaria p rovinciale di Cosenza , pubblicata in data 26 febbraio 2018, che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l' intimazione relativa a 12 cartelle di pagamento; - la C . T . R . ha dichiarato inammissibile l'appello dell' a gente della riscossione per tardività, risultando la notifica dell'impugnazione in data26 settembre 2018, a fronte della notifica della sentenza avvenuta il 12 aprile2018 a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede di Agenzia delle entrate Riscossione; - la contribuente è rimasta intimata ( la notifica del ricorso è avvenutaa mezzo p . e . c . all’avv. [OSCURATO:PERSONA]); -i l ricorso è s tato fissato per la camera di consiglio del 17 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n.168, conv. in l. 25/10/2016, n. 197 . Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile per tardività l'appello dell'Agente della riscossione, ritenendo erroneamente che la notifica della sentenza di primo grado direttamente presso la sede dell'Agenzia, anziché nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, fosse idonea a fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione. r.g. n.3683/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. La rilevanza della questione di diritto su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi rende opportuna, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., la trattazione del ricorso in pubblica udienza. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nu