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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03221/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa per il reato di detenzione di arma clandestina.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione per travisamento della prova.

Il perito, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non ha mai dichiarato che l'oggetto in sequestro possa essere qualificato come arma.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione nella parte in cui nulla è detto sulla valenza probatoria delle dichiarazioni del perito, che sono state recepite senza alcun esame.

3. Il ricorso è inammissibile.

I motivi sono manifestamente infondati e generici.

La Corte di appello ha preso in esame le conclusioni peritali, in particolare nella parte in cui si afferma che la pistola, originariamente a salve, era stata modificata in arma da sparo.

Il rilievo di travisamento della prova non è assistito da alcuna allegazione che possa attestare la sussistenza del dedotto vizio.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il cAnsitJiere estensore Il preside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 1.333,00 di multa per il reato di detenzione di arma clandestina. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione per travisamento della prova. Il perito, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non ha mai dichiarato che l'oggetto in sequestro possa essere qualificato come arma. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione nella parte in cui nulla è detto sulla valenza probatoria delle dichiarazioni del perito, che sono state recepite senza alcun esame. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono manifestamente infondati e generici. La Corte di appello ha preso in esame le conclusioni peritali, in particolare nella parte in cui si afferma che la pistola, originariamente a salve, era stata modificata in arma da sparo. Il rilievo di travisamento della prova non è assistito da alcuna allegazione che possa attestare la sussistenza del dedotto vizio. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il cAnsitJiere estensore Il preside
Sentenza Cassazione n. 03221/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris