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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2021

Cassazione n. 30717/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23240-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' ROSSANO; -intimato - avverso la sentenza n. 81/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 23240 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 81 depositata il 17.3.2021, la Corte d'appello di Ancona, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA], proposta in sede monitoria, ex dipendente delle società, di liquidazione –al lordo delle ritenute fiscali - dell’assegno personale pensionabile (inclusivo dell’elemento distinto della retribuzione-E.D.R.) di cui all’art. 82 del CCNL 96/99 e dell’indennità di buonuscita (da calcolarsi sulla base dell’importo dell’ultima retribuzione erogata alla data di cessazione del rapporto di lavoro);

2. la Corte territoriale -rilevato che la mera produzione in giudizio delle buste paga (attestanti le trattenute operate sulle retribuzioni maturate dal dipendente) non costituisce prova che gli importi corrispondenti a tali trattenute siano stati tempestivamente versati all’Erario - ha richiamato alcuni precedenti di legittimità per confermare che l’indiscussa intempestività nel versamento delle differenze retributive determina definitivamente l’obbligo del datore di lavoro di versare anche la quota d’imposta originariamente gravante sul dipendente;

3. avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo due motivi di censura, illustrati da memoria; il lavoratore è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che il credito del lavoratore trovasse titolo nella sentenza n. 527 del 2012, che non si è occupata delle modalità di calcolo del credito ma si è limitata a riconoscere “una somma pari alla differenza tra l’Assegno personale pensionabile di cui all’art. 82 del C.C.N.L. 69/99 e il maggior importo risultante Ric. 2021 n. 23240 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -3- dal computo comprensivo dell’[OSCURATO:PERSONA] della Retribuzione previsto dall’accordo congiunto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con interessi legali e rivalutazione maturati sui singoli ratei scaduti, e le condanne altresì al pagamento dell’Indennità di buonuscita nell’ammontare risultante dall’importo dell’ultima retribuzione pagata”;

2. con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle norme in materia di ritenuta fiscale, in specie artt. 23, commi 1 e 2, lett. c) e d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo la Corte di appello travisato completamente le contestazioni mosse dalla società ed argomentato la decisione sulla base della normativa relativa aicontributi previdenziali, e non di quella concernente le ritenute fiscali; la società non poteva essere condannata al versamento, in favore del lavoratore, delle somme al lordo delle ritenute fiscali, avendo già provveduto a corrisponderle all’Erario;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

3.1. si tratta di questione che non risulta affatto affrontata nella sentenza impugnata e la ricorrente non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, leragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame, con ciò violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 23073 del 2015, Cass. n. 20694 del 2018).

In particolare, le pagine 2-9 del ricorso (anche quando riproducono stralci del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato dalla società in primo grado ove si richiamava la sentenza n. 527/12 della Corte di appello di Ancona) non dimostrano che al giudice del merito fu prospettata la questione della mera valenza di condanna generica della sentenza n. 527/12, perché gli stralci del ricorso introduttivo del giudizio si limitavano ad affrontare la questione sostanziale, dilungandosi a richiamare tutta la normativa, di fonte legislativa e negoziale che nel tempo ha regolato l’indennità di Ric. 2021 n. 23240 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -4- buonuscita, senza contenere alcuna eccezione (di carattere processuale) relativa ai limiti della cosa giudicata ossia della statuizione emessa dalla Corte di appello nel procedimento già concluso (con la citata sentenza n. 527) e, in specie, alla formazione di giudicato sulle modalità di calcolo del credito;

4. il secondo motivo è del pari inammissibile;

4.1. questa Corte ha ripetutamente affermato che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive - come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata - non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite (Cass. n. 21010 del 2013; nello stesso senso, Cass. n. 18044 del 2015, Cass. n. 12191 del 2020);

4.2. nel caso di specie, difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnataperché la società insiste di aver già provveduto a versare le ritenute all’Erario e di non aver, oggi, la possibilità di ottenere il rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria, mentre la Corte di appello, con un accertamento di merito insindacabile in questa sede di legittimità, e senza confondere l’obbligazione contributiva con l’imposizione fiscale, ha rilevato che “non vi sono in atti elementi da cui evincere che siano state versate effettivamente all’Erario le somme corrispondenti all’ammontare delle ritenute fiscali per la quota gravante sul lavoratore”.

5. in conclusione, il ricorso è inammissibile, nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione della controparte; Ric. 2021 n. 23240 sez.

ML -ud. 14-09-2022 -5-

6. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23240-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' ROSSANO; -intimato - avverso la sentenza n. 81/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 23240 sez. ML -ud. 14-09-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 81 depositata il 17.3.2021, la Corte d'appello di Ancona, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA], proposta in sede monitoria, ex dipendente delle società, di liquidazione –al lordo delle ritenute fiscali - dell’assegno personale pensionabile (inclusivo dell’elemento distinto della retribuzione-E.D.R.) di cui all’art. 82 del CCNL 96/99 e dell’indennità di buonuscita (da calcolarsi sulla base dell’importo dell’ultima retribuzione erogata alla data di cessazione del rapporto di lavoro); 2. la Corte territoriale -rilevato che la mera produzione in giudizio delle buste paga (attestanti le trattenute operate sulle retribuzioni maturate dal dipendente) non costituisce prova che gli importi corrispondenti a tali trattenute siano stati tempestivamente versati all’Erario - ha richiamato alcuni precedenti di legittimità per confermare che l’indiscussa intempestività nel versamento delle differenze retributive determina definitivamente l’obbligo del datore di lavoro di versare anche la quota d’imposta originariamente gravante sul dipendente; 3. avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione la società deducendo due motivi di censura, illustrati da memoria; il lavoratore è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che il credito del lavoratore trovasse titolo nella sentenza n. 527 del 2012, che non si è occupata delle modalità di calcolo del credito ma si è limitata a riconoscere “una somma pari alla differenza tra l’Assegno personale pensionabile di cui all’art. 82 del C.C.N.L. 69/99 e il maggior importo risultante Ric. 2021 n. 23240 sez. ML -ud. 14-09-2022 -3- dal computo comprensivo dell’[OSCURATO:PERSONA] della Retribuzione previsto dall’accordo congiunto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con interessi legali e rivalutazione maturati sui singoli ratei scaduti, e le condanne altresì al pagamento dell’Indennità di buonuscita nell’ammontare risultante dall’importo dell’ultima retribuzione pagata”; 2. con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione delle norme in materia di ritenuta fiscale, in specie artt. 23, commi 1 e 2, lett. c) e d) del d.P.R. n. 600 del 1973, 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo la Corte di appello travisato completamente le contestazioni mosse dalla società ed argomentato la decisione sulla base della normativa relativa aicontributi previdenziali, e non di quella concernente le ritenute fiscali; la società non poteva essere condannata al versamento, in favore del lavoratore, delle somme al lordo delle ritenute fiscali, avendo già provveduto a corrisponderle all’Erario; 3. il primo motivo di ricorso è inammissibile; 3.1. si tratta di questione che non risulta affatto affrontata nella sentenza impugnata e la ricorrente non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, leragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame, con ciò violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 23073 del 2015, Cass. n. 20694 del 2018). In particolare, le pagine 2-9 del ricorso (anche quando riproducono stralci del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato dalla società in primo grado ove si richiamava la sentenza n. 527/12 della Corte di appello di Ancona) non dimostrano che al giudice del merito fu prospettata la questione della mera valenza di condanna generica della sentenza n. 527/12, perché gli stralci del ricorso introduttivo del giudizio si limitavano ad affrontare la questione sostanziale, dilungandosi a richiamare tutta la normativa, di fonte legislativa e negoziale che nel tempo ha regolato l’indennità di Ric. 2021 n. 23240 sez. ML -ud. 14-09-2022 -4- buonuscita, senza contenere alcuna eccezione (di carattere processuale) relativa ai limiti della cosa giudicata ossia della statuizione emessa dalla Corte di appello nel procedimento già concluso (con la citata sentenza n. 527) e, in specie, alla formazione di giudicato sulle modalità di calcolo del credito; 4. il secondo motivo è del pari inammissibile; 4.1. questa Corte ha ripetutamente affermato che l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive - come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata - non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite (Cass. n. 21010 del 2013; nello stesso senso, Cass. n. 18044 del 2015, Cass. n. 12191 del 2020); 4.2. nel caso di specie, difetta la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnataperché la società insiste di aver già provveduto a versare le ritenute all’Erario e di non aver, oggi, la possibilità di ottenere il rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria, mentre la Corte di appello, con un accertamento di merito insindacabile in questa sede di legittimità, e senza confondere l’obbligazione contributiva con l’imposizione fiscale, ha rilevato che “non vi sono in atti elementi da cui evincere che siano state versate effettivamente all’Erario le somme corrispondenti all’ammontare delle ritenute fiscali per la quota gravante sul lavoratore”. 5. in conclusione, il ricorso è inammissibile, nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione della controparte; Ric. 2021 n. 23240 sez. ML -ud. 14-09-2022 -5- 6. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il r
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